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Law on agriculture

颁布于 2002-12-03 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Legge sull'agricultura.
语言
Italian
类型
法令
组织
European Union
国家
瑞士 · Ticino
主题
Agricultural and rural development
关键词
basic legislation, agricultural development, farming, family farming, agricultural commodities, hazards, crops, internal trade

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  1. Legge sull’agricoltura (del 3 dicembre 2002) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la Legge federale sull’agricoltura e le relative norme di applicazione; visto il messaggio 6 giugno 2001 no. 5125 del Consiglio di Stato, visto il rapporto 19 novembre 2002 n. 5125 R della Commissione speciale bonifiche fondiarie, decreta: Capitolo I Generalità Scopo Art. 1 1In collaborazione con le organizzazioni agricole e le cerchie interessate e nel rispetto dell’ambiente e degli animali, il Cantone contribuisce a promuovere l’agricoltura, per migliorare la produzione, renderla più concorrenziale e diversificata, salvaguardare il ceto rurale, la famiglia contadina e le aziende agricole nonché favorire la cura del paesaggio e uno sviluppo rurale sostenibile. 2Le misure promozionali si attuano a sostegno degli obiettivi fissati nelle linee direttive e nel piano direttore, tenendo conto dei programmi di sviluppo regionali e considerando in particolare le difficili condizioni di vita e di produzione dell’agricoltura montana e collinare. 3In particolare, il Cantone promuove la salvaguardia della biodiversità e della sicurezza alimentare, favorendo l’uso in agricoltura di vegetali e animali di specie autoctone, evitando la monocultura, ed escludendo l’uso di organismi geneticamente modificati per la produzione di alimenti, per il foraggio e per la cura delle coltivazioni e degli allevamenti. Conservazione del territorio agricolo e delle aziende agricole Art. 2 1I terreni idonei all’utilizzo agricolo del Cantone Ticino devono rimanere adibiti e, laddove possibile, essere ricuperati all’agricoltura. 2Le misure pianificatorie per la conservazione del territorio agricolo sono definite dalla legislazione speciale. 3Lo sfruttamento dei terreni agricoli deve privilegiare le produzioni necessarie all’alimentazione rispetto a quelle destinate a beni non alimentari. Capitolo II Formazione professionale Generalità Art. 3 Il Cantone promuove, in collaborazione con le organizzazioni agricole e le cerchie interessate, la formazione professionale e continua agricola giusta le disposizioni federali e cantonali in materia. Istituto agrario cantonale Art. 4 1L’istituto agrario cantonale di Mezzana, quale centro per la formazione agricola, cura, coordina e organizza la formazione di base e continua. 2L’azienda agricola dell’Istituto agrario cantonale serve per le necessità dell’insegnamento, della pratica dell’agricoltura e della sperimentazione in collaborazione con gli istituti di ricerca. Consulenza Art. 5 1Il Cantone assicura e sostiene un servizio di consulenza tecnica ed economica aziendale dimensionato in base alle esigenze dell’agricoltura favorendo la formazione continua. 2Il servizio di consulenza può essere gestito in collaborazione con le organizzazioni agricole o con altri interessati, favorendo le possibili sinergie, per il tramite di mandati di prestazione specifici. 3Il Cantone può sostenere centri che assistano i servizi di consulenza o servizi di consulenza intercantonali. Capitolo III Miglioramenti strutturali Aiuti agli investimenti Art. 6 Il Cantone promuove il miglioramento strutturale dell’agricoltura attraverso la concessione di aiuti agli investimenti realizzati nel Cantone per: a) la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici di economia rurale; b) la costruzione, la trasformazione e il risanamento di abitazioni per il conduttore e il personale agricolo; c) l’esecuzione di bonifiche di terreni agricoli in funzione di un impiego migliore dei mezzi meccanici; d) la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici alpestri, comprese le installazioni e le infrastrutture di base; e) l’acquisto in alternativa a nuovi interventi edilizi, di edifici di economia rurale, di case coloniche o di edifici alpestri; f) la dotazione delle aziende e degli alpi di impianti per la mungitura e la lavorazione del latte; g) il miglioramento dei pascoli alpestri; h) l’esecuzione o il