Circular No. D/617 introducing the reform of the rice sector (EC Regulation No. 3072/95), the final regime for obtaining the aid for legumes (EC Regulation No. 1577/96) and amending circular No. D/1289 of 11 November 1995 regarding the oilseed sector (EEC Regulation No. 1765/92)
颁布于 1996-12-21 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- financial agricultural measures, agricultural development, subsidy/incentive
- 类别
- agriculture
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20-1-1997 Supplemcllfo o;di11ario alla GAZZl-TTA l1l·l lUALE Serie gt':zaale - n. 15 CIIx.COLARI MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, AU\IF:':TARI E FORESTAL! CIRCOLARE 21 dicembre 1996, n. D/617. Riforma del settore del riso (regolamento CE n. 3072/95), di~d1,lina dcifoitha dd:c modalita di acquisizione deU'aiuta per Ic leguminose in grani (regolamento CE n. 1577 /96) e modifica della circolan• ii. I>: 128') dell'! I novcmhre 1995 per quanta riguarda il settore dei semi oleosi (regolamento CEE n. 1765/92). All'A=ienila di ,';,;:to p,·r g!i fn:cn·ctiti 111.:l n1~·rcato agricolo - A.I.M.A. All'Eute 11u:-i,,iw/c r:.,i A;::li asse.\·sorafi ogrico: 1 i':1ra .:.l..ll,· rcgi1;11i a sta!!tlo or.lin~1rio e SJ't'Ciale e a!le prorit!cc :.1utonon1:..· di 1'rcn:o e Bol::ano Agli cnti r!'gio,,,,fi di .1rihq•po agrico!o dd!e rcgi,mi Agli ispettorati pr,,ri'lciali de/!'agrirultura delle regioni Agli ispettorati pro, ,'nl'iali dcll 'alimr11ta:io11e delle rcgioni Al A-fini.Hero de/lo sanirlz - [Jirt:zione ge11erale igfcne, alimenti e nutri=iont! Al Minislero di:ll'w;1bie11tl' - Direzione gmerale A..R.S. Al l\!inistero ,k!lle fi11an:e • Diparrimenro dogane e imposre indirelte Direzic11c ceniralc .,ari.:i dogu11ali - Dil'. XIS D. Alie preft'tturc Ai co1nmissari di Garernv Alla Confedaazione no::io,wlc c!ci colti.•atori dire/ti Alla Confedcrn::iu1:e generate ddl'agrico!t11ra ila/imw Alla Cvnfedcra:i,mc it,zliana co!tirnt/lri Alla Confedcra:io!le prr!d11r:vri agriculi A tutte le altre (1grani:zazio11i pr/1Je<Siv11a!i agricule Al Comilato intcrsi11dacale risicoltori italiani All"Associ<!::iane piccolc c mcJie indit.<trie ( A.P./.) All'Unione artigiani All'Associazim1e ind11strir risiC'rc italinne All'Unione industrie rish•re - UNION RISO All'Associa;ione i/11/iana i111!ustria olearia - ASS!TOL Al/'Associazione interprofessionale semi oleosi - A/SO Alla Direzione generale de/le politiche airicole e agroindu::triali nazicnali Alla Direzione grncra/e delle risorse Joresrali, mon/a/ie e idriche All'Ufficio s/rntturc Alie dirisioni IX e X 1) NUOVA POLITICA AGRICOLA COMUNE NEL SETTORE DEL R~~Q. PREMESSA Il Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura dell'Unione Europea nel corso della sessione del 19 dicembre 1995 ha approvato ed adottato il testo normative che, a partire dalla carnpagna di commercializzazione 1997/98, corrispondente alla carnpagna di sernina e al raccolto 1997, introduce nel comparto rnerceologico di cui all' oggetto radicali innovazioni rispetto all'organizzazione comune di mercato attuale. nel La nuova norrnativa, che ha trovato collocazione regolamento del Consiglio (CE) n. 3072/95 del 22 5 giuridica dicembre 20-1-1997 S,1ppb11e11to ordin,Jrfo alb GAZZETTA UFF!CIALE Sr.:rie genera!e - n. 15 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita Europee n. L329 del 30/12/1995, prevede: a) la riduzione progressiva del prezzo istituzionale in un triennio a partire dalla campagna di commercializzazione 1997/98; b) lo sdoppiamento in due quote del reddito agricolo, di cui una assicurata dal mercato e l'altra da un importo integrative o compensativo per effetto della riduzione del prezzo di intervento; c) la corresponsione di detta compensazione per ettaro calcolata sulla base del rendimento medio agronomico constatato nel quinquennio 1990/94, escludendo le punte minima e massima; d) l'individuazione di una superficie di base nazionale che non puo essere superata senza incorrere nelle penalita illustrate al titolo VI , capitolo 2.VI Cio premesso, si precisa quanta segue: TITOLO I BENEFICIARI DELLA COMPENSAZIONE AL REDDITO La compensazione al reddito di cui all' art. 6 del precitato regolamento n. 3072/95 compete ai produttori che seminano il risone entro il 31 maggio precedente la raccolta per le superfici oggetto di dichiarazione secondo le condizioni e le modalita appresso indicate. TITOLO II IMPORTO DELLA COMPENSAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO Capi tolo 1. II - Importi della compensaz :i.one al reddi to e prezzi istituzionali. Gli importi della compensazione al reddito, applicabili in tutto il territorio nazionale, sono i seguenti: 106,00 ECU/ha per la campagna di commercializzazione 1997/1998; 212,00 ECU/ha per la campagna di commercializzazione 1998/1999; 318,01 ECU/ha per la campagna di commercializzazione 1999/2000 e seguenti. 20-1-1997 Supplf'mento ordinario a\la GAZZETIA llFFICIALE Saie gencrale - n. 15 . . Cio in relazione alla progressiva riduzione del prezzo istituzionale di intervento, attualmente pari a 351 ECU/tonn., che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 del regolamento n. 3072/95, e fissato come segue: 333, 45 ECU/tonn. per la campagna di commercializzazione 1997/1998; 315, 90 ECU/tonn. per la campagna di commercializzazione 1998/1999; 298,35 ECU/tonn. per la campagna di com:nerciali,:zazione 1999/2000 e successive. Capitolo 2.II - Tasso di conversione e termini di pagamento. Il tasso di conversione in lire italiane dell'importo della compensazione espresso in ECU e quello valido il prime giorno della campagna di commercializzazione in causa (1° settembre). La corresponsione dell' importo della compensazione e effettuata dall'Ente Nazionale Risi tra il 16 ottobre ed il 31 dicembre immediatamente successivi all' inizio della campagna in questione. Capitola 3. II Indebi ta percezione degli importi di compensazione. Nel caso in cui un agricoltore percepisca somme non dovute, lo stesso e tenuto a rimborsare il relative importo maggiorato degli interessi di mora maturati nell'arco temporale compreso tra la data dell'indebita percezione ed il primo giorno del mese in c~i ha luogo il rimborso. A tal fine, il tasso di interesse applicabile e quello legale vigente. Non si applica nessun interesse in caso di pagamento indebito imputabile ad errore dell'Amministrazione. Tuttavia, in sede di recupero, si puo richiedere all'interessato la corresponsione di un importo che tenga conto, se del caso, della rivalutazione monetaria. 