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General Ordinance relating to the Cantonal law implementing the Federal Environment Protection Act (Federal Environment Protection Act Implementation Ordinance),

颁布于 2005-05-17 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente (RLaLPAmb).
语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Ticino
主题
Environment
关键词
pollution control, environmental planning, recycling/reuse, legal proceedings/administrative proceedings, policy/planning

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  1. 9.2.1.1.1 Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente (RLaLPAmb) (del 17 maggio 2005) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004, in particolare l’art. 4, decreta: Titolo I Autorità cantonali competenti Consiglio di Stato Art. 1 Il Consiglio di Stato esercita in generale la sorveglianza superiore sull’applicazione della legislazione federale e delle relative disposizioni cantonali e adotta i piani dei provvedimenti previsti dalla legislazione federale. Dipartimento Art. 2 Il Dipartimento del territorio (in seguito Dipartimento): a) esegue i compiti e adotta le decisioni affidatigli dai regolamenti di applicazione e quelli non specificatamente attribuiti al Consiglio di Stato, ad altre unità amministrative o ad altri enti pubblici o a privati; b) è responsabile del coordinamento dell’attuazione dei compiti affidati in materia di protezione dell’ambiente a tutte le unità amministrative subordinate al Consiglio di Stato, agli altri enti pubblici e ai privati; c) formula le proposte per le decisioni di competenza del Consiglio di Stato; d) è responsabile dei compiti di informazione e consulenza giusta l’art. 8 LaLPAmb; e) è l’autorità competente ad esercitare il diritto di ricorso spettante al Cantone giusta l’art. 56 LPAmb; f) è l’autorità competente ad accollare i costi delle misure di sicurezza ai sensi dell’art. 59 LPAmb; g) esercita la sorveglianza ed è competente ad ordinare i provvedimenti di cui all’art. 26 cpv. 3 LaLPAmb. Divisione dell’ambiente Art. 2a[1] La Divisione dell’ambiente è competente per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni di cui all’art. 27 cpv. 2 LaLPAmb. Servizio della protezione dell’ambiente: SPAAS Art. 3 1La Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (in seguito SPAAS) è il Servizio incaricato dell’esame dei problemi della protezione dell’ambiente ai sensi dell’art. 42 LPAmb. Essa coadiuva in generale il Dipartimento nello svolgimento di tutti i compiti e di tutte le competenze decisionali ad esso attribuiti. 2Essa può emanare le opportune direttive nell’ambito della protezione dell’ambiente. 3…[2] Titolo II Rapporto cantonale sulla protezione dell’ambiente e piani dei provvedimenti Rapporto cantonale sulla protezione dell’ambiente Art. 4 1Il Rapporto cantonale sulla protezione dell’ambiente (in seguito: Rapporto cantonale) (art. 7 LaLPAmb): a) raccoglie i dati sullo stato e sull’evoluzione del carico inquinante e informa sui problemi della protezione dell’ambiente nel Cantone; b) fissa, in modo coordinato ed integrato, gli obiettivi e le priorità a medio e lungo termine della politica di protezione dell’ambiente nei vari settori, promuovendo i principi dello sviluppo sostenibile e dell’uso parsimonioso delle risorse; c) informa sui provvedimenti adottati, sui loro risultati e sui provvedimenti previsti. 2Il Rapporto cantonale è coordinato con le altre politiche settoriali del Cantone e con i relativi strumenti pianificatori e finanziari. Piani dei provvedimenti: a) contenuto Art. 5 1I piani dei provvedimenti hanno i contenuti stabiliti dalla legislazione federale e precisati dai regolamenti di applicazione. 2Il Dipartimento è incaricato del controllo dell’attuazione dei provvedimenti previsti dai piani e ne rende conto periodicamente nell’ambito dell’aggiornamento del Rapporto cantonale e dell’esecuzione dei compiti di informazione di cui all’art. 2 cpv. 2 lett. d. 3I piani dei provvedimenti sono vincolanti per autorità cantonali, comunali ed altri enti pubblici. b) procedura di elaborazione e di adozione Art. 6 1I piani dei provvedimenti sono elaborati dal Dipartimento. 2I relativi progetti sono notificati ai Comuni, agli altri enti pubblici e alle organizzazioni interessate, i quali possono formulare le loro osservazioni e proposte entro il termine stabilito dal Dipartimento. 3Il Consiglio di Stato esamina le osservazioni e le proposte e adotta i piani dei provvedimenti. 4I piani dei provvedimenti sono regolarmente adattati all’evoluzione della situazione e dello stato della tecnica. Per la modifica sono applicabili le norme valide per l’adozione, fatta eccezione per le modifiche di importanza marginale e per i casi di particolare e comprovata urgenza. In quest’ultimo caso la procedura di cui ai cpv. 2 e 3 deve comunque essere avviata sollecitamente dopo la modifica. Titolo III Disposizioni sulla procedura In generale Art. 7 1Nella misura in cui la legislazione federale sulla protezione dell’ambiente e le relative disposizioni cantonali vengono applicate nell’ambito di una procedura di autorizzazione, approvazione o concessione regolata da altre leggi, valgono, salvo diversa disposizione dei regolamenti di applicazione, le norme sulla procedura e sulla competenza stabilita da dette leggi; l’autorità decisionale tiene conto degli avvisi formulati dalle autorità designate dai regolamenti di applicazione. 