miglioramento d’impianti per il trasporto di prodotti alpestri; i) gli investimenti fondiari per la raccolta, la lavorazione o lo smercio della produzione agricola; l) le opere agricole isolate; m) il riassetto di opere del genio rurale o di terreni coltivi danneggiati da eventi naturali; n) l’acquisto di fondi agricoli per favorire l’entrata in possesso di nuovi terreni nelle vicinanze del centro aziendale; o) le misure atte a favorire il trasporto dei prodotti delle aziende alpestri prive di collegamenti appropriati; p) il ripristino di manufatti rurali ad alto valore naturalistico e o paesaggistico; q) la costruzione di serre in sostituzione dei tunnel. r) la trasformazione o l’ampliamento moderato - se gli edifici e gli impianti esistenti non offrono lo spazio sufficiente per l’insediamento di un’azienda accessoria non agricola - di edifici di economia rurale per installare un’azienda accessoria agrituristica e la costruzione di nuovi edifici in zona edificabile per l’agriturismo.[1] Beneficiari Art. 7 1Possono beneficiare degli aiuti agli investimenti le aziende agricole: a) che dispongono a lunga scadenza, possibilmente con fondi propri, di una superficie agricola utile atta a garantire un’esistenza sufficiente; b) che consentono l’esistenza a lungo termine, eventualmente con il concorso di un’attività non agricola complementare. Il reddito dopo l’investimento deve però pervenire per almeno la metà dall’agricoltura (azienda gestita a titolo principale); c) che sono gestite razionalmente; d) il cui indebitamento dopo l’investimento è sopportabile; e) il cui richiedente impiega, per quanto ragionevolmente esigibile, mezzi propri; f) il cui gestore dispone di una formazione adeguata. 2Per garantire una sufficiente densità d’insediamento nella regione di montagna e in quella collinare possono essere accordati aiuti agli investimenti anche alle aziende che consentono una esistenza a lungo termine soltanto con il concorso di un’attività principale non agricola (aziende gestite a titolo accessorio). In tal caso il reddito agricolo dopo l’investimento deve ammontare almeno a un terzo del reddito complessivo. 3Possono beneficiare degli aiuti agli investimenti le corporazioni di diritto pubblico, gli enti di diritto privato aventi scopi di pubblica utilità e le cooperative agricole con sede nel Cantone a condizione che gli interventi rivestano un interesse agricolo generale o siano attuati nell’ambito di un’azienda potenzialmente vitale affittata o da affittare. 4Possono parimenti beneficiare degli aiuti agli investimenti gruppi di persone costituitesi in società semplice o sotto altra forma giuridica che eseguono opere aventi anche interessi agricoli. Per questi casi gli aiuti saranno commisurati all’interesse agricolo dell’opera. 5Per le aziende accessorie agrituristiche l’operatore deve essere gestore di un’azienda ai sensi dell’articolo 5 o 7 della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale.[2] Modalità Art. 8 1Gli aiuti agli investimenti possono essere concessi sotto forma di: a) contributo; b) assunzione totale o parziale del tasso di interesse e dell’ammortamento per le operazioni di credito agricolo concesso dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino. 2Il contributo di cui al cpv. 1 lett. a non può superare il 50% del preventivo sussidiabile riconosciuto; può rivestire anche la forma di un contributo forfetario. 3Il Consiglio di Stato stabilisce un elenco delle opere che possono beneficiare degli aiuti agli investimenti nonché i criteri per determinare le aliquote del contributo e la quota parte del tasso d’interesse assunto. 4Per gli investimenti giusta l’art. 6 lett. n) può essere concesso solo l’aiuto previsto nell’art. 8 cpv. 1 lett. b). Capitolo IV Promozione dello smercio e della qualità dei prodotti agricoli Misure promozionali Art. 9 1La promozione dello smercio e della qualità dei prodotti agricoli spetta sia alle organizzazioni dei produttori sia alle relative organizzazioni di categoria. 2L’organizzazione di categoria è composta dalle associazioni dei produttori, dei trasformatori e, se del caso, dei commercianti. 3Per potere beneficiare del sostegno del Cantone le organizzazioni dei produttori e di categoria devono essere riconosciute dal Consiglio di Stato in base a criteri di rappresentatività. Sostegno alle misure di promozione dello smercio Art. 10 1Il Cantone può sostenere con contributi finanziari e di altro tipo i provvedimenti coordinati presi a livello cantonale dalle organizzazioni sia dei produttori sia di categoria per promuovere lo smercio dei prodotti agricoli ticinesi. 