7 20-1-1997 Supplemento ordi11ario alla GAZZEfTA UFFIClALE Serie generale • n. 15 TITOLO III ·PROCEDURE E MODALITA' DI COORDINAMENTO TRA.L'ADQ E L'ENTE NAZIONALE RISI La domanda di compensazione al reddito peril settore del riso deve trevare collecaziene nell'ambite del regolamente CEE n. 1765/92, relative al regime di sestegno in favore dei coltivatori di taluni seminati vi, ai sensi del combinato dispesto di cui all'art. 25 par. 6 del regolamento CE n. 3072/95 ed all'art. 6 par. 1 del regolamento CEE n. 3508/92. Cio premesso e considerato che l' Ente Nazionale Risi e stato riconosciuto ed accreditato presso la Commissione CE quale organismo di intervento ed organo pagatore per lo specifico settore, ai sensi dell'art.4, par.1, lettera b} del Regolamento CEE n. 729/70 cosi come modificato dall'art. 1 del reg. CE n. 1287 /95, occorre prevedere . procedure di controllo e di corresponsione dell'aiuto che implichino il coinvelgimento di ambedue gli Organismi operanti nel contesto delle compensazioni al reddito . Pertanto, l'attivita dell'AIMA e dell'Ente Nazionale Risi, in questo contesto, e, tenuto conto anche dell'avviso positive a tal riguardo espresso dalla Cemmissione CE, disciplinata in modo coordinate come segue : fase 1 °: l 'AIJ.ViA, ricevute le domande di compensazione al reddito di cui all'.art. 6 par. 1 del reg. CEE n. 3072/95, effettua tutti i controlli di tipo amministrativo previsti dalla normativa comunitaria che disciplina il sistema integrate di gestione e di centrollo basandosi, per quante concerne i controlli oggettivi, sulle informazioni ottenute attraverso l'impiege del telerilevamento. fase 2°: L'Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato Agricole trasmette, entro il 15 luglio, all'Ente Nazionale Risi, anche per via telematica, tutte le informazioni necessarie per consentire all'Ente di: rilevare le anomalie generate dagli errori materiali commessi nella fase di compilazione delle domande in causa; effettuare il controllo in loco, sulla base degli esiti della fotointerpretazione del campione selezionato dall'AIMA; effettuare il controllo in campo del campione supplementare ritenuto eventualmente necessario in funziene delle varieta seminate. Nel case di dichiarazione di superficie seminata esclusivamente a riso , le anomalie riscontrate in sede di controllo amministrativo ed oggettivo, sono definite dall' Ente Nazionale Risi; la medesima procedura si applica nel caso in cui 8 20-1-1997 Supp!emento ordinarlo alla GAZZETTA t:rFICTA LE Serie ge;;c:-a!i - n. 15 le anomalie si riferiscono a domande di compensazione riguardanti superfici seminate sia a riso che ad altre colture contemplate dal regime di Eiostegno di cu-i ai regolamenti (CEE} n. 1765/92 e n. 1577/96. Compete, invece, all'AIMA la definiz·ione delle anomalie riscontrate nel caso di dichiarazione di superfici 11 miste" ove le stesse anomalie riguardino solo le coltivazioni diverse dal riso. fase 3°: L' Ente Nazionale Risi puo', entro il 31 maggio di ogni anno, programmare controlli aggiuntivi in loco. Il relative dettaglio e notificato immediatamente, per l'opportuna informazione, alle competenti Autorita comunitarie, all'AIMA e al. Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Fores tali Direzione Generale delle Politiche Comunitarie ed Internazionali Ufficio "grandi colture 11 • fase 4°: Le risultanze provvisorie dei controlli in loco e di quelli di tipo amministrativo effettuati dall'Ente Nazionale Risi, verranno trasmesse da quest' ultimo' all' AIMA entro il 10 settembre di ogni anno ai fini della conseguente comunicazione alla competente Autorita comunitaria entro il 15 di settembre di ogni anno, da effettuarsi1 sulla base del modello allegato al regolamento della Commissione CE, in corso di pubblicazione, concernente le condizioni di corresponsione della compensazione al reddito prevista dal regolamento {CE) n. 3072/95. fase 5°: Le risultanze definitive dei controlli di tipo amministrativo e degli accertamenti in loco devono essere rimesse dall' Ente Nazionale Risi all' AIMA entro il 3 0 novembre di ogni anno. L'AIMA, non appena ricevute tali informazioni, ne informd le competenti Autorita comunitarie. fase 6° : La liquidazione ed il pagamento degli importi, per la sola parte afferente la coltivazione del riso, come gia precisato nel Capitola 2. II del Titolo II verranno effettuate dall'Ente Nazionale Risi a partire dal 16 ottobre e non oltre il 31 dicembre successivi al raccolto. Il pagamento verra' effettuato dall' Ente Nazionale Risi, tenendo conto delle eventuali penalizzazioni derivanti: dalla prima constatazione dell'eventuale superamento della superficie di base assegnata all'Italia; dall'applicazione dell'art. 9 del regolamento CEE n.3887/92; da eventuali motivi o~tativi rilevati nel comparto delle grandi colture {regolamento CEE n.1765/92) e delle leguminose in grani {regolamento CE n. 1577/96) afferenti alla stessa azienda, riscontrati dall'AIMA in relazione al precitato art.9 paragrafo 2 comma III - del regolamento CE n.3887/92 e comunicati dalla stessa Azienda all'Ente Nazionale Risi tassativamente non oltre il 15 ottobre dello stesso anno del raccolto in causa. fase 7 °: L' Ente Nazionale Risi provvede, definitiva constatazione effettuata dalla 9 sulla -base della Commissione CE 20-1-1997 SupplemC'nta adinario alla GAZZETTA UFr-JCIALE Serie generate • n. 15 supcessivamente al 15 di gennaio di ogni anno, a versare o a re~uperare nei confronti dei produttori interessati la differenza tra l' imoorto della corr,pensazione iniziale e quella definitiva. Dette -operazioni devono essere concluse entro il 31 marzo di ogni anno. fase 8°: L'Ente Nazionale Risi, al termine delle operazioni di pagamento e, comunque, entro il 15 gennaio dell' anno successive, ::i.nvia al co.npetente Servizio della Cornmissione CE, informandone al tres.i, il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, Direzione Generale delle Politiche Comu riitarie ed Internazionali - Uff icio FEOGA e Uff icio Grandi Col ture e 1' AIMA, i proepetti riepilogativi relativi alle compensazioni erogate sulla base della prima constatazione dell'eventUale superamento della superficie di base assegnata all'Italia. fase 9° : Entro il 15 maggio di ogni anno l'Ente Nazionale Risi , secondo la medesima procedura di cui alla fase precedente, rimette la situazione definitiva dei pagamenti effettuati sulla base degli eventuali conguagli con~eguenti alla precedente fase 70 TITOLO IV TERMINI, MODALITA' DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E PENALITA' PER RITARDATO DEPOSITO DELLA STESSA. Capitolo l.IV - Termini e modalita di presentazione della do:manda Ai sensi di quanto disposto dall' art. 6 del regolamento CE n.3072/95, la corresponsione dell' importo di compensazione, fatte salve le sanzioni previste dalla medesirna disposizione comunitaria, nonch~ quelle riportate nel successive titolo VII, e subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: a. Il produttor~ -interessato deve presentare una domanda, "ebitamente compilat,a e sottoscritta, su modello stampato e distribuito a cura dell'Azienda <li State per gli Interventi nel Mercato Agricole - AIM.