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Laws of San Marino

Regulation No. 1 on management of the integrated water service

Made 2019-01-22 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Regolamento n. 1 – Regolamento di gestione del servizio idrico integrato.
Language
Italian
Kind
Regulation
Country
San Marino
Subjects
Water
Keywords
water supply, sewerage, effluent waste water/discharge, freshwater pollution, sustainable use, pollution control

Where to read it

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  1. REPUBBLICA DI SAN MARINO REGOLAMENTO 22 gennaio 2019 n.1 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visti i commi 5, lettera b) e 5 bis dell’articolo 5 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 introdotto dall’articolo 4 del Decreto Delegato 31 gennaio 2017 n.16; Visto il Decreto – Legge 28 dicembre 2018 n.181 mediante il quale veniva prorogato il termine di cui al comma 5 bis, dell’articolo 5, del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 introdotto dall’articolo 4 del Decreto Delegato n.16/2017; Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.17 adottata nella seduta dell’8 gennaio 2019; Visti l’articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l’articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento: REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Oggetto del Regolamento) 1. Il presente regolamento di Gestione del Servizio Idrico Integrato (in seguito Regolamento) disciplina il Servizio Idrico Integrato sulla base dei principi e delle disposizioni contenute nel Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 “Codice Ambientale” e successive modifiche (in seguito Codice Ambientale). 2. Il servizio idrico integrato è l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue ed è gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle leggi vigenti e delle norme comunitarie. 3. Ai sensi del Codice Ambientale il "Gestore del Servizio idrico integrato" è " l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi (in seguito " Gestore"). 4. Le condizioni di fornitura del servizio idrico integrato ed i rapporti fra Gestore ed utente sono fissati nel presente regolamento, nel contratto di fornitura nonché nelle leggi e disposizioni emanate dagli organi pubblici competenti in materia di servizi pubblici. 5. Il Regolamento contiene le disposizioni per l’impiego delle reti e degli impianti di acquedotto e delle fognature destinati all’erogazione del servizio idrico integrato. 6. Il Regolamento non si applica alla fornitura di acqua non proveniente dalla rete acquedotto. 7. Sono fatte salve disposizioni speciali stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. Art. 2 (Corretto e razionale uso dell’acqua) 1. L’acqua costituisce una risorsa da tutelare ed utilizzare secondo criteri di solidarietà; qualsiasi uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. 2. Si intende corretto e razionale l’uso dell'acqua teso ad evitare gli sprechi ed a favorire il rinnovo delle risorse, a non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. 3. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti ed a condizione che non ne pregiudichino la qualità. 4. Con tale scopo, il Gestore si impegna a svolgere con la massima diligenza le attività legate alla gestione della risorsa idrica connesse all’erogazione di acqua potabile, al convogliamento e al trattamento delle acque reflue e delle acque meteoriche. 5. Il Gestore organizza e svolge le attività di captazione e potabilizzazione dell’acqua dall’ambiente tenendo conto dell'entità e della qualità delle risorse disponibili e dell’uso cui l’acqua sarà destinata (civile, industriale e irriguo). 6. Per la distribuzione della risorsa il Gestore impiega le tecnologie più appropriate e svolge tutte le attività ritenute utili al risparmio della risorsa acqua. A tale scopo svolge attività di ricerca programmata delle perdite, di ottimizzazione della pressione di rete, di bonifica di reti obsolete e favorisce l’installazione di impianti che riducano lo spreco di acqua. 7. Nell’ambito del convogliamento e del trattamento delle acque reflue e delle acque meteoriche, il Gestore è impegnato a svolgere i servizi applicando le migliori tecniche nel pieno rispetto della normativa vigente e favorendo la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie. 8. L’utente si impegna ad utilizzare l’acqua per soddisfare le proprie necessità adottando tecniche e comportamenti utili a ridurre lo spreco della risorsa ed al riutilizzo della stessa, ove possibile, nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento. 9. Allo stesso modo, l’utente si impegna a non scaricare nella rete fognaria sostanze non consentite e rifiuti che potrebbero compromettere il corretto funzionamento delle reti fognarie e degli impianti di trattamento. Art. 3 (Compiti e attribuzioni del Gestore del Servizio idrico integrato) 1. Il Gestore del Servizio idrico integrato svolge le attività e servizi indicati all’articolo 5, comma 4, del Decreto Delegato n. 44/2012. 2. Il Gestore può inoltre eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui al comma 1, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente, secondo gli indirizzi contenuti nel Piano di Gestione e tutela delle acque. Art. 4 (Definizioni) 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) acquedotto: insieme del complesso di condotte, impianti ed installazioni destinati all’approvvigionamento, al trattamento di potabilizzazione, al trasporto ed alla distribuzione di acqua fino al punto di consegna agli utenti; b) rete di distribuzione: insieme di tubazioni e rispettivi accessori posati nelle aree pubbliche oppure private; c) allacciamento o derivazione di presa idrica: condotta idrica derivata dalla rete di distribuzione, dedicata all’alimentazione di uno o più utenti; inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione (presa) e termina, comprendendo il contatore d’utenza, con uno o più attacchi alloggiati all’interno di apposito manufatto; d) presa: punto di innesto dell’allacciamento sulla condotta idrica principale; e) contatore d’utenza: strumento per la misurazione della quantità di acqua erogata; f) punto di consegna: sezione di uscita del contatore d’utenza; g) impianto idrico interno: impianto di distribuzione dell’acqua posto all’interno delle proprietà degli utenti a valle del punto di consegna; h) impianto idrico centralizzato: impianto idrico nel quale la misura dell’acqua erogata al condominio avviene per mezzo di un unico contatore, è stipulato un contratto unico di fornitura idrica con il gestore del Servizio Idrico; i) disconnettore idraulico: apparecchiatura di sicurezza atta ad evitare riflussi dall’impianto interno dell’utenza verso la rete acquedottistica; l) categoria d’uso: categoria alla quale è assegnato un contratto di fornitura in relazione all’utilizzo prevalente dell’acqua ed alla quale è applicata una specifica tariffa; m) perdita occulta: dispersione che si verifica in un tratto dell’impianto interno non ispezionabile; n) titolare del contratto: la persona, fisica o giuridica, cui è intestato il contratto di fornitura di acqua e/o di erogazione del servizio di fognatura; o) utente: persona fisica o giuridica che usufruisce dei servizi erogati dal Gestore; p) tariffario: l’elenco degli oneri e dei prezzi relativi a determinate prestazioni, ordinarie ed accessorie, nonché ad indennizzi e penalità relative ai servizi erogati dal Gestore; q) acque reflue assimilabili alle domestiche: scarichi di acque reflue provenienti dalle attività di cui all’articolo 70, comma 6, del Codice Ambientale; r) acque di prima pioggia: altezza in millimetri di acqua meteorica di dilavamento delle superfici impermeabili scoperte contaminate da sostanze pericolose o sostanze che possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Risultano classificabili quali acque di prima pioggia solo le acque conseguenti da eventi meteorici il cui tempo tra la fine dell’evento meteorico atmosferico e l’inizio del successivo sia superiore a 72 ore; s) acque di seconda pioggia: acqua meteorica di dilavamento delle superfici impermeabili scoperte che non possono classificarsi quali acque di prima pioggia; t) reti fognarie acque bianche: destinate alla raccolta di acque meteoriche di dilavamento di coperture, piazzali o drenaggi, di cui ai punti g) e z) dell’articolo 62 del Codice Ambientale, se non inquinate da attività umana, qualora abbiano i requisiti per lo scarico diretto in corpi idrici superficiali nel rispetto delle norme di legge, senza trattamenti; u) reti fognarie miste: sistemi di condotte che raccolgono e convogliano congiuntamente acque bianche ed acque reflue urbane; v) scarico provvisorio: scarico effettuato per mezzo di un allacciamento temporaneo alla rete fognaria (es. cantieri, chioschi e servizi igienici di feste o manifestazioni, allacci per bonifica siti contaminanti); z) allacciamento fognario: la connessione fra la rete pubblica di fognatura ed il pozzetto di allacciamento a cui risulta attestata la rete privata dell’utente o di più utenti; aa) pozzetto di allacciamento: punto di arrivo della rete interna e di partenza delle condotte di connessione con la fognatura. Esso costituisce il confine delle competenze e responsabilità del Titolare dello scarico e del Gestore ed è situato in proprietà privata; bb) punto di consegna: costituisce il punto di recapito dei reflui dell’utente all’ente Gestore, è individuato dal punto di uscita del pozzetto di allacciamento; cc) rete interna: impianti e reti di proprietà e competenza dell’utente posti sino al pozzetto di consegna, tra questi vi sono le tubazioni di scarico e di raccolta delle acque reflue o meteoriche, gli impianti di sollevamento, gli impianti di pretrattamento, sistemi di sezionamento e ispezione; apparecchiature di misura di portata e campionamento; dd) autorizzazione allo scarico: è l’assenso, dato dall’Autorità competente all’immissione di acque reflue nella fognatura del Gestore o in altri recapiti. 2. Ai fini del Regolamento si riportano le definizioni contenute nel Codice Ambientale e successive modifiche di seguito indicate: a) acque meteoriche di dilavamento: acque piovane che depositatesi al suolo dilavano le superfici ed attingono indirettamente i corpi recettori; b) acque bianche: acque meteoriche di dilavamento o di falda, qualora non siano state contaminate da attività di tipo produttivo o di servizio; c) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato; d) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; e) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; f) agglomerato: l’area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale; g) rete fognaria: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale; h) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima denominata fognatura “bianca” adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque bianche, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, la seconda denominata fognatura “nera” adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia; i) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore quale acque superficiali, suolo, sottosuolo e rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione; l) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico; m) scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane, gli scarichi di acque reflue domestiche e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data di entrata in vigore del Codice Ambientale sono in esercizio, conformi al regime autorizzativo previgente e autorizzati; n) trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni del Capo VI, Titolo III; o) trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento; p) trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla Tabella 1/J dell’Allegato J del Codice Ambientale; q) abitante equivalente (A.E.): carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno. Art.5 (Ambito ed efficacia del regolamento) 1. Il presente regolamento ha validità relativamente al Servizio idrico integrato affidato al Gestore. 2. Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti in relazione al Servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) ad essi erogato. 3. Il presente regolamento dovrà essere ritenuto parte integrante d’ogni contratto di fornitura dell'acqua e servizio fognature, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell’utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo, o quando comunque ne faccia richiesta. 4. L’adozione del presente regolamento e le successive eventuali modifiche e/o integrazioni sono rese note mediante avviso pubblicato sul sito web del Gestore. CAPO II DISPOSIZIONI SUI CONTRATTI Art. 6 (Norme generali sui contratti) 1. Chiunque, persona fisica o giuridica, intenda usufruire dei servizi inclusi nel servizio idrico integrato ai sensi del Regolamento è tenuto a sottoscrivere un contratto con il Gestore riguardante le prestazioni richieste. 2. Il contratto è redatto su modulo conforme all’Allegato A al presente Regolamento. 3. Il contratto è stipulato con il richiedente. Se il richiedente è persona giuridica, il contratto è stipulato con il legale rappresentante. Il contratto si perfeziona alla data di apertura del contatore riportata nella prima fattura. 4. Il titolare del contratto ha facoltà di indicare, al momento della stipula od in seguito, ai soli fini della ricezione della corrispondenza, un diverso soggetto quale destinatario delle fatture e delle eventuali comunicazioni, senza che si costituisca nei confronti di quest’ultimo alcun vincolo contrattuale. Art. 7 (Contenuti del contratto) 1. Il contratto può riguardare: a) la sola fornitura di acqua; b) il solo servizio di fognatura; c) la fornitura di acqua e il servizio di fognatura. 2. Il contratto deve indicare durata, la tariffa in vigore, termini e modalità di pagamento, dichiarazione del titolare di accettazione del Regolamento e facoltà del Gestore di variare il Regolamento e prevedere che nel corso del contratto di fornitura idrica o di servizio fognatura le tariffe possano variare sulla base di quanto deliberato dall’Autorità per i Servizi e l’Energia ai sensi dell’articolo 13. 3. Il contratto di fornitura di acqua deve indicare la tipologia di utenza e il tipo di fornitura, mentre il contratto di servizio fognario deve indicare la tipologia dello scarico. 4. La fornitura idrica erogata dal Gestore non può essere utilizzata in locali e per usi diversi da quelli previsti in contratto, né ceduta sotto qualsiasi forma a terzi. 5. E’ fatto obbligo all’utente di comunicare al Gestore ogni cambiamento che comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie. 6. Il contratto fa riferimento ad una sola tipologia d’uso dell’acqua non essendo ammessi più contratti nella stessa unità immobiliare, salvo che per l’uso antincendio. 7. Tutte le spese di bollo, registrazione inerenti al contratto sono a carico dell’utente. Art. 8 (Deposito cauzionale) 1. All’atto della sottoscrizione del contratto di somministrazione, il Gestore richiede all'utente un deposito cauzionale a garanzia della fornitura. 2. Il deposito cauzionale, il cui importo è definito dall’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia ai sensi dell’articolo 13, è addebitato all’utente sulla prima fattura emessa. 3. In caso di insolvenza dell'utente, il Gestore si riserva la possibilità di trattenere l’ammontare del deposito cauzionale fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per eventuali altre azioni derivanti da inadempienze del presente Regolamento e della legge. 4. In caso di cessazione del contratto, l’ammontare del deposito cauzionale è rimborsato e accreditato con l’ultima fattura utile, detratti gli eventuali importi dovuti dall’utente e rimasti insoluti. Art. 9 (Durata dei contratti) 1. I contratti di somministrazione sono di norma a tempo indeterminato, salvo la possibilità di recesso come previsto al successivo articolo 10. 