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Ordinance relating to the Cantonal Law implementing the Federal Inland Navigation Act of 3 October 1975

颁布于 1982-11-22 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Regolamento della legge cantonale d’applicazione alla legge federale 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna.
语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Ticino
主题
Water
关键词
inland waters, navigation, inspection, data collection/reporting, offences/penalties, enforcement/compliance

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  1. Regolamento della legge cantonale d’applicazione alla legge federale 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna del 22 novembre 1982 (del 31 marzo 1993) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la legge cantonale d’applicazione alla legge federale 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna del 22 novembre 1982, decreta: TITOLO I Navigazione Autorità competente per la vigilanza sulla navigazione sui porti e pontili Art. 1 1Il Dipartimento delle istituzioni è l’autorità competente per l’esecuzione delle norme legali concernenti la navigazione. Riservate le competenze demandategli dal presente regolamento, procede per il tramite della Sezione della circolazione (in seguito Sezione circolazione). 2La vigilanza sui porti e pontili di approdo adibiti a servizio: pubblico è esercitata dalla Sezione circolazione in unione con il Dipartimento del territorio, Sezione economico-amministrativa. 3…[1] Laghi e corsi d’acqua Art. 2 1Nelle acque svizzere del Ceresio e del Verbano è ammessa la navigazione di tutti i natanti, con le riserve stabilite dal presente regolamento. 2Sugli altri laghi nonché sui laghi artificiali del Cantone la navigazione può essere autorizzata dalla Sezione circolazione. 3Sui fiumi e corsi d’acqua naturali è ammessa unicamente la navigazione di natanti destinati a tale scopo, come canoe, caiachi e riverrafting. Zona rivierasca interna Art. 3 1Nelle acque svizzere del Ceresio e del Verbano viene costituita la zona rivierasca interna della larghezza di 150 m, nella quale i natanti a motore non possono navigare, a meno che vogliano approdare, partire, stazionare o attraversare passaggi stretti; queste manovre vanno eseguite seguendo la via più breve, ad una velocità massima di 10 km/h. 2Nella zona rivierasca interna, in deroga al cpv. 1, è autorizzato l’uso di barche a motore per esercitare la pesca alla traina. Segnaletica Art. 4 1Per la decisione di posa o rimozione della segnaletica è competente la Sezione circolazione. 2Le spese per l’acquisto, la posa e la manutenzione della segnaletica di utilità pubblica sono a carico del Dipartimento del territorio, quelle di prevalente utilità privata sono a carico degli interessati. Punti pericolosi norme particolari di navigazione Art. 5 1La navigazione, data la pericolosità dei luoghi, deve svolgersi con particolare cautela nei seguenti punti: Lago Ceresio: Ponte di Melide; stretto di Lavena; Lago Verbano: Isole di Brissago. 2Sotto il ponte di Melide, il passaggio dei natanti appartenenti a imprese titolari di una concessione federale avviene sotto l’arcata N. 3; quello degli altri natanti deve essere fatto sotto le arcate 1 (Bissone), 2 e 4. 3Al ponte di Melide la precedenza in caso di contemporaneo arrivo di due natanti, provenienti da opposte direzioni, spetta al natante che naviga verso sud (arcata N. 1); nello stretto di Lavena ha la precedenza il natante diretto a Ponte Tresa, riservati tuttavia gli artt. 43 e 44 cpv. 1 lett. a) dell’Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (in seguito O.N.I.). Limitazioni alla navigazione Art. 6 Restano riservate ulteriori limitazioni alla navigazione dovute a esigenze in materia di protezione dell’ambiente. Zone vietate Art. 7[2] 1La pratica dello sci nautico e del kite surfing (tavola ad aquilone) come pure l’impiego di altre attrezzature analoghe è vietato nei luoghi e nelle aree seguenti: Lago Ceresio: golfo di Lugano tra Paradiso (Conca d’oro) e Castagnola (Villa Favorita): lago di Ponte Tresa; Lago Maggiore: golfo di Locarno tra il porto comunale (Lanca degli Stornazzi) e Minusio (Chiesa San Quirico); golfo di Ascona tra la punta San Michele ed il lido. 2Lo sci nautico è autorizzato nella zona rivierasca esterna (150-300 m) fra Brusino e Melano e nella zona fra Carabietta e Pian Roncaa. 