~-, conforme a quello di cui all'allegato I oella presente circolare che . riguarda anche il cornparto dei cereali, dei semi oleosi, delle piante proteiche, del lino no~ tessile e delle leguminose in grani. E' , cornunque, consenti ta, a cura dell' Ente Nazionale Risi, la riproduzione su "modulo continue" previa autorizz2,zione dell' AI!'vE\. La sottoscrizione di detta eo~anda deve essere autenticata secondo le modalita. pn.;',;iste d-3.lla legge n. 15 del 4.J..1968, salvo le eventuali diver~;e forme di identificazione e di responsabilizzazione dei scttoscrittori, gia adottate, per le domande di compensazione al reddito per le grandi colture in relazione al raccolto '96, dall'AIMA con la circolare n. 4508/S del 15 gennaio 1996,di cui si unisce copia ( vedi allegato II). .: 10 20-1-1997 S11pplcmento ordinario alla GAZZETTA UfFICTALE Saic gencrale - n. 15 b. La domanda, in triplice copia, deve pervenire improrogabilmente entro il 31 marzo antecedente l'inizio della campagna di commercializzazione di rif~rimento all'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo, - Casella postale n. 2279 - ROMA AD, a mezzo di raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o, peril tramite di terzi, alla predetta Azienda - Via Palestro, 81 - 00185 - ROMA. E' da precisare che le segnalazioni di rettifica delle domande di compensazione, precedentemente presentate, devono essere, per la loro validita, improrogabilmente depositate presso l 'AIMA non ol tre il 25 ° giorno successi vo all a scadenza del termine ordinario di deposito. E' appena il caso di rilevare che le domande di rettifica, deposi tate ol tre det to termine, sono, salvo le eccezioni considerate al successive Capitolo 3. IV, da ritenersi irricevibili e, pertanto, in conformita del disposto di cui all'art. 8, par. 1 del regolam~nto (CEE) n. 3887/92, le stesse non saranno prese in considerazione, restando pienamente valide qu~lle inizialmente pr~sentate nei confronti delle quali si procedera all' accertamento in "loco" e si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9 del predetto regolamento (CEE) n. 3887/92. Il produttore interessato deve spazio, previsto nel modello di domanda, prescelto, barrando la relativa casella. indicare nell' apposito il mezzo di trasmissione I produttori possono affidare a terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, il mandato di compilare e/o di consegnare la domanda di compensazione. E', comunque, da precisare che il produttore e' l'unico responsabile della corretta osservanza degli adempimenti prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale ai fini dell'acquisizione del diritto alla compensazione stessa, e, pertanto, l' eventuale incompleta e/o errata compilazione della domanda, nonche' il mancato o tardivo deposi to dell a stessa da parte dei terzi, non possono es sere validamente opposti nei confronti dell'Amministrazione. Premesso che, nell'ipotesi di societa giuridicamente costituita, spetta al legale rappresentante della stessa presentare la domanda di compensazione, si precisa che per le societa di fatto (comproprieta. o qualsiasi altro tipo di contitolarita), l'adempimento in causa deve essere soddisfatto da chi ha un rapporto diretto di coltivazione con le superfici per le quali si chiede la compensazione. Nell'ipotesi in cui piil persone si trov~no nella situazione sopra descri t ta, la domanda puo essere presentata per l' int era superficie da uno solo degli aventi diritto allo scopo autorizzato dai cointeressati, oppure dai singoli soggetti per la superficie di spettanza. In quest' ultimo caso occorr~ fare massima attenzione alle indicazioni delle superfici attribuite a ciascun richiedente, in rnodo che la somma non ecceda la superf icie catastale tot ale. 11 20-1-1997 <.;uf>]'lementn nrdi11ario all:i (,t,7.7.FTT~, t 1FFJC ·1 ,\ LE Serie gmrmle - n. 15 =============== L'AIMA, provvede a trasmettere tempestivamente la copia dell a dcmand2 all' Ente Nazionale Risi, nonche all' Assessorato Regionale dell'Agricoltura cornpetente per territorio al fine del ~uccessivo espletamento dei controlli aziendali. Nel caso di azienda con unita produttive dislocate in Region:i. diverse, la copia della domanda va rimessa a tutti gli Assessorati regionali territorialmente competenti. Ad ogni buon fine, si ritiene utile far presente che la domanda, secondo quanto disposto dalla regolamentazione comunitaria, deve essere depositata, pena l' applicazione delle sanzioni appresso indicate o la irricevibilita della stessa, entro il termine massimo sopra precisato. Di conseguenza, si richiama la particolare attenzione dei produttori su tale specifico aspetto, rappresentando l'opportunita della consegna diretta e, nel caso di ricorso al mezzo postale, di provvedere, comunque, all'adempimento con largo anticipo rlspetto al termine di scadenza. La domanda di compensazione deve contenere tutte le indic;J.zicni prescritte nel model lo di cui all' al legato I, ivi c:cmpresa. l' indicazion2 dei rife:'. imL~nti catastali concernenti le superfici azicndc:ai investite a coltur,::: diverse dal liri.s~n ed e.ssere correc':a.t:1 dell:i certificazione §.nti ;r,:s, :l: ia resa ai se:nsi del Decr~to legge n 152 del 13-5-1991 convertito, con m0dific2.zioni, nella le:;']e n. 203 del 12-7-1991; allo scopo di ~vitarne il rinnovo nel corso della procedura di erogazione, e' conslgliabile che la certificazione ir1 questione abbia validita' di almeno sessanta (60) giorni decorrent~ dalla data di deposito r!ella domanda. Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall' art. 5 della Legge n. 4 7 del 17 gE:mnaio 19 94, non e richiesta alcuna certificazione per le erogazioni il cui valore compleasivo non superi 50 milioni di lire. Al fine di accelerare al massimo la procedura di pagamento delle compensazioni al reddito, risulta opportune che il richiedente faccia riferimento, nella compilazione della domanda, ai dati contenuti nella vi-sura catastale piu recente. Se la variazione catastale e stata periferico, ma non in quello centrale, f2rA (ede il data del CQtasto periferico. registrata al catasto al fine dell a verif ica I dati relativi alle supe:rfici vanno j ndicati in ettari e are f~~'?.I! 0.1 :' :r;: o i;:~~g amen to ~ r di f "-''.J: to de 11 e c e, I}t, i a r~ . lJ,;:!1 corso dc:1 procedirnento istruttorio, l' l.,,IM:.Z\ e l' Ente N~~ionale Risi, per le compe~enze ad esso attribuite, hdnno f:a.colta' di richiedere c:.l produttore la docum2nta.zicne ritenuta r1:::.cces3ar:i.a per 1a verif ica dell a fondatezza dei 6at:i. :~sposti ,,,:-) 1;" d::ir:-:.:1nda di compe:1sa.z·i.one . ..... Ll ~0-1-19')7 Capitolo Suppleme,;,o ordi11ario all:t G.