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意大利的法律

Decision of the Ministry of the Environment on the classification of protected areas

颁布于 1996-12-02 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
意大利
主题
Wild species and ecosystems
关键词
protected area, classification/declassification

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. MINISTERO DELL'AMBIENTE Deliberazione 2 dicembre 1996 Classificazione delle aree protette IL COMITATO PER LE AREE NATURALI PROTETTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente: "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale"; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante: "Legge quadro in materia di aree protette"; Visto l'art. 3, comma 1, della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Comitato per le aree naturali protette presieduto dal Ministro dell'ambiente; Visto l'art. 2, comma 5, della legge n. 394/1991 che dispone che il Comitato possa "operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448"; Visto l'art. 3, comma 4, della legge n. 394/1991 che prevede alla lettera a) che il Comitato integra la classificazione delle aree protette, sentita la consulta tecnica per le aree naturali protette; Viste le direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Vista la propria deliberazione del 21 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 1994, con la quale veniva adottata la seguente classificazione delle aree protette: a) parco nazionale; b) riserva naturale statale; c) parco naturale interregionale; d) parco naturale regionale; e) riserva naturale regionale; f) zona umida di importazione internazionale (ai sensi della convenzione di Ramsar, di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 448 del 13 marzo 1976); g) altre aree naturali protette; Vista la proposta del Ministro dell'ambiente di integrare la predetta classificazione con tipologie riconducibili alle previsioni della normativa comunitaria sopra richiamata e precisamente: A) Zona di protezione speciale (ZPS), ai sensi della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici; B) Zona speciale di conservazione (ZSC), ai sensi della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Visto il parere della consulta tecnica per le aree naturali protette, n. 29 del 13 novembre 1996, con il quale viene approvata la sopracitata proposta di integrazione della classificazione delle aree naturali protette e viene richiesta una ulteriore integrazione delle classificazioni con la tipologia "Monumento naturale"; Considerato che tale tipologia non è prevista da alcuna convenzione internazionale; Ritenuto di non poter accogliere la suddetta proposta di integrazione in quanto l'art. 2, comma 5, della legge n. 394/1991 esclude la potestà classificatoria del Comitato quando essa non abbia come scopo anche quello di rendere "efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali"; Visto il verbale della riunione del Comitato in data 2 dicembre 1996; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ad integrazione della propria deliberazione del 21 dicembre 1993 è adottata la seguente classificazione delle aree protette: a) parco nazionale; b) riserva naturale statale; c) parco naturale interregionale; d) parco naturale regionale; e) riserva naturale regionale; f) zona umida di importanza internazionale (ai sensi della convenzione di Ramsar, di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 448 del 13 marzo 1976); g) zona di protezione speciale (ZPS), (ai sensi della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici); h) zona speciale di conservazione (ZSC), (ai sensi della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche); i) altre aree naturali protette. Art. 2. Le tipologie di aree di cui alle lettere g) e h), sopra indicate, sono definite come di seguito specificato: Zona di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE: un territorio idoneo per estensione e/o per localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la direttiva stessa. Zona speciale di conservazione (ZSC), ai sensi della direttiva 92/43/CEE: un'area naturale, geograficamente definita e con superficie delimitata, che: a) contiene zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, naturali o seminaturali (habitat naturali), e che contribuisce in modo significativo: a conservare o ripristinare un tipo di habitat naturali di cui all'allegato I o una specie della flora e della fauna selvatiche di cui all'allegato II della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in uno stato di conservazione soddisfacente; a conservare la diversità biologica nella regione paleartica mediante la protezione degli ambienti Alpino, Appenninico e Mediterraneo; b) sia designata dallo Stato mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale e nella quale siano applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui l'area naturale è designata. Art. 3. La presente deliberazione sarà trasmessa ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 dicembre 1996 Il Presidente: Ronchi Registrata alla Corte dei conti il 24 aprile 1997 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 21