2. Per gli allacciamenti fognari delle utenze industriali di cui all’Allegato K del Codice Ambientale, il contratto ha durata di quattro anni a far data da quella di rilascio dell’autorizzazione ed è rinnovato in caso di rinnovo dell’autorizzazione per la durata della stessa. 3. Per le forniture per usi temporanei si richiamano le disposizioni dell’articolo 30. Art. 10 (Modalità di recesso) 1. L’intestatario del contratto può dare disdetta inviando la comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure, mediante sottoscrizione di modulo conforme all’Allegato A al presente Regolamento. 2. Il Gestore provvederà al rilievo dell’ultima lettura ed alla chiusura del contatore. L’intestatario del contratto pagherà l’equivalente dei consumi registrati fino all’ultima lettura nonché le quote fisse ed altri eventuali corrispettivi dovuti fino alla disdetta, oppure sino alla data di regolare subentro di altro intestatario del contratto. 3. In mancanza della disdetta l'intestatario del contratto resta l’unico responsabile nei confronti del Gestore e dei terzi e risponde per ogni implicazione sia di carattere civile che penale. 4. L’intestatario del contratto che non osserva quanto sopra specificato resta direttamente responsabile del pagamento dell’acqua che sarà consumata da eventuali subentrati che non abbiano regolarizzato il loro rapporto contrattuale, nonché di ogni altra spesa e danno connessi e conseguenti all'uso degli impianti. Art. 11 (Subentro) 1. E’ ammesso il subentro nel contratto solo a seguito di espressa accettazione da parte del Gestore. 2. Sino a quando non si sia formalizzato il subentro nel contratto del nuovo titolare, il titolare precedente risponde di tutti gli impegni contrattuali. 3. Le richieste di subentro a contratti nei quali sussistano condizioni di morosità verranno accolte solo dopo l’estinzione della situazione debitoria pregressa. 4. Il subentro ha effetto dalla data della lettura conclusiva del contatore d’utenza da parte del Gestore oppure dalla data di lettura congiunta da parte del titolare del contratto e del subentrante. 5. In caso di morte del titolare del contratto, gli eredi od aventi causa sono tenuti ad informare il Gestore nel termine di sei mesi dell’avvenuto decesso e a provvedere ai fini del subentro nel contratto. 6. Decorso il termine di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12. Art. 12 (Risoluzione del contratto) 1. Il contratto è risolto di diritto in caso di: mancata rimozione delle cause di sospensione di cui all’articolo 35; inottemperanza dei divieti di cui all’articolo 29. 2. Il contratto d’allacciamento per scarichi industriali di cui all’Allegato K del Codice Ambientale è risolto di diritto in caso di revoca dell’autorizzazione allo scarico disposta dall’Autorità competente. 3. La risoluzione del contratto di fornitura dell’acqua comporta la chiusura e l’eventuale rimozione del contatore d’utenza, con eventuali opere di distacco totale e definitivo, per la parte in area pubblica a cura del Gestore. 4. La risoluzione del contratto fognario comporta la disattivazione della connessione alla fognatura stradale con eventuali demolizione, per la parte in area pubblica, a cura del Gestore. CAPO III TARIFFE E MODALITA’ DI PAGAMENTO Art. 13 (Tariffe del servizio idrico integrato) 1. Le tariffe relative alle forniture di acqua e servizi di fognatura fornite dal Gestore sono deliberate dall’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia ai sensi dell’articolo 7 della Legge 20 novembre 2001 n. 120 e del Decreto Delegato 3 luglio 2008 n. 99 e applicate dal Gestore. 2. Sono deliberate dall’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia le tariffe relative alle prestazioni fornite dal Gestore di seguito elencate: a) allacciamento; b) allacciamento antincendio; c) forniture temporanee; d) installazione del contatore d’utenza; e) nolo del contatore d’utenza per la fornitura d’acqua; f) deposito cauzionale. 3. Per la fornitura d’acqua la tariffa è stabilita in funzione della tipologia d’utenza, delle fasce di consumo e di eventuali situazioni di emergenza idrica mentre per il servizio di fognatura la tariffa è suddivisa per utenze civili ed industriali. 4. All’utente viene comunicata la tariffa in vigore al momento della sottoscrizione del contratto. 5. Nel corso del contratto di fornitura le tariffe potranno variare e saranno comunicate mediante pubblicazione sul sito web del Gestore. 6. Le tariffe ed i corrispettivi dovuti sono pagati al Gestore alle scadenze come stabilito nel presente regolamento. Art. 14 (Contributi e preventivi) 1. Le domande di modifica o spostamento delle reti, delle apparecchiature, degli impianti e dei manufatti del Servizio Idrico Integrato ed in capo al Gestore possono anche essere avanzate da utenti privati. I relativi interventi sono realizzati a cura del Gestore ed a spese del richiedente, previa verifica della compatibilità tecnica, accettazione del preventivo e pagamento secondo le modalità di cui all’articolo 19, fatta salva la corresponsione di conguagli in caso di maggiori oneri. 2. Il Gestore stabilisce i corrispettivi per le prestazioni di seguito indicate: a) realizzazione di nuove reti o potenziamento di reti esistenti; b) modifiche delle reti, apparecchiature, impianti e manufatti del Gestore; c) modifiche degli allacciamenti esistenti; d) spostamento del contatore d’utenza; e) riattivazione del contatore d’utenza in caso di morosità. 3. Il contributo che il richiedente è tenuto a versare al Gestore, nei casi di cui al comma 2, comprende: a) gli oneri sostenuti dal Gestore per l’istruttoria tecnica compresi i sopralluoghi, le verifiche, la progettazione e la redazione del preventivo; b) gli oneri di esecuzione dei lavori eseguiti dal Gestore. 4. Qualsiasi preventivo ha la durata di dodici mesi a far data di quella di comunicazione al richiedente. Il richiedente, anche in caso di non esecuzione delle opere, è tenuto a corrispondere gli oneri relativi all’istruttoria della pratica, progettazione e redazione del preventivo. 5. Il pagamento dei contributi non determina alcun titolo di proprietà in capo all’utente sulle opere realizzate dal Gestore. 6. Le prestazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2, sono realizzate dal Gestore compatibilmente con le previsione di bilancio e della programmazione delle opere dell’Ente medesimo. Art. 15 (Tariffa ambientale e modalità di riscossione) 1. La tariffa ambientale è disciplinata dall’articolo 95 del Codice Ambientale ed è stabilita all’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia. La tariffa è dovuta al Gestore da tutti gli utenti del servizio idrico. 2. Ai fini del calcolo della tariffa ambientale il volume di refluo scaricato in fognatura è determinato con i criteri di seguito indicati: a) per gli scarichi di acque reflue domestiche, assimilate e industriali provenienti da utenze allacciate all’acquedotto, la quantità di refluo scaricato è determinata in misura pari al volume di acqua consumata; b) per gli scarichi delle utenze che utilizzano captazioni diverse dal pubblico acquedotto la tariffa è applicata al volume delle acque reflue scaricate determinato dal misuratore di portata di cui all’articolo 66. 3. L’addebito della tariffa ambientale è effettuato con la stessa bolletta con cui è fatturato il servizio acquedotto, fatta salva la possibilità di differente applicazione. 4. In caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore d’utenza o del misuratore di portata il calcolo della tariffa ambientale si basa sulla media dei consumi dei due anni precedenti; in mancanza dei consumi storici, si farà riferimento a quelli rilevati sul nuovo contatore installato. Art. 16 (Lettura del contatore) 1. La lettura del contatore viene eseguita di norma due volte l’anno; letture supplementari possono essere effettuate per motivi tecnici o amministrativi. L’utente è tenuto a permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale del Gestore o ad altro dallo stesso incaricato, l'accesso al contatore per il rilievo delle letture. In caso di sua assenza, l'utente è altresì tenuto a provvedere, nei modi che il Gestore indicherà, a comunicare la lettura del contatore o a consentirne la lettura da parte di un proprio incaricato. 2. Il Gestore dà la possibilità all’utente di effettuare l’autolettura e di darne comunicazione mediante compilazione del modulo Allegato B al presente Regolamento o attraverso gli strumenti appositamente messi a disposizione, con oneri di trasmissione a carico del destinatario. La mancata comunicazione dell’autolettura agli uffici preposti del Gestore comporta l’addebito di un consumo presunto. 3. Il Gestore non è tenuto ad una contestuale lettura dei contatori nel caso di variazioni delle tariffe o delle imposte o tasse gravanti sulle tariffe medesime. 4. Nel caso di contatori riportanti sul totalizzatore l'indicazione del coefficiente moltiplicatore di misura, le quantità indicate saranno incrementate in funzione del moltiplicatore stesso. 5. Per le forniture a consumo per usi diversi di cui all’articolo 28, comma 3, lettera b) è effettuata la lettura del contatore al termine del periodo di utilizzo e comunque almeno una lettura all’anno. 6. Il Gestore ha l’obbligo di informare l’utente in caso di rilevazione di letture anomale e di rendersi disponibile all’esecuzione di verifiche supplementari. Art.17 (Consumi) 1. Il consumo dell’acqua viene misurato mediante contatore ed è espresso in metri cubi. In caso di mancata lettura, il Gestore può procedere alla stima dei consumi sulla base dei valori dell’anno precedente. 2. In caso di anomalie o avarie del contatore il Gestore determinerà il consumo dell’acqua per il periodo di errato funzionamento dell’apparecchio come segue: a) in base alla media dei consumi dei due anni precedenti; b) in mancanza dei consumi storici, si farà riferimento a quelli rilevati sul nuovo contatore installato. 3. Nei casi accertati di manomissione del contatore da parte dell'utente ed in carenza di elementi di riferimento ai consumi precedenti, il consumo è determinato dal Gestore sulla base di valutazioni tecniche. Art. 18 (Modalità di fatturazione del servizio idrico integrato) 1. Il Gestore provvede alla fatturazione per i servizi offerti all’utente in base al contratto, applicando le tariffe di cui all’articolo 13. 2. Non sono tenuti al pagamento della tariffa ambientale le utenze domestiche che non sono allacciate alla pubblica fognatura, e che provvedono in proprio alla depurazione dei reflui ai sensi dell’articolo 69, previa comunicazione al Gestore compilando l’apposito modulo Allegato C al presente regolamento. 3. La periodicità della fatturazione è, di norma, trimestrale e comunque effettuata quattro volte l’anno. Il Gestore si riserva di modificare la periodicità della fatturazione dandone adeguata comunicazione scritta agli utenti. 4. Per le prestazioni di cui all’articolo 14 la fatturazione è, di norma, emessa all’accettazione del preventivo. 5. Di norma le forniture sono fatturate con addebito di consumi presunti e a conguaglio. In caso di mancata fornitura della lettura, il Gestore fatturerà un consumo presunto, con riserva di conguaglio alla successiva lettura. 6. A forniture con consumi superiori a 200 m3 al mese, si applica la fatturazione mensile con addebito del consumo effettivo, con lettura effettuata dal Gestore a mezzo di proprio incaricato, in caso di dichiarazione di emergenza idrica di cui all’articolo 37 o nei casi stabiliti dall’Autorità di regolazione dei servizi o da norme speciali. 7. Contestualmente agli importi per consumi sono addebitati altri importi dovuti quali: a) quote fisse; b) tariffe per i servizi di fognatura e depurazione; c) canone annuo riferito al numero e al diametro delle bocche installate per forniture antincendio; d) corrispettivi per servizi accessori forniti dal Gestore; e) rimborsi di spesa; f) deposito cauzionale; g) imposta di bollo; h) arrotondamenti degli importi fatturati; i) contributo per assicurazione perdite occulte; l) indennità di mora per ritardati pagamenti delle fatture. 8. Nel caso di impianto idrico centralizzato, il Gestore non effettua la ripartizione dei consumi; la fattura, tuttavia, tiene conto del numero delle unità immobiliari. 9. Il Gestore, può variare le voci di fatturazione e il sistema di fatturazione dandone preventiva comunicazione all’utenza. Art. 19 (Pagamenti) 1. Le fatture sono inviate all’indirizzo indicato dall'intestatario del contratto o ad altro soggetto da questi indicato. 2. Il pagamento è effettuato entro la data di scadenza indicata in fattura utilizzando l'apposito prestampato ad essa allegato, secondo le istruzioni riportate sul documento, ovvero secondo altre modalità previste quali la domiciliazione bancaria. 3. I pagamenti per le prestazioni di cui all’articolo 30, comma 3, sono effettuati anticipatamente. 4. Il richiedente, per le prestazioni di cui all’articolo 14, all’atto di accettazione del preventivo per la realizzazione delle opere è tenuto a versare l’intero importo preventivato dal Gestore, prima dell’erogazione del servizio e fatta comunque salva la corresponsione di conguagli in caso di maggiori oneri. 5. In caso di bollette con importo a credito, le stesse sono rimborsate sulle fatture successive. 6. Il Gestore può effettuare operazioni di compensazione contabile fra debiti e crediti dello stesso intestatario riferiti a contratti diversi. Art. 20 (Ritardato pagamento e messa in mora) 1. In caso di ritardato pagamento, trascorsi trenta giorni dalla data della scadenza della fattura, l’utente è messo in mora, mediante invio di raccomandata A/R contenente l’indicazione del termine ultimo per il pagamento e l’avviso che, trascorso detto termine, il Gestore potrà procedere alla sospensione del servizio, fatto salvo quanto previsto al comma 7, dell’articolo 35 e la facoltà del Gestore di provvedere secondo la procedura disciplinata dal Decreto Delegato 7 agosto 2014 n. 131. 2. Se il pagamento è ritardato oltre i termini di scadenza indicati in fattura, ferma la facoltà di sospendere la fornitura e di risolvere il contratto, il Gestore applica una indennità di mora, calcolata sull’ammontare delle somme dovute, come segue: a) fino a 10 giorni, indennità di mora pari al 1%; b) da 10 a 30 giorni, indennità di mora pari al 3%; c) oltre 30 giorni, indennità di mora pari al 5%. Art. 21 (Informazioni e reclami) 1. Le informazioni su consumi, pagamenti ed importi della fornitura, sono fornite solo agli intestatari dei contratti. Nel caso in cui l’intestatario del contratto sia un condominio, le informazioni potranno essere date, dietro richiesta scritta, anche agli effettivi componenti il condominio stesso. 2. Qualsiasi reclamo che l’utente ritenesse di fare in merito alle fatture è rivolto al Gestore entro il termine di scadenza della fattura. La risposta ai reclami scritti è compiuta dal Gestore entro quindici giorni dalla data di ricevimento. 3. Eventuali reclami o contestazioni in corso non danno diritto all'utente di differire o sospendere i pagamenti. 4. Il pagamento della fattura non libera l’utente dall’addebito di eventuali precedenti consumi o prestazioni non fatturati o dal pagamento d’addebiti erroneamente non imputati. CAPO IV DISPOSIZIONI SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE RETI E DEGLI ALLACCIAMENTI Art. 22 (Esecuzione delle reti) 1. Le reti e gli allacciamenti, anche se su area privata e/o con il contributo effettuato da privati, sono di proprietà del Gestore e le successive attività di esercizio e manutenzione sono a carico dello stesso Gestore. 2. Le condotte idriche vengono di norma posate su tracciati stradali al fine di permettere la manutenzione e garantire maggiore stabilità delle reti posate. 