2L’autorità decisionale veglia a garantire il diritto degli interessati di essere sentiti, assegnando loro un congruo termine, non inferiore a 15 giorni. Procedura a seguito di segnalazioni Art. 8 1In caso di segnalazioni da parte di terzi, i Comuni provvedono ad assumere le informazioni preliminari presso gli interessati e predispongono, se del caso, le opportune procedure di conciliazione. Essi possono far dipendere l’entrata in materia sulla segnalazione dalla sua presentazione in forma scritta. 2Una volta esperiti gli accertamenti di cui ai capoversi precedenti, i Comuni adottano le decisioni di loro competenza o, negli altri casi, trasmettono i dati e le informazioni raccolti alla SPAAS per le decisioni di competenza cantonale. Competenza per sussidi, indennità e costi di risanamento Art. 9 Le autorità competenti a concedere sussidi e indennità e a coprire costi di risanamento sono quelle stabilite dall’art. 23 LaLPAmb, riservata la competenza del Dipartimento per importi fino a fr. 100'000.-- e della SPAAS per importi fino a fr. 30'000.--. Titolo IV Tasse Tasse Art. 10 1L’autorità e i servizi specializzati prelevano una tassa per le proprie prestazioni e controlli. 2L’ammontare della tassa è stabilito in funzione della natura delle prestazioni fornite, della complessità dell’esame e sulla base delle tariffe SIA. 3L’allegato 1 può stabilire tasse più precise. Titolo V Disposizioni transitorie e finali Regolamenti comunali Art. 11 I Comuni provvedono ad adattare i regolamenti comunali conformemente all’art. 28 LaLPAmb entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Entrata in vigore Art. 12 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore[3] unitamente ai suoi allegati contemporaneamente alla Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004. Allegato 1: Tasse 1. Nell’ambito del Regolamento di applicazione dell’Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (ROIAt) 1L’ammontare delle tasse per controlli e analisi è stabilito secondo il seguente tariffario: a) Combustione gasolio o gas con potenza nominale £ 1 MW (primo controllo e successivi): fr. 10.--. b) Combustione gasolio o gas con potenza nominale > 1 MW: primo impianto: uno stadio fr. 800.--; ulteriori stadi fr. 50.--. impianti successivi: uno stadio fr. 450.--; ulteriori stadi fr. 50.--. c) Combustione olio pesante primo impianto: uno stadio fr. 1500.--; ulteriori stadi fr. 250.--. impianti successivi: uno stadio fr. 900.--; ulteriori stadi fr. 250.--. d) Impianti a legna di potenza inferiore a 1 MW, controllo periodico (CO/O2) primo impianto fr. 400.--; impianti successivi fr. 250.--. e) Impianti a legna di potenza inferiore a 1 MW (Polveri/CO/O2) costo fisso per impianto fr. 300.-- + 1 fr. / kW di potenza nominale. f) Impianti a legna tra 1000 e 3000 kW (Polveri/CO/O2) primo impianto fr. 900.--; impianti successivi fr. 600.--. g) Impianti a legna di potenza > 3000 kW (Polveri/CO/O2) primo impianto fr. 1150.--; impianti successivi fr. 800.--. h) Lavanderie chimiche / lavaggio di metalli con solventi clorurati (con sonda PID) primo impianto fr. 100.--; impianti successivi fr. 50.--. i) Stazioni di benzina sistema di recupero passivo controllo di collaudo: fr. 230.-- per primo impianto + fr. 55.-- per pistola. controllo periodico: fr. 5.-- per pistola. j) Stazioni di benzina sistema di recupero attivo controllo di collaudo: fr. 230.-- per primo impianto + fr. 70.-- per pistola. controllo periodico: fr. 5.-- per pistola. k) Tosterie di caffè primo impianto: fr. 800.--. impianti successivi: fr. 450.--. l) Analisi delle ceneri: fr. 150.--. 2Per le analisi degli impianti non inclusi nella lista precedente, e per quelli che necessitano, per importanza o difficoltà di esecuzione, metodi o durata inusuali, i costi sono calcolati in base al tempo impiegato, secondo le seguenti tariffe: Trasferta stazione d’analisi e auto: fr. 230.--. Ammortamento apparecchi d’analisi (ciascuno): fr. 250.--. Ammortamento stazione d’analisi: fr. 500.--. Tariffa oraria stazione (comprende il costo del materiale usato): 95.-- fr./h. 3Per la fatturazione delle prestazioni orarie del personale sono applicabili le tariffe indicate dalle direttive sulla calcolazione delle tariffe orarie di fatturazione delle prestazioni dei funzionari dello Stato, edite dalla Sezione risorse umane. 4Per tutte le analisi effettuate dal laboratorio del Servizio tecnico, vengono conteggiate le spese secondo il tariffario stabilito dal decreto esecutivo concernente le tasse e il recupero spese in materia di protezione delle acque (del 3 dicembre 1991). 2. Nell’ambito del Regolamento di applicazione dell’Ordinanza federale contro l’inquinamento fonico (ROIF) Sono prelevate tasse da fr. 300.-- a fr. 5000.--. 3. Nell’ambito del Regolamento di applicazione dell’Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser Sono prelevate tasse da fr. 300.-- a fr. 1000.--. 4. Nell’ambito del Regolamento di applicazione dell’Ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti (RORNI) Sono prelevate tasse da fr. 300.-- a fr. 5000.--. 5. Nell’ambito del Regolamento di applicazione dell’Ordinanza federale concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (ROEIA) Sono prelevate tasse da fr. 300.-- a fr. 10’000.--.[4] Pubblicato nel BU 2005, 350. [1] Art. introdotto dal R 15.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 558. [2] Cpv. abrogato dal R 15.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 558. [3] Entrata in vigore 1.1.2006 - BU 2005, 341. [4] Cifra introdotta dal R 20.3.2007; in vigore dal 29.5.2007 - BU 2007, 423.

General Ordinance relating to the Cantonal law implementing the Federal Environment Protection Act (Federal Environment Protection Act Implementation Ordinance), · Nelum