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意大利的法律

Act No. 213 on the classification of bovine carcasses according to European Community regulations

颁布于 1997-07-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
Italian
类型
法令
组织
European Union
国家
意大利
主题
Food and nutrition
关键词
food safety and quality, meat, cattle, packaging/labelling

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. L08/07/1997 Num. 213 Legge 8 luglio 1997, n. 213 (in Gazz. Uff., 14 luglio, n. 162). Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari. L08/07/1997 Num. 213 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge: L08/07/1997 Num. 213 Art. 1. Classificazione e marchiatura delle carcasse. 1. Le carcasse o mezzene di bovini adulti macellati negli stabilimenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 e successive modificazioni, e classificate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990, sono identificate mediante marchiatura o etichettatura ad opera dei tecnici classificatori di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 maggio 1996, n. 482, secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla presente legge. 2. La rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse o mezzene classificate è effettuata dai titolari degli stabilimenti di cui al comma 1 e dagli altri soggetti indicati dalla specifica normativa comunitaria, che provvedono altresì alla trasmissione dei dati al Ministero per le politiche agricole. CFR DM 06.05.1996 n. 482 Art 2 CFR DLT18.04.1994 n. 286 L08/07/1997 Num. 213 Art. 2. Regolamento di attuazione. 1. Il Ministro per le politiche agricole, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalità, i limiti e le procedure relativi: a) al tipo di marchiatura o etichettatura da utilizzare per la classificazione delle carcasse, ai sensi dell'art. 1, comma 1; b) ai criteri per la individuazione dei soggetti obbligati ed ai metodi per la rilevazione dei prezzi, nonchè alle procedure per la diffusione dei relativi dati. L08/07/1997 Num. 213 Art. 3. Sanzioni. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico classificatore, o il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione delle carcasse e mezzene di bovini adulti macellati previsto dalla normativa comunitaria, ovvero effettua tali operazioni in maniera difforme dal vero o utilizza una marchiatura o etichettatura diversa da quella prevista dal regolamento di cui all'art. 2, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Della violazione accertata, quando il tecnico classificatore sia iscritto ad un albo professionale, è data notizia all'ordine professionale competente, per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, che nei casi più gravi possono consistere nella sospensione o nella revoca dell'abilitazione professionale. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni. 3. Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29, è abrogato. ABR DLT24.02.1997 n. 29 L08/07/1997 Num. 213 Art. 4. Entrata in vigore. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.