3. Il Gestore costruisce i collettori fognari principali, secondari e relativi allacciamenti tenendo conto delle disposizioni di cui all’articolo 69 del Codice Ambientale, avvalendosi anche di imprese private. 4. La posa delle reti su terreno privato avviene a seguito di costituzione di servitù di occupazione di sottosuolo; nel caso di diniego il Gestore attiva le procedure di rilascio di servitù prediale pubblica ai sensi del Capo II, Sezione VII della Legge n. 140/2017. Art. 23 (Manutenzione ordinaria e straordinaria, modifiche e spostamento di reti, apparecchiature, impianti e manufatti del Gestore) 1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, apparecchiature, impianti e manufatti del Gestore è eseguita direttamente dallo stesso ovvero mediante soggetti da questo incaricati. 2. Qualora il Gestore riscontri esigenze di ammodernamento, modifica o spostamento delle reti, delle apparecchiature, degli impianti e dei manufatti o di adeguamento delle stesse alla normativa vigente in materia, può provvedere, a propria cura e spese, all’adeguamento delle medesime con obbligo di preavviso agli utenti interessati. 3. Le modifiche o gli spostamenti delle reti tecnologiche e degli allacciamenti dovuti a opere pubbliche sono realizzati dal Gestore, previa verifica della compatibilità tecnica. 4. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati dal Gestore compatibilmente con le previsione di bilancio e della programmazione delle opere dell’Ente medesimo. Art. 24 (Reti di distribuzione su proprietà privata) 1. Ai fini dell’estensione e potenziamento di reti di distribuzione su aree private, il richiedente deve sottoscrivere apposita convenzione con il Gestore per la definizione delle modalità e dei tempi di intervento, nonché del corrispettivo economico per la prestazione definito ai sensi dell’articolo 14. La realizzazione delle predette opere resta subordinata alla costituzione della servitù per la posa e la manutenzione delle reti. Art. 25 (Esecuzione degli allacciamenti) 1. Il Gestore realizza direttamente, ovvero mediante soggetti da questo incaricati, le opere di allacciamento e l’installazione del contatore d’utenza. 2. Il Gestore si riserva di allacciare altri utenti anche sulle linee costruite con il contributo privato senza che ciò possa determinare richieste di rimborso o indennizzo. 3. Possono essere realizzati più allacciamenti per uno stesso fabbricato qualora ciò si renda necessario per ragioni tecniche o di sicurezza valutate dal Gestore. 4. Negli insediamenti tipo “a schiera” o in quelli nei quali i fabbricati siano posti ad una distanza inferiore a dieci metri per la parte fuori terra è realizzato non più di un allacciamento ogni due unità immobiliari. 5. L’esecuzione dell’allacciamento su proprietà privata è subordinata all’ottenimento delle servitù o delle autorizzazioni necessarie alla manutenzione delle reti. 6. In caso di allacciamenti di utenze condominiali, il Gestore, può eseguire un solo allacciamento dalla condotta stradale e realizzare all'interno della proprietà privata il collettore per le varie derivazioni delle singole utenze. 7. Per gli allacciamenti di utenze condominiali, tutti i contatori d’utenza sono raggruppati e collocati, in spazi di proprietà comune a tutte le utenze servite, nella posizione già definita in sede di progetto. 8. Il Gestore ha facoltà di inserire nell’allacciamento un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore d’utenza. Art. 26 (Interferenze di lavori con le reti e rilascio di parere) 1. In caso di progetti che comportino la realizzazione di opere su proprietà pubblica o privata che possono interferire con le reti del Gestore o qualora si ravvisi la necessità di verificare la presenza di reti, il richiedente inoltra al Gestore richiesta di sopralluogo mediante compilazione di apposito modulo Allegato D al presente Regolamento. 2. Alla richiesta di cui al comma 1 è allegata la seguente documentazione: a) planimetria della zona interessata; b) elaborato grafico delle opere previste. 3. Il Gestore valutata la richiesta e la relativa documentazione rilascia parere ed eventuali prescrizioni, riservandosi di effettuare sopralluoghi durante lo svolgimento dei lavori. Copia dell’inizio lavori prevista ai sensi dell’articolo 68 della Legge n. 140/2017 è inviata anche al Gestore. 4. Qualora i lavori comportino spostamenti o modifiche delle reti del Gestore, gli stessi saranno eseguiti applicando le disposizioni di cui all’articolo 14. 5. Qualora in corso di realizzazione di opere su proprietà pubbliche o private si verifichino danneggiamenti alle reti tecnologiche pubbliche, il Gestore effettuerà i necessari interventi di ripristino, addebitando le spese all’esecutore delle opere. TITOLO II DISPOSIZIONI SERVIZIO ACQUEDOTTO FORNITURA DI ACQUA CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 27 (Oggetto del servizio acquedotto) 1. Il presente regolamento regola le modalità di erogazione del servizio di acquedotto e i rapporti fra gestore ed utente del servizio medesimo. Il Gestore fornisce il servizio di acquedotto ai richiedenti nei limiti dell’estensione e potenzialità delle reti e degli impianti gestiti. Il Gestore garantisce che l’acqua erogata abbia caratteristiche chimico-fisiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla idonea per il consumo umano (acqua potabile) nel rispetto delle vigenti norme. 2. Il servizio di acquedotto è fornito in modo continuo con le modalità previste dalle normative vigenti. Le interruzioni di fornitura sono correlate unicamente a lavori in corso e manutenzioni sulla rete e sugli impianti di produzione, adduzione e distribuzione ovvero a cause di forza maggiore. Le interruzioni programmate sono rese note all’utenza anche mediante avviso pubblicato sul sito web del Gestore. Art. 28 (Tipi di fornitura) 1. Le forniture d’acqua si distinguono in forniture per usi pubblici e forniture per usi privati. 2. Le forniture per uso pubblico, destinate al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune e ad esigenze connesse alla collettività, sono quelle connesse agli impianti di seguito indicati: a) fontane pubbliche; b) forniture ad edifici ed impianti statali destinati a pubblici servizi (scuole, istituti di istruzione, musei e impianti sportivi pubblici); c) uffici e sedi di attività pubbliche (depositi, magazzini, ecc.); d) impianti di irrigazione del verde pubblico; e) impianti antincendio di pubblico servizio; f) punti di fornitura per le attività di cui all’art 28 comma 3. 3. Sono considerate forniture per uso privato: a) usi domestici: includono i consumi destinati all’alimentazione umana e agli altri impieghi effettuati all’interno di unità immobiliari con funzione abitative; b) forniture per uso diverso: includono le forniture di acqua nelle unità immobiliari destinati ad uso commerciale, artigianale, industriale, alberghiero, terziario, agricolo, zootecnico ed impianti antincendio privati. In detta categoria rientrano altresì i casi di fornitura di uso promiscuo (uso domestico e uso diverso). Art. 29 (Prelievi d’acqua vietati) 1. Sono rigorosamente vietati i prelievi d’acqua: a) dalle fontane pubbliche per usi diversi dall'alimentazione e dall’uso antincendio anche effettuati mediante applicazione di tubazioni alle bocche erogatrici allo scopo di convogliare o di asportare acqua; b) dagli idranti antincendio per uso pubblico e privato, se non per spegnimento d’incendi o per le adeguate verifiche funzionali; c) da aree pubbliche di servizio a campeggio per lavaggio di auto, caravan, roulotte e simili; d) a monte del contatore d’utenza o in assenza dello stesso con esclusione dei contratti a forfait. Art. 30 (Forniture per usi temporanei) 1. Si considera destinata ad usi temporanei la fornitura d'acqua utilizzata per impieghi di carattere occasionale e di durata limitata nel tempo. 2. Il Gestore concede forniture per usi temporanei mediante la realizzazione di allacciamenti temporanei e l’installazione di contatori d’utenza per cantieri edili e fiere, manifestazioni sportive, culturali, ricreative di durata superiore a trenta giorni. 3. Sono ammessi contratti di fornitura a forfait, senza contatore d’utenza, per feste, sagre, fiere, spettacoli, manifestazioni sportive, culturali, ricreative di durata inferiore ai 30 giorni. 4. Il Gestore può impartire prescrizioni dettate da particolari esigenze. 5. Sull’utente gravano le spese di installazione e rimozione della presa provvisoria. Tali spese includono anche idonea cauzione a garanzia di eventuali insolvenze, secondo le modalità disposte dal Gestore. Art. 31 (Modalità di fornitura dell’acqua) 1. Il Gestore fornisce l’acqua per gli usi previsti dal Regolamento a fronte dei corrispettivi stabiliti per l’attivazione e l’erogazione del servizio. 2. La fornitura dell'acqua, sia per uso pubblico sia per uso privato, è effettuata dal Gestore, su espressa richiesta dell’interessato ed è, di norma, effettuata a deflusso libero, misurato da idonea apparecchiatura (contatore d’utenza). Art. 32 (Condizioni per la fornitura dell’acqua e diritto alla fornitura) 1. Il Gestore fornisce l’acqua per gli usi previsti dal regolamento, nelle zone già servite dalla rete di distribuzione, a fronte dei contributi stabiliti per l’attivazione e la fornitura di acqua ed a seguito di stipula di apposito contratto secondo le procedure previste dal presente regolamento. 2. Le opere acquedottistiche sono realizzate dal gestore. Nel caso in cui non si possano soddisfare richieste di fornitura in aree già servite da reti acquedottistiche in conseguenza di cambi di destinazione d’uso o di interventi di trasformazione urbanistica, le opere di adeguamento sono a totale carico dei soggetti attuatori degli interventi. Interventi di adeguamento di reti ed impianti in aree già servite e caratterizzate da carenze strutturali sono a carico del richiedente. 3. Nelle aree non servite da rete di distribuzione e per le quali la programmazione delle opere del gestore non prevede interventi d'estensione, lo stesso realizza le opere connesse alla fornitura del servizio, che sono poste a carico del richiedente secondo quanto indicato nel preventivo di cui all’articolo 14. 4. Ai sensi dell’articolo 159 della Legge n. 140/2017 non può essere effettuato l’allacciamento di manufatti e accessori di tipo precario ad uso agricolo. 5. Per tutti i nuovi allacciamenti sono garantiti i livelli minimi di quantitativi d’acqua e di pressione. 6. Il Gestore garantisce ad ogni utente che la fornitura idrica presenti una pressione minima pari a 0,15 MPa misurata al piano abitabile altimetricamente più alto ed una pressione massima pari a 0,8 MPa misurata a livello stradale. CAPO II NORME PER LA FORNITURA DI ACQUA Art. 33 (Procedura di modifica del tipo di fornitura e di variazione della fornitura) 1. Nel caso in cui l’utente richieda la modifica del tipo di fornitura dell’acqua deve presentare nuova istanza. Qualora tale richiesta comporti una modifica della derivazione di presa e/o del contatore, l’utente è tenuto al pagamento dei relativi contributi. 2. Nel caso in cui l’utente richieda una variazione di fornitura (aumento di portata) nell’ambito della stessa categoria d’uso, deve presentare nuova istanza. Qualora sia necessario modificare la derivazione di presa e/o il contatore, l’utente è tenuto al pagamento dei relativi contributi. 3. Le modifiche di cui a commi 1 e 2 determinano la modifica dei contratti di fornitura. Art. 34 (Variazioni di pressione e portata) 1. La pressione ai punti di consegna e le portate erogate sono quelle consentite dalla rete esistente e possono subire limitazioni o sospensioni a causa di lavori o per cause di forza maggiore. 2. Il gestore si riserva di procedere a variazioni di pressione nel punto di consegna per esigenze di efficienza complessiva del servizio. 3. Qualora le variazioni di cui ai superiori commi, siano definitive e possano comportare significative modifiche alle condizioni di erogazione preesistenti, l’informazione verrà tempestivamente fornita agli utenti sia in forma scritta diretta che attraverso la stampa locale affinché gli stessi possano disporre del tempo necessario l’eventuale adeguamento, a loro cura e spese, degli impianti interni al nuovo regime di pressione. 4. Le riparazioni di guasti che potranno derivare agli impianti interni in dipendenza dal loro mancato adeguamento saranno anch’esse a cura e carico dei singoli utenti. Art. 35 (Sospensione della fornitura di acqua) 1. Il Gestore non ha responsabilità e non è tenuto a corrispondere indennizzi di qualsiasi natura per danni conseguenti, in caso di sospensione della fornitura per le seguenti cause imputabili all’utente, successivamente all’invio di un sollecito di pagamento e con addebito della relativa spesa, qualora: a) l'importo degli oneri di allacciamento non sia stato pagato a fornitura avviata; b) l'utente non abbia pagato la fattura della somministrazione nei termini previsti. 2. Il Gestore non può ritenersi responsabile di eventuali danni derivanti da sospensione della fornitura successivamente all’invio di lettera di diffida trasmessa a mezzo raccomandata A/R, quando l'utente non abbia provveduto a ripristinare le condizioni di regolarità e sicurezza della fornitura nei seguenti casi: a) irregolarità nell’esecuzione dell’impianto interno; b) opposizione dell’utente al controllo e alla lettura del contatore d’utenza da parte del Gestore; c) opposizione dell’utente al controllo dell’impianto interno da parte del Gestore; d) mancata realizzazione da parte dell’utente delle modifiche richieste dal Gestore, in caso di irregolarità riscontrate nell’impianto interno dallo stesso o di pericolo per persone o cose; e) opposizione allo spostamento del contatore d’utenza per ammodernamento rete programmato dal Gestore; 3. Il Gestore non ha responsabilità e non è tenuto a corrispondere indennizzi di qualsiasi natura per danni conseguenti a: a) perdite accertate di acqua o guasti nei cantieri; b) manomissione dei sigilli del contatore d’utenza; c) manomissione del contatore d’utenza e delle opere di proprietà pubblica; d) utilizzo della risorsa idrica per una categoria d’uso dell’acqua o per un immobile diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto; e) cessione dell’acqua a terzi. 4. Nel caso di sospensione dell’erogazione del servizio per mancato pagamento, l’erogazione è riattivata entro il primo giorno lavorativo quando l’utente abbia dimostrato di avere effettuato tutti i pagamenti arretrati, comprese le spese di riattivazione. 5. L’utente è tenuto all'osservanza degli obblighi contrattuali, compresa la corresponsione della quota fissa di fornitura fino alla sospensione dell’erogazione del servizio. 6. Trascorsi trenta giorni dalla sospensione del servizio per i casi di cui al comma 1 senza che l’utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, facendo venire meno la causa della sospensione, il contratto si intende risolto per inadempimento, il Gestore invierà comunicazione a mezzo raccomandata A/R all’utente. 7. Il Gestore è tenuto a garantire alle utenze domestiche, per gli usi essenziali, una fornitura minima di acqua pari a 50 litri per persona al giorno. Art. 36 (Interruzioni e limitazioni del servizio idrico) 1. Il Gestore adotta il Piano di Gestione delle interruzioni programmate prevendendo, tra l’altro, i tempi e i modi di preavviso dell’utenza. 2. Il Gestore pone ogni cura affinché la fornitura sia effettuata con la massima regolarità. In caso di deficienza di fornitura dovuta a qualsiasi causa di forza maggiore il Gestore può imporre ai consumi ed agli usi congrue limitazioni. 3. Il Gestore si impegna, nel caso di interruzioni legate ad interventi sulla rete, a limitare al minimo necessario i tempi di disservizio, sempre compatibilmente con i problemi tecnici insorti. 4. Qualora si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio per un tempo superiore alle ventiquattro ore, il Gestore si impegna ad attivare un servizio sostitutivo di emergenza. 