2Le organizzazioni coordinano i loro provvedimenti e elaborano direttive comuni nell’ambito della conferenza agroalimentare e istituiscono un organismo comune per promuovere lo smercio a livello cantonale, nazionale o all’estero. 3I provvedimenti sostenuti concernono le seguenti attività: a) pubbliche relazioni; b) promozione delle vendite; c) pubblicità generale per l’agricoltura ticinese; d) manifestazioni e esposizioni; e) ricerche di mercato. Sostegno alle misure di promozione della qualità Art. 11 Il Cantone può istituire come pure sostenere l’istituzione e la riqualifica di marchi di garanzia, denominazioni di origine o di provenienza per prodotti agricoli ticinesi. Contributo cantonale Art. 12 1Il credito per il sostegno delle misure promozionali viene definito con il preventivo. 2Per ogni azione il contributo finanziario di regola non può superare il 50% dei costi computabili. 3Eccezionalmente per il sostegno delle misure promozionali di prodotti di montagna o di settori agricoli particolarmente deboli il contributo finanziario può raggiungere l’80% dei costi computabili. 4Il Consiglio di Stato determina i criteri per la ripartizione dei mezzi finanziari e fissa le aliquote percentuali per le diverse misure di sostegno. Mercati bestiame da macello Art. 13 1Lo Stato stanzia un adeguato contributo annuo per l’organizzazione di mercati del bestiame da macello. 2Il contributo è assegnato alle associazioni di produttori ed è tale da coprire integralmente i costi organizzativi. Misure di solidarietà Art. 14 1Qualora un’organizzazione riscuota contributi dai suoi membri per finanziare la promozione dello smercio e della qualità, il Consiglio di Stato può estendere l’obbligo del pagamento dei contributi all’insieme dei produttori, dei trasformatori e dei commercianti interessati da singoli prodotti o da gruppi di prodotti. 2I contributi sono prelevati dalle organizzazioni sia dei produttori sia di categoria. 3Contro l’imposizione della tassa è dato ricorso al Dipartimento delle finanze e dell’economia secondo le norme della legge di procedura per le cause amministrative. 4Le decisioni di tassazione cresciute in giudicato sono parificate alle sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF. Capitolo V Provvedimenti complementari Avvicendamento generazionale generale Art. 15 Allo scopo di facilitare l’avvicendamento generazionale il Cantone può accordare contributi alle aziende agricole del Cantone. Aziende gestite da genitore - figlio a) beneficiario Art. 16 1Le aziende riconosciute come unità di produzione unica gestite da genitori e figli possono beneficiare di un contributo annuo. 2Il contributo è versato a condizione che nell’anno di contributo: a) l’azienda necessiti di almeno una unità standard di manodopera; b) l’azienda sia al beneficio dei pagamenti diretti generali; c) il genitore abbia un’età massima di 65 anni e il figlio un’età minima di 20; d) il figlio disponga di una formazione adeguata; e) i gestori, di cui un genitore da almeno 20 anni, lavorino a titolo principale nell’azienda agricola e ne traggano il reddito familiare preponderante. 3Non hanno diritto al contributo le aziende: a) i cui gestori svolgono un’altra attività commerciale regolare; b) gestite da persone al beneficio di rendite per invalidità superiore o uguale al 50%; c) che si avvalgono di manodopera extrafamiliare stabile. b) contributo Art. 17 1Il contributo annuo massimo per azienda ammonta a franchi 20’000.--. 2Il Consiglio di Stato può graduare i contributi secondo le difficoltà di produzione, nonché vincolare a oneri il versamento dei contributi. Azienda senza successione familiare a) beneficiari Art. 18 1Ai giovani agricoltori che hanno seguito e concluso una formazione di base nel settore agricolo e affittano a lunga scadenza o comperano un’azienda agricola, secondo i criteri dell’art. 16 cpv. 2 lett. a) e b), senza successione può essere concesso un aiuto iniziale unico. 2Possono pure beneficiare di questo aiuto persone che, con una formazione adeguata, intendono comperare o affittare un’azienda agricola. 3Il gestore deve lavorare a titolo principale nell’agricoltura. 