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意大利的法律

Act No. 72 on the establishment of the National Fishery Solidarity Fund

颁布于 1992-02-05 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
法令
组织
European Union
国家
意大利
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
special fund, subsidy/incentive

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. L. 5 febbraio 1992, n. 72 (1). Fondo di solidarietà nazionale della pesca (2) (1/circ). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 febbraio 1992, n. 36. (2) Vedi, anche, il D.M. 3 marzo 1992, riportato al n. B/LXXX. (1/circ) Vedi Circ. 23 settembre 1997, n. 196, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale). 1. 1. Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il «Fondo di solidarietà nazionale della pesca» con la dotazione complessiva di lire 24.450 milioni per l'anno 1992. 2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla concessione da parte del Ministro della marina mercantile, in caso di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compresso i bilanci economici delle imprese e delle cooperative della pesca, a titolo di pronto intervento, di contributi a parziale copertura del danno, preferenzialmente a favore dei pescatori singoli o associati, che abbiano subìto gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende. 3. Agli effetti della presente legge, ai pescatori sono equiparati gli acquacoltori in acque marine e salmastre, i molluschicoltori ed i mitilicoltori, singoli o associati, nonché i soggetti che esercitano l'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102 (3). (3) Comma così modificato dall'art. 1, L. 21 maggio 1998, n. 164, riportata al n. B/CXXVI. 2. 1. Il Ministro della marina mercantile, sentiti l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (ICRAP) o gli istituti scientifici del settore operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), sulla base di accertamenti disposti ed effettuati in relazione ad indicatori obiettivi di ordine biologico, ambientale ed economico, dichiara, entro trenta giorni dalla richiesta delle associazioni professionali di categoria, la esistenza di eccezionale calamità naturale o di avversità meteomarina ovvero ecologica e la relativa incidenza degli stessi eventi sulle strutture o sui bilanci economici delle imprese di cui all'articolo 1. 3. 1. In relazione ai diversi tipi di attività e per categorie omogenee, il Ministro della marina mercantile provvede, con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, alla determinazione del contributo di cui all'articolo 1. 4. 1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, nel limite del 5 per cento delle somme complessive disponibili, può essere destinata dal Ministro della marina mercantile al finanziamento di ricerche scientifiche concernenti l'impatto degli eventi calamitosi di cui al medesimo articolo 1 sulle attività produttive previste dalla presente legge. 5. 1. Il pagamento dei contributi in favore dei soggetti di cui all'articolo 1 è disposto dal Ministero della marina mercantile, anche eventualmente mediante apertura di credito a favore dei comandanti delle capitanerie di porto. 6. 1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, sono approvate le norme di attuazione della presente legge. 7. 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche per gli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 1991. 8. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 24.450 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero, compreso l'aumento del contributo in favore del CIRM, anche fermo biologico ed eventi eccezionali e calamitosi». 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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