5. Le utenze che per loro natura richiedano un’assoluta continuità di servizio provvedono a propria cura e spese all’installazione di un adeguato impianto di riserva. 6. Le interruzioni o limitazioni di portata, così come le oscillazioni di pressione e il deposito negli apparecchi utilizzatori degli utenti di residui provenienti dalla rete non determinano per il Gestore un obbligo di risarcimento. 7. La fornitura di acqua può essere interrotta dal Gestore, in qualsiasi momento, senza preavviso e senza che ciò determini alcuna pretesa risarcitoria, esclusivamente qualora intervengano guasti improvvisi, eccezionali circostanze, ragioni tecniche od igieniche, situazioni di pericolo immanente per persone o cose. Il Gestore è tenuto a ripristinare l'erogazione dell'acqua nel più breve tempo possibile. Art. 37 (Riduzione consumi idrici in situazioni di emergenza) 1. Ai sensi del Decreto - Legge 4 luglio 2007 n. 82, in situazioni di emergenza idrica caratterizzate da un eccesso dei consumi rispetto alle disponibilità del sistema di approvvigionamento mediante la rete dell’acquedotto, il Gestore comunica agli utenti l’esigenza di riduzione dei consumi idrici, applica gli aumenti tariffari e adotta, a tal fine, le soluzioni tecniche ritenute più opportune. Art. 38 (Obblighi dell’utente) 1. Gli utenti sono tenuti a: a) porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti e altre anomalie in genere nei propri impianti che possano provocare dispersioni di acqua, elevati consumi, perturbazione della rete pubblica o suo inquinamento; b) non alterare gli apparecchi di presa e di misura; c) non manomettere i sigilli e dare immediata comunicazione al Gestore nel caso di una loro eventuale rottura; d) rispettare le indicazioni fornite dal Gestore per la protezione degli apparecchi di presa e del contatore d’utenza contro l’azione meccanica del gelo o di altri agenti. Art. 39 (Riattivazione dell’utenza idrica) 1. L’utente interessato alla riattivazione dell’utenza idrica precedentemente cessata provvede alla stipula di un nuovo contratto, al pagamento dei relativi bolli, del deposito cauzionale, nonché al pagamento delle eventuali somme dovute in caso di morosità. Art. 40 (Controlli) 1. Il Gestore si riserva il diritto di procedere al controllo dei propri impianti posti all’interno della proprietà dell'utente per mezzo di proprio personale o di altri addetti incaricati (muniti di tesserino di riconoscimento) al fine di accertare la corretta funzionalità dei medesimi e quindi la corretta erogazione del servizio, sia in occasione di verifiche periodiche sia in caso di guasti presunti o accertati. CAPO III ALLACCIAMENTI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE Art. 41 (Istanza di allacciamento per la fornitura di acqua) 1. La persona, fisica o giuridica, interessata alla fornitura di acqua presenta istanza scritta, mediante compilazione di apposito modulo Allegato E al presente Regolamento. 2. L’istanza deve indicare il tipo di fornitura ai sensi dell’articolo 28. 3. Entro il termine di quindici giorni lavorativi, il Gestore comunica al richiedente il preventivo di spesa per l’esecuzione dell’allacciamento nonché i tempi previsti per l’esecuzione dei lavori e le modalità di pagamento del contributo di cui all’articolo 14. 4. Il pagamento del contributo di allacciamento non determina alcun titolo di proprietà in capo all’utente sulle opere realizzate dal Gestore. 5. Nessun altro onere, oltre a quelli espressamente indicati nel preventivo dopo la sua consegna può essere posto a carico del richiedente per la prestazione preventivata, fatta eccezione per il contributo relativo al contatore d’utenza. Art. 42 (Contatori d’utenza) 1. I contatori d’utenza sono di proprietà del Gestore che ne cura l’installazione. 2. I contatori d’utenza sono, di norma, installati all’interno della proprietà privata, a ridosso del confine con la pubblica viabilità. 3. Qualora sussistano dubbi sull’esattezza dei confini di proprietà il richiedente l’allacciamento deve produrre documentazione tecnica di supporto in cui vi siano indicati i confini esatti. Il richiedente si rende comunque responsabile delle indicazioni fornite e in caso di controversie sulla natura dei confini. 4. Al momento dell’installazione il Gestore appone sui contatori d’utenza apposito sigillo, che non può essere rimosso né manomesso, nonché targhetta identificativa del contatore d’utenza. 5. I contatori d’utenza non possono mai essere rimossi o spostati se non per disposizione del Gestore ed esclusivamente tramite personale da esso incaricato. Il Gestore può, invece, sostituire e modificare i contatori d’utenza, a proprie spese, ogni qualvolta lo ritenga opportuno. 6. Tutti i contatori d’utenza a servizio dell’edificio devono sempre risultare in posizione adatta per una facile ispezione e lettura, al riparo dal gelo e dall’eccessivo calore, dalla pioggia o da altre condizioni non idonee e collocati in appositi pozzetti interrati o in appositi manufatti fuori terra. 7. Nel caso di installazione di contatori d’utenza in batteria a servizio di varie unità immobiliari, costituenti il fabbricato, è responsabilità degli utenti provvedere al corretto collegamento degli impianti interni di dette unità ai relativi contatori d’utenza, secondo le indicazioni del Gestore. Il Gestore declina qualsiasi responsabilità in caso di errori nella fatturazione dovuti ad erroneo allacciamento da parte dell’utente dei singoli impianti interni ai relativi contatori d’utenza. 8. In caso di irregolare o mancato funzionamento dei contatori d’utenza, il consumo è computato in relazione ai consumi storici dell’utente. In mancanza di consumi storici il Gestore assume come riferimento i consumi di analoghe categorie d’utenza. 9. Nel caso in cui il contatore d’utenza risulti deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all’utente, è sostituito a cura e spese del Gestore. 10. Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei contatori d’utenza, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo o a incuria dell’utente, sono a carico dell’utente stesso. 11. All’atto della rimozione o della sostituzione dei contatori d’utenza sono redatti, su appositi moduli predisposti dal Gestore, i relativi verbali firmati dall’utente e dagli incaricati dal Gestore. Una copia del verbale è consegnata all’utente. Art. 43 (Verifica del funzionamento del contatore d’utenza) 1. Quando l’utente ritiene erronee le misurazioni indicate dal contatore d’utenza, può richiedere al Gestore di verificarne l’idoneità. Il contatore d’utenza è rimosso e sostituito a cura del Gestore. 2. I contatori d’utenza sono ritenuti non idonei quando l’errore percentuale rilevato come media aritmetica degli errori percentuali risultanti, in sede di verifica del contatore d’utenza, alle varie portate di prova, supera il valore del 5%. 3. Se la verifica conferma il corretto funzionamento il Gestore addebita all’utente il costo delle spese di verifica. 4. Se la verifica attesta l’irregolare funzionamento del contatore d’utenza il Gestore provvede al ricalcolo dei consumi, per il periodo trascorso tra l’ultima lettura e la sostituzione del contatore d’utenza, definendo l’importo corrispondente all’errore di misura riscontrato. CAPO IV NORME TECNICHE Art. 44 (Dimensioni dell’allacciamento) 1. Il diametro dell’allacciamento è stabilito dal Gestore, in considerazione dei vincoli connessi al diametro della tubazione stradale, alle possibilità di erogazione dell'acquedotto ed alle esigenze del servizio idrico. 2. Nel caso di impianti separati, ai fini della definizione delle dimensioni dell’allacciamento e dei contatori d’utenza, il Gestore, sulla base del numero di utenze che devono essere servite, adotta i seguenti criteri: a) 1 Utenza – n.1 contatore d’utenza Dn 15 - allacciamento Dn 25; b) 2 Utenze – n.2 contatori d’utenza Dn 15 - allacciamento Dn 25; c) 3 Utenze – n.3 contatori d’utenza Dn 15 - allacciamento Dn 25; d) 4 Utenze – n.4 contatori d’utenza Dn 15 - allacciamento Dn 25; e) 5 Utenze – n.5 contatori d’utenza Dn 15 - allacciamento Dn 25; f) 6 Utenze – n.6 contatori d’utenza Dn 15 - allacciamento Dn 40; g) Fino a 10 Utenze – n.10 contatori d’utenza Dn 15 - allacciamento Dn 40; h) Oltre 10 Utenze – oltre n.10 contatori d’utenza – Dn 15 - allacciamento Dn 50. 3. Nei casi di cui alla lettera g) e h) del comma 2, il Gestore valuta l’opportunità di installare i contatori d’utenza in un apposito manufatto opportunamente coibentato per la protezione dal gelo e con chiusure adeguate. 4. Nel caso di impianti idrici centralizzati, ai fini della definizione delle dimensioni dell’allacciamento e dei contatori d’utenza, sulla base del numero di utenze che devono essere servite, adotta i seguenti criteri: a) 2 Utenze – n.1 contatore d’utenza centralizzato Dn 20 - allacciamento Dn 25; b) 3 Utenze – n.1 contatore d’utenza centralizzato Dn 20 - allacciamento Dn 25; c) 4 Utenze – n.1 contatore d’utenza centralizzato Dn 25 - allacciamento Dn 25; d) 5 Utenze – n.1 contatore d’utenza centralizzato Dn 25 – allacciamento Dn 25; e) 6 Utenze – n.1 contatore d’utenza centralizzato Dn 25 – allacciamento Dn 25; f) da 7 a 10 Utenze – n.1 contatore d’utenza centralizzato Dn 40 – allacciamento Dn 40. 5. Il contatore antincendio non può avere un calibro superiore al Dn 50 per il quale è realizzata idonea derivazione. Art. 45 (Calibro del contatore d’utenza) 1. La scelta del calibro del contatore d’utenza è fatta dal Gestore sulla base di ragioni tecniche di esercizio e di gestione delle reti ed al fine di impedire che forniture eccezionali creino difficoltà alla rete di distribuzione, fermo restando il rispetto da parte del Gestore delle prestazioni minime previste nel contratto di fornitura. 2. In funzione della pressione della rete la portata d’acqua del contatore d’utenza può subire variazioni. La portata nominale del contatore d’utenza, per pressioni comprese fra 0,25 MPa e 0,4 MPa, è rappresentata nel seguente schema: a) DN15 Q=2,5 mc/h; b) DN20 Q=4,0 mc/h; c) DN25 Q=6,3 mc/h; d) DN40 Q=16 mc/h; e) DN50 Q=25 mc/h. Art. 46 (Impianti antincendio) 1. Gli idranti possono essere utilizzati solamente in caso di incendio o per effettuare le eventuali verifiche periodiche. In caso di verifiche periodiche, considerata la probabile perturbazione che si genera nella rete pubblica, l’utente dà comunicazione preventiva al Gestore. 2. Il Gestore non può garantire la continuità di esercizio e la portata all’impianto antincendio in caso di guasti o fuori servizi della rete di distribuzione nonché della variazione di disponibilità di portata nelle varie ore del giorno. Art. 47 (Protezione della rete di distribuzione - disconnettore idraulico) 1. Le utenze dotate di cisterne, apparecchiature di accumulo di acqua o impianti in pressione, devono installare un disconnettore idraulico al fine di evitare, in caso di perdita di pressione, l’inquinamento della rete di distribuzione. 2. La rete antincendio deve essere dotata di disconnettore idraulico. 3. Il disconnettore idraulico è installato a cura e spese dell’utente all’interno di un manufatto opportunamente coibentato per la protezione dal gelo e con chiusure adeguate. 4. Qualora il Gestore accerti che le utenze di cui ai commi 1 e 2 non abbiano ottemperato alle prescrizioni di cui al presente articolo, può, previa diffida, sospendere l'erogazione dell'acqua fino ad avvenuta regolarizzazione. Art. 48 (Verifiche del Gestore) 1. I dipendenti e/o gli incaricati del Gestore, muniti di tessera di riconoscimento, verificano periodicamente i consumi, accertano le alterazioni e i guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori, al fine di assicurare la regolarità dell'impianto e della fornitura di acqua. 2. In caso delle verifiche di cui al comma 1, l'utente è tenuto a prestare la propria disponibilità e collaborazione ed ha facoltà di presenziare o farsi rappresentare. CAPO V NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI Art. 49 (Generalità sugli impianti interni) 1. Spetta all’utente l’onere della corretta conduzione e manutenzione degli impianti interni. 2. Gli impianti interni devono essere muniti di dichiarazione di conformità redatta da installatori autorizzati ai sensi di legge. 3. L’utente deve installare una valvola di arresto a valle del contatore d’utenza da manovrare per necessità proprie e del Gestore. 4. L’impianto interno non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici. 5. Ogni responsabilità e costo riguardo alla costruzione, alla conduzione ed alla manutenzione degli impianti interni grava sull’utente, senza che il Gestore possa, in alcun modo e per alcun motivo, essere chiamato a rispondere dei danni che possano derivare negli impianti interni medesimi. In particolare l’utente è sempre ed esclusivamente responsabile verso i terzi di ogni eventuale danno connesso con l’impianto interno e con il suo esercizio. Art. 50 (Copertura assicurativa per le perdite occulte negli impianti interni) 1. Sono assicurati a copertura delle perdite occulte nell’impianto interno gli utenti che abbiano aderito alla polizza. 2. La perdita d’acqua deve derivare da una rottura verificatasi a valle del contatore d’utenza sull’impianto interno non in vista e non rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente. 3. La “perdita d’acqua” per essere considerata tale deve aver fatto registrare un consumo anomalo superiore al 50% del consumo medio degli ultimi due anni, in alternativa, in mancanza di tale riscontro, alla media degli ultimi dodici mesi. 4. L’attivazione della copertura assicurativa prevede la compilazione del modulo di denuncia del sinistro da parte dell’utente. Il modulo è disponibile presso il Gestore o scaricabile dal sito web del Gestore stesso. TITOLO III SERVIZIO FOGNATURE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 51 (Disposizioni preliminari) 1. Il presente regolamento stabilisce le norme per l’immissione delle acque di scarico nelle reti fognarie. Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilabili sono ammessi nell’osservanza dell’articolo 70 e dell’articolo 78, comma 9 del Codice Ambientale e del presente Regolamento. 2. Gli scarichi di acque reflue industriali devono essere preventivamente autorizzati dal Collegio Tecnico (CT) di cui all’articolo 4 del Codice Ambientale secondo quanto stabilito dall’articolo 78 del Codice Ambientale. 3. Le reti fognarie sono costituite da due canalizzazioni separate, così come definito all’articolo 62, comma 1, lettera z) del Codice Ambientale. 4. La raccolta delle acque meteoriche deve essere realizzata separatamente da quella delle acque reflue domestiche e assimilabili al domestico e industriali su suolo privato, come stabilito all’articolo 126 del Testo Unico. Art. 52 (Obbligo di allacciamento alla rete fognaria) 1. Gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilabili alle domestiche devono essere allacciati alla rete fognaria. L’AASS rilascia parere nei casi di cui all’articolo 57, comma 8, del Testo Unico. 2. Gli scarichi di acque reflue industriali devono essere autorizzati dal CT ai sensi dell’articolo 78 del Codice Ambientale. Di norma, gli scarichi di acque reflue industriali sono allacciati alla rete fognaria. 3. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 per gli edifici isolati, ossia posti ad una distanza dal collettore fognario superiore a metri 50+S/4; dove S è la superficie in pianta dell’edificio. Agli edifici isolati si applicano le prescrizioni tecniche di cui all’articolo 69 del presente regolamento ai fini di permettere lo scarico sul suolo. 4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è fatta salva la possibilità di scarico sul suolo ai sensi dell’articolo 71, comma 1, lettera c, del Codice Ambientale. 