4L’aiuto iniziale può essere concesso, di regola, fino al compimento del 40° anno di età. b) contributo Art. 19 1L’ammontare massimo dell’aiuto iniziale è di fr. 50'000.--. 2Il Consiglio di Stato può graduare il contributo secondo le difficoltà di produzione, nonché vincolare a oneri il versamento del contributo. Contributi di declività Art. 20 1Per la promozione e la conservazione dell’agricoltura in condizioni di produzione difficili nonché per la protezione e la cura del paesaggio colturale il Cantone versa annualmente, in aggiunta alle prestazioni federali, contributi di declività. 2I contributi sono pagati alle aziende di gestori domiciliati nel Cantone per terreni situati in territorio ticinese per i quali vengono versati i contributi di declività generali federali. 3Il Consiglio di Stato fissa il contributo di superficie per ettaro. Esso non può essere superiore a quello federale. Contributi per la qualità ecologica Art. 20a[3] 1Al fine di conservare e favorire la varietà naturale delle specie, il Cantone, con la Confederazione, promuove, mediante aiuti finanziari, superfici di compensazione ecologica di qualità biologica superiore e l’interconnessione di superfici di compensazione ecologica sulla superficie agricola utile. 2Ottengono i contributi i gestori che hanno diritto ai pagamenti diretti conformemente all’ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti, per la gestione di fondi situati in Ticino. 3Sono versati contributi per le superfici di compensazione ecologica che rispondono alle esigenze federali e cantonali in materia di qualità ecologica. 4L’entità degli aiuti finanziari cantonali corrisponde al 20 per cento dei contributi computabili di cui all’art. 7 cpv. 2 dell’ordinanza sul promovimento regionale della qualità e dell’interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell’agricoltura del 4 aprile 2001. Agricoltura biologica Art. 21 1Allo scopo di promuovere la conversione delle aziende agricole all’agricoltura biologica il Cantone può accordare un contributo unico iniziale. 2Il contributo è pagato alle aziende di gestori domiciliati nel Cantone che già hanno diritto ai pagamenti diretti generali federali. 3L’ammontare del contributo unico iniziale non può superare i 15’000.-- fr. 4Il Consiglio di Stato può graduare il contributo secondo le dimensioni dell’azienda nonché vincolare a oneri il versamento del contributo. Contingenti di produzione del latte Art. 22 1La vendita e l’affitto di contingenti di produzione del latte da parte dei titolari sottostanno all’obbligo di notifica. 2La lista dei contingenti in vendita o in affitto deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino per il tramite della Sezione agricoltura. Fecondazione artificiale Art. 23 1Il Cantone sostiene il servizio di fecondazione artificiale bovino in base agli UBG presenti nelle aziende agricole del Cantone. 2Il Cantone contribuisce alle spese relative al servizio pubblico di monta per il bestiame minuto qualora i tenitori si organizzano in consorzi di allevamento o in associazioni e assumono in proprio tale servizio. 3Il Cantone è pure tenuto a contribuire alle spese per l’organizzazione di esposizioni per l’approvazione dei riproduttori maschi o le esposizioni consortili. Capitolo VI Condotte veterinarie e assicurazione bestiame Condotte veterinarie Art. 24 1Il territorio cantonale è suddiviso in condotte veterinarie. 2Queste ultime hanno lo scopo di assicurare a tutte le aziende del cantone l’accesso, alle medesime condizioni, alle cure veterinarie necessarie al proprio bestiame. 3Il Consiglio di Stato delimita o modifica il comprensorio e il numero delle condotte veterinarie tenendo conto della struttura agricola e della configurazione geografica regionale, della situazione finanziaria delle stesse e della presenza sufficiente di bestiame. Finanziamento delle condotte Art. 25 Al finanziamento delle condotte veterinarie concorrono: a) i proprietari di bovini, bestiame minuto e di equini secondo la tariffa di condotta calcolata per unità di bestiame grosso approvata dal Consiglio di Stato e determinata sulla base della situazione finanziaria della condotta; b) lo Stato in modo sussidiario. Casse di assicurazione del bestiame Art. 26 1L’assicurazione del bestiame è obbligatoria quando la sua istituzione è decisa dalla maggioranza assoluta dei possessori di bestiame di un Distretto o di uno o più Comuni. 