Act No. 359 amending article 2 of the Code of Navigation (Act No. 359) approved by Royal Decree No. 327 of 30 March 1942
颁布于 1974-08-14 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Sea
- 关键词
- navigation, territorial sea, maritime zone
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文本
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L 14/08/1974 Num.359 Legge 14 agosto 1974, n. 359 (in Gazz. Uff., 21 agosto, n. 218). -- Modificazioni all'art. 2 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Preambolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge: Articolo 1 Articolo unico. -- L'art. 2 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è sostituito dal seguente: Art. 2. -- Mare territoriale. -- <<Sono soggetti alla sovranità dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell'apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale distanza è superiore a ventiquattro miglia marine, è soggetta alla sovranità dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine. é soggetta altresì alla sovranità dello Stato la zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione si misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea. Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali>>.