Act No. 278 concerning further interventions for the adjustment of the capacity of the Italian fishing fleet to the allowable catch through the termination of fishing vessels and the enforcement of the closed season for vessels engaged in towed net fishing
颁布于 1988-07-19 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 意大利
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- marine fisheries, seasons, subsidy/incentive, fishing gear/fishing method, fishery management and conservation
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L 19/07/1988 Num. 278 Legge 19 luglio 1988, n. 278 (in Gazz. Uff., 21 luglio, n. 170). - Ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino. Preambolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge: Articolo 1 Art. 1. 1. In applicazione della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e del regolamento n. 4028 del 18 dicembre 1986 del Consiglio della Comunità economica europea, allo scopo di realizzare il riposo biologico e l'adattamento della capacità di produzione del naviglio peschereccio all'effettiva disponibilità delle risorse ittiche pescabili, le navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima con reti a strascico o con reti volanti sono obbligate a sospendere l'attività di pesca in periodi stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile di cui all'art. 4. 2. Per il fermo temporaneo delle navi indicate nel comma 1, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere per gli anni 1988-1989-1990 alle imprese di pesca un premio il cui ammontare è quello fissato dal regolamento CEE n. 4028 del 18 dicembre 1986, per le navi con i requisiti previsti nel regolamento stesso, commisurandone l'importo in lire italiane al cambio ECU/lire, nella misura determinata annualmente dalla Comunità economica europea. 3. Per le navi che non rientrano tra quelle previste dal suddetto regolamento n. 4028, l'ammontare del contributo è stabilito con decreto del Ministro della marina mercantile nei seguenti limiti massimi: a) Navi inferiori a 18 metri: NaviNaviaventi meno aventi più Stazza di 10 annidi 10 anni (tonnellate (lire giorna-(lire giorna- stazza lorda) liere) liere)--- Fino a meno di 20 ..................135.000110.000 Da 20 a meno di 50 .................244.000200.000 Da 50 a meno di 70 .................310.000232.000 4.Ibenefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle navi abilitate alla pesca oltre gli stretti. Articolo 2 Art. 2. 1. Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere, per gli anni 1988-1989-1990, un premio alle imprese di pesca che ritirano definitivamente le loro navi dall'attività. 2. L'ammontare del premio per il ritiro definitivo è determinato sulla base della tabella allegato V al regolamento n. 4028 del 18 dicembre 1986 del Consiglio della Comunità economica europea, commisurando il premio in lire italiane al cambio ECU/lire nella misura determinata annualmente dalla Comunità economica europea. 3. Il premio per il ritiro definitivo è concesso secondo i criteri di cui al comma 2 anche alle navi aventi lunghezza tra le perpendicolari inferiore a 12 metri. 4. Le navi beneficiarie del premio di ritiro definitivo sono permanentemente escluse dall'esercizio della pesca nel Mediterraneo, oltre gli stretti e nelle acque comunitarie, nè possono usufruire dei contributi previsti per le società miste internazionali di pesca. Articolo 3 Art. 3. 1. Durante il periodo di fermo temporaneo ai pescatori componenti l'equipaggio delle navi spetta un'indennità giornaliera nella misura di L. 25.000, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali. 2. Il premio di fermo temporaneo alle imprese e l'indennità giornaliera spettante ai membri dell'equipaggio formano un unico ricavo lordo che è ripartito, tolte le eventuali spese, secondo il contratto collettivo di lavoro, i contratti e gli accordi locali vigenti durante il periodo di fermo. In ogni caso l'armatore è tenuto a corrispondere ai pescatori componenti l'equipaggio i minimi garantiti dai contratti collettivi e dagli accordi locali. 3. Il premio di fermo temporaneo e l'indennità giornaliera non sono cumulabili con indennità e/o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici. 4. In base ai criteri ed alle modalità contenute nel decreto del Ministro della marina mercantile previsto nel successivo art. 4, i pagamenti riguardanti la corresponsione del premio di fermo temporaneo, l'indennità giornaliera ai componenti degli equipaggi ed il rimborso degli oneri previdenziali e assistenziali sono eseguiti dai comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero della marina mercantile anche in deroga ai limiti di importo stabiliti nel penultimo comma dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Articolo 4 Art. 4. 1. Con decreto del Ministro della marina mercantile sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono stabilite le norme di attuazione della presente legge, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento n. 4028 del 18 dicembre 1986 del Consiglio della Comunità economica europea. 2. In particolare il predetto decreto ministeriale stabilisce: a) l'ammontare del premio di fermo temporaneo; b) i periodi dell'anno nei quali deve essere effettuato il fermo temporaneo. A tal fine il Ministro della marina mercantile acquisisce anche il parere del Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; c) le modalità tecniche per il controllo del fermo temporaneo e di quello definitivo delle navi; d) le modalità tecniche per l'erogazione dei premi e dell'indennità giornaliera. Articolo 5 Art. 5. 1. L'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all'art. 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, ferma restando la dotazione organica complessiva, determina la consistenza di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti e degli addetti agli uffici stessi, con propria delibera da adottare ai sensi degli articoli 25 e 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70. 2. In relazione a future esigenze, coerenti con gli obiettivi e finalità del piano triennale di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e della legge 31 dicembre 1982, n. 979, l'Istituto può, inoltre, adeguare la dotazione organica complessiva con propria delibera da adottare ai sensi degli articoli 25 e 29 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70. Articolo 6 Art. 6. 1. All'onere di spettanza nazionale derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 si provvede, quanto a lire 20 miliardi annui, con prelevamento dal conto corrente infruttifero di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, denominato <<Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma>>; quanto a lire 20 miliardi annui, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 15, comma 33, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988); quanto a lire 10 miliardi annui, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento <<Industria cantieristica e armatoriale (direttiva CEE n. 87/167)>>. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.