Ordinance on the protection of flora, fauna and mushrooms
颁布于 1975-07-01 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- Regolamento sulla protezione della flora, della fauna e dei funghi.
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Ticino
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- wild fauna, wild flora, protection of species, biodiversity
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9.3.1.3 Regolamento sulla protezione della flora, della fauna e dei funghi[1] (del 1° luglio 1975) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: – la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1. luglio 1966 (LPN) e la relativa ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio del 16 gennaio 1991 (OPN); – la legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCN); – il decreto legislativo concernente la raccolta dei funghi del 30 maggio 2005,[2] decreta: Art. 1[3] 1Sono vietati su tutto il territorio del Cantone, con riserva dell’art. 22 cpv. 1 LPN, la coglitura, il dissotterramento, lo sradicamento, il trasporto, l’offerta in vendita, la vendita e la compera delle piante e dei funghi: protetti dalla Confederazione per il tramite dell’OPN, allegato 2; protetti dal Cantone per il tramite del presente regolamento. 2Sono piante protette dal Cantone: Pteris cretica Felce di Creta Osmunda regalis Felce florida Ruscus aculeatus Pungitopo Galanthus nivalis Bucaneve Iris Pseudacorus Giaggiolo di palude Iris graminea Giaggiolo a foglie lineari Orchidaceae Orchidacee (tutta la famiglia) Silene Saxifraga Silene delle rupi Lychnis Flos-Jovis Licnide di Giove Dianthus hyssopifolius Garofano a foglie d’issopo Saponaria lutea Saponaria gialla Cerastium carinthiacum ssp. austroalpinum Cerastio sudalpino Helleborus niger Rosa di Natale Aquilegia Einseleana Aquilegia di Einsele o minore Clematis alpina Vitalbino dei sassi Anemone narcissiflora Anemone a fiore di Narciso Pulsatilla alpina Anemone alpina Ranunculus Thora Ranuncolo Tora Colutea arborescens Vescicaria Astragalus monspessulanus Astragalo di Montpellier Ilex Aquifolium Agrifoglio Helianthemum apenninum Eliantemo apenninico Viola pinnata Viola pennata Art. 2 1La raccolta di qualsiasi specie di piante e fiori che crescono allo stato selvatico, non menzionata nell’articolo precedente, è limitata alla quantità che ognuno può tenere nella mano. 2Per la raccolta di quantitativi superiori, indipendentemente dallo scopo (commercio, studio), dev’essere chiesto il permesso all’Ufficio della natura e del paesaggio.[4] Art. 2bis …[5] Art. 2a[6] 1La raccolta di bacche e simili è limitata a complessivamente 5 kg giornalieri per persona. 2La raccolta di bacche e simili deve essere fatta in modo da non danneggiare le piante. È ammesso l’uso delle palette dentate (pettini) per la raccolta dei mirtilli; è per contro vietato l’utilizzo di macchinette, rastrelli e ogni altro arnese che possa provocare danni all’ambiente naturale. 3L’Ufficio della natura e del paesaggio può rilasciare autorizzazioni in deroga alle limitazioni previste dal presente regolamento per motivi didattici, di ricerca scientifica oppure, in via del tutto eccezionale, per motivi commerciali, nei casi in cui le persone interessate traggono una parte considerevole del loro guadagno dalla raccolta di bacche e simili. L’autorizzazione ha la validità di un anno, è rinnovabile e deve essere presentata, se richiesta, agli incaricati della vigilanza (art. 8). Art. 3[7] 1Fatta eccezione per la raccolta di funghi, bacche o simili, è inoltre vietata la manomissione di ogni specie vegetale nei seguenti luoghi: a) paludi e torbiere; b) rive di laghi, di stagni e di corsi d’acqua allo stato naturale (vegetazione riparia); c) zone di interesse naturalistico e paesaggistico indicato nelle cartine annesse al presente regolamento. 2Sono in ogni caso riservate le necessità agricole e forestali. Art. 4[8] 1Nelle riserve naturali indicate nella cartina annessa al presente regolamento è vietata la manomissione di ogni specie vegetale e animale. 2L’accesso alle riserve naturali non è ammesso. Fanno eccezione gli interventi atti a sorvegliare o orientare scientificamente l’evoluzione della natura, che dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Ufficio della natura e del paesaggio.[9] Art. 5 1Su tutto il territorio del Cantone è protetto, in aggiunta agli animali indicati nell’art. 24 dell’ordinanza federale: Nome latino Nome italiano Helix pomatia Chiocciola 2Riservato il permesso in conformità dell’art. 22 cpv. 1 LPN, da chiedere all’Ufficio della natura e del paesaggio, è vietato per malizia o a scopo alimentare o di lucro: a. uccidere o catturare per appropriarsene esemplari delle specie protette, come pure danneggiare, distruggere o asportare le loro uova, larve, crisalidi, nidi o cove; b. condurli seco, spedirli, metterli in vendita, esportarli, cederli, acquistarli, prenderli in custodia, vivi o morti, compresi le uova, le larve, le crisalidi e i nidi, oppure partecipare a tali atti.[10] Art. 6 1È inoltre vietato catturare o uccidere invertebrati nelle zone di interesse naturalistico o paesaggistico indicate nelle cartine annesse al presente regolamento. 2Sono in ogni caso riservate le necessità agricole e forestali. Art. 7 1Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite conformemente all’art. 9 del decreto legislativo del 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio e al relativo regolamento di applicazione, secondo la legge di procedura per le contravvenzioni.[11] 2Le multe sono inflitte dalla Sezione dello sviluppo territoriale sino a fr. 10’000.-- e dalla Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità sino a fr. 30’000.--.[12] Art. 8[13] 1La vigilanza sulla protezione della flora e della fauna indigena compete ai Municipi, all’autorità patriziale, al personale forestale, ai guardiacaccia, ai guardapesca e alla polizia cantonale e comunale. Essa compete pure alle guardie della natura, conformemente ad apposito regolamento. 2Essi hanno l’obbligo di sequestrare i vegetali e gli animali abusivamente raccolti e di inviare al Dipartimento del territorio un rapporto di constatazione. Art. 9 1Il presente regolamento entra in vigore[14] con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2È abrogato il regolamento 4 giugno 1946 sulla protezione della flora spontanea. Pubblicato nel BU 1975, 145. PASSO DELLA NOVENA, NARET Riprodotta con l’autorizzazione del servizio topografico federale del 7 luglio 1975 GRIDONE, LOSONE, PONTE BROLLA, BOLLE DI MAGADINO Riprodotta con l’autorizzazione del servizio topografico federale del 7 luglio 1975 SAN JORIO, GANDRIA-CIMADERA Riprodotta con l’autorizzazione del servizio topografico federale del 7 luglio 1975 MONTE CASLANO, ARBOSTORA, SAN GIORGIO, GENEROSO-CAPRINO Riprodotta con l’autorizzazione del servizio topografico federale del 7 luglio 1975 BASODINO, BOSCO GURIN, CAMPO VALLEMAGGIA Riprodotta con l’autorizzazione del servizio topografico federale del 7 luglio 1975 GREINA, VAL SOIA Riprodotta con l’autorizzazione del servizio topografico federale del 7 luglio 1975 PIORA, LUCOMAGNO, TREMORGIO Riprodotta con l’autorizzazione del servizio topografico federale del 7 luglio 1975 FOCE DELLA MAGGIA (Riserva naturale) [1] Titolo modificato dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 273. [2] Ingresso modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 648; precedente modifica: BU 2005, 273. [3] Art. modificato dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 273; precedenti modifiche: BU 1976, 55; BU 2001, 207. [4] Cpv. modificato dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 273; precedenti modifiche: BU 1985, 303; BU 1994, 459. [5] Art. abrogato dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 273; precedenti modifiche: BU 1976, 55; BU 1985, 303; BU 1994, 459; BU 2001, 207. [6] Numero dell’articolo e articolo modificati dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 273; precedenti modifiche: BU 1976, 55; BU 1985, 303; BU 2001, 207. [7] Art. modificato dal DE 9.7.1985; in vigore dal 19.7.1985 - BU 1985, 303; precedente modifica: BU 1976, 55. [8] Art. modificato dal DE 9.7.1985; in vigore dal 19.7.1985 - BU 1985, 303; precedente modifica: BU 1976, 55. [9] Cpv. modificato dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005; precedente modifica: BU 1994, 459. [10] Cpv. modificato dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 273; precedente modifica: BU 1994, 459. [11] Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 356. [12] Cpv. modificato dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 273; precedenti modifiche: BU 1985, 303; BU 1994, 459. [13] Art. modificato dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 273; precedenti modifiche: BU 1976, 55; BU 1982, 280; BU 1985, 303. [14] Entrata in vigore: 15 luglio 1975 - BU 1975, 145.