3La pratica del kite surfing è inoltre vietata su tutte le rotte dei natanti di linea e a meno di 150 m dai pontili pubblici, dalle entrate dei porti e dalle arcate del ponte di Melide, come pure nello stretto di Lavena. Pratica dello sport della tavola a vela (Windsurfing) Art. 8 1La pratica dello sport della tavola a vela (Windsurfing) è autorizzata solo di giorno e con buona visibilità. 2È vietata a meno di 50 m dai pontili pubblici ed entrate dei porti; è pure vietata in vicinanza e sotto le arcate del ponte di Melide e nello stretto di Lavena. Manifestazioni, feste nautiche e sportive Art. 9 1L’organizzazione di manifestazioni, feste nautiche o gare è subordinata all’autorizzazione preventiva della Sezione circolazione secondo l’art. 72 dell’O.N.I. 2La domanda da presentare almeno 30 giorni prima della data scelta, deve indicare giorno, genere e luogo della manifestazione, festa nautica o gara, e essere corredata da una planimetria. 3Contemporaneamente all’autorizzazione possono essere concesse deroghe alle disposizioni dell’O.N.I. e del presente regolamento, a condizione che la sicurezza della navigazione non ne sia compromessa. Licenza di navigazione e targhe Art. 10 1L’ottenimento di una licenza di navigazione e delle relative targhe ufficiali è subordinato al possesso di un luogo di stazionamento autorizzato. Domanda e allegati 2La domanda da formulare tramite l’apposito formulario alla Sezione circolazione, dev’essere corredata: a) di un attestato di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, nei limiti fissati dall’art. 155 dell’O.N.I., riservate le eccezioni previste dall’art. 153 cpv. 2 dell’O.N.I.; b) di un documento con il quale l’istante comprova di possedere un luogo di stazionamento autorizzato;[3] c) per i natanti o i motori provenienti dall’estero, di un documento doganale o certificato equivalente; d) per i natanti destinati al trasporto professionale delle persone o delle merci, relativamente al detentore, dell’estratto del casellario giudiziale, del preavviso delle autorità comunali, e di una descrizione delle particolarità del servizio (luogo d’imbarco e sbarco, ecc.).[4] Luogo di applicazione delle targhe Art. 11 1Le targhe ufficiali devono essere applicate in modo ben visibile verso prua e sui due lati esterni dello scafo. 2È vietata l’applicazione sul parabrezza.[5] Targhe[6] Art. 12[7] 1Sui natanti possono essere applicate targhe ufficiali autocollanti o di metallo. 2I numeri da applicare vengono stabiliti in funzione della categoria del natante. Riconsegna delle targhe Art. 13[8] Le targhe ufficiali che non sono più usate devono essere riconsegnate alla Sezione circolazione. Turisti confederati Art. 14 I natanti immatricolati in altri Cantoni e temporaneamente utilizzati in Ticino, devono essere muniti, prima della messa in navigazione, di un contrassegno da richiedersi alla Sezione circolazione. Locazione di natanti Art. 15 1La locazione di natanti di qualsiasi genere, deve essere notificata dal locatore alla Sezione circolazione, con l’indicazione dei suoi dati personali, il genere ed il numero di natanti, l’area in cui viene esercitata l’attività; vanno allegati l’attestato di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, nei limiti fissati dall’art. 155 dell’O.N.I., nonché la dichiarazione comunale attestante l’autorizzazione ad occupare l’area pubblica e lo svolgimento dell’attività.[9] 2La Sezione circolazione interviene quando l’ubicazione dell’area di noleggio pregiudica la sicurezza o la fluidità della navigazione. 3La cessazione dell’attività deve essere notificata alla Sezione circolazione. Scuola di vela, tavola a vela (windsurfing), sci nautico, ecc. Art. 16 1L’apertura di una scuola di vela, tavola a vela, sci nautico o altre, necessita dell’autorizzazione della Sezione circolazione. 2L’autorizzazione ha una durata di un anno, è sempre rinnovabile e va richiesta alla Sezione circolazione.