Law on taxes for water protection
颁布于 1982-03-31 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- Legge concernente le tasse in materia di protezione delle acque.
- 语言
- Italian
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 瑞士 · Ticino
- 主题
- Water
- 关键词
- pollution control, freshwater pollution, groundwater, registration, water charges, water quality standards, concession, standards, fees/royalties
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9.1.2.2 Legge concernente le tasse in materia di protezione delle acque[1] (del 31 marzo 1982) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio del 23 dicembre 1981 n. 2568 del Consiglio di Stato, decreta: Art. 1 Nell’ ambito dell’ applicazione della legislazione federale e cantonale sulla protezione delle acque sono soggetti al pagamento di una tassa: a) i collaudi degli impianti esistenti e di quelli nuovi, da eseguirsi al momento della installazione, dopo ogni modifica o dopo un’ eventuale revisione periodica; b) il rilascio di autorizzazioni a ditte specializzate per la raccolta o l’ eliminazione di rifiuti speciali solidi, liquidi, fangosi o gassosi, per la pulizia e la manutenzione di impianti di pretrattamento, di depurazione o di evacuazione e per la revisione periodica degli impianti; c) il rilascio di permessi da parte del Dipartimento competente (detto qui di seguito Dipartimento) o del Servizio tecnico; d) le analisi effettuate dal Laboratorio del Servizio tecnico. Art. 2 1Il Dipartimento o il Servizio tecnico fatturano a carico dell’ interessato le spese relative a: a) i controlli effettuati nell’ esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza; sono fatturate unicamente le spese relative ai controlli che hanno permesso di accertare una situazione non conforme alle vigenti disposizioni legali o tecniche o ai piani approvati; b) le perizie specialistiche che si rendono indispensabili per l’ esame di una domanda tendente all’ ottenimento di un permesso. 2Il Dipartimento o il Servizio tecnico possono fatturare le spese relative a interventi di funzionari che prestano opera di consulenza o di assistenza nei casi previsti dalla legge. Art. 3 1Il Consiglio di Stato stabilisce mediante decreto esecutivo le tasse per i collaudi di cui all’ art. 1 lett. a) del presente decreto. 2L’ ammontare delle singole tasse è fissato in funzione dell’ importanza dell’ impianto, ritenuto un massimo di fr. 1’000.--. 3Per il collaudo di depositi industriali o commerciali di sostanze nocive per le acque di capacità superiore a 50’000 litri, come pure di altri impianti particolari, vengono conteggiate le spese effettive di collaudo. 4La tassa, rispettivamente le spese sono dovute anche in caso di esito negativo del collaudo e sono a carico del proprietario dell’ impianto. Art. 4 1Il rilascio di autorizzazioni alle ditte specializzate giusta l'art. 1 lett. b) del presente decreto è soggetto al pagamento di una tassa annuale di fr. 1000.--, fatta eccezione per le autorizzazioni alle ditte di revisione degli impianti di deposito di liquidi nocivi alle acque, per le quali la tassa annuale è stabilita in fr. 500.--.[2] 2La tassa è dovuta dal beneficiario dell’ autorizzazione. Art. 4a[3] Per ogni revisione di impianti di deposito di liquidi nocivi alle acque, il Servizio tecnico riscuote dalla ditta esecutrice una tassa di fr. 10.--. Art. 5 1Il rilascio di permessi giusta l’ art. 1 lett. c) del presente decreto è soggetto al pagamento di una tassa di cancelleria variabile da fr. 10.-- a fr. 500.--. 2Nel determinare l’ ammontare della tassa si terrà in specie conto dell’ importanza dei lavori e della complessità della pratica. 3La tassa è dovuta dal titolare del permesso. Art. 6 Tutte le analisi effettuate dal laboratorio del Servizio tecnico sono fatturate in base ad un tariffario elaborato dal Consiglio di Stato. Art. 7 1I controlli giusta l’ art. 2 cpv. 1 lett. a) ed i collaudi giusta l’ art. 3 cpv. 3 del presente decreto sono fatturati in base al tempo impiegato; l’ importo è maggiorato dalle spese di trasferta e di vitto. 2Le spese sono a carico del proprietario dell’ impianto oggetto del controllo. Art. 8 1Per l’ allestimento delle perizie di cui all’ art. 2 cpv. 1 lett. b) del presente decreto il Dipartimento o il Servizio tecnico fanno capo a specialisti di loro fiducia o a funzionari dell’ Amministrazione. 2Le spese della perizia sono a carico del titolare del permesso. Esse sono calcolate secondo le tariffe SIA, se eseguite da specialisti esterni all’ Amministrazione o come all’ art. 10 del presente decreto se eseguite da funzionari dell’ Amministrazione. Ad esse si aggiungono eventuali altre spese effettive. Art. 9 1Le prestazioni di funzionari per gli interventi di cui all’ art. 2 cpv. 2 del presente decreto sono conteggiate come all’ art. 7. 2Le spese sono a carico di chi ha richiesto o provocato l’ intervento. Art. 10 1Per la fatturazione delle prestazioni orarie sono applicabili le seguenti tariffe: a) funzionario con titolo accademico fr. 70. b) funzionario e ingegnere tecnico fr. 50. c) disegnatore e assistente fr. 35. d) operaio specializzato e laboratorista fr. 30. 2Le indennità di trasferta, vitto, pernottamento e per missioni fuori orario di lavoro sono calcolate conformemente al decreto esecutivo che regola le indennità per viaggi di servizio del 20 gennaio 1982. 3Il Consiglio di Stato può adattare al rincaro le tariffe di cui al cpv. 1 sulla base dell’ aumento dell’ indice nazionale dei prezzi al consumo (indice settembre 1977 = 100). Art. 11 Le tariffe previste all’ articolo precedente sono applicabili ad ogni intervento di funzionari del Dipartimento o del Servizio tecnico previsto da altre leggi o decreti ed a ogni intervento in esecuzione di misure o decisioni coattive. Art. 12 Le tasse di cui all’ art. 4 cpv. 1 sono dovute anche dalle ditte già in possesso di un’ autorizzazione al momento dell’ entrata in vigore del presente decreto. Art. 13 Restano riservate le tasse previste da altre leggi o decreti e i casi in cui è previsto il recupero delle spese. Art. 13a[4] Contro le decisioni in materia di tasse è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Art. 14 Decorsi i termini per l’ esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[5] Pubblicato nel BU 1982, 113. [1] Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 37. [2] Cpv. modificato dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 447. [3] Art. introdotto dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 447. [4] Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 37. [5] Entrata in vigore: 11 maggio 1982 - BU 1982, 113.