\ZZETT:\ Ufr!CI A LE 2. IV - Penalita ner ritardato donosito della domanda. In caso di ritardato deposito della domanda entro il 25° giorno successive alla scadenza del termine di presentazione, gli importi delle compensazioni spettanti, fatte salve le cause di forza maggiore come definite al successive Titolo IX sono ridotti dell'l% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Come sopra precisato, nell'ipotesi di ritardo superiore a 25 giorni, la domanda e irricevibile e non puo dar iuogo, in nessun caso, alla corresponsione delle compensazioni in questione. Capitolo 3. IV - Possibilita di correzione della domanda. Dopa la compensazione scadenza del presentata puo termine fissato, la domanda di essere mcdificata solo in case di: manifesto errore. riconosciuto Nazionale Risi; da'll 'AIMA 0 dall'Ente eventi debitamente documentati, quali quelli richiamati, a ti tolo di esempio, dall' articolo 4, paragr·afo 2 del regalamento (CEE) dell a Commissione n. 3887 /92 del 23 .12 .1.992 (decesso, matrimonio, acquisto o vendita, contratto di affitto, ecc.) per quanta concerne le particelle catastali. A ta.l fine l' interessato avra cur a di presentare all' AIHA, e all' Ente Nazionale Risi nel piu breve tempo passibile e non altre il 1° settembre di ogni anno, la documentazione relativa alle cause che hanno determinato la variazione della titolarita' di possesso delle particelle in questione. La domanda di rettifica puo essere inoltrata successivamente all a data di presentazione, ma non puo, comunque, es sere validamente. depositata in data successiva all'eventuale comunicazione di sopralluago aziendale. E' data facolta, inoltre, al produttore di modificare l'ordinamento colturale dell'azienda risultante dalla domanda di compensazione presentata per una superf icie al massimo pari a quella inizialmente dichiarata. E' bene, comunque, precisare che la modifica di cui sopra e ammissibile solo durante il periodo che va dalla data di deposito della domanda di compensazione fino al 31 maggio successive. Le predettc modifiche devono costituire oggetto di specifica nuova domanda all' AIMA, barrando 1' apposita casella relativa alla fattispecie considerata. 13 s,,rie g·ncra!.? - n. 15 ·•--.---- ... -· TITOLO V AMMISSIBILITJ; .. ' ALLA COMPENSAZIONE Capitolo 1. V - Condizioni di ammissibilita alla compensazione. Una superficie P\lO essere oggetto di compensazione una sola volta per campagn3 di commercializzazione. La. superf icie da prendere in con to e' quell a interamente uti.lizzc~t:a. Ur.a superficie si :i.n.tende ut:i:Lh:zat.a quando sull.a stessa sono state effettuate le ordinaric tecniche di coltivaz.ione. J.':.i f ini c'tella co,,,1,,ensa2..icne al r2ddito il risone semir.ato sulla predetta superficie de 0Ie raggiungere alnieno lo stadia vegetative della fioritura. In caso di presenza di s1..!p2rficJ. 11 im~,rop:i:-ie 11 (tare imp1-oduttive, ecc.) alla coltura 11 0:rdinaria", l' area per la quale e richiesta la compensa·,~ione cl2ve essere dedot.ta della quota di superf icie II irnprcpria 11 non s,=:i~1inata. Un regi□e diverse nell'ambito dcl di al.tro aiuto appezzamento ai terreno, dichiarato in causa, non pu6 costituire oggetto da quelli conternplati al Capitolo 3. X circolare. La superf icie minin~a compens.:tzione e' fissat.a a avere la dimensione minima della. presente investita. c~ ri::::>r-;e ammissib:i.le alla 0, 3 et;J;~.Ki r,,d ogni appezzam.e;nto deve di 0,05 ettAri (500 ffistri quadrati). TITOLO VI .SUPJ:.:RFICIE DT EASB l~AZIOH }' .. I.:•3 r~ P.E~~}tLXTA' cm-my.SSE AL SU]?ER~1'1E!'~(). Capitolo 1. VI - Supcrficie di base. I I t' 7 6 .r: 4 '. 1 , (C,...) ~~--2;Q- h Jar ico~o , paragr&~a oei rego amsn~o ~ n. ~u,~ -~ a istituito u.na superficie di base per singolo Stato membro. Per l' Italia tale superf icie e determinata in 23 9. 259 ha e rappresenta gli investimenti rea"Lizzati nell' anno di produzione 1995, ultimo dato statistico pi".} favorevole disponibile al mo::iento del varo della riforrna. CA.PITOLO ·..., .<.. - VI P e;ial i ta :l. n C ?-.::..· S=· .::o'---'-0-'-':1=·--=S-''t.C,lp;;..=e.::rc..cai=m=··-=-t;:=n:;..;tc=.,. o=--~d""'e'"'l=l-=a s~p£!r:E j. :::::i.e di ba~e. La co:!:"responsione int~rale deJ.la. compensazion8 al reddito A subordinata, oltre che al rispetto dei criteri, delle modalitl e dei termini illustrati nella prssente circolare, alla constatazione del non superamento della "s~perficie di base nazionale 11 • 14 Nel caso in cui la superficie globale ammissibile alla compensazione al reddito, superi la superficie di base nazionale, si applica, per lo stesso anno, a tutti i produttori una riduzione dell'importo della compensazione al reddito pari a: tre volte il tasso di superamento se quest'ultimo e inferiore all'1%; quat tro volte il tasso di superamento se quest' ultimo e pari o superiore all'l %, ma inferiore al 3 %; cinque volte il tasso di superamento se qu,est'ultimo e pari o superiore al 3 %, ma inferiore al 5 %; sei volte il tasso di superamento se quest'ultimo ~ pari o superiore al 5 %. TITOLO VII CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN AZIENOA - TOLLERANZE E PENALITA' Capit@lo 1. VII - Controlli amminiatrativi. L'Amministrazione sottopone tutte le domande di compensazione ai controlli amministrativi previsti dall'art. 8 par. 1 del Reg. (CEE) del Consiglio n. 3508/92 ed all'art. 6 del Reg. (CEE) n. 3887/92 della Commissione in modo da assicurare il rispetto delle condizioni di ammissibilita al regime in causa, accertando, altresi, attraverso verifiche incrociate, che !!!!Q stesso aiuto non venqa concesso due o piu volte per la stessa camnagna e per la medesi:ma superf:l. c.i(:!. In particolare, occorre accertare che la domanda di compensazione: sia stata d2bitamente compilata, coropJ.et§l.ta di tutti i dati, le informazioni e la documentazione richiesti, nonch~ dataca e firmata; sia pervenuta. all' AIM.A. entro il termine fissato, fatte salve le disposizioni di cui al Titolo IX della presente circolare concernenete le cause di forza maggiore. Ai fini della verifica di cui sopra, l'Amministrazione utilizza tutti gli strumenti e le possibili informazioni cui ha facolta di accedere. L'Arnrninistraz.ione, inoltre, effettua controlli documentali ed ulteriori verifiche, qualora una particella sia 9ggetto di piil di una domanda di compensazione nello stesso anno. 15 20-1-!997 Supplemc11to ordincu-in a!la GAZZETTA Uff!CL\I.E Serie gc11cmlc - n. 15 Capitolo 2. VII - Criteri per la formazione del campione e disposizioni per i controlli aziendali. I sopralluoghi a~iendali sono programmati dalla Amministrazione attraverso la procedura di campionamento prevista dalle disposizioni contenute nel regolamento dei Consiglio {CEE) n. 3508/92 e in quello di applicazione della Commissione (CEE) n. 3887/92 e successive modifiche ed integrazioni relative all' istituzione di un sistema integrate di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e, in particolare, secondo i criteri contemplati dall' art. 6, paragrafi 3 e 4 del predetto regolamento n. 3887/92. Nel programma di controllo dovranno essere, tutte le domande che, alla luce dei risultati e carattere amministrativo, abbiano dato luogo l'esattezza dei dati in esse contenuti. altresi, incluse degli esami di a dubbi circa Sulla base