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Ordinance on the organization of the alarm system and intervention in case of chemical incidents and on fees

颁布于 1995-03-14 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Regolamento sull’organizzazione dei preparativi, dell’allarme e dell’intervento in caso di incidente chimico e per il conteggio delle spese degli interventi dello Stato.
语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Ticino
主题
Environment
关键词
pollution control, hazardous substances, early warning system, environmental fees/charges

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文本

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  1. Regolamento sull’ organizzazione dei preparativi, dell’ allarme e dell’ intervento in caso di incidente chimico e per il conteggio delle spese degli interventi dello Stato (del 14 marzo 1995) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO richiamati: la Legge federale sulla protezione dell’ ambiente del 7 ottobre 1983 (LPA), segnatamente l’ art. 10; la Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) del 24 gennaio 1991; la Legge d’ applicazione della LIA del 2 aprile 1975 (LALIA), segnatamente gli artt. 3 cpv. 4, 4, 5, 6, 126, 128; l’ Ordinanza federale sulla protezione contro gli incidenti rilevanti del 27 febbraio 1991 (OPIR), segnatamente gli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16; l’ Ordinanza federale contro l’ inquinamento delle acque con liquidi nocivi del 28 settembre 1981 (Oliq), segnatamente l’ art. 42; la Legge cantonale sulla polizia del fuoco del 13 dicembre 1976; la Legge cantonale sulla polizia del 12 dicembre 1989, segnatamente l’ art. 1 cfr. 5; la Legge cantonale sullo stato straordinario di necessità e d’ urgenza del 4 ottobre 1982; il Decreto legislativo di applicazione della LPA del 16 dicembre 1991 (DL LPA), segnatamente l’ art. 2 cfr. 3; il Decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri del 21 dicembre 1994; il Decreto esecutivo concernente le tasse ed il recupero spese in materia di protezione delle acque del 3 dicembre 1991; il concetto di protezione AC coordinata dell’ Ufficio centrale della difesa integrata del marzo 1989; d e c r e t a : Scopo e definizione Art. 1 1Il presente Regolamento disciplina sia i preparativi e l’ organizzazione dell’ allarme sia l’ intervento in caso di incidente chimico. 2Per incidenti chimici si intendono eventi che coinvolgono sostanze che possono mettere in pericolo la salute o l’ incolumità della popolazione o minacciare l’ ambiente. 3Quando l’ evento assume dimensioni di catastrofe è applicabile la legge sullo stato straordinario di necessità e d’ urgenza. Il presente Regolamento è applicabile sussidiariamente. 4Valgono, per il resto, le disposizioni contenute nella legge sulla polizia del fuoco. Competenze Art. 2 Il Dipartimento del Territorio (in seguito Dipartimento), in collaborazione con i Dipartimenti delle istituzioni e delle finanze e dell’ economia, organizza i preparativi e il servizio d’ allarme e di intervento in caso di incidente chimico. Competenze delegate Art. 3 1Il Dipartimento delega alla Federazione cantonale ticinese dei Corpi pompieri (in seguito Federazione), secondo le modalità e nei limiti stabiliti da una convenzione tra la Federazione stessa e il Consiglio di Stato, il compito di organizzare l’ intervento dei Corpi pompieri in caso di incidente chimico. 2L’ istruzione è assicurata dalla Federazione con l’ aiuto dei servizi tecnici cantonali. Finanziamento a) Oneri Art. 4 1Il Cantone provvede all’ acquisto e alla manutenzione del materiale di base per la lotta agli incidenti chimici in dotazione dei Corpi pompieri. 2I Comuni devono mettere a disposizione le infrastrutture necessarie, in particolare le autorimesse e i magazzini, per la custodia e la manutenzione del materiale. b) Sussidi 3Per le spese di cui al cpv. 2 del presente articolo, il Cantone indennizza i Comuni secondo le modalità stabilite da una convenzione fra la Federazione ed il Consiglio di Stato. Organizzazione a) Allarme Art. 5 In caso di incidente o presunto incidente chimico, deve essere avvisata immediatamente la Polizia cantonale, che prende le necessarie misure d’ urgenza. b) Comando durante l’ intervento Art. 6 1In caso di incidente chimico la direzione dell’ intervento è assunta dal responsabile del Centro di soccorso chimico o, fino al suo arrivo, dal responsabile del Centro di soccorso del settore. 