Ordinance implementing the Law on animal disease
颁布于 1969-11-19 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- Regolamento d’applicazione della legge cantonale sulle epizoozie.
- 语言
- Italian
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Ticino
- 主题
- Livestock
- 关键词
- pests/diseases, cattle, transport/storage, inspection, animal health
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8.3.2.1.1 Regolamento d’ applicazione della legge cantonale sulle epizoozie (del 19 novembre 1969) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la Legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizoozie (legge sulle epizoozie) del 3 giugno 1969 (qui abbreviata: legge cantonale), decreta: Competenze[1] Art. 1[2] 1È Dipartimento competente ai sensi della legge cantonale il Dipartimento delle Opere Sociali[3] (di seguito Dipartimento). 2Il Dipartimento si avvale dell’ Ufficio del veterinario cantonale (di seguito Ufficio). Il Dipartimento in particolare è competente a: a. nominare gli ispettori delle carni e i loro supplenti in base all’ art. 5 lett. b) della legge; b. designare i veterinari ufficiali in base all’ art. 8 della legge; c. decidere l’ acquisto di medicinali, vaccini o sieri destinati alla prevenzione o alla cura di malattie epizootiche ai sensi dell’ art. 14 della legge per un importo superiore a fr. 10’ 000.-. 3L’ Ufficio in particolare è competente a: a. nominare gli ispettori del bestiame e i loro supplenti in base all’ art. 5 lett. a) della legge; b. nominare gli ispettori degli apiari e i loro supplenti in base all’ art. 5 lett. c) della legge; c. preavvisare le decisioni di competenza del Dipartimento; d. accordare il permesso per l’ organizzazione di fiere e mercati di bestiame; e. emanare le prescrizioni di polizia epizootica per il commercio, l’ alpeggio e il pascolo comune del bestiame; f. decidere l’ acquisto di medicinali, vaccini o sieri destinati alla prevenzione o alla cura di malattie epizootiche ai sensi dell’ art. 14 della legge per un importo fino a fr. 10’ 000.-; g. infliggere le contravvenzioni di cui all’ art. 24 cpv. 2 e 3 della legge. Art. 2 ...[4] Art. 3 ...[5] Fiere e mercati di bestiame Art. 4 1I Municipi annunciano all’ ufficio veterinario cantonale entro il 15 febbraio la data delle fiere e dei mercati di bestiame che si terranno nel Comune durante l’ anno successivo. Il permesso è accordato dal dipartimento con pubblicazioni sul Foglio Ufficiale. 2Il Municipio ordina i provvedimenti d’ organizzazione. Devono essere presenti il veterinario ufficiale, l’ ispettore del bestiame, gli agenti della polizia comunale e, in caso di necessità, quelli della polizia cantonale. 3Per le spese di visita veterinaria e di manutenzione della piazza di mercato, il Municipio può riscuotere le seguenti tasse: a. per bestiame minuto o bovino di meno di 3 mesi fino a fr. 1.40; b. per ogni capo equino o bovino di oltre 3 mesi fino a fr. 2.-. Veicoli Art. 5 I veicoli stradali usati regolarmente per il trasporto di animali a unghia fessa, devono avere i requisiti stabiliti dall’ ordinanza federale sulle epizoozie ed essere collaudati dall’ ufficio cantonale della circolazione. Macelli Art. 6 Il sangue proveniente dalla recisione dei vasi sanguigni durante la macellazione degli animali, e non usato per scopi alimentari, è raccolto dal macellatore in recipienti idonei. L’ eliminazione non può avvenire mediante immissione nelle canalizzazioni o fosse di decantazione che si scaricano nei corsi d’ acqua o nei laghi. Indennità Art. 7[6] 1Per i danni derivanti dalla perdita di animali secondo gli artt. 9 e 10 della legge, lo Stato versa un’ indennità pari all’ 80% del valore di stima. 2Per le aziende a carattere intensivo e per quelle in cui tutto o parte del foraggio somministrato agli animali è costituito da imbratto, l’ indennizzo è pari al 60% del valore di stima. 