del programma di controllo dall'Amministrazione, si provvede ai conseguenti effettuando i sopralluoghi sull'insieme degli riportati nella domanda, con un preavviso che non superiore a quarantott'ore. predisposto adempimenti, appezzamenti deve essere Le risultanze dell'accertamento in loco sono prese a base dall'AIMA e dall'Ente Nazionale Risi ai fini del pagamento. Gli adempimenti di cui ai precedenti paragrafi sono assicurati dall'AIMA e dall'Ente Nazionale Risi d'intesa con la Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali Ufficio Grandi Colture di questo Ministero. Capitolo 3. VII - Tolleranze e penalita Nel caso in cui il controllo evidenzi discordanze relative all'entita delle superfici in causa, si applicano, salvo cause di forza maggiore, le seguenti disposizioni: a) nell'ipotesi di superficie accertata superiore a guella dichiarata, il pagamento della compensazione e limitato a quest'ultima superficie; b) nel caso in cui la differenza tra dichiarata e quella accertata risulti contenuta del 3 % , e, comunque, non ol tre i 2 ha, il compensazione e limitato alla superficie accertata; la superficie entro il limite pagamento della effettivamente c) nel case, invece, di superamento del limite di tolleranza, di cui alla precedente lettera b), fino al limite massimo del 20%, la compensazione e decurtata di due volte la percentuale di scostamento riscontrata tra la superficie dichiarata e quella effettivamente accertata. Nell'ipotesi in cui l'eccedenza constatata sia superiore al 20 % della superficie accertata, non e concesso alcun aiuto riferito alla superficie in causa. 16 20-1-1')97 Supp;em<!ntu vrJinario alla GAZZETTA lJFFICIALE S.trh· gcneralr. - n. 15 In caso di riduzione della superficie per effetto dell' applicazione delle disposizioni di cui all' art. 9, par. 2 del regolamento (CEE) n. 3887 /92, il calcolo della superficie massima ammissibile, per la compensazione prevista a favore dei produttori di riso si effettua in base alla £..uoerf.tci~ effettivamence accertata. Le disposizioni relative ai limiti di tolleranza sopra richia.mati non trovano applicazione nel caso di falsa dichiara zione fo:nnulata per negligenza qrave o p.el i b:: 1.::§.t fuTente, in quanta in tali casi la regolamentazione comunitaria ha inteso sanzionare sever3mer1te il comportamento fraudolento d8l produttore. T.:1fatti: nell' ipotesi di falsa c:Li.chJ .;i.r;::,zione . fc:rr.-:ul:.,t.a p,:-r ri,c, gJ, -j. g~:.'.-g.!-1 g L~Yf:, i.l produttore agricolo e escluso dal c<?.n.eficio de l r.·2·J -~ n1c? di c~ 1.:):t1t~t:tis ?.6 i o.n.:~ i 11 c1u.~::::::1 L ic,r1-:-~ per l' ar1:.10 cc)ns idf'.::r-2,. to; r~e 1 c::, .'.., .:, , in vc ce, d ~ f. 3 l:-::;a. c~j c l'c i a. :r- ,?. ·d er. 8 :r ~S-=l ~ie1 .. fbt.I.s\ tame.iJt':;':.. iJ. coltivatore e, in a-;qit;nta a).13. pi:::naliUi. di cul al trattino precedente, escluso d~l beneficio di qualsiasi reni':"1," c.~1· ::i1'1t ... ..., rli' cui· a 1 l;a,- 1-i·~o,.1-o 1 y•-.,-,..·;::-,c·,-,-,·Fo 1 dr->l ;.1 ···- . - . L.-, ,1 - .L .... '-· \,.,.. , 1':-'0·-- ... ~ - ;,.,i. ~ regol amento (CEE) n.3508/92 per l'anno successive e per una superficie uguale a q11ella per la quale la sua do~anda di aiuto ~ stata respinta. ()ualora il controllo in "loco" nonpcssa per responsabilit~ imputabile al titolare quest'ultima e respinta, fatti salvi i casi previsti al successiovo Titolo IX. TITOLO VIII DATA LIMITE DELLE SEMINE~ essere effettuato della. domanda, di f orza maggiore Capitolo 1~ VIII - Data limite per l'effettuazione delle semine. In conformita alle disposizioni di cui all' art. 6, par. 2 del reg.to (CEE) n.3508/92, nonche alla normativa di applicazionc di cui al regolamento (CE) della Commissione in corso di. pubblicazione, i produttori interessati, che abbiano presentato domanda di compensazione entro il termine previsto per ciascuna campagna ( 31 marzo ) , potranno ef f et tuare le semine entro la data limite del 31 maggio. 17 20-1-1997 S1!pp!cmcnto ordinarf1r alla GAZZETT.\ UfTICL\LE Detti produttori non saranno peraltro tenuti a svolgere ulteriori adempimenti qualora le semine intervenute successivamente alla domanda iniziale di compensazione riguardino esattamente le superfici gia indicate nella medesima domanda. Qualora, invece, intervengano modifiche rispetto alla superficie dichiarata in domanda, il produttore e tenuto a depositare presso l'AIMA entro il 31 rnaggio una nuova dornanda di compensazione in triplice copia contenente l' indicazione delle superfici effettivarnente serninate, provvedendo a barrare l' apposi ta easel la prevista · nel model lo di domanda. A tal riguardo, si rileva che la suddetta variazione non pu5 riguardare un numero di ettar.i superiore a quello dichiarato nella domanda iniziale e, pertanto, nell' ipotesi in cui venga presentata domanda in tal sense, la stessa e ritenuta irricevibile. L' Alf'/i.A provvede a trasmettere la copia di detta domanda di rettifica all'Ente Nazionale Risi, nonche all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura cornpetente per territorio. TITOLO IX CAUSE DI FORZA MAGGIORE Capitolo 1. IX - Principi e fattispecie. La puntuale, tempestiva e rigorosa osservanza degli adempimenti derivanti dall' attuazione della riforma della Politica Agricola Comune, illustrati nella presente circolare, trova un temperamento nel caso di constatate cause di forza maggiore in quanta invocabili ai sensi della regolamentazione comunitaria. Detta regolamentazione prevede espressamente le seguenti cause di forz~ maggiore: a) il deccsso dell'i~prenditore; b) l'incapacita professionale di lunga durata dell'imprendi tore; c} l' espropriazione di una parte ragguardevole della superficie agricola dell'azienda gestita dall' imprendi tore, se det ta espropriazione non era prevedibile al momento dell'inoltro della domanda; d) la calamita naturale grave che colpisce in rnisura rilevante la superficie agricola ·aziendale; I casi di f orza maggiore e la relati va docurnentazione devono essere notificati, con cornunicazione scritta, all' AIMA, all' Ente Nazionale Risi, nonche' al Ministero delle 18 20-1-1997 Supp!emrnto ordinario alla GAZZETTA UJT!Cl:\LE S.:rie generalc - n. 15 ==================================== Risorse Agricole, Alimentari e Forest2-li - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie ed Internazionali - Ufficio Grandi Colture ... Roma, entro il termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal memento in cui l' imprenditore e in condizione di pater adempiere a tale obbligo. Nel caso di cui al pun to a) e chia.ro che quest' ul tima disposizione non si applica, incombendo l'obbligo degli adempimenti sopra descritti agli eredi legittimi che dovranno provvedervi in un termine ragionevole da stabilire dall'Amministrazione sulla base della particolare situazione creata dal decesso del titolare dell'impresa, e, in ogni caso, in relazione alla necessita della tempestiva effettuazione