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瑞士的法律

Executive Decree concerning protected fishing zones 2007-2012

颁布于 2006-10-24 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
Decreto esecutivo concernente le zone di protezione pesca 2007 – 2012.
语言
Italian
类型
条例
组织
European Union
国家
瑞士 · Ticino
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
inland fisheries, fishing area, prohibited fishing area, freshwater fishes, offences/penalties, fishery management and conservation, aquatic animals

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 8.5.2.2 Decreto esecutivo concernente le zone di protezione pesca 2007 - 2012 (del 24 ottobre 2006) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti la Legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991, la relativa Ordinanza del 24 novembre 1993, la Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996 e il relativo Regolamento d’applicazione del 15 ottobre 1996, in particolare l’art. 19; decreta: Art. 1 Per il periodo di 6 anni, dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2012, sono istituite le seguenti zone di protezione dove la pesca è vietata: a) Zone di protezione nei corsi d’acqua: 1. Riale di Golino: dalla confluenza con il fiume Melezza alla prima cascata a monte della strada cantonale. 2. Torrente Brima ad Arcegno: dalla confluenza con il riale «Mulin di Cioss» all’entrata del paese di Arcegno, nonché tutta la tratta a valle dello sbarramento presso i mulini Simona a Losone. 3. Torrente Ribo a Vergeletto: dal ponte in località Neveria (a monte di Vergeletto) al ponte in ferro in località Zardin. 4. Fiume Bavona a Bignasco-Cavergno: dal ponte della cantonale a Bignasco fino a Cavergno (passerella). 5. Ronge di Alnasca a Brione Verzasca: dalla confluenza con il fiume Verzasca alle sorgenti. 6. Riale Fimina a Frasco: dalla confluenza con il fiume Verzasca alle sorgenti. 7. Laghetto del Demanio dello Stato a Gudo. 8. Riale di Gorduno: dalla confluenza con il fiume Ticino alla prima cascata a monte della piscicoltura. 9. Fiume Moesa a Lumino: dall’attraversamento della linea elettrica a monte del ponte di Lumino (pilone in sponda destra) fino al confine del Cantone dei Grigioni. 10. Canale di scarico della Centrale elettrica di Biasca: il divieto è esteso a tutto il canale. 11. Roggia di Semione: dalla confluenza con il fiume Brenno a Loderio al ponte della Ganna a Malvaglia/Ludiano. 12. Fiume Brenno: dal Ponte del Satro a Dongio al ponte delle terme di Acquarossa; nonché l’affluente in sponda destra presso la piscicoltura, dalla confluenza col Brenno al ponte Scaradra sulla strada per Corzoneso. 13. Fiume Brenno: dalla prima ansa del fiume salendo dal ponte per Loderio fino a 30 m dalla briglia posta all’inizio della tratta arginata, nonché nell’affluente Legiuna dalla confluenza col Brenno fino alla prima briglia. 14. Canale di scarico della Centrale Nuova Biaschina in Personico: il tratto di canale cintato. 15. Fiume Ticino a Giornico: dal ponte industriale delle Officine Elettriche Monteforno Bodio (O.E.M.B.) alla confluenza del torrente Baròugia. 16. Roggia di Lavorgo: la roggia del Consorzio della campagna di Lavorgo. 17. Fiume Ticino a Faido-Chiggiogna: dalla confluenza con il riale Croarescio a Chiggiogna al viadotto autostradale sul fiume Ticino a Faido, compresi gli affluenti in sponda destra dal fiume fino ai piedi della roccia. 18. Roggia delle tre cappelle ad Ambrì: dalla confluenza con il Rio Secco all’inizio della roggia (sbocco della tubazione). 19. Rio Secco ad Ambrì e affluenti laterali: dalla vecchia strada per Quinto fino al ponte della strada agricola nei pressi della ferrovia in località La Bassa. 20. Roggia che alimenta e fiancheggia lo stabilimento cantonale di piscicoltura di Rodi: tratta compresa tra la stradina del percorso vita fino alla strada cantonale. 21. Fiume Ticino ad Airolo: dal ponte di accesso allo stand di tiro in zona Isera alla confluenza del riale Foss. 22. Riale Murinascia di Cadagno: il tratto compreso fra il lago Cadagno e la strada per Fontanella, sulla riva del lago Ritom. 23. Riale Franscinone: dal ponte che conduce alla centrale elettrica di Massagno al punto estremo nord della cinta del Penitenziario. 24. Riale Scairolo a Barbengo: dalla foce a Figino al ponte di Cadepiano. 25. Fiume Laveggio a Riva S. Vitale: il tratto compreso fra la foce e il ponte della cantonale per Capolago. b) Zone di protezione nei laghi Verbano e Ceresio: 1. Lago Verbano: A) ai sensi dell’art. 6 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per la pesca nelle acque italo-svizzere, la pesca è vietata alle foci dei fiumi Maggia, Ticino (all’interno della zona delimitata a lago dalle boe di segnalazione, nonché tutto l’alveo fluviale, fino al limite interno della zona A delle Bolle di Magadino) e Verzasca (all’interno della zona delimitata a lago dalle boe di segnalazione, nonché tutto l’alveo fluviale, compresa l’insenatura del Pozzaccio, fino all’altezza del limite nord della zona A delle Bolle di Magadino); B) la pesca è inoltre vietata nella zona di protezione A delle Bolle di Magadino che è delimitata verso il lago, da Magadino alla foce della Verzasca, da boe di segnalazione. In questa zona è consentita, ad eccezione delle foci in ottemperanza alla lettera A), solo la pesca con reti limitatamente dal 1° gennaio al 15 marzo e dal 15 luglio al 20 settembre, nel rispetto dell’art. 3 dell’Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino del 30 marzo 1979. 2. Lago Ceresio: A) ai sensi dell’art. 6 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per la pesca nelle acque italo-svizzere, la pesca è vietata alle foci dei fiumi Cassarate, Laveggio, Magliasina e Vedeggio; B) la pesca è inoltre vietata nelle arcate del ponte-diga di Melide, all’interno dell’area delimitata dagli appositi cartelli indicatori. c) Zone di divieto di pesca con reti: 1. Golfo di Agno: dalla darsena Vigotti a Magliaso in linea retta alla proprietà dello Stato in territorio di Montagnola, località Cosliva. 2. Golfo di Capolago: dal debarcadero di Melano in linea retta al Sasso di Riva. 3. Nello stretto di Lavena. 4. Golfo di Ascona: dall’Ascolago in linea retta alla punta del Cantonaccio. 5. Isole di Brissago: all’interno della fascia di lago di 250 metri attorno alle isole di Brissago la pesca con le reti ancorate e il tramaglio è vietata. 6. Golfo di Locarno: dalla foce del riale Rabissale in linea retta all’hangar dei canottieri di Locarno. Art. 2 Le zone di protezione sono di regola segnalate mediante cartelli indicatori. Art. 3 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 2007. Pubblicato nel BU 2006, 455.

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