5. Le acque meteoriche di dilavamento possono essere scaricate al suolo qualora ne sia possibile il recapito superficiale e deve essere evitato che le stesse scolino sulle proprietà vicine e/o sulla sede stradale pubblica. Art. 53 (Disposizioni per gli scarichi fognari esistenti) 1. Il Gestore ai sensi dell’articolo 79, comma 3 ter, del Codice Ambientale, definisce le modalità di intervento per l’allacciamento dei nuclei abitativi per i quali le reti fognarie non esistono o non sono correttamente separate, disponendo Piani di Intervento sulla base del Piano di Gestione e Tutela delle acque di cui all’articolo 94 del Codice Ambientale e delle disponibilità di bilancio. 2. Nel caso di scarichi esistenti nei tempi indicati nel Piano di Gestione e Tutela delle acque ed entro il termine previsto dall’articolo 79, comma 3-quater del Codice Ambientale: a) qualora la fognatura pubblica sia esistente e separata il Gestore incarica personale dell’amministrazione e/o di strutture private al fine di verificare il corretto allacciamento alla rete fognaria pubblica e lo sdoppiamento delle reti fognarie nell’ambito della proprietà privata; b) qualora la fognatura pubblica non sia esistente o non sia separata, il Gestore completa i lavori di realizzazione o adeguamento sulla base dei Piani di Intervento, richiedendo l’adeguamento dell’allacciamento; c) nel caso di edifici isolati di cui all’articolo 52, comma 3, il Gestore richiede l’adeguamento dell’allacciamento secondo le prescrizioni di cui all’articolo 69. 3. Gli oneri di adeguamento di cui al comma 2, risultano di competenza del titolare della rete, come specificato all’articolo 54. Art. 54 (Limiti di competenza) 1. La rete fognaria di competenza del titolare dello scarico inizia dai punti di captazione e termina, comprendendolo, al pozzetto di allacciamento alla rete del Gestore. 2. La rete fognaria di competenza del Gestore inizia dal pozzetto di allacciamento del titolare dello scarico, e comprende tutte le canalizzazioni e gli impianti sino a quelli di trattamento per l’immissione in ambiente. Art. 55 (Esecuzione degli allacciamenti) 1. Il Gestore realizza direttamente, ovvero mediante soggetti autorizzati, le opere di allacciamento al pozzetto. 2. Per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili al domestico di cui all’articolo 70 comma 6 del Codice Ambientale, è previsto un singolo punto di allacciamento alla rete fognaria del Gestore per ogni fabbricato collocato all’interno della proprietà privata ed a confine della stessa, ai sensi dell’articolo 126, della Legge 14 dicembre 2017 n. 140 (Testo Unico) nel caso in cui il collettore fognario sia esterno alla proprietà privata, mentre sarà collocato nei pressi del collettore fognario nel caso in cui quest’ultimo insista sulla medesima proprietà privata. 3. Possono essere realizzati più allacciamenti per uno stesso fabbricato qualora ciò si renda necessario per ragioni tecniche o di sicurezza valutate dal Gestore sulla base dello schema rappresentato nella tipologia 1 dell’Allegato F al presente Regolamento. 4. Negli insediamenti tipo “a schiera” o in quelli nei quali fabbricati fuori terra siano posti ad una distanza tra loro inferiore a dieci metri dovrà essere realizzato non più di un allacciamento ogni due unità immobiliari sulla base dello schema rappresentato nella tipologia 2 dell’Allegato F al presente regolamento. 5. Ai fini di consentire l’ispezione ed il campionamento, gli scarichi industriali devono avere punto di allacciamento separato rispetto a quello degli scarichi assimilabili ai domestici e apposito pozzetto di ispezione e campionamento. Il pozzetto di campionamento è installato su suolo del titolare dello scarico, nei pressi del confine di proprietà, a monte del punto di immissione nella pubblica fognatura, in posizione facilmente accessibile al personale incaricato. 6. Per il conferimento delle acque meteoriche di dilavamento è previsto un singolo punto di allacciamento alla rete fognaria del Gestore per ogni fabbricato collocato all’interno della proprietà privata ed a confine della stessa, ai sensi dell’articolo 126, della Legge n. 140/2017 (Testo Unico). Si applicano alle acque meteoriche di dilavamento le stesse prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 relativi alle acque reflue. Art. 56 (Limiti di recapito) 1. All’atto della richiesta di allacciamento il Gestore verifica la portata di refluo per la quale si chiede il convogliamento, la quota di recapito ammissibile al funzionamento e ne comunica le risultanze al richiedente. 2. Quando ricorrano condizioni critiche di deflusso nelle reti fognarie, il Gestore può richiedere, all’atto della verifica degli allegati tecnici alla domanda di attivazione dello scarico, che siano adottate particolari misure al fine di limitare la quantità o mantenere la qualità del refluo entro determinati limiti. 3. Incrementi di portata che comportano potenziamenti delle reti di scarico sono accettati dal Gestore subordinatamente all’adeguamento delle reti medesime sulla base dei Piani di Intervento del Gestore. Art. 57 (Scarichi vietati) 1. I divieti di scarico in pubblica fognatura sono disciplinati dall’articolo 75 del Codice Ambientale. 2. E’ facoltà del Gestore proporre alla Commissione per la Tutela Ambientale (di seguito in breve CTA) l’integrazione dell’elenco delle sostanze di cui è vietato lo scarico e l’immissione nella rete fognaria di cui all’articolo 75 del Codice Ambientale, nonché richiedere l’adozione di prescrizioni particolari di trattamento prima del conferimento in rete fognaria pubblica. 3. Nel caso di sversamenti accidentali o involontari nella rete fognaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 159 e 163 del Codice Ambientale. 4. In caso di irregolarità dello scarico il Gestore avvia le procedure ai fini del risarcimento dei danni subiti. CAPO II NORME PER SERVIZIO FOGNARIO Art. 58 (Domanda di allacciamento) 1. La domanda di allacciamento per il conferimento di acque reflue domestiche e assimilabili alle domestiche è presenta da persona, fisica o giuridica, al Gestore, secondo il modello Allegato G al presente Regolamento. 2. Nella domanda, il richiedente specifica la portata massima di scarico prevista sia per il conferimento delle acque bianche che il conferimento delle acque nere. 3. Per gli scarichi di acque reflue industriali, la domanda è presentata secondo il modello Allegato H al presente regolamento, previo rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 52, comma 2. Per il conferimento e smaltimento di acque reflue industriali è redatto contratto secondo il modello Allegato I. 4. Il Gestore valuta la portata dei reflui ed effettuato il sopralluogo, mediante i tecnici del proprio servizio, comunica l’accettazione della domanda formulando eventuali prescrizioni tecniche. 5. Nel caso di aumento della quantità del refluo convogliata o di modifica del punto di recapito in fognatura, il titolare è tenuto a darne comunicazione al Gestore aggiornando il contratto secondo l’Allegato I al presente regolamento. Qualora la variazione comporti modifiche all’allacciamento fognario, detta modifica sarà a carico del richiedente. 6. Il Gestore della rete non è responsabile di disfunzioni, allagamenti, rigurgiti sulla rete interna dell’utente, dovute all’omissione di richiesta di adeguamento. 7. Per le acque reflue provenienti da attività che non rientrano tra i casi di cui al comma 6 dell’articolo 70 del Codice Ambientale, non precedentemente caratterizzate dalla CTA, il Gestore inoltra richiesta alla CTA stessa ai fini della caratterizzazione. Art. 59 (Revoca dell’autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali) 1. Il Gestore segnala all’Ufficio Prevenzione e Ambiente (di seguito in breve UPA) i casi di inosservanza dei limiti contenuti nell’Allegato J del Codice Ambientale, delle prescrizioni formulate eventualmente in sede rilascio dell’autorizzazione dal CT nonché di inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 60. 2. La revoca dell’autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali è disposta dal CT ai sensi all’articolo 99, comma 3 del Codice Ambientale. 3. Alla data della notifica del provvedimento di cui al comma 2, il titolare dello scarico deve cessare ogni immissione nella rete fognaria assumendo a proprio carico ogni responsabilità, diretta o indiretta, connessa con l’eventuale prosecuzione dell’immissione. 4. Il Gestore, nel caso in cui riscontri che il titolare dello scarico non abbia sospeso l’immissione di reflui in rete, ha la facoltà di interrompere e sigillare l’allaccio fognario intervenendo a valle del pozzetto di consegna. 5. In caso di revoca, il contratto di allacciamento stipulato con il Gestore è risolto di diritto. Il titolare che intenda nuovamente immettere acque reflue nella fognatura, deve stipulare nuovo contratto secondo il modello Allegato I al presente regolamento, ottenuta l’autorizzazione dal CT, e stipulare un nuovo contratto con il Gestore. Nei casi di cui al comma 4 il ripristino dell’allacciamento fognario è a carico del titolare. Art. 60 (Prescrizioni per il trattamento di acque reflue) 1. In applicazione dell’articolo 74, del Codice Ambientale, i titolari degli scarichi sono tenuti a rispettare le disposizioni di seguito indicate: a) le acque di scarico dei macelli sono sottoposte a separazione e raccolta del sangue, del contenuto stomacale, dei brandelli di carne e di grasso, al recupero dei grassi a mezzo di appositi pozzetti; b) la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell'uva sono raccolte e smaltite separatamente; c) gli scarti solidi di lavorazione delle industrie conserviere sono raccolti e smaltiti separatamente; d) i bagni esausti di decapaggio, defosfatazione ed ogni altro trattamento superficiale dei metalli sono raccolti, prima della depurazione, in contenitori atti ad impedire lo sversamento accidentale in fognatura; e) gli oli esausti o emulsionati sono raccolti e smaltiti separatamente; f) le acque di dilavamento da eventuali cumuli di materiali esposti agli agenti atmosferici o di superfici interessate da potenziali sversamenti di carburanti, oli od altri similari, sono sottoposte, prima dello sversamento in fognatura, all'eventuale pretrattamento quale sedimentazione, flottazione od altro, in apposito impianto dimensionato in modo da impedire il trasporto di dette sostanze secondo le prescrizioni del UPA; g) i distributori di carburante, gli autolavaggi, le officine meccaniche, gli elettrauto, le carrozzerie, le verniciature, le attività di rottamazione e gli edifici ed installazioni che possano dar luogo a scarichi, anche saltuari, in fognatura bianca, mista o nera, di idrocarburi, di sostanze sedimentabili e simili, devono installare idonei separatori per trattenere tali sostanze e mantenerli in continua condizione di efficienza. I separatori sono dimensionati in funzione della qualità e della quantità delle acque reflue da trattare, essere periodicamente puliti secondo le necessità; il materiale separato è correttamente smaltito; h) gli scarichi di cucine per collettività/comunità (ristoranti, rosticcerie, mense, ecc.) sono sottoposti prima dell'immissione nella fognatura, a trattamento di separazione dei grassi o altre forme di trattamento idoneo; i) le acque di scarico delle caldaie a condensazione vanno collegate alla rete interna delle acque nere. 2. E’ vietato lo scarico in pubblica fognatura di residui organici mediante l’uso di trituratori da cucina. CAPO III ACCERTAMENTI E CAMPIONAMENTI Art. 61 (Accertamenti) 1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del Regolamento e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per gli scarichi delle pubbliche fognature, il Gestore organizza un servizio di accertamento, avvalendosi di personale dell’amministrazione e/o di strutture private certificate. 2. Il Gestore esegue il controllo delle immissioni nelle reti fognarie pubbliche di scarichi a monte del punto di immissione nei corpi ricettori, lungo le reti fognarie e in sezioni di propria scelta. 3. Il Gestore esegue altresì il controllo delle immissioni nelle reti fognarie pubbliche di acque reflue industriali e acque reflue assimilabili alle domestiche nel pozzetto di ispezione e campionamento avente le caratteristiche tecniche indicate nell’Allegato L al presente regolamento. 4. Le risultanze dei controlli di cui ai commi 2 e 3 sono riportati su moduli conformi all’Allegato M, ai fini della verifica della separazione delle acque e della determinazione della qualità dei reflui. Per le acque reflue industriali e le acque reflue assimilabili alle domestiche i valori di concentrazione delle sostanze presenti nello scarico e i limiti ammissibili sono verificati con i campionamenti. 5. E’ facoltà del Gestore apporre, togliere o sostituire sigilli di garanzia sugli strumenti di misura installati (misuratore di portata, strumento di campionamento automatico) presso i titolari dello scarico, ai fini del controllo dei parametri di qualità e di quantità di interesse per la gestione del sistema fognario e per l’applicazione delle tariffe. Art. 62 (Campionamenti) 1. Ai campionamenti si applicano le norme tecniche vigenti in Italia di seguito indicate: a) APAT CNR IRSA 1030 Manuale 29 2003 “Metodi di campionamento”; b) UNI EN ISO 5667-1:2007 “Qualità dell’acqua – Campionamento – Parte 1: “Linee guida per la definizione dei programmi e delle tecniche di campionamento”; c) UNI EN ISO 5667-3:2013 “Qualità dell’acqua – Campionamento – Parte 3: “Conservazione e trattamento di campioni d’acqua”. 2. I metodi di misura utilizzati per la determinazione dei valori dei parametri chimici, fisici e microbiologici, fanno riferimento alla Tabella 2/I dell’Allegato I del Codice Ambientale. 3. I campionamenti, la conservazione e il trasporto sono eseguiti da personale di cui al comma 1 dell’articolo 61. 4. Il titolare dello scarico viene informato del giorno, ora e luogo ove i campionamenti verranno effettuati. Il titolare o suo delegato possono presenziare, eventualmente con l’assistenza di un consulente tecnico. 5. I campionamenti sono effettuati mediante il prelievo di almeno due campioni, uno dei quali è consegnato al titolare dello scarico o ad un suo delegato. Ad ogni contenitore dei campioni è applicato un sigillo di sicurezza con un’etichetta antimanomissione che riporta la data di campionamento, il numero del verbale, la natura e la quantità della sostanza prelevata, le firme dei verbalizzanti e del titolare o suo delegato presente alle operazioni. 6. Delle operazioni di campionamento è redatto apposito verbale secondo il modello di cui all’Allegato N al presente regolamento, copia del quale è consegnato sul posto al titolare o a suo delegato. Nel verbale sono indicate anche eventuali irregolarità riscontrate, nonché inconvenienti o operazioni di manutenzione o interruzioni anche temporanee che possano modificare lo scarico. 7. Il rapporto di prova è a disposizione del titolare presso il Gestore. Le risultanze delle analisi dei campioni sono comunicate al titolare dello scarico in caso di difformità rispetto a quanto previsto nell’autorizzazione. 8. La qualità del refluo ai fini della determinazione della tariffa è stabilita sulla base delle risultanze del campionamento. 9. Nel caso di conferimento di reflui aventi parametri non costanti in portata e/o in qualità, è facoltà del Gestore installare, per il periodo di tempo da questo ritenuto necessario, apposito strumento di campionamento automatico. 10. Al personale incaricato dei controlli deve essere prodotta, a richiesta e nei casi previsti, la documentazione relativa all’autorizzazione rilasciata dall’Autorità competente, completa di tutti gli allegati. In mancanza, il Gestore ne dà comunicazione all’Autorità competente, per gli accertamenti della posizione del titolare dello scarico e per l’assunzione di eventuali provvedimenti, in caso di irregolarità. 