dei controlli. Anche la fattispecie considerata al punto comport are l' ampliamento del terrnine II sine die 11 , causa di forza maggiore in questione una limitazione connessa all'esigenza· prioritaria possibili i controlli. b) , non puo trovando la insuperabile di rendere Altre cause. di forza maggiore possono essere riconosciute, sentiti l'AIMA e l'Ente Nazionale Risi, dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie ed Internazionali - Ufficio Grandi Colture - d'intesa con le Autorita comunitarie. E' bene, comunque, rilevare, a tal proposi to, che la determinazione di casi diversi da quelli espressamente considerati dalla regolamentazione comunitaria dovra essere ispirata alle indicazioni che la Commissione CEE con comunicazione C ( 88) 16 96, pubblicata nella Gazzetta uf f iciale delle Comunita europee n. C/259 del 6/10/1988, ha ritenuto di dover fornire ai fini di orientare in tal senso gli Stati membri. In pratica, da tale comunicazione si possono enucleare i seguenti principi: la forza maggiore costituisce un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va, pertanto, interpretata ed applicata in m~do restrittivo; la forza maggiore non costituisce un principio generale di diritto ma, in casi eccezionali, ou5 essere considerata come una concretizzazione del principi~ di proporzionalit~, alle c0ndizioni rigorose determinate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia d~lle Comunita' Eurcpee; le prove, ric:!:1ieste agli inter(-",.ssati forza maggiore, devono essere incontestabili. 19 che invocano la 20-i-1997 Supplememo ordinario alla GAZZETTA UFflCTi\ LE Serie gcnera!e - n. 15 TITOLO X NOTE INTERPRETATIVE Capitolo 1. X - Definizione di azienda agricola. Ai sensi di quanta disposto dall'art. 1, parag. 4, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, per azienda si intende l' insieme delle unita di produzione gestite del coltivatore, quale definito dal primo trattino della medesima disposizione, che si trovano ncl territorio di uno Stato membro. Pert an to, un' azienda puo avanzare una sola richiesta di compensazione per unita produttive anche molto distanti fra loro purche facenti capo alla stessa azienda. Capitolo 2. X - Trasferimento della titolariti della coltivazione di riso. Un produttore puo presentare una valida domanda di compensazione solo a condizione che lo stesso abbia provveduto alla semina sulla superficie oggetto di domanda. Cio comporta complicazioni nel caso di cambiamento di proprieta intervenuto durante il periodo che va dalla semina alla presentazione della domanda di aiuto. Si ritiene che le singole fattispecie che possono prodursi devono trovare soluzione nello spirito delle disposizioni comunitarie, evitando, in particolare, ogni rischio di doppio pagamento dell'aiuto per la stessa superficie. Pert ant o, in tale contesto, vige il principio generale interpretati vo in base al quale n5=l caso di cambiamento della proprieta dell a superf icie ( in ordih-e all Et ·gu.ale si chiede 1. • aiuto) , intervenuto · tra la semina e la presentazione della domanda ovvero, prima dell a semina successi va, la destinazione finale della compensazione deve essere disciplinata attraverso convenzione fra le parti in causa, convenzione che deve essere not.1r·1.caca a1.l"' ATMA e all' Ente Nazionale Risi ai f ini del pagamento. In difetto di diversa statuizione tra le parti, i benefici di cui trattasi connessi alla presentazione della domanda, sono attribuiti al produttore che abbia provveduto alla presentazione della stessa. 20 20-1-1997 S11pple111('11/o orclinariu alla GAZZETTA UFFICIALE Si:rie generate - n. 15 Capitolo 3. X - Cumulo degli aiuti 11 seminativi" (sostegno al reddito relative alla coltivazione dei terreni ammissibili e di guelli ritirati dalla produzione) e taluni aiuti derivanti dai regolamenti (CEE) nn. 2328/91, 2780/9a e 2078/92 (misure a finalita strutturali e di accompagnamento). Si precisa che il cumulo degli aiuti previsti dalle sopra citate disposizioni comunitarie e ammissibile nella misura in cui il richi~dente rispetta le condizioni di accesso prescritte dalla rispettiva regolamentazione comunitaria. 2) AIUTO COMUNITARIO A FAVORE DI TALUNE LEGUMINOSE IN GRANI TITOLO XI Capitolo 1. XI - Campo di Applicazione. Con la circolare n. D/119 del 30 luglio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale clella Repubblica n. 185 dell' 8 agosto 1996, sono state tra l'altro adottate le disposizioni di carattere transitorio concernenti l'applicazione dei regolamenti (CE), al·l'epoca in ~orso di pubblicazione, n. 1577/96 del Consiglio en. 1644/96 della Commissione relativi rispettivamente all a istituzione, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1996/97, di una misura specifica a favore di talune leguminose in grani e alle conseguenti modalita di applicazione. Cio premesso e necessario, sulla base della predetta regolamentazione comunitaria, precisare il quadro normative di attuazione della misura in causa con effetto dalla prossima campagna di commercializzazione 1997/98, corrispondente alla campagna di semina 1996/97. I prodotti per i quali puo essere richiesto detto aiuto sono 1 seguenti: a) lenticchie del codice NC 0713 40 90, altre; b) ceci del codice NC 0?13 20 90, altri;· c) vecce della specie Vicia sativa L. e Vicia ervilla Willd. del codice NC ex0713 90 90, altre. 21 20-1-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETfA UFFICIALE Serie generale • n. 15 Capitolo 2. XI - Importo della compensazione. L' aiuto e riconosciuto a condizione che le superfici dichiarate siano state interamente seminate entro il 15 maggio di ogni anno ed il relative raccolto sia stato conseguito in condizioni di crescita normali. In caso di presenza di superf ici improduttive, ecc.) alla coltura "ordinaria", e richiesto l'aiuto deve essere dedotta superficie "impropria" non seminata. "improprie" {tare l'area per la quale della quota della La superficie minima ammissibile all' aiuto e appezzamento deve avere la metri quadrati). {investita a leguminose in grani), fissata a 0,3 ettari ed ogni dirnensione minima di 0,05 ettari (500 Il regime di cui trattasi prevede l' erogazione di un aiuto comunitario pari a 181 ECU per ettaro. Il tasso di conversione in moneta nazionale dell' importo dell'aiuto espresso in ECU e quello applicabile, secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 1068/93 del 30 aprile 1993, all' inizio della campagna di commercializzazione per la quale detto aiuto e concesso. Pert an to, tenu to con to che per i prodot ti in causa la campagna di commercializzazione inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successive, il fatto generatore del tasso di conversione interviene il 1° luglio. L'aiuto e corrisposto nella sua integralita nel limite della superficie massima garantita comunitaria fissata in 400.000 ettari. Qualora le superf ici dichiarate dai produttori e ritenute ammissibili eccedano il limite sopra detto, l'importo dell'aiuto e ridot to, a vale re sulla campagna di riferimento, della stessa percentuale di superamento. La superficie coltivata oggetto di una domanda di aiuto per ettaro nell'ambito di un regime finanziato a norma dell'art. 1, par. 