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瑞士的法律

Ordinance on the hygiene of water for bathing purposes

颁布于 1994-04-13 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

原标题
Regolamento sull’igiene delle acque balneabili.
语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Ticino
主题
Water
关键词
pollution control, freshwater pollution, recreational water use, offences/penalties

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文本

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  1. 6.2.2.2 Regolamento sull’igiene delle acque balneabili (del 13 aprile 1994) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (legge sanitaria) del 18 aprile 1989, in particolare gli art. 2, 3, 38, decreta: Competenze[1] Art. 1[2] Il presente regolamento è applicato dal Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito: Dipartimento). Spiagge organizzate a) definizione Art. 2 1Sono spiagge organizzate i lidi lacustri e fluviali destinati al bagno e al nuoto, messi a disposizione del pubblico e dotati di infrastrutture per la balneazione. 2In particolare, sono spiagge organizzate: i lidi degli stabilimenti balneari; i lidi degli esercizi pubblici; i lidi dei campeggi. b) controllo delle acque Art. 3 1Durante la stagione balneare (1° giugno - 31 agosto) il Laboratorio cantonale provvede al controllo delle acque antistanti le spiagge organizzate, procedendo al prelievo di almeno un campione mensile. 2Se la situazione lo richiede, ed in particolare se vi sono indizi di un mutamento delle condizioni dell’acqua, il Laboratorio cantonale aumenta il numero dei controlli. 3I campioni d’acqua sono prelevati a 20 centimetri dalla superficie, nel punto normalmente più frequentato dai bagnanti e, se possibile, dove la profondità raggiunge 1 metro. c) Parametri batteriologici Art. 4[3] Il campione d’acqua analizzato è qualificato «non conforme» se viene superato uno dei seguenti parametri: Escherichia coli 100 UFC/100 ml Enterococchi 100 UFC/100 ml Salmonelle n.r. in 1 litro d) divieto di balneazione Art. 5 1Il Dipartimento vieta la balneazione nelle acque della spiaggia se almeno il 20% dei campioni prelevati nel corso della stagione balneare (minimo 2 su 10), è risultato non conforme. 2Il Dipartimento revoca il divieto quando sono state eliminate le fonti d’inquinamento e le risultanze analitiche dell’intera stagione balneare dimostrano l’avvenuto risanamento. 3Il Laboratorio cantonale vieta provvisoriamente la balneazione se, per circostanze particolari, le condizioni dell’acqua pongono in pericolo la salute dei bagnanti. e) responsabile. Art. 6 1Il responsabile della spiaggia ai sensi delle relative norme speciali deve esporre al pubblico e far rispettare i divieti di balneazione emessi dal Dipartimento. 2Il responsabile inoltre vieta il bagno quando constata situazioni di insudiciamento delle acque e delle spiagge oppure situazioni tali da mettere in pericolo la sicurezza dei bagnanti o da compromettere eventuali interventi di soccorso. Piscine collettive a) definizione Art. 7 1Sono piscine collettive i bacini destinati al bagno e al nuoto annessi a strutture collettive e ad abitazioni plurifamiliari. 2In particolare, sono piscine collettive: le piscine di stabilimenti balneari; le piscine di strutture sanitarie, educative, sportive, ricreative, di vacanza. b) licenza edilizia Art. 8 I progetti delle piscine collettive e delle loro modifiche, con i dettagli degli impianti di trattamento delle acque e le basi del loro dimensionamento, devono essere sottoposti ai Municipi che li approvano in base alla legislazione edilizia, previa verifica della conformità a queste disposizioni da parte del Laboratorio cantonale. c) Requisiti: Norme SIA Art. 9[4] La qualità delle acque e le installazioni di rigenerazione delle acque delle piscine collettive devono soddisfare i requisiti fissati dalla Norma 385/1 della SIA (Società Svizzera degli ingegneri e architetti). d) analisi delle acque e certificati Art. 10 1Nei periodi di apertura della piscina, il responsabile della struttura ai sensi delle relative norme speciali deve far verificare a scadenze quindicinali da un laboratorio d’analisi la conformità delle acque ai requisiti della balneabilità. 