[10] Lavori di manutenzione, rifornimenti carburante e acque luride Art. 17 1È vietata, ai natanti stazionati sulle acque, l’esecuzione di tutti i lavori di manutenzione e di riparazione che possono provocare inquinamenti; sono segnatamente proibiti i travasi di carburante al di fuori delle zone appositamente autorizzate (stazioni di rifornimento), nonché l’esecuzione di cambi di olio del motore o di altri aggregati e la pulizia dei natanti con detergenti o sostanze chimiche. 2Lo scarico diretto delle acque oleose di sentina è vietato; queste vanno raccolte in appositi contenitori e successivamente eliminate facendo capo al Servizio organizzato dal Dipartimento del territorio (artt. 71 e 72 LALIA). 3Le acque residuali provenienti da installazioni sanitarie (WC, lavelli), come pure i residui di WC chimici o simili, vanno raccolte in appositi contenitori, ed eliminate in luoghi autorizzati dall’autorità competente. 4I difetti ai natanti che provocano perdite di olio o di carburante sono da eliminare immediatamente. Tasse Art. 18 1La Sezione circolazione riscuote le tasse stabilite dal presente regolamento. a) principio 2Per la mancata presentazione senza alcuna giustificazione agli esami di condurre, al collaudo, al controllo e agli esami successivi dei natanti è riscosso un importo pari al 50% della tassa dovuta. b) tariffario Art. 19[11] 1. Esame di conduttore a) Esame teorico: 1. scritto fr. 30.– 2. scritto, per ogni ripetizione fr. 20.– b) Esame pratico: 1. cat. natanti motorizzati, natanti a vela, natanti di costruzione particolare fr. 80.– 2. cat. natanti motorizzati, natanti a vela, natanti di costruzione particolare, per ogni ripetizione fr. 70.– 3 cat. natanti a vela motorizzati fr. 60.– 4. cat. natanti a vela motorizzati, per ogni ripetizione fr. 50.– 5. cat. battelli per passeggeri, natanti motorizzati per il trasporto di merci, battelli di spinta e rimorchiatori fr. 200.– 6. cat. battelli per passeggeri, natanti motorizzati per il trasporto di merci, battelli di spinta e rimorchiatori, per ogni ripetizione fr. 190.– 2. Permesso di condurre fr. 30.– a) Apertura incarto b) Rilascio: 1. del permesso di condurre o del certificato internazionale di capacità per conducenti di imbarcazioni di diporto fr. 40.– 2. del permesso di condurre in sostituzione di un permesso di altri Cantoni o federale fr. 30.– c) Sostituzione o emissione di un duplicato del permesso di condurre o del certificato internazionale di capacità fr. 30.– d) Modifica del permesso di condurre o del certificato internazionale di capacità ad eccezione del cambiamento d’indirizzo fr. 10.– 3. Ispezione dei natanti a) Prima immatricolazione di natanti omologati e a beneficio dell’attestazione di conformità fr. 30.– b) Ispezione di collaudo: fr. 50.– 1. natanti non motorizzati 2. natanti a vela: – con deriva fr. 80.– – con chiglia fr. 120.– 3. natanti motorizzati: – con potenza propulsiva fino a 6 kW fr. 80.– – con potenza propulsiva compresa fra 6 kW e 30 kW fr. 100.– – con potenza propulsiva superiore a 30 kW fr. 130.– c) Ispezioni periodiche, speciali o d’ufficio: fr. 30.– 1. natanti non motorizzati 2. natanti a vela: – con deriva fr. 60.– – con chiglia fr. 100.– 3. natanti motorizzati: – con potenza propulsiva fino a 6 kW fr. 60.– – con potenza propulsiva compresa fra 6 kW e 30 kW fr. 80.– – con potenza propulsiva superiore a 30 kW fr. 110.– d) Ispezioni di natanti non sdoganati fr. 30.– e) Misurazione dei rumori, dei gas di scarico, altre perizie e controlli diversi, secondo il genere del natante, le apparecchiature utilizzate ed il tempo consacrato da fr. 20.– a fr. 500.– 4) Targhe a) Rilascio: 1. di targhe o relativa ristampa fr. 30. 2. di targhe turistiche fr. 10. 3. di targhe depositate fr. 15. b) Esame e decisione concernente il sequestro di targhe fr. 100. 5) Licenze di navigazione a) Rilascio: 1. della licenza di navigazione per natanti motorizzati o a vela, della licenza di navigazione collettiva o della licenza di navigazione per natanti non sdoganati fr. 40. 2. della licenza di navigazione per natanti non motorizzati fr. 20. b) Sostituzione o emissione di un duplicato: 1. della licenza di navigazione per natanti motorizzati o a vela, della licenza di navigazione collettiva o della licenza di navigazione per natanti non sdoganati fr. 30. 2. della licenza di navigazione per natanti non motorizzati fr. 15. c) Modifica della licenza di navigazione, della licenza collettiva o della licenza di navigazione per natanti non sdoganati fr. 10. 6) Tasse diverse a) Esame e decisione concernente una manifestazione sportiva o altro, soggetta ad autorizzazione secondo l’art. 27 LNI da fr. 50. a fr. 1000. b) Autorizzazione per la messa in esercizio di natanti esteri ai sensi dell’art. 105 ONI: 1. natanti a motore con potenza propulsiva: fino a 6 kW fr. 50. sup. a 6 kW fino a 30 kW fr. 70. sup. a 30 kW fr. 100. 2. natanti a vela e natanti non motorizzati fr. 40. c) Altre autorizzazioni e loro rinnovi da fr. 20. a fr. 500. d) Esame e decisione concernente il rilascio di una licenza di navigazione collettiva fr. 100. e) Dichiarazioni ed attestazioni diverse fr. 10. fr. 100. Delega Art. 20 Il Dipartimento delle istituzioni, previa consultazione, ha la facoltà di delegare ai Comuni o ad altri enti pubblici o privati, competenze conferitegli dalla legislazione federale e cantonale. Esso ne stabilisce le condizioni e la procedura. TITOLO II Stanziamento dei natanti Principio Art. 21 1Lo stazionamento dei natanti sul demanio pubblico è ammesso solo negli impianti autorizzati. 2Sono ammesse la sosta e l’ancoraggio per poche ore dove non è vietato da altre disposizioni e purché ciò non sia in conflitto con le esigenze di sicurezza, della protezione dell’ambiente, della pesca o con altri interessi degni di protezione. Obbligo di contrassegni Art. 22 1I natanti stazionati sul demanio pubblico devono essere provvisti di regolari contrassegni. 2Fanno eccezione i natanti appartenenti alle categorie elencate nell’art. 16 cpv. 2 lett. b), c) e d) dell’O.N.I.. Messa in acqua Art. 23 1I natanti possono essere messi in acqua o a terra solo negli appositi impianti autorizzati o nei luoghi designati a tale scopo dalla Sezione economico-amministrativa. 2Fanno eccezione i natanti appartenenti alle categorie elencate nell’art. 16 cpv. 2 lett. b), c) e d) dell’O.N.I. Impianti di stazionamento Art. 24 Sono considerati impianti di stazionamento di natanti: porti, darsene, pontili, binari, rampe, boe, anelli, posteggi sulla riva bianca o altri manufatti simili. Impianti collettivi Art. 25 1Di principio, autorizzazioni vengono rilasciate solo per impianti collettivi che, di regola, comprendono almeno 15 posti d’attracco, sono gestiti e sorvegliati da una persona responsabile e dispongono di un accesso pubblico e di un sufficiente numero di posteggi. 2La loro ubicazione, costruzione, sistemazione e gestione devono essere conformi agli interessi pubblici; in particolare alle esigenze di sicurezza della protezione dell’ambiente, della pesca, della navigazione pubblica e della pianificazione del territorio. 3L’amministrazione e l’uso di un impianto collettivo sono disciplinati da un regolamento d’esercizio. Campi di boe Art. 26 1Sono pure considerati impianti collettivi i campi di boe delimitati e gestiti dalla Sezione economico-amministrativa. 2Essi hanno funzione transitoria e saranno eliminati con la realizzazione di impianti portuali. 3L’assegnazione e l’uso delle boe sono disciplinati dalla Sezione economico-amministrativa. Gestione degli impianti Art. 27 1L’affitto o la vendita di impianti per lo stazionamento di natanti o di singoli posti d’attracco situati su area di demanio pubblico sono ammessi solo con il consenso della Sezione economico amministrativa. 2L’attribuzione di posti d’affitto deve essere conforme al principio di parità di trattamento; preferenze possono essere riconosciute per natanti finora stazionati in impianti singoli o in campi di boe da eliminare, altre preferenze devono essere oggettivamente fondate. 3I canoni d’affitto si calcolano in base agli effettivi costi per la costruzione e la gestione dell’impianto, considerando un’adeguata corresponsione d’interessi. 4Il concessionario è obbligato ad informare gli affittuari sul contenuto della concessione e risponde di fronte all’autorità per la sua osservanza. Autorizzazioni Art. 28 1La costruzione e la modifica di impianti per lo stazionamento di natanti richiedono un’autorizzazione del Dipartimento del territorio, Sezione pianificazione urbanistica e inoltre, se situati su area di demanio pubblico, un permesso rilasciato in virtù della legge sul demanio pubblico. 2La domanda per l’autorizzazione di un impianto collettivo deve essere corredata, oltre che dalla documentazione tecnica, dal regolamento d’esercizio, dal contratto d’affitto tipo e dal piano di finanziamento comprendente il calcolo dei canoni d’affitto; questi atti fanno parte integrante dell’autorizzazione. 3Su richiesta delle autorità competenti, il beneficiario dell’autorizzazione è obbligato a presentare tutte le pezze giustificative necessarie per il controllo dell’adempimento del presente regolamento e dell’autorizzazione. Revoca Art. 29 Un interesse pubblico per la revoca di una concessione è dato in particolare quando esiste la possibilità di riordinare attracchi singoli o boe in impianti collettivi o quando essi compromettono la realizzazione e l’uso di opere di interesse pubblico. TITOLO III Salvataggio, ricerca e ricupero Competenza Art. 30 L’organizzazione ed il coordinamento delle operazioni di ricerca e ricupero nelle acque del Cantone compete al Comando della Polizia cantonale. Allarme Art. 31 1La Polizia cantonale, quando riceve direttamente l’allarme, decide, previo rapido esame di tutte le circostanze, se è necessario chiamare la Società di salvataggio competente ad intervenire sul luogo ove si è prodotto l’evento. 2La Società di salvataggio che riceve direttamente l’allarme, può immediatamente recarsi sul luogo dell’incidente ma deve nel contempo avvisare il Comando della Polizia cantonale. Organizzazione e direzione delle operazioni in caso di intervento congiunto Art. 32 1La Polizia cantonale, appena giunta sul luogo dell’incidente, assume l’organizzazione e la direzione delle operazioni di ricerca e di ricupero delle persone e delle cose scomparse. 2Essa in particolare decide se le operazioni di ricerca e ricupero necessitano o meno della collaborazione e dell’aiuto delle Società di salvataggio già presenti in loco. Collaborazione Art. 33 1Il responsabile dei sommozzatori delle Società di salvataggio chiamate a collaborare con la Polizia cantonale è interpellato sulle ulteriori fasi e modalità d’esecuzione delle ricerche e del ricupero. 2Il responsabile delle Società di salvataggio, ricevute le istruzioni, dirige egli stesso i suoi sommozzatori. Intervento di una o più Società di salvataggio; procedura Art. 34 1Se le operazioni di ricerca sono state affidate esclusivamente ad una o più Società di salvataggio, la Polizia cantonale deve essere avvisata del ritrovamento delle persone o delle cose scomparse. 2Il ricupero di regola può avvenire unicamente previa autorizzazione della Polizia cantonale. Obblighi delle Società di salvataggio Art. 35 Tutte le operazioni di ricerca o di ricupero eseguite dalle Società di salvataggio devono essere notificate alla Polizia cantonale. Interruzione delle operazioni di ricerca e di ricupero Art. 36 Il Comando, in caso di insuccesso delle operazioni di ricerca e ricupero, decide sulla interruzione delle operazioni stesse dopo aver sentito, se del caso, l’avviso degli esperti. Indennità Art. 37 1Ritenuto che gli interventi atti a salvare la vita di una o più persone sono forniti dalle Società di salvataggio a titolo gratuito, le indennità applicabili nelle operazioni di ricerca e ricupero vengono così stabilite: a) indennità oraria per persona al momento dell’allarme o dopo il ricupero della o delle vittime fr. 25. all’ora; b) indennità per pasto (pranzo o cena) fr. 20. c) indennità per natante di pronto intervento senza personale fr. 80.-- all’ora; d) indennità per natante di lavoro senza personale fr. 80.-- all’ora; e) indennità per materiale per ogni intervento o giorno fr. 70.--; f) indennità per veicoli di appoggio fr. 2.-- al km. 2Tali indennità vincolano le Società di salvataggio finché è in atto la collaborazione con la Polizia cantonale. Fatture Art. 38 Le fatture, stilate dalle Società di salvataggio al termine di un intervento di ricerca e ricupero, devono essere vistate dal capo ricerche e ricupero della Polizia cantonale e quindi trasmesse al Comando della Polizia cantonale tramite il Delegato di polizia del settore ove si è verificata l’operazione. Spese Art. 39 Le spese per le ricerche e i ricuperi sono garantite dallo Stato, riservato il diritto di regresso di quest’ultimo verso chi è obbligato a rispondere. Addetti alle operazioni; a) assicurazione Art. 40 1Le Sezioni ticinesi della Società di salvataggio e le Associazioni analoghe sono obbligate ad assicurare contro gli infortuni i loro membri addetti alle azioni di prevenzione, soccorso, ricerca e ricupero. 2Il contratto d’assicurazione deve prevedere le seguenti prestazioni minime: fr. 150’000. in caso di morte; fr. 250’000. in caso di invalidità; fr. 80. indennità giornaliera; importo illimitato durante un periodo di 2 anni per spese di cura. b) sussidi Art. 41 1Alle Sezioni ticinesi della Società svizzera di salvataggio è concesso un sussidio annuo, da prelevare dal fondo lotteria intercantonale. 2Il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento dell’istruzione e della cultura[12] , stabilisce di anno in anno, in sede di preventivo, l’importo del sussidio, in considerazione dell’attività di prevenzione e d’istruzione e delle relative spese di organizzazione; l’aiuto finanziario è versato dopo l’esame del consuntivo e del rapporto di attività. 3In caso di comprovata necessità possono pure essere concessi dei sussidi, sino a un massimo del 50% della spesa riconosciuta sussidiabile, per l’acquisto di natanti di soccorso o per l’eventuale sostituzione di pezzi o parti degli stessi, di compressori e di apparecchiature tecniche di comunicazione; sono escluse dal sussidiamento le spese per la manutenzione ordinaria.[13] Delega Art. 42 Alle Sezioni ticinesi della Società di salvataggio e alle altre Associazioni analoghe, la Sezione circolazione può in particolare delegare: a) la tenuta di corsi e dimostrazioni di salvataggio e soccorso; b) l’istruzione del pubblico sui provvedimenti prudenziali da prendere dai bagnanti e sul modo di prestare i primi soccorsi; c) l’organizzazione di servizi temporanei o permanenti di pronto intervento; d) la posa di cartelli segnaletici. TITOLO IV Provvedimenti amministrativi e penali Competenze Art. 43 Le infrazioni alle norme delle leggi federale e cantonale, del presente regolamento o a quelle della Convenzione e del regolamento internazionali sono perseguite, secondo l’art. 8 della legge, dalla Sezione circolazione. Denuncia all’autorità federale Art. 44 La Sezione circolazione denuncia all’autorità federale competente le infrazioni commesse dalle imprese titolari di una concessione federale. TITOLO V Norme finali Concessioni e autorizzazioni vigenti Art. 45 Concessioni e autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità fino alla loro scadenza o fino alla revoca. Abrogazione Art. 46 Sono abrogati il Regolamento della legge cantonale d’applicazione alla legge federale 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna del 14 maggio 1985 e il Decreto esecutivo sulla procedura per infrazioni commesse con la pratica della canoa del 2 luglio 1985. Entrata in vigore Art. 47 Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[14] Pubblicato nel BU 1993, 131. [1] Cpv. abrogato dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676. [2] Art. modificato dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676; precedente modifica: BU 2002, 121. [3] Lett. modificata dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676. [4] Lett. modificata dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676. [5] Cpv. introdotto dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676. [6] Nota marginale modificata dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676. [7] Art. modificato dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676. [8] Art. modificato dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676. [9] Cpv. modificato dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676. [10] Cpv. modificato dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676. [11] Art. modificato dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676. [12] Denominazione modificata in “Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport” DE del 9.7.2002 in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195. [13] Cpv. modificato dal R 28.1.1997; in vigore dal 4.2.1997 - BU 1997, 58. [14] Entrata in vigore: 6 aprile 1993 - BU 1993, 131.

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