11. Il Gestore comunica UPA eventuali inadempimenti di cui al Codice Ambientale e al presente Regolamento, così come prescritto dall’articolo 183 del Codice Ambientale. CAPO IV NORME TECNICHE Art. 63 (Acque di prima pioggia) 1. Per le attività nelle quali è prevedibile lo spandimento di materiali lavorati su piazzali o strade di accesso e/o il dilavamento diretto di materiali ed attrezzature è fatto obbligo separare le acque di prima pioggia da quelle meteoriche di dilavamento. 2. L’obbligo di cui al superiore comma riguarda le seguenti attività: a) industria petrolifera: estrazione, trasformazione, deposito, stoccaggio e vendita, compresi i distributori di carburanti; b) industria dei minerali non energetici: estrazione, trasformazione, deposito, stoccaggio, compresa la produzione di sale; c) industria metallurgica: estrazione, trasformazione, trattamento superficiale, deposito, stoccaggio e vendita di materiali metallici; d) industria alimentare e del tabacco; e) industrie tessili; f) industrie conciarie e attività di tintoria; g) industria della carta; h) industria chimica, compresa la produzione di fibre sintetiche e artificiali, la lavorazione della gomma e delle materie plastiche; i) fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, elettrici; l) fabbricazione, riparazione, deposito, rottamazione e demolizione di mezzi di trasporto; m) luoghi di raccolta, deposito, stoccaggio, trasformazione di rifiuti. 3. Le acque di prima pioggia sono raccolte e conferite al Gestore separatamente da quelle meteoriche. Le acque di seconda pioggia e le acque meteoriche sono conferite nella rete delle acque bianche del Gestore. 4. Il CT ai sensi dell’articolo 77 del Codice Ambientale detta prescrizioni su trattamento acque di prima pioggia e sulla quantità di acqua che può essere qualificata come di prima pioggia. 5. La separazione delle acque di prima pioggia è effettuata mediante l’installazione di appositi sistemi di accumulo, controllo di pioggia, impianti di sollevamento, oppure mediante sistemi che garantiscano l’equivalente trattamento ai fini della tutale dell’ambiente. 6. Tutte le opere relative ai sistemi di accumulo e trattamento delle acque di prima pioggia sono realizzate e gestite a cura e spese del titolare dello scarico e i manufatti sono posizionati all’interno delle aree private. 7. Gli elaborati progettuali relativi ai trattamenti di prima pioggia sono allegati alla domanda di allacciamento alla rete fognaria pubblica presentata al Gestore. Art. 64 (Prescrizioni tecniche e costruttive per la realizzazione degli allacciamenti) 1. Gli allacciamenti alla rete fognaria sono eseguiti nelle posizioni indicate dal Gestore sulla base delle condizioni orografiche, delle caratteristiche tecniche della rete e delle esigenze di manutenzione, riparazione e controllo delle reti, nonché delle conseguenti opere di ripristino delle strade pubbliche. 2. Le reti, nel tratto interessante la sede stradale o l’area pubblica, devono seguire il tracciato di minor percorso per raggiungere i punti di immissione, oppure essere perpendicolari all’asse della conduttura stradale. Nel punto di immissione nella fognatura pubblica la tubazione non deve occupare la sezione utile della condotta principale. 3. Le canalizzazioni di allacciamento alla fognatura pubblica interne alle proprietà private devono presentare caratteristiche di resistenza alla corrosione, allo schiacciamento, alle abrasioni, alla temperatura fino a 100 °C, avere assoluta impermeabilità ed essere installate al fine garantire un corretto passaggio dei reflui. 4. Oltre alle prescrizioni di cui all’articolo 70, comma 2, il pozzetto di allacciamento alla rete fognaria del Gestore deve essere dotato di sifoni “tipo Firenze” con doppia ispezione. Per ciascuna tipologia di acque conferite (meteoriche, reflue domestiche o assimilabili, reflue industriali) è realizzato un pozzetto. 5. La posizione del pozzetto di allacciamento e le sue condizioni di accessibilità sono indicati all’atto della presentazione della richiesta di allacciamento. Il punto di consegna viene concordato con il titolare dello scarico, sulla base della configurazione della rete fognaria pubblica, della necessità di rispetto dei sottoservizi esistenti e nel rispetto dei limiti di recapito di cui all’articolo 56. 6. La costruzione e la manutenzione del pozzetto sono a cura del titolare dello scarico che rimane responsabile anche della corretta funzionalità dello stesso. 7. Il dimensionamento della condotta tra la rete fognaria pubblica e il pozzetto di allacciamento è determinato dal Gestore in base alla portata di scarico richiesta nella domanda. 8. E’ ammesso, con oneri di installazione e gestione completamente a carico del richiedente, il sollevamento di acque reflue o meteoriche, con conferimento a monte del pozzetto di allacciamento, nel rispetto dei limiti di recapito di cui all’articolo 56. Al fine di evitare la pressurizzazione delle condotte di scarico, a valle del sollevamento e prima del pozzetto di conferimento, risulta obbligatorio l’utilizzo di pozzetto di disgiunzione mantenuto a pressione atmosferica, utilizzato quale vaso aperto. 9. E’ predisposto, a cura e spese del richiedente, un sollevamento dotato di dispositivo anti riflusso nel caso non sia possibile il recapito a gravità del refluo in pubblica fognatura. 10. E’ possibile l’eliminazione della vasca biologica o della vasca imhoff per gli scarichi domestici o assimilati ai domestici che conferiscono in fognatura separata. CAPO V NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI Art. 65 (Impianti di trattamento dei reflui) 1. La costruzione e manutenzione degli impianti di trattamento dei reflui industriali prima dell’immissione in fognatura avviene a cura e spese del titolare dello scarico. 2. La disattivazione degli impianti di trattamento per lavori di manutenzione è comunicata preventivamente al Gestore e al Dipartimento di Prevenzione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando le date di sospensione e di riattivazione degli impianti nonché ogni variazione dei tempi comunicati. Art. 66 (Misuratore di portata) 1. Per le utenze di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 95 del Decreto Delegato n.44/2012 ai fini della determinazione del volume delle acque reflue scaricate è installato un misuratore di portata di cui all’articolo 97, comma 2. 2. Il Gestore, all’atto del rilascio del permesso d’immissione, indica la posizione in cui installare il misuratore di portata e formula eventuali prescrizioni relativa alla posa in opera. 3. Il misuratore di portata deve avere le seguenti caratteristiche: elettromagnetico; atto a resistere agli agenti chimico-fisici del refluo; dotato di strumentazione per la registrazione in continuo dei dati; predisposta per la piombatura; marcatura CE. 4. Il misuratore è installato secondo le specifiche tecniche del costruttore. 5. Il Gestore verificate le condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 appone i sigilli al misuratore. 6. L’installazione, la sostituzione, la manutenzione e/o la riparazione del misuratore è a cura e spese del titolare dello scarico, che è altresì tenuto a segnalare tempestivamente al Gestore qualunque malfunzionamento riscontrato. Il titolare è tenuto ad eliminare qualunque condizione che pregiudichi il corretto funzionamento del misuratore di portata. 7. L’utente è tenuto a consentire l’accesso alla lettura, ubicando il display del misuratore in posizione facilmente accessibile, predisponendo anche quanto è necessario per il collegamento in telemetria. 8. I requisiti tecnici del misuratore sono rappresentati nell’Allegato O al presente regolamento. Art. 67 (Prescrizioni generali per opere interne) 1. Le opere interne all’insediamento da allacciare, sono eseguite a cura e spese del titolare dello scarico nel rispetto dei vigenti regolamenti edilizi, di igiene e delle prescrizioni o norme di altri Enti o Autorità in sede di rilascio di autorizzazioni. 2. Tipologie di allacciamenti a reti fognarie sono rappresentate nell’Allegato F al presente regolamento. Art. 68 (Manutenzione degli allacciamenti) 1. Gli interventi di manutenzione sulle reti interne, incluso il pozzetto di allacciamento, sono a carico del titolare dello scarico ed in particolare la pulizia delle tubazioni, del sifone e del pozzetto di allacciamento. 2. Il titolare dello scarico è responsabile anche di eventuali danneggiamenti arrecati alla proprietà di terzi a causa dello stato della propria rete fognaria e/o di lavori per la costruzione o manutenzione della stessa. 3. Qualora il Gestore riscontri malfunzionamenti o perdite sulle reti interne degli utenti richiede agli stessi di provvedere al ripristino del normale funzionamento. CAPO VI NORME PER IL TRATTAMENTO DI REFLUI DOMESTICI PER SCARICHI SUL SUOLO Art. 69 (Trattamento di reflui domestici per scarichi sul suolo) 1. Ai sensi del comma 3, dell’articolo 69 del Codice Ambientale, è ammesso lo scarico sul suolo dei reflui domestici sulla base dello schema impiantistico di cui all’Allegato P, adottando, in base alla tipologia del terreno presente, le soluzioni impiantistiche di seguito indicate: a) impianto composto da vasca Imhoff e reti di subirrigazione a dispersione o subirrigazione con drenaggio; b) impianto composto da vasca Imhoff e impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale o fitodepurazione a flusso verticale. 2. Il progetto dell’impianto di trattamento per scarico sul suolo di cui al precedente comma è elaborato sulla base delle indicazioni contenute nel presente regolamento e presentato all’Ufficio per l’Edilizia unitamente al progetto edilizio o, in caso di scarico fognario esistente, secondo tempi di cui all’articolo 79, comma 3- quater del Decreto Delegato n. 44/2012. Il Gestore rilascia parere come prescritto dall’articolo 126 della Legge n. 140/2017. Art. 70 (Vasca Imhoff) 1. La vasca Imhoff è obbligatoria per il trattamento delle acque reflue domestiche scaricate sul suolo. 2. La vasca Imhoff precede la rete di subirrigazione o fitodepurazione; oltre i 50 A.E., è inserita una fase ossidativa con abbattimento di BOD5 non inferiore al 60%. 3. La vasca Imhoff deve avere una capacità minima di 250 litri per A.E. di cui: 50 litri per il comparto di sedimentazione; 200 litri per il comparto di digestione. 4. La vasca Imhoff deve essere ispezionabile e, per quanto possibile, ubicata fuori dai muri perimetrali dell’edificio, lontana (almeno 10 metri) da pozzi, serbatoi e tubazioni dell’acqua, al fine di permettere le operazioni di estrazione del residuo e pulizia almeno con frequenza annuale. E’ previsto un pozzetto di ispezione prima della vasca Imhoff. 5. Le acque provenienti da lavelli di cucina e lavastoviglie sono trattate con degrassatore prima di essere immesse nella vasca Imhoff. 6. Non devono essere immesse nella vasca Imhoff acque meteoriche. Art. 71 (Reti di subirrigazione a dispersione) 1. Il sistema di dispersione per subirrigazione normalmente viene utilizzato per i terreni permeabili. 2. Lo scarico mediante dispersione per subirrigazione sul suolo è ammesso per gli scarichi derivanti da edifici residenziali mono-bifamigliari e da edifici destinati a civile abitazione. 3. Per insediamenti di potenzialità più elevata, quali condomini, scuole, alberghi, ristoranti, piccoli nuclei abitati, il sistema di scarico per subirrigazione è ammesso solo nei casi in cui: a) sia accertata l’impossibilità tecnica di recapitare in corpi idrici superficiali; b) per tipologie edilizie aventi una consistenza inferiore a 50 A.E. 4. Le acque reflue provenienti da vasca Imhoff e da degrassatori, vengono immesse, mediante condotta a tenuta, nella rete disperdente. 5. La rete disperdente è costituita da condotte di cotto, gres, calcestruzzo o materiali plastici del diametro di 100-120 mm posate con una pendenza fra 0,2 % e 0,5 %, dotate di fessure praticate inferiormente e perpendicolarmente all’asse del tubo distanziate 200–400 mm e larghe da 10 a 20 mm. La rete viene posta in trincea ad una profondità non inferiore a 600 mm e non superiore a 800 mm e con larghezza alla base di almeno 400 mm. Il fondo della trincea per almeno 300 mm è occupato da un letto di pietrisco di tipo lavato della pezzatura di 40/70 mm. La rete disperdente viene collocata al centro del letto di pietrisco. La parte superiore della massa ghiaiosa prima di essere coperta con il terreno di scavo, è protetta con uno strato di materiale adeguato che ne impedisca l’intasamento dal terreno sovrastante e, nel contempo, garantisca l’aerazione del sistema drenante. A lavoro ultimato la sommità della trincea dovrà risultare rilevata rispetto al terreno adiacente, per evitare la formazione di avvallamenti sopra la stessa. La trincea può avere la rete disperdente su di una fila o su di una fila con ramificazioni o su più file; la trincea segue l'andamento delle curve di livello per mantenere la condotta disperdente in idonea pendenza. 6. Per ragioni igienico –sanitarie e funzionali le trincee con reti disperdenti sono collocate lontane da fabbricati (circa 10 metri), aree pavimentate, o altre sistemazioni che impediscono il passaggio dell’aria nel terreno. La distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non deve essere inferiore al metro; la falda non può essere utilizzata a valle per uso domestico o per irrigazione di prodotti da mangiare crudi fatti salvi accertamenti chimici e microbiologici da parte dell'Unità sanitaria. 7. Lo sviluppo della rete disperdente, da definirsi preferibilmente con prove di percolazione, deve essere in funzione della natura del terreno e precisamente: a) sabbia sottile, materiale leggero di riporto: 2 m. per A.E.; b) sabbia grossa e pietrisco: 3m. per A.E.; c) sabbia sottile con argilla: 5m. per A.E.; d) argilla con un po' di sabbia: 10m. per A.E.; e) argilla compatta: non adatta. Le caratteristiche del terreno sono documentate da relazione geologica. 8. Fra la trincea e una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua deve esservi una distanza minima di 30 metri. La distanza minima fra la trincea e pozzi, condotte, serbatoi o altre opere pubbliche, destinate al servizio di acqua è di 200 metri. 9. L’utente deve controllare, periodicamente: a) l’assenza di intasamento del pietrisco o del terreno sottostante; b) l’assenza di impaludamenti superficiali; c) il corretto funzionamento del sifone regolarmente; 10. Le reti subirrigue possono essere servite da sistema di sollevamento con pompe idrauliche. Art. 72 (Reti di subirrigazione con drenaggio) 1. Il sistema delle reti di subirrigazione con drenaggio viene utilizzato normalmente per terreni impermeabili. Le acque reflue provenienti da chiarificazione mediante condotte a tenuta, confluiscono nella condotta disperdente. Il sistema consiste in una trincea, profonda in genere 1-1,5 metri avente sul fondo uno strato di argilla, sul quale si posa la condotta drenante sovrastata in senso verticale di pietrisco, minuto e grosso; dentro l'ultimo strato si colloca la rete disperdente. Le due condotte, aventi in genere pendenza tra lo 0,2% e 0,5%, sono costituite da elementi tubolari di cotto, grés o calcestruzzo del diametro di circa 100-120 mm con estremità tagliate dritte e distanziate di 10 o 20 mm, coperte superiormente da tegole o da elementi di pietrame per impedire l'entrata del pietrisco e del terreno dello scavo, che ricoprirà la trincea con idoneo materiale per evitare avvallamenti; si dovranno usare precauzioni affinché il terreno di rinterro non vada a riempire i vuoti prima dell'assestamento. Tubi di aerazione di conveniente diametro vengono collocati verticalmente, dal piano di campagna fino allo strato di pietrisco grosso inferiore, disposti alternativamente a destra e a sinistra delle condotte e distanziati due-quattro metri l'uno dall'altro. La condotta drenante sbocca in un idoneo ricettore (rivolo, alveo, impluvio, ecc.), mentre la condotta disperdente è chiusa 5 metri prima dello sbocco della condotta drenante. La trincea può essere con condotte su di una fila, con fila ramificata o con più file. Lo sviluppo delle condotte si calcola in genere in due-quattro metri per utente. 