2Il capo intervento può avvalersi della collaborazione di esperti dell’ amministrazione e di specialisti esterni. c) Informazione Art. 7 1Durante l’ incidente, il capo intervento è responsabile dell’ informazione della popolazione, che avviene tramite la polizia cantonale. 2Le informazioni tecniche circa le cause, lo svolgimento e le conseguenze dell’ incidente sono rilasciate dal Dipartimento. d) Risanamento Art. 8 1Il capo intervento è responsabile del risanamento, in collaborazione con i diversi enti interessati. 2Quando il risanamento richiede l’ intervento di specialisti, la direzione è assunta da un funzionario del Dipartimento, in collaborazione con il Centro di soccorso chimico e gli altri enti interessati. 3Il materiale asportato quale misura di risanamento è smaltito secondo le direttive del Dipartimento. Inchiesta Art. 9 1L’ inchiesta sulle cause e le responsabilità dell’ incidente è svolta dalla Polizia cantonale in collaborazione, se del caso, con il Dipartimento ed il centro di soccorso chimico. 2Copia del rapporto d’ inchiesta deve essere inviata all’ Autorità giudiziaria ed al Dipartimento. Spese a) Conteggio Art. 10 1Le spese d’ intervento sono a carico dei perturbatori. 2Quando il responsabile non è domiciliato in Svizzera, la Sezione o la Polizia cantonale possono pretendere dall’ obbligato un deposito cauzionale oppure un’ altra garanzia adeguata a copertura delle presumibili spese di intervento e di risanamento. 3È impregiudicata ogni azione civile e/o penale. b) Procedura d’ incasso Art. 11 1I costi dell’ intervento sono addebitati con decisione del Dipartimento fino ad un importo di fr. 5’ 000.—, per importi superiori dal Consiglio di Stato. 2Scaduto il termine di pagamento può essere prelevato un interesse di mora annuo del 5%. Indennità a) Personale Art. 12 1Le prestazioni dei Corpi pompieri sono indennizzate conformemente al Decreto esecutivo che stabilisce le indennità per gli interventi dei Corpi pompieri. 2Le prestazioni dei funzionari del Dipartimento sono fatturate conformemente al Decreto esecutivo concernente le tasse ed il recupero spese in materia di protezione delle acque. 3Le prestazioni di consulenti esterni e di altri enti o ditte chiamati ad intervenire sono indennizzate secondo le tariffe a regia di categoria. 4Le prestazioni della polizia sono fatturate in base al tariffario del Decreto esecutivo concernente le tasse per prestazioni della polizia cantonale. b) Mezzi e materiale Art. 13 1L’ impiego di veicoli e/o natanti è fatturato come segue: a. veicolo leggero o natante pesante, fr. 200.- per un intervento fino a 1 ora e mezza. In seguito per ogni ulteriore ora d’ impiego o frazione fr. 130.- ; b. natante veloce fr. 130.- per un intervento della durata fino a 1 ora e mezza. In seguito per ogni ulteriore ora d’ impiego o frazione fr. 80.-; c. veicolo di soccorso chimico, da fr. 500.- a fr. 1’ 000.- per un intervento della durata fino a 1 ora e mezza a dipendenza del materiale impiegato. In seguito per ogni ulteriore ora d’ impiego o frazione da fr. 300.- a fr. 600.- a dipendenza del materiale impiegato. 2Per la posa di barriere galleggianti è dovuta la seguente tariffa: a. fino a ml 50, fr. 390.-; b. per ogni ulteriore 50 ml o frazione, fr. 130.-. 3Per l’ impiego del materiale assorbente è dovuto un importo da fr. 35.- a fr. 100.- il sacco, a dipendenza del tipo di materiale utilizzato. 4L’ altro materiale di consumo in dotazione come pure il materiale danneggiato da sostituire, è fatturato al prezzo d’ acquisto. 5Le spese di eliminazione del materiale asportato quale misura di risanamento sono conteggiate in base alle tariffe vigenti. c) Tassa di cancelleria Art. 14 Per ogni intervento è prelevata una tassa di cancelleria di franchi 100.-. Disposizione finale Art. 15 1È abrogato il Decreto esecutivo per l’ organizzazione dell’ allarme e dell’ intervento in caso di inquinamento con idrocarburi e altri materiali nocivi per le acque e per il conteggio delle spese degli interventi dello Stato del 20 marzo 1984. 2Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino dopo l’ approvazione federale1), ed entra immediatamente in vigore.2) Pubblicato nel BU 1995, 299. Note: 1) Approvazione federale: 26 maggio 1995. 2) Entrata in vigore: 9 giugno 1995 - BU 1995, 299.

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