2Quando le condizioni economiche o sanitarie lo giustificano il Consiglio di Stato può decretare la costituzione o la fusione di una o più casse o modificarne il comprensorio. Contributo alle casse di assicurazione del bestiame Art. 27 1Il Cantone sostiene le casse di assicurazione del bestiame bovino, ovino e caprino con un contributo annuo forfetario, determinato annualmente dal Consiglio di Stato.[4] 2Per beneficiare del contributo le casse devono avere almeno 10 proprietari di bestiame affiliati o 100 unità di bestiame grosso (UBG). Capitolo VII Aiuto in caso di calamità, protezione dei raccolti Azioni di aiuto in caso di calamità Art. 28 Il Consiglio di Stato prende sollecitamente le misure necessarie per contenere i danni non assicurabili causati alla produzione agricola da calamità naturali. Servizio fitosanitario provvedimenti Art. 29 1Il Consiglio di Stato organizza un servizio fitosanitario ed emana disposizioni per combattere i parassiti e le malattie che costituiscono un pericolo generale. 2Il Consiglio di Stato può esigere l’eliminazione di focolai d’infezione, l’esecuzione di adeguati trattamenti fitosanitari come pure l’estirpazione di alberi da frutta, di ceppi di vigna, di altre colture agricole o piante ornamentali soggette a disposizioni federali sulla protezione dei vegetali, che costituiscono manifesti focolai di infezione. Obbligo di tollerare Art. 30 Nell’interesse della conservazione dell’agricoltura o se lo stato d’abbandono del terreno pregiudica particolarmente l’ambiente, il proprietario fondiario deve tollerare gratuitamente la gestione di terreni incolti. Capitolo VIII Organizzazioni agricole Unione contadini ticinesi Art. 31 1All’Unione contadini ticinesi, che raggruppa organizzazioni e associazioni agricole, è concesso un contributo annuo. 2Il versamento del contributo è subordinato allo svolgimento di opera fattiva a favore dell’agricoltura ticinese, coordinando l’attività delle associazioni agricole affiliate, allo scopo di assicurare un’unità d’azione nel contesto organizzativo e socio-economico dell’agricoltura. 3L’ammontare del contributo è stabilito in sede di preventivo. Il Consiglio di Stato può subordinarlo ad un mandato di prestazione. 4Il Consiglio di Stato collabora nell’incasso delle quote volontarie versate dalle aziende agricole. Organizzazioni agricole nazionali Art. 32 Il Cantone può aderire a enti o ad associazioni intercantonali o nazionali di interesse generale per il settore agricolo, contribuendo al loro finanziamento. Conferenza agro-alimentare Art. 33 Il Cantone promuove l’istituzione della Conferenza agro-alimentare con lo scopo di favorire la collaborazione tra l’agricoltura, le cerchie e gli altri settori economici interessati. Capitolo IX Applicazione della legge e disposizioni varie Dipartimento competente e collaborazione con i Comuni Art. 34 1Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l’applicazione della presente Legge. 2I Comuni collaborano all’applicazione della presente Legge. Organizzazioni accreditate e controllo della produzione Art. 35 1Le organizzazioni dei produttori o di categoria che si occupano della certificazione o dei controlli devono essere accreditate per la loro attività conformemente all’ordinanza federale sull’accreditamento e sulla designazione. 2Il Consiglio di Stato può fissare criteri minimi per la commercializzazione di prodotti agricoli ticinesi. Esecuzione Art. 36 1Il Consiglio di Stato emana le regolamentazioni delegate dal diritto federale ai Cantoni in materia di agricoltura, con facoltà di delega delle proprie competenze alle istanze ad esso subordinate. 2L’esecuzione può essere delegata alle organizzazioni dei produttori o di categoria. Prestazioni finanziarie Art. 37[5] 1Lo Stato garantisce le prestazioni finanziarie, quando la Confederazione subordina alla partecipazione del Cantone la concessione di contributi e crediti federali. 2Il Consiglio di Stato definisce l’ammontare del sussidio cantonale fino a concorrenza dell’importo massimo sussidiabile secondo la legislazione federale in materia. 3L’impegno finanziario per gli aiuti previsti dai capitoli IV a VIII della presente legge è determinato globalmente ogni quattro anni dal Gran Consiglio, all’inizio della legislatura. 4Il Consiglio di Stato, nei limiti del credito quadro accordato dal Gran Consiglio di cui al cpv. 3, è competente per la concessione dei singoli contributi e per stabilire eventuali ordini di priorità. 