2I certificati con i risultati delle analisi vanno affissi ad un albo posto in modo ben visibile all’entrata principale dello stabilimento. 3Una copia di quelli relativi alle piscine scolastiche e degli stabilimenti balneari va inoltre inviata per conoscenza al Laboratorio cantonale. e) obbligo d’autocontrollo[5] Art. 11 1Il responsabile della struttura deve verificare almeno tre volte al giorno la temperatura, la limpidezza, il valore pH, la concentrazione degli agenti disinfettanti e registrare i dati delle verifiche effettuate, comprese eventuali operazioni di disinfezione delle superfici. 2Tali registrazioni vanno tenute a disposizione del Laboratorio cantonale. 3Per il controllo delle vasche, delle installazioni e della strumentazione automatica di misura fa stato la Tabella 9 della Norma 385/1 della SIA.[6] f) Divieto di balneazione Art. 12[7] Il responsabile della struttura deve vietare immediatamente il bagno in caso di non conformità dell’acqua ai requisiti fissati dalla Norma 385/1 SIA o di cattivo funzionamento degli impianti. g) Trattamenti delle acque; disinfezione Art. 13[8] 1Per i trattamenti di disinfezione delle acque e delle superfici (lotta antimicosi ed antiverrucosi) sono ammessi unicamente sostanze e prodotti autorizzati dall’Ufficio federale di sanità pubblica. 2Per l’acquisto, il deposito e l’uso di sostanze e prodotti chimici vanno osservate le disposizioni della legislazione federale sulle sostanze chimiche e, per l’evacuazione delle acque, le prescrizioni dell’Ordinanza federale sull’immissione delle acque di rifiuto. Spiagge libere a) definizione Art. 14 Sono spiagge libere i lidi lacustri e fluviali privi di infrastrutture per la balneazione ma abitualmente frequentati a tale scopo dalla popolazione. b) competenza Art. 15 Per le spiagge libere la competenza per effettuare i controlli dell’acqua e per emettere i divieti di balneazione spetta ai Municipi che provvedono in analogia a quanto disposto dagli art. 4, 5 e 6 del Regolamento. Disposizioni finali a) vigilanza Art. 16 1Il Dipartimento vigila sull’applicazione del regolamento e in caso di inadempienza dei responsabili può intervenire in via sostitutiva.[9] 2Il Laboratorio cantonale può emanare direttive di natura tecnico-igienistica o di metodologia analitica in applicazione di questo regolamento. b) disposizioni penali Art. 17[10] 1Le contravvenzioni ai dispositivi del presente Regolamento sono punite dal Laboratorio cantonale. 2…[11] c) entrata in vigore Art. 18 Questo Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, unitamente al suo allegato di modifica di altri Regolamenti ed entra immediatamente in vigore.[12] Pubblicato nel BU 1994, 115. [1] Nota marginale modificata dal R 30.11.2004; in vigore dal 3.12.2004 - BU 2004, 415; precedente modifica BU 2003, 331. [2] Art. modificato dal R 30.11.2004; in vigore dal 3.12.2004 - BU 2004, 415; precedente modifica: BU 2003, 331. [3] Art. modificato dal R 30.11.2004; in vigore dal 3.12.2004 - BU 2004, 415. [4] Art. modificato dal R 30.11.2004; in vigore dal 3.12.2004 - BU 2004, 415. [5] Nota marginale modificata dal R 30.11.2004; in vigore dal 3.12.2004 - BU 2004, 415. [6] Cpv. introdotto dal R 30.11.2004; in vigore dal 3.12.2004 - BU 2004, 415. [7] Art. modificato dal R 30.11.2004; in vigore dal 3.12.2004 - BU 2004, 415. [8] Art. modificato dal R 30.11.2004; in vigore dal 3.12.2004 - BU 2004, 415. [9] Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 331. [10] Art. modificato dal R 4.3.1998; in vigore dal 6.3.1998; BU 1998, 61. [11] Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 331. [12] Entrata in vigore: 19 aprile 1994 - BU 1994, 115.

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