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 e esclusa dall'aiuto di cui trattasi. Capitolo 3. XI - Termini di pagamento. La corresponsione dell'aiuto agli aventi diritto e effettuata dall'AIMA entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del regolamento dell a Commissione CE che f issa, entro il 15 novembre, l' importo definitive dell' aiuto sulla base delle comunicazioni effettuate dagli Stati Membri ai fini della verifica del superamento o meno della suddetta §Uperficie massima garantita. 22 20-1-1997 Supplcmemo ordinario alla GAZZETTA UffTCIALE Serie generale - n. tS TITOLO XII TERMINI, MODALITA' DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, PENALITA' PBR RITARDATO DEPOSITO DELLA STESSA, NONCHE' CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN AZIENDA. Capitolo 1. XII - Termini e modalita di presentazione della domanda. Ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n.1577/96 del 30/7/1996, la corresponsione dell'importo di compensazione, fat te salve le sanzioni previste all' art. 3 del predetto regolamento, e subordinata al rispetto delle seguenei coridizioni: a. Il produttore interessato deve presentare una domanda, debitamente compilata e sottoscritta, su modello stampato e distribuito a cura dell'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo - AIMA -, conforme a quello di cui all'allegato I della presente circolare che riguarda anche il comparto dei cereali, dei semi oleosi, delle piante proteiche, del lino non tessile e del riso. La sottoscrizione di detta domanda deve essere autenticata secondo le modalita previste dalla legge n. 15 del 4.1.1968, salvo le eventuali diverse forme di identificazione e di responsabilizzazione dei sottoscrittori, gia adottate, per le domande di compensazione al reddito per le grandi colture in relazione al raccolto '96, dall'AIMA con la circolare n. 4508/S del 15 gennaio 1996,di cui si unisce copia ( vedi allegato II). b. La domanda, in duplice copia, deve pervenire improrogabilmente entro il 31 marzo antecedente 1/ inizio della campagna di commercializzazione di riferimento all' Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo, - Casella postale n. 2279 - ROMA AD, a mezzo di raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o, peril tramite di terzi, alla predetta Azienda - Via Palestro, 81 - 00185 - ROMA. E' da precisare che le segnalazioni di rettif ica delle domande di compensazione, precedentemente presentate, devono essere, per la loro validita, improrogabilmente depositate presso 1 'AIMA non oltre il 25° giorno successi vo alla scadenza del termine ordinario di deposito. E' appena il caso di rilevare che le domande di rettifica, deposi tate ol tre det to termine, sono, salvo le eccezioni considerate al successive cap. 3. XII, da ritenersi irricevibili e, pertanto, in conformita del disposto di cui all'art. 8, par. 1 del regolamento (CEE) n. 3887/92, le stesse non saranno prese in considerazione, restando pienamente valide quelle inizialmente presentate nei confronti delle quali si procedera all'accertarnento in 11 loco 11 e si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9 del predetto regolamento (CEE) n. 3887/92. 2J 20-1-1997 Supplcmento or.li11ario al!a GAZZETTA UFrICL\LE Serie genera!c - n. 15 ============== .. ====--======= ======== Il produttore int2ressato deve indicare nell' apposito spazio, previsto nel modello di ·domanda, il mezzo di trasmissione prescelto, barrando la relativa casella. I produttori possono affidare a terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, il mandato di compilare e/o di consegnare la domanda di compensazione. E', comunque, da precisare che il produttore e' l'unico responsabile della corretta osservanza degli adempimenti prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale ai fini dell'acquisizione del diritto alla compensazione, stessa, e, pert an to, l' eventuale incornpleta e/o errata compilazione della domanda, nonche' il mancato o tardivo deposito della stessa da parte dei terzi, non possono essere validamente opposti nei confronti dell'Amrninistrazione. Premesso che, nell'ipotesi di societa giuridicamente costituita, spetta al legale rappresentante della stessa present are la domanda di compensazione, si precisa che per le societa di fatto (comproprieta o qualsiasi altro tipo di contitolarita), l'adempimento in causa deve essere soddisfatto da chi ha un rapporto diretto di coltivazione con le superfici per le quali si chiede la compensazione. Nell'ipotesi in cui piil persone si trovano nella situazione sopra descri t ta, la domanda puo essere presentata per l' int era superficie da uno solo degli aventi diritto allo scopo autorizzato dai cointeressati, oppure dai singoli soggetti per la superficie di spettanza. In qucot' ultimo caso occor-re fare massirna attenzione alle indicazioni delle superfici attribuite a ciascun richiedente, in modo che la somma non ecceda la superf icie catastale tot ale. L'AIMA provvede a trasmettere tempestivamente domanda all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura territorio, al fine del successive espletamento aziendali. la copia della competente per dei controlli Nel caso di azienda con unita produttive dislocate in Regioni di~~rse, ia copia della domanda va rimessa a tutti gli Assessorati regionali territorialmente.competenti. Ad ogni buon fine, si ritiene utile far presente che la domanda, secondo quanta disposto dalla regolamentazione comuni ta.ria, deve essere deoosi tat a, pena l' applicazione delle sanzioni appresso indicate o la irriccvibiliti della stessa, entro il terrnine massirno sopra precisato. Di conseguenza, si richiama la pa1:·ticrJl&r~: ::-;tten ✓.;icn:..., r),:~i produttori su tale specifico 2spetto, rapprcscnt~ndo l' opportunita della consegna dirc':.ta e, nsl c2Lso di ricorso c:11 mezzo postale,, di provvedere, cornunque, all' ac!er.:pimE·nto con largo anticipo rispetto al termine di scadenza. 24 20-1-19')7 S11pplcn:c11to ordinario alb GAZZETTA UFFICT:\ LE La domanda di compensazione deve contenere tutte le indicazioni prescritte nel modello di cui all' allegato I ivi compresa l'indicazione dei riferimenti catastali concernenti le superfici aziendali investite a colture diverse dalle leguminose in grani ed essere corredata della certificazione ?ntimafia resa ai sensi del Decreto legge n. 152 del 13-5-1991 convertito, con modificazioni, nella legge n. 203 del 12-7-1991; allo scopo di evitarne il rinnovo nel corso della procedura di erogazione, e' consigliabile che la certificazione in questione abbia validita' di almeno sessanta (60) giorni deccrrenti dalla data di deposito della dornanda. Si precisa che, ai sensi di quanto dispos to dall' art. 5 della Legge n. 47 del 17 gennaio 1994, non e richieota alcuna certificazione par le erogazioni il cui valore complessi".ro non superi 50 milioni di lire. Al fine di accelerare al massimo la procedura di pag2mento delle compensazioni al reddito, risulta opportuno che il richiedente faccia riferimento, nella compilazione della domanda, ai dati contenuti nella visura catastale piil recente. Se la variazione catastale e stata periferico, ma non in quello centrale, fara fede il data del catasto periferico. registrata al catasto al fine dell a verif ica I dati relativi alle superfici vanno indicati in ettari e are con arrotondamento per difetto delle centiare. Nel corso del procedimento istruttorio, l'AIMA ha facolta' di richiedere al produttore la documentazione ritenuta necessaria per la verifica della fondatezza dei dati esposti nella domanda di compensazione. Capitola 2. XII - Penalita per ritardato deposito della domanda. In caso di ritardato deposito della domanda entro il 25° giorno successi vo all a scadenza del termine di presentazione, gli importi delle compensazioni spettanti, fatte salve le cause di forza maggiore come definite al precedente Titolo IX, sono ridotti dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Come sopra precisato, nell'ipotesi di ritardo superiore a 25 giorni, la domanda e irricevibile e non puo dar luogo, in nessun caso, alla corresponsione delle compensazioni in questione. Capitola 3. XII - Possibilita di correzione della domanda. Dopo la scadenza del termine f issato, la domanda di compensazione presentata puo essere modificata solo in caso di: manifesto errore riconosciuto dall'AIMA; 25 20-1-1997 Surp!rme11to ordin(lrio alb GAZ7.Fn~\ l.'FFICT.-\LE S,•rie .r•;i·,,.cm!,: - n. 15 ======================================-~-----~-.~=------::-::: eventi debitamente documentati, quali quelli richiamati, a titolo di esempio, dall'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) della Commissione n. 3887/92 del 23.12.1992 (decesso, matrimonio, acquisto o vendita, contratto di affitto, ecc.) per quanto concerne le PArticelle catastali. A tal fine l'interessato avra cura di presentare all'AIMA, nel piu breve tempo possibile e preferibilmente non oltre il 30 settembre di ogni anno, la documentazione relativa alle cause che hanno determinate la variazione della titolarita' di possesso delle particelle in questione. La domanda di rettifica puo essere inoltrata successivamente alla data di presentazione, ma non puo, comunque, essere validamente depositata in data successiva all' eventuale comunicazione di sopralluogo aziendale. E' data, inoltre, facolta al produttore di modificare l'ordinamento colturale dell'azienda risultante dalla domanda di compensazione presentata per una superf icie al massimo pari a quella inizialm•2nte dichiarata. E' be:me, comenq~.1.e, preci:3&::ce che la rr.odifica di cui sopra e ammis2ibile solo durante il periodo che va dalla data di dcooslto de]la dom~nda di compencazione fine al 15 maggio successi~o. Le suJdette modifiche devono costituire oggetto di specifica nuova dom.::;.1:da, all' Aif<.'IA, barra.ndo l' appo.si ta casella :relati va all a fattispecie consid2rata. Capitolo 4. XII - Controlli am:r.ninistrativi ed in azienda. Per quanta concerne la matsria in causa, si rinvia a quanto precisato al Titolo VII della presente circolare, eccezion fatta per le disposizioni specif iche riguardanti il set tore del riso che postula il coinvolgimento sia dell' Ente Nazionale Risi che dell'AIMA. 0000000000000000000000 Le disposizioni di cui alla circolare ministeriale n.D/119 del 30 luglio 1996 sopra citata. cessano di avere vigore a poxtire dalla Campagna di co;.mnecializ~!:azi.one 1996/$7. 20-1-1997 Supp!enie:zto ordiilurio alb GAZZE1T..\ UITIC!ALE S~t ... !.' ~c.~crale - n. 15 - 3) DISPOSIZIONI INTEGRATIVE EDI MODIFICA. DELLE CIRCOLARF. N. D/ 1289 DELL'll NOVEMBRE 1995. TITOLO XIII Capitolo 1. XIII - Disposizioni integrative e di modifica del Titolo VIII - parag. 1 - ultimo capoverso e dell'allegato XVI della circolare miniateriale n. D/1289 dell'll/11/1995. La disposizione contenuta al Titolo VIII, par. 1, ultimo capoverso della circolare n.D/1289/95 e soppressa. Rimane tuttavia in vigore la particolare procedura di controllo che l' AIMA dovra. garantire per le regioni ornogenee indicate all'allegato III, che sostituisce l'allegato XVI 0 della precitata circolare, in rnaniera rafforzata e proporzionale allo sviluppo degli investirnenti sulla base delle risultanze delle dornande presentate per la campagna precedente. A tal proposito, si ricorda che, conforrnente a quanto previsto dalla circolare ministeri~le n. D/477 del 14 maggio 1996 il controllo dovra peraitro accertare, sia in ambito nazionale, sia per le regioni in questione, che le colture dei semi oleosi siano in condizioni ordinarie di crescita sino alla fioritura c mantenute in campo almeno fine al Jcr giugno di ogni anno. Per quanto concerne, in particolare il colza, il relative raccolto non puo essere conseguito prima di detta data, a meno che non sia stata raggiunta, in precedenza, la piena rnaturazione. L'AIMA, pertanto, avra cura di garantire, una puntuale procedura di controllo secondo i termini e le modalita previste dalla sopra richiamata circolare. TITOLO :XIV DISPOSIZIONI TRANSITORIE Capitolo 1. XIV - Data del deposito della do"'!.anda di compensazion.e al reddito . A titolo eccezionale per la sola campagna di cornmercializzazione 1997/98, corrispondente al raccolto 1997, la data ultima di deposito della dornanda di compensazione al reddito di cui ai regimi di sostegno previsti dai regolamenti CE del Consiglio n. 1765/92 (cereali, semi oleosi, piante proteiche e lino non tessile), n. 3072/95 (riso) en. 1577/96 ( leguminose in grani) e fissata al 30 aprile 1997. i1 2 q.;,-,17 Su:T!e,;;r:,,,,, rmli1;arin ,iiia G-.\ZZETTA Uf-TICIALE Serie icnerdc - n. 15 . ···--: .. -:---:: ... -- . ·- - , ..... ·-· -~---·- .. -- -- .. -----····----.. ----- . Per quanta non espressamente contemplate dalla presente circol2.re, si fa rinvio alle disposizioni corm.E1itarie vigenti nella materia e alla normativa nazionale che disciplina attualment,3 il regime di sostegno di cui al r(-:gn.t.amento {CEE} n. 1765/92. Si ri volge, la piu viva ra.ccomandazione agli As~-;;es:3orati, aQli Uffici, agli Enti ed alle Organizzazioni in indirizzo aff inche sia data la massirna dif fusione, con ogni mezzo disy)0nibile, al contenuto del pr<.~sente pro1.n,;:,d:i m,::nto. 0000000000000000000 La pubblicazione della prE!c:.,ente Ufficiale della Repubblica tiene luogo agli Organi in indirizzo e della interessati. Regi.~1,ata a!!a Car:t· ,ki cvnti ii 28 dicembre 19~'6 Rei;istro n. 2 R.isorse agricole, foglio n. 235 28 circolarc nella Gazzetta anche della distribuzione diffusione ai soggetti