3Sono considerate aziende a carattere intensivo, quelle in cui gli animali sono tenuti per una produzione forzata in unità economica in cui il numero dei soggetti supera le seguenti cifre: bestiame bovino d’ allevamento e reddito 100 UBG (unità bestiame grosso) bestiame d’ ingrasso (manze, buoi, tori) 100 capi vitelli d’ ingrasso 100 capi suini d’ allevamento 100 capi suini d’ ingrasso 500 capi pecore e agnelli d’ ingrasso 500 capi polli d’ allevamento, ovaiole 3000 capi polli d’ ingrasso 2000 capi conigli d’ allevamento o d’ ingrasso 500 capi alveari 100popoli[7] Stima Art. 8 La stima del bestiame è stabilita dai periti nominati dal Consiglio di Stato e convocati dal veterinario cantonale. Quella dei popoli di api e dei favi è stabilita dal competente ispettore delle api. Misure profilattiche contro la peste suina e la rogna delle pecore Art. 9 1I suini alimentati con imbratto proveniente da cucine di albergo, ristoranti, mense collettive, con scarti di macellazione o lavorazione delle carni, oppure con i confiscati all’ ispezione delle carni usati secondo l’ art. 115 della ordinanza federale concernente l’ ispezione delle carni dell’ 11 ottobre 1957, sono vaccinati contro la peste suina classica entro 4 settimane dall’ immissione nel porcile. 2Le pecore sono sottoposte al bagno collettivo contro la rogna prima del carico dell’ alpe e subito dopo lo scarico. Divieto d’ uso di determinati prodotti Art. 10 È vietato l’ impiego senza prescrizione veterinaria di prodotti contenenti idrocarburo clorato per la lotta e la prevenzione degli ectoparassiti del bestiame da reddito. Commercio bestiame Art. 11[8] Chi esercita il commercio del bestiame dev’ essere in possesso di una patente cantonale o intercantonale rilasciata dall’ Ufficio del veterinario cantonale e versare le seguenti tasse alla cassa cantonale: a. tassa base a) intercantonale fr. 200. b) cantonale fr. 100. b. tassa suppletoria: a) cavalli fr. 10. b) asini, muli, bovini (+3 mesi) fr. 1.50 c) ovini, caprini, suini, bovini (-3 mesi) fr. --.50 c. tassa di cancelleria: (compreso l’ abbonamento al bollettino dell’ Ufficio federale di veterinaria) fr. 35. Registro Art. 12 Il commerciante tiene il conteggio del bestiame sull’ apposito registro da consegnare all’ ufficio veterinario entro il 15 gennaio. Abrogazioni Art. 13 Il presente decreto abroga: a. il regolamento di applicazione del decreto legislativo sulla assicurazione obbligatoria delle arnie contro i danni causati dalla marciaia delle api del 23 dicembre 1938; b. il regolamento cantonale circa l’ esercizio del commercio del bestiame del 28 marzo 1944; c. il decreto esecutivo concernente la lotta contro la rogna delle pecore del 6 aprile 1945; d. la risoluzione governativa modificante gli importi delle tasse base del 17 novembre 1948; e. il decreto esecutivo per la profilassi contro la rabbia (idrofobia) del 7 giugno 1949; f. il decreto esecutivo concernente le indennità per i danni prodotti al pollame delle epizoozie del 28 luglio 1953; g. il decreto concernente la lotta contro la mixomatosi dei conigli del 20 agosto 1957; h. il decreto esecutivo concernente l’ assegnazione di sussidi ed indennizzi per la lotta contro le epizoozie del 13 dicembre 1957; i. il regolamento di applicazione della legge cantonale sulle epizoozie del 31 gennaio 1961; l. il decreto esecutivo concernente la lotta contro la brucellosi dei bovini del 2 marzo 1962; m. il decreto esecutivo concernente la lotta contro la tubercolosi dei bovini e dei caprini del 17 dicembre 1963; n. il decreto esecutivo concernente la vaccinazione obbligatoria contro la peste suina del 6 aprile 1954; o. il decreto di esecuzione del decreto del Consiglio federale del 22 agosto 1961 concernente l’ imbratto (corobbia) del 1° marzo 1966; p. l’ ordinanza concernente l’ eliminazione delle carni confiscate del 3 febbraio 1967. Entrata in vigore Art. 14 Ottenuta l’ approvazione del Consiglio federale[9] , questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1970. Pubblicato nel BU 1970, 14. [1] Nota marginale modificata dal R 24.8.1994.; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994; 459. [2] Art. modificato dal R 29.3.1995; in vigore dal 31.3.1995 - BU 1995, 177; precedente modifica: BU 1994, 459. [3] Denominazione modificata in “Dipartimento della sanità e della socialità” DE del 12.3.2002 in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76. [4] Art. abrogato dal R 28.03.2000; in vigore dal 31.3.2000 - BU 2000, 101; precedente modifica: BU 1978, 57. [5] Art. abrogato dal R 28.3.2000; in vigore dal 31.3.2000 - BU 2000, 101. [6] Art. modificato dal R 2.7.1974; in vigore dal 1.1.1975 - BU 1974, 263. [7] Cpv. modificato dal R 29.3.1995; in vigore dal 31.3.1995 - BU 1995, 177. [8] Art. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459; precedente modifica: BU 1982, 311. [9] Approvazione federale: 12 gennaio 1970.