5Concede inoltre gli aiuti agli investimenti di cui al capitolo III della presente legge fino all’importo annuo globale per beneficiario di fr. 500’000.--; per importi superiori la competenza è del Gran Consiglio. Statistiche Art. 38 Il Consiglio di Stato può ordinare rilevamenti coordinati e indagini statistiche concernenti il settore agricolo, avvalendosi della collaborazione dei Comuni e delle organizzazioni professionali. Rispetto delle norme Art. 39 1I beneficiari di contributi e crediti sono responsabili della corretta manutenzione e dell’uso razionale delle opere e attrezzature realizzate con l’aiuto dello Stato. 2I beneficiari di contributi sono tenuti al rispetto delle norme particolari relative all’ottenimento dei contributi federali o cantonali specifici. Tasse e spese Art. 40 Il Consiglio di Stato fissa tasse e spese prelevate per gli accertamenti e per le decisioni prese in applicazione della presente legge, secondo il principio di copertura delle spese. Revoca e restituzione delle prestazioni Art. 41 1Il Consiglio di Stato revoca le prestazioni concesse in virtù della presente Legge, rispettivamente ne ordina la restituzione totale o parziale: a) quando, per il loro ottenimento, siano state date informazioni false o inesatte; b) quando, per il loro ottenimento, non siano state adempiute le condizioni o gli obblighi stabiliti dalla legge o dalle disposizioni esecutive; c) quando siano state accertate infrazioni punibili dalle disposizioni penali in materia tributaria; d) quando per motivi ingiustificati, si verifica un cambiamento di destinazione delle opere sussidiate. 2L’obbligo di restituzione si estingue dopo un periodo di venti anni per le costruzioni rurali e dopo dieci anni per le attrezzature. 3…[6] Ipoteca legale Art. 42 A garanzia della restituzione di cui all’articolo 41 è riconosciuta allo Stato un’ipoteca legale, secondo l’articolo 836 CCS, con l’obbligo di iscrizione a Registro fondiario. Rimedi di diritto Art. 42a[7] Contro le decisioni del Dipartimento in materia di miglioramenti strutturali sussidiati è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Disposizioni penali Art. 43 1Le contravvenzioni alla presente Legge e alle disposizioni esecutive sono punibili con una multa fino a fr. 5'000.-- in base alla legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.[8] 2La multa è inflitta dal Dipartimento competente. 3Sono riservate le decisioni circa la revoca e la restituzione delle prestazioni. Capitolo X Norme transitorie e finali Diritto applicabile Art. 44 I contributi, i crediti e gli aiuti concessi in virtù delle disposizioni abrogate dalla presente legge, sono retti dalle stesse. Istituzione organismo promozionale Art. 45 Entro 2 anni dall’entrata in vigore della presente Legge viene istituito un organismo comune per la promozione ai sensi dell’art. 10. Organizzazioni accreditate Art. 46 La misura relativa alle organizzazioni accreditate (art. 35 cpv. 1) è applicabile al più tardi 3 anni dopo l’entrata in vigore della presente legge. Abrogazione Art. 47 Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati: la Legge sulla salvaguardia e sul promovimento dell’agricoltura dell’11 novembre 1982 la Legge concernente l’abrogazione della Legge dell’11 luglio 1958 circa l’istituzione della Cassa ticinese di credito agricolo del 4 luglio 1972 l’art. 18 della Legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989 il Decreto legislativo del 6 febbraio 1995 concernente lo stanziamento di un contributo allo smercio del bestiame e un sussidio all’Unione contadini ticinesi. Entrata in vigore Art. 48 1La presente Legge, trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. 2Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore.[9] Pubblicato nel BU 2003, 129. [1] Lett. introdotta dalla L 20.3.2007; in vigore dal 15.5.2007 - BU 2007, 271. [2] Cpv. modificato dalla L 17.2.2009; in vigore dal 10.4.2009 - BU 2009, 177; precedente modifica: BU 2007, 271. [3] Art. introdotto dalla L 20.10.2009; in vigore dal 15.12.2009 - BU 2009, 542. [4] Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 173. [5] Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 173. [6] Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 37. [7] Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 37. [8] Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260. [9] Entrata in vigore: 1° gennaio 2003 - BU 2003, 137.