2. Fra la trincea e una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua deve esservi una distanza minima di 30 metri. La distanza minima fra la trincea e pozzi, condotte, serbatoi o altre opere pubbliche, destinate al servizio di acqua è di 200 metri. 3. Le reti subirrigue possono essere servite da sistema di sollevamento con pompe idrauliche. Art. 73 (Fitodepurazione) 1. Per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati che scaricano acque reflue domestiche o assimilate è ammesso il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali la fitodepurazione, o altri sistemi che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale. 2. Gli impianti di fitodepurazione si distinguono in: a) sub-superficiale a flusso orizzontale; b) sub-superficiale a flusso verticale. 3. La scelta del sistema a flusso orizzontale è consigliata per insediamenti aventi una potenzialità massima di 15 A.E., mentre il sistema a flusso verticale è consigliato per un massimo di 100 A.E. Art. 74 (Fitodepurazione a flusso orizzontale) 1. Nella fitodepurazione a flusso orizzontale, il vassoio assorbente è costituito da una vasca o bacino a tenuta stagna in muratura, in calcestruzzo o in materiale plastico prefabbricato, con il fondo perfettamente, posto a circa 700/800 mm di profondità. 2. La vasca o il bacino viene riempito con uno strato di ghiaia lavata, di pezzatura 40/70 mm, per uno spessore di 150/200 mm, onde facilitare la ripartizione del refluo, e successivamente uno strato di ghiaietto lavato di pezzatura 10/20 mm, dello spessore di 15 mm, come supporto alle radici. Sopra lo strato di ghiaietto sono posti un telo di "tessuto non tessuto" e 400/500 mm di una miscela costituita dal 50% di terreno vegetale e 50% di torba su cui saranno messe a dimora le piante. 3. In base al dimensionamento del letto assorbente si può avere sia lo scarico di acque reflue in uscita dal sistema oppure non avere lo scarico per la completa eliminazione delle acque reflue dovuta all’evaporazione e traspirazione delle piante. Può essere indicata una superficie del letto assorbente, pari a circa 5 mq per A.E., per garantire la completa eliminazione del refluo. A monte del letto assorbente e comunque a valle della vasca Imhoff, è posizionato un pozzetto per il controllo del livello dell’acqua nell’impianto. A valle del letto assorbente è posizionato un pozzetto che verrà utilizzato per il controllo del livello dell’acqua nella vasca, se il sistema è a circuito chiuso e come pozzetto ufficiale di prelevamento, se il sistema prevede lo scarico. Art. 75 (Fitodepurazione a flusso verticale) 1. La fitodepurazione a flusso verticale necessita, a valle della vasca, di un accumulo dotato di pompa di sollevamento per regolarne la portata in ingresso. La vasca, utilizzata sia come substrato per la messa a dimora delle piante sia come filtro, deve avere opportune pendenze, onde favorire lo scarico delle acque reflue trattate. La vasca può essere realizzata in calcestruzzo in opera, in calcestruzzo prefabbricato o a manti sintetici (geomembrane) di adeguato spessore che, andranno protetti contro le rotture posizionando inferiormente e superiormente strati di “tessuto non tessuto”. Sul fondo della vasca è posta la conduttura di captazione, costituita da un tubo forato del tipo drenante che raccoglie le acque depurate. Tale condotta convoglia le acque depurate in un pozzetto, posizionato all’uscita della vasca, ove all’interno viene posto un sistema di regolazione del livello idrico (sifone), al fine di evitare ristagni di acqua all’interno dell’impianto. All’interno della vasca è posto il materiale di riempimento costituito da ghiaia fine lavata di granulometria 4/8 mm, per un’altezza di circa 1 m. Sopra tale strato drenante sono posate le tubazioni di adduzione, distanti 1 m l’una dall’altra, costituite da tubi in P.V.C. o polietilene con diametro di 100/120 mm, su cui sono praticati dei fori. Le tubazioni sono ricoperte da un’ulteriore strato di ghiaia fine lavata, per uno spessore di 100/150 mm. In questo strato di ghiaia vengono poste a dimora le piante. Nella formazione del livellamento finale della vasca è opportuna la costruzione di piccoli argini perimetrali per impedire l’ingresso di acque meteoriche. 2. Per il dimensionamento della superficie della vasca si devono prevedere dai 2,5 mq ai 3,5 mq per A.E. TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI CAPO I DISPOSIZIONI FINALI Art. 76 (Collaborazione degli utenti) 1. Gli utenti sono tenuti a prestare la massima collaborazione al personale del Gestore nell’espletamento delle funzioni, anche facendosi rappresentare da altre persone in caso di assenza o di impedimento, consentendo l’accesso ai luoghi, fornendo tutte le informazioni richieste ed adottando tutte le misure atte a facilitare le attività, specie per quanto riguarda i controlli. 2. Il personale del Gestore o delle imprese che agiscono per conto dello stesso è munito di apposito documento di riconoscimento, ed è tenuto ad esibirlo, a richiesta, nell’espletamento delle proprie funzioni. Art. 77 (Trattamento dei dati personali) 1. Il trattamento dei dati personali dell’utente da parte del Gestore avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge 21 dicembre 2018 n. 171. Il Gestore, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto da tale legge, consegnerà all’utente specifica informativa. 2. Il trattamento dei dati è essenziale per l’identificazione del contraente, per la stipula del contratto di somministrazione e per la successiva gestione del rapporto da questo derivante, che risulterebbe materialmente impossibilitato in carenza, o parziale difetto, delle informazioni richieste. Art. 78 (Consultazione e documentazione) 1. Sul sito del Gestore www.aass.sm è consultabile il testo aggiornato del Regolamento ed è pubblicata la modulistica per le richieste dell’utenza. Art. 79 1. Si confermano le disposizioni contenute nella delibera dell’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia n.3 del 5 giugno 2014. Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 gennaio 2019/1718 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Mirco Tomassoni – Luca Santolini IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Guerrino Zanotti Allegato A Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici – via A. di Superchio 16 – 47893 Borgo Maggiore 1 di 3 Tel. 0549 883700 – email: info@aass.sm – www.aass.sm – COE SM 02463 Mod. A 1.0 CONTRATTO PER FORNITURA DI SERVIZIO IDRICO (nuovo contratto, modifiche, cessazioni, subentri) Il Sottoscritto In data nato/a il residente a in via n. CAP recapito telefonico in qualità CHIEDE al Gestore del Servizio Idrico Integrato per l’edificio di cui ai seguenti estremi: Castello di via n. Int. Estremi cat.li Foglio Particella le seguenti prestazioni relative al servizio idrico (Indicare le opzioni richieste): � Installazione di nuovo contatore idrico per nuovo contratto di fornitura: � Utilizzo domestico o assimilabile per singola unità abitativa (DN15) � Utilizzo domestico o assimilabile, di tipo condominiale per N. unità abitative � Altro uso specificare portata oraria massima richiesta mc/h Per Modifica/Cessazione/Subentro di contratto di fornitura idrica esistente indicare: contratto precedente o PDE o matricola contatore � Modifica del contratto di fornitura e/o del contatore idrico Nuovo contatore richiesto delle seguenti caratteristiche DN Tipo contratto � Domestico | � Altro uso (diverso dal domestico) � Cessazione del servizio idrico e chiusura contatore idrico ( opzione possibile solo se il presente contratto risulta intestato al richiedente o suo delegato) � Subentro nel contratto di fornitura del servizio idrico, senza modifica delle condizioni del contratto e della fornitura del servizio, in questo caso indicare: Il sottoscritto chiede la seguente modalità di gestione della fattura: � spedizione in formato elettronico all’indirizzo: � spedizione cartacea all’indirizzo di residenza (con costo aggiuntivo spedizione) � specifica cod. Iban per accredito bancario Allega: Documento di identità del richiedente Delega scritta del proprietario dell’immobile se il richiedente non è proprietario Firma del richiedente Allegato "A" al Regolamento 22 gennaio 2019 n.1 Allegato A Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici – via A. di Superchio 16 – 47893 Borgo Maggiore 2 di 3 Tel. 0549 883700 – email: info@aass.sm – www.aass.sm – COE SM 02463 Mod. A 1.0 CONTRATTO PER FORNITURA DI SERVIZIO IDRICO (nuovo contratto, modifiche, cessazioni, subentri) Con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore: - Autorizza l’AASS (creditore) a disporre l’addebito del conto indicato nella sezione sotto-stante - Autorizza la Banca del Debitore ad eseguire l’addebito conformemente alle disposizioni impartite dal Creditore Tipologia di pagamento Ricorrente Singolo addebito IBAN IBAN del titolare del conto corrente Dati relativi al Cliente Ragione Sociale/Nome e Cognome C.O.E / cod. iss / P.Iva /Cod.Fiscale Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. Il sottoscritto Debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo quanto previ-sto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. Luogo Data di sottoscrizione Firma Il sottoscrittore, si assume le responsabilità delle dichiarazioni sopra riportate e dichiara di esse-re informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale il presente documento viene reso. Luogo Data di sottoscrizione Firma Allegato "A" al Regolamento 22 gennaio 2019 n.1 Allegato A Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici – via A. di Superchio 16 – 47893 Borgo Maggiore 3 di 3 Tel. 0549 883700 – email: info@aass.sm – www.aass.sm – COE SM 02463 Mod. A 1.0 CONTRATTO PER FORNITURA DI SERVIZIO IDRICO (nuovo contratto, modifiche, cessazioni, subentri) Spazio riservato Servizio Acquedottistico AASS Il tecnico del servizio acquedotto AASS, in data Effettuate le opportune verifiche di cui alla richiesta allegata dichiara: � Risulta possibile effettuare l’installazione / modifiche di cui alla richiesta allagata � Prescrizioni/indicazioni del Servizio Acquedottistico � Rilievo del PDE di cui si chiede modifica (se disponibile) o matricola contatore idrico nel caso di modifiche � Preventivo di spesa per modifiche richieste (€) � Tempo per le modifiche dall’accettazione (giorni lavorativi): Firma del tecnico AASS Spazio per servizio Commerciale AASS: Allegato: Ricevuta di pagamento cod. Data : Timbro accettazione uff. commerciale AASS Allegato "A" al Regolamento 22 gennaio 2019 n.1 Allegato B Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici – via A. di Superchio 16 – 47893 Borgo Maggiore 1 di 1 Tel. 0549 883700 – email: info@aass.sm – www.aass.sm – COE SM 02463 Mod. B 1.0 MODULO TRASMISSIONE DA PARTE DEL CLIENTE DELLE AUTOLETTURE DEL CONTATORE IDRICO Il sottoscritto Data Inserire Codice cliente oppure PDE TRASMETTE al Gestore del Servizio Idrico Integrato l’autolettura effettuata dal cliente del contatore idrico installato presso il seguente punto di fornitura: via n. castello valore mostrato dal misuratore: , mc Firma del dichiarante Il presente modulo potrà essere comunicato al gestore del Servizio Idrico Integrato mediante una delle seguenti modalità: - Accedendo al sito del gestore: www.aass.sm - Trasmissione via fax al n. 0549 883736 - Spedizione postale a: A.A.S.S. via A. di Superchio 16 – Borgo Maggiore 47893 - Consegna a mano a: A.A.S.S. via A. di Superchio 16 – Borgo Maggiore 47893 Allegato "B" al Regolamento 22 gennaio 2019 n.1 Allegato C Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici – via A. di Superchio 16 – 47893 Borgo Maggiore 1 di 1 Tel. 0549 883700 – email: info@aass.sm – www.aass.sm – COE SM 02463 Mod. C 1.0 DICHIARAZIONE DI TRATTAMENTO DI REFLUI DOMESTICI PER IMMISSIONE SUL SUOLO Il Sottoscritto Data nato/a il residente a in via n. CAP recapito telefonico DICHIARA al Gestore del Servizio Idrico Integrato che l’edificio di cui ai seguenti estremi: Castello di via n. Estremi cat.li Foglio Particella Proprietà immobile nato/a il residente a in via n. CAP vista la comunicazione ricevuta da parte della AASS dell’impossibilità sia attuale che futura di collegamento a pubblica fognatura, che il trattamento dei reflui verrà effettuato in proprio dall’intestatario dell’immobile in base alle tecniche previste nel regolamento del servizio idrico integrato adottato dalla AASS, e che il sottoscritto si assumerà oneri e responsabilità di gestione dell’impianto di trattamento dei reflui. L’impianto di trattamento dei reflui entrerà in funzione in data Allega: - Lettera di risposta della AASS nella quale di cita l’impossibilità di collegamento a pubblica fognatura, - Pratica Urbanistica che autorizzi la costruzione e posa di trattamenti dei reflui per l’immissione in ambiente e carico sul suolo - Progetto di trattamento dei reflui a firma di professionista iscritto ad ordine professionale nel campo impiantistico o edilizia CHIEDE al Gestore del Servizio Idrico Integrato l’esonero relativo alla tassa di conferimento e trattamento dei reflui. Firma del dichiarante Spazio per servizio Commerciale AASS: Data ricevimento pratica: Timbro accettazione uff. commerciale AASS Allegato "C" al Regolamento 22 gennaio 2019 n.1 Allegato D Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici – via A. di Superchio 16 – 47893 Borgo Maggiore 1 di 2 Tel. 0549 883700 – email: info@aass.sm – www.aass.sm – COE SM 02463 Mod. D 1.0 RICHIESTA DI VERIFICA DI INTERFERENZE DI LAVORI CON RETI ESISTENTI O DI PROGETTO AASS Il Sottoscritto Data nato/a il residente a in via n. CAP recapito telefonico vista la necessità del richiedente di verificare le possibili interferenza delle reti esistenti o di progetto della AASS, rispetto al progetto di opere edilizie o impianti avanzate dal richiedente previste agli estremi catastali di cui al: Foglio particella CHIEDE al Gestore del Servizio Idrico Integrato: la verifica di interferenza delle opere di progetto rispetto alle reti esistenti o di progetto della AASS e richiede la trasmissione delle risultanze al seguente indirizzo di posta elettronica Allega: - Progetto delle opere del richiedente su planimetria catastale in formato Autocad o GIS Nota: Il progetto delle opere con relativa richiesta, può essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: progettazione@aass.sm Firma del richiedente Allegato "D" al Regolamento 22 gennaio 2019 n.1 Allegato D Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici – via A. di Superchio 16 – 47893 Borgo Maggiore 2 di 2 Tel. 0549 883700 – email: info@aass.sm – www.aass.sm – COE SM 02463 Mod. D 1.0 Spazio riservato Servizio Acqua-Gas AASS Il tecnico del servizio In data Effettuate le opportune verifiche di cui alla richiesta allegata dichiara: � Rileva le seguenti interferenze � Rileva che non sussistono possibili interferenze Eventuali prescrizioni: Firma del tecnico Spazio riservato Servizio Fognature AASS Il tecnico del servizio In data Effettuate le opportune verifiche di cui alla richiesta allegata dichiara: � Rileva le seguenti interferenze � Rileva che non sussistono possibili interferenze Eventuali prescrizioni: Firma del tecnico Spazio riservato Servizio Elettrico AASS Il tecnico del servizio In data Effettuate le opportune verifiche di cui alla richiesta allegata dichiara: � Rileva le seguenti interferenze � Rileva che non sussistono possibili interferenze Eventuali prescrizioni: Firma del tecnico Spazio riservato Servizio Telecomunicazioni AASS Il tecnico del servizio In data Effettuate le opportune verifiche di cui alla richiesta allegata dichiara: � Rileva le seguenti interferenze � Rileva che non sussistono possibili interferenze Eventuali prescrizioni: Firma del tecnico Allegato "D" al Regolamento 22 gennaio 2019 n.1 Allegato E Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici – via A. di Superchio 16 – 47893 Borgo Maggiore 1 di 2 Tel. 0549 883700 – email: info@aass.sm – www.aass.sm – COE SM 02463 Mod. E 1.0 RICHIESTA COSTRUZIONE O MODIFICA DEL PUNTO DI ALLACCIAMENTO PER FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO (A firma del richiedente, indirizzato al servizio commerciale AASS) Il Sottoscritto In data nato/a il residente a in via n. CAP recapito telefonico in qualità CHIEDE al Gestore del Servizio Idrico Integrato l’avvio della procedura per la realizzazione o modifica dell’allacciamento idrico a servizio dell’edificio di cui ai seguenti estremi: Castello di via n. Estremi cat.li Foglio Particella Proprietà immobile nato/a il residente a in via n. CAP richiedendo le seguenti prestazioni relative al servizio idrico:(Indicare le opzioni richieste): � Realizzazione di nuovo punto di allacciamento idrico, predisposto per i seguenti PDE (punti di erogazione del servizio idrico) n. PDE per contatori idrici per utenze domestiche (DN15) n. PDE per contatori idrici per utenze di portata mc/h n. PDE per contatori idrici per utenze di portata mc/h n. PDE per contatori idrici antincendio di portata mc/h � Spostamento del punto di allacciamento idrico esistente Allegare planimetria catastale con collocazione vano contatori desiderato Eventuali note del richiedente: � Modifica del punto di allacciamento esistente (es. aggiunta di PDE o variazioni di portata): Allega: Copia del documento di identità personale del richiedente Planimetria catastale con collocazione vano contatori desiderato Firma del richiedente Allegato "E" al Regolamento 22 gennaio 2019 n.1 Allegato E Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici – via A. di Superchio 16 – 47893 Borgo Maggiore 2 di 2 Tel. 0549 883700 – email: info@aass.sm – www.aass.sm – COE SM 02463 Mod. E 1.0 RICHIESTA COSTRUZIONE O MODIFICA DEL PUNTO DI ALLACCIAMENTO PER FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO Spazio riservato Servizio Acquedottistico AASS Il tecnico del servizio acquedotto AASS, in data Effettuate le opportune verifiche di cui alla richiesta allegata dichiara: 1. Risulta possibile la fornitura di servizi nella zona/punto richiesto 2. Allega alla presente l’allegato grafico del punto di allacciamento definito dal servizio AASS 3. Prescrizioni/indicazioni del Servizio Acquedottistico 4. Allacciamento idrico previsto DN (mm) 5. Preventivo di spesa per allacciamento (€) 6. Tempo necessario alla realizzazione dall’accettazione gg .lavorativi: Firma del tecnico AASS Spazio per servizio Commerciale AASS: Allegato: Ricevuta di pagamento cod. Data : Timbro accettazione uff. commerciale AASS Allegato "E" al Regolamento 22 gennaio 2019 n.1 Allegato "F" al Regolamento 22 gennaio 2019 n.1 Allegato "F" al Regolamento 22 gennaio 2019 n.1 Allegato "F" al Regolamento 22 gennaio 2019 n.1 Allegato "F" al Regolamento 22 gennaio 2019 n.1 Allegato "F" al Regolamento 22 gennaio 2019 n.1 Allegato "F" al Regolamento 22 gennaio 2019 n.1 Allegato "F" al Regolamento 22 gennaio 2019 n.1 Allegato G Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici – via A. di Superchio 16 – 47893 Borgo Maggiore 1 di 3 Tel. 0549 883700 – email: info@aass.sm – www.aass.sm – COE SM 02463 Mod. G 1.0 RICHIESTA DI COSTRUZIONE O MODIFICA DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE REFLUE PER UTENZE DOMESTICHE E ASSIMILABILI Il Sottoscritto Data nato/a il residente a in via n. CAP recapito telefonico in qualità CHIEDE al Gestore del Servizio Idrico Integrato l’avvio della procedura per la realizzazione o modifica dell’allacciamento alla rete fognaria a servizio dell’edificio di cui ai seguenti estremi: Castello di via n. Estremi cat.li Foglio Particella Proprietà immobile nato/a il residente a in via n. CAP per il conferimento per lo smaltimento delle acque reflue nelle seguenti tipologie e quantità Conferimento di Acque bianche � SI � NO Superficie captazione (mq) Tipo pavimentazione o copertura Calcolo portata (l/s) spazio riservato AASS Conferimento di Acque nere � SI � NO Utenze Domestiche N. unità abitative Calcolo portata (l/s) spazio riservato AASS Codice attività (vedasi elenco seguente) Attività specifica Portata (mc/h) dichiarata dal richiedente Tipo di attività: (riportare le tipologie tra quelle vedasi art. 70 comma 6 del Codice Ambientale (D.D. 27 Aprile 2012 n.44) e successive integrazioni. Allegato "G" al Regolamento 22 gennaio 2019 n.1 Allegato G Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici – via A. di Superchio 16 – 47893 Borgo Maggiore 2 di 3 Tel. 0549 883700 – email: info@aass.sm – www.aass.sm – COE SM 02463 Mod. G 1.0 RICHIESTA DI COSTRUZIONE O MODIFICA DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE REFLUE PER UTENZE DOMESTICHE E ASSIMILABILI Tipologie attività di cui all’art. 70 comma 6 del Codice Ambientale (D.D. 27 Aprile 2012 n.44) codice Tipologia attività Attività specifica a1 Attività vendita al dettaglio di alimenti Alimentari, macellerie, rosticcerie, gelaterie, pasticcerie, piadinerie e simili a2 Somministrazione di alimenti e bevande mense, bar, pub, ristoranti, e simili a3 Attività di produzione non industriale di alimenti, conserve alimentari Apicoltori, birrerie, conserviere e simili a3 Prodotti cosmetici Saponerie e simili a4 Attività di servizi Parrucchieri, toelettatura animali, estetisti, odontotecnici, campeggi, alberghi, locande, gommisti, attività edili, lavanderie artigianali, lavanderie a secco a ciclo chiuso, lavanderie automatiche e simili a4-bis Impianti di purificazione/addolcimento acque provenienti dal pubblico acquedotto b Aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche verificate tramite analisi chimico/fisiche. Allega: Copia del documento di identità personale del richiedente Planimetria catastale 1:200 dell’edificio da servire con indicazione ipotesi di punto di conferimento del refluo (da confermare da parte del servizio fognature AASS) Il sottoscrittore, si assume le responsabilità delle dichiarazioni sopra riportate e dichiara di esse-re informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale il presente documento viene reso. Luogo Data di sottoscrizione Firma Allegato "G" al Regolamento 22 gennaio 2019 n.1 Allegato G Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici – via A. di Superchio 16 – 47893 Borgo Maggiore 3 di 3 Tel. 0549 883700 – email: info@aass.sm – www.aass.sm – COE SM 02463 Mod. G 1.0 RICHIESTA DI COSTRUZIONE O MODIFICA DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE REFLUE PER UTENZE DOMESTICHE E ASSIMILABILI Spazio riservato Ufficio Fognature AASS Il tecnico servizio fognature In data Effettuate le opportune verifiche di cui alla richiesta allegata dichiara: 1. Risulta possibile il conferimento alla rete di fognatura pubblica di Acque bianche � SI � NO Acque nere � SI � NO 2. Allega alla presente l’allegato grafico con l’indicazione del punto di allacciamento 3. Profondità di recapito ammissibile prevista dal Servizio riferito al di campagna nel punto di allacciamento determinato: Acque bianche (m) Acque nere (m) 4. Altre prescrizioni del Servizio 5. Allacciamento fognario previsto Acque bianche Ø(mm) Acque nere Ø(mm) 6. Preventivo di spesa per allacciamento Acque bianche (€) Acque nere (€) 7. Tempo necessario alla realizzazione dall’accettazione gg .lavorativi: Firma del tecnico AASS Spazio per servizio Commerciale AASS: Allegato: Ricevuta di pagamento cod. Data : Timbro accettazione uff. commerciale AASS Allegato "G" al Regolamento 22 gennaio 2019 n.1 Allegato H Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici – via A. di Superchio 16 – 47893 Borgo Maggiore 1 di 3 Tel. 0549 883700 – email: info@aass.sm – www.aass.sm – COE SM 02463 Mod. H 1.0 RICHIESTA DI COSTRUZIONE O MODIFICA DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE REFLUE PER UTENZE INDUSTRIALI Il Sottoscritto Data nato/a il residente a in via n. CAP recapito telefonico in qualità CHIEDE al Gestore del Servizio Idrico Integrato l’avvio della procedura per la realizzazione o modifica dell’allacciamento alla rete fognaria a servizio dell’edificio di cui ai seguenti estremi: Castello di via n. Estremi cat.li Foglio Particella Proprietà immobile nato/a il residente a in via n. CAP per il conferimento per lo smaltimento delle acque reflue nelle seguenti tipologie e quantità Conferimento di Acque bianche � SI � NO Superficie captazione (mq) Tipo pavimentazione o copertura Calcolo portata (l/s) spazio riservato AASS Conferimento di Acque nere � SI � NO Utenze assimilabili al domestico N. addetti attività Calcolo portata (l/s) spazio riservato AASS Conferimento di Acque industriali � SI � NO Utenze Industriali Tipo attività Portata (l/s) dichiarato dal richiedente In riferimento all’utilizzo di acqua prelevata da fonti o sorgenti diverse dal pubblico acquedotto, dichiara di: � Utilizzare acque differenti dal pubblico acquedotto � Non utilizzare acque differenti dal pubblico acquedotto Firma richiedente Allegato "H" al Regolamento 22 gennaio 2019 n.1 Allegato H Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici – via A. di Superchio 16 – 47893 Borgo Maggiore 2 di 3 Tel. 0549 883700 – email: info@aass.sm – www.aass.sm – COE SM 02463 Mod. H 1.0 RICHIESTA DI COSTRUZIONE O MODIFICA DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE REFLUE PER UTENZE INDUSTRIALI Allega: Copia del documento di identità personale del richiedente Planimetria catastale 1:200 dell’edificio da servire con indicazione ipotesi di punto di conferimento del refluo (da confermare da parte del servizio fognature AASS) Prescrizioni relative agli scarichi rilasciate dal Dipartimento Prevenzioni Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Dipartimento Prevenzione Il sottoscrittore, si assume le responsabilità delle dichiarazioni sopra riportate e dichiara di esse-re informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale il presente documento viene reso. Luogo Data di sottoscrizione Firma Allegato "H" al Regolamento 22 gennaio 2019 n.1 Allegato H Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici – via A. di Superchio 16 – 47893 Borgo Maggiore 3 di 3 Tel. 0549 883700 – email: info@aass.sm – www.aass.sm – COE SM 02463 Mod. H 1.0 RICHIESTA DI COSTRUZIONE O MODIFICA DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE REFLUE PER UTENZE INDUSTRIALI Spazio riservato Ufficio Fognature AASS Il tecnico servizio fognature In data Effettuate le opportune verifiche di cui alla richiesta allegata dichiara: 1. Risulta possibile il conferimento alla rete di fognatura pubblica di Acque bianche � SI � NO Acque nere � SI � NO 2. Allega alla presente l’allegato grafico con l’indicazione del punto di allacciamento 3. Risulta necessario il pozzetto di campionamento � SI � NO 4. Risulta necessario il misuratore di portata � SI � NO 5. Profondità di recapito ammissibile prevista dal Servizio riferito al di campagna nel punto di allacciamento determinato: Acque bianche (m) Acque nere (m) 6. Altre prescrizioni del Servizio 7. Allacciamento fognario previsto Acque bianche Ø(mm) Acque nere Ø(mm) 8. Preventivo di spesa per allacciamento Acque bianche (€) Acque nere (€) 9. Tempo necessario alla realizzazione dall’accettazione gg .lavorativi: Firma del tecnico AASS Spazio per servizio Commerciale AASS: Allegato: Ricevuta di pagamento cod. Data : Timbro accettazione uff. commerciale AASS Allegato "H" al Regolamento 22 gennaio 2019 n.1 Allegato I Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici – via A. di Superchio 16 – 47893 Borgo Maggiore 1 di 2 Tel. 0549 883700 – email: info@aass.sm – www.aass.sm – COE SM 02463 Mod. I 1.0 CONTRATTO PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DI REFLUI PER ATTIVITA’ INDUSTRIALE Il Sottoscritto In data nato/a il residente a in via n. CAP In qualità di dell’attività sita nel castello di via n. Estremi cat.li Foglio Particella CHIEDE al Gestore del Servizio Idrico Integrato la sottoscrizione di contratto per il recapito e smaltimento di acque reflue industriali per il conferimento dei seguenti quantitativi di punta: Acque nere: mc/h Acque bianche: mc/h DICHIARA Al Gestore del Servizio Idrico Integrato: - In riferimento all’utilizzo di acqua prelevata da fonti o sorgenti diverse dal pubblico acquedotto di: � Utilizzare acque differenti dal pubblico acquedotto � Non utilizzare acque differenti dal pubblico acquedotto, e per questo aver installato idoneo misuratore, come previsto nel regolamento del Servizio Idrico Integrato. - L’attività, dal sottoscritto rappresentata, ha ottemperato alle prescrizioni del regolamento fognature, alle prescrizioni del Dipartimento Prevenzione, e del servizio fognature AASS. - Si impegna altresì ad osservare i limiti di scarico previsti in fase di richiesta dell’allacciamento della condotta di carico pubblica prescritti dal Dipartimento Prevenzione ed ufficio Fognature AASS, Allega: 1. Autorizzazione allo scarico in fognatura rilasciato dal Dipartimento Prevenzione 2. Eventuali prescrizioni emesse dal Dipartimento Prevenzione 3. Documento di identità del richiedente 4. Planimetria di progetto di captazione e recapito di acque reflue(comprensivo di eventuali misuratori di portata, pozzetto di campionamento, linee di scarico per ciascuna tipologia di linea) Nota: Variazioni di portata superiori al 25% dei quantitativi dichiarati o utilizzo di captazione delle acque differenti da quelle del pubblico acquedotto richiederanno l’aggiornamento del presente contratto. Firma del legale rappresentante Allegato "I" al Regolamento 22 gennaio 2019 n.1 Allegato I Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici – via A. di Superchio 16 – 47893 Borgo Maggiore 2 di 2 Tel. 0549 883700 – email: info@aass.sm – www.aass.sm – COE SM 02463 Mod. I 1.0 CONTRATTO PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DI REFLUI PER ATTIVITA’ INDUSTRIALE Spazio per la AASS: L’allacciamento potrà entrare in funzione entro il Timbro accettazione ufficio AASS Allegato "I" al Regolamento 22 gennaio 2019 n.1 Allegato "L" al Regolamento 22 gennaio 2019 n.1 Allegato M Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici – via A. di Superchio 16 – 47893 Borgo Maggiore 1 di 2 Tel. 0549 883700 – email: info@aass.sm – www.aass.sm – COE SM 02463 Mod. M 1.0 MODULO PER CONTROLLO, ADEGUAMENTO E CERTIFICAZIONE DEGLI SCARICHI I tecnici incaricati dal Gestore del Servizio Idrico Integrato in data sig. della ditta sig. della ditta hanno effettuato il sopralluogo e le prove necessarie alle verifiche di idoneità degli scarichi fognari del fabbricato su area privata di cui ai seguenti estremi: Castello di via n. Foglio Particella in presenza della proprietà del fabbricato rappresentato da: Sig, residente nato a il telefono Dalle verifiche è emerso che le reti di raccolta fognaria del privato, a monte del punto di conferimento alla pubblica fognatura risultano: Acque Bianche : � CONFORME � NON CONFORME � INCERTO Acque Nere : � CONFORME � NON CONFORME � INCERTO Note: Prescrizioni e azioni necessarie Elenco e quantificazione delle opere di adeguamento in area privata Descrizione lavori ed opere da realizzare/modificare quantità Spazio riservato Firma del tecnico incaricato dal Gestore Allegato "M" al Regolamento 22 gennaio 2019 n.1 Allegato M Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici – via A. di Superchio 16 – 47893 Borgo Maggiore 2 di 2 Tel. 0549 883700 – email: info@aass.sm – www.aass.sm – COE SM 02463 Mod. M 1.0 MODULO PER CONTROLLO, ADEGUAMENTO E CERTIFICAZIONE DEGLI SCARICHI Schema rappresentazione planimetrica stato di fatto e opere necessarie Allegato: fotografie del rilievo Note per il titolare dello scarico: - Nel caso di non conformità della rete di scarico fognario su suolo privato, il titolare dello scarico si impegna ad eseguire i lavori di adeguamento entro 6 mesi dal presente sopralluogo e di comunicarlo al Gestore del servizio Idrico Integrato. