Act No. 759 on the cultivation, protection and exploitation of cork oaks
颁布于 1956-07-18 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Forestry, Wild species and ecosystems
- 关键词
- non-wood forest products, authorization/permit, offences/penalties, wild flora, protection of species, biodiversity
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Legge 18 luglio 1956, n. 759 Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1956, n. 190) Articolo1 La demaschiatura della quercia sughera è consentita solo quando il fusto abbia raggiunto una circonferenza, misurata sopra scorza a metri 1,30 da terra, di centimetri 60. Essa dovrà essere contenuta, in altezza da terra, entro i limiti corrispondenti al doppio della circonferenza del fusto misurata come sopra. Articolo2 Nessuna operazione di decorticazione è consentita prima che il sughero abbia raggiunto l'età di nove anni. L'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste può autorizzare turni inferiori a nove anni tenendo conto di particolari condizioni ecologiche. Articolo3 La estrazione del sughero gentile dovrà essere praticata in guisa da non superare, per la prima volta, due volte e mezzo la circonferenza del fusto, misurata, essa pure, sopra scorza a metri 1,30 da terra e per le volte successive, non oltre il triplo della circonferenza stessa. In ogni caso la decortica dovrà essere arrestata nel punto in cui il fusto ed i rami messi in coltivazione raggiungono la circonferenza di centimetri 45, misurata sopra scorza. Articolo4 Le operazioni di demaschiatura e di estrazione del sughero gentile dovranno essere effettuate nel periodo di tempo compreso fra il 15 maggio ed il 31 agosto. È in facoltà dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste di sospendere le operazioni suddette quando ritenga che l'andamento stagionale sia tale da rendere difficile il distacco del sugherone e del sughero gentile. Articolo5 È vietato l'abbattimento di sughere, anche se non più produttive, e il diradamento senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste. Articolo6 È vietato amputare i rami della pianta in maniera che ne possa derivare pregiudizio alla pianta stessa. Anche la potatura della pianta deve essere eseguita in maniera da non danneggiare la normale vegetazione Articolo7 La detenzione ed il commercio di sughere avente età inferiore a nove anni sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste. Articolo8 È vietata la trasformazione di sugherete anche se non sottoposte a vincolo idro geologico e ancorché danneggiate da incendi, in altre qualità di coltura non preventivamente autorizzate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, secondo la procedura prevista per la trasformazione dei boschi sottoposti a vincolo idro geologico. Articolo9 L'esercizio della coltura agraria o del pascolo nelle sugherete è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione forestale competente per territorio. Articolo10 È vietata l'accensione di fuochi e la bruciatura delle frasche e delle stoppie nell'interno delle sugherete, durante il periodo giugno-ottobre. Valgono, comunque, per tutte le sugherete, le norme vigenti per la prevenzione degli incendi nei boschi sottoposti al vincolo idro-geologico. Articolo11 È istituita presso la Camera di commercio, industria e agricoltura una «Carta sughericola» nella quale sono registrate le sugherete esistenti e le zone che presentino spiccata attitudine alla coltivazione del sughero. A coloro che, nell'ambito dei limiti indicati nella «Carta» stessa, provvedono all'impianto di nuove sugherete, valorizzando terreni incolti o scarsamente produttivi, oppure al ripristino e al miglioramento di quelle esistenti, possono essere concessi i contributi e le agevolazioni previste dall'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991. Articolo12 Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge riguardano indistintamente tutte le sugherete pure e miste, sempre quando il numero delle sughere superi le 25 unità per ettaro. Articolo13 Le infrazioni alla presente legge sono punite con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 e non sono conciliabili (1). Se l'infrazione è di lieve entità l'ammenda è ridotta sino ad un terzo. Il sughero e il sugherone provenienti da estrazioni fatte in contravvenzione alle norme della presente legge sono soggetti a sequestro; di essi sarà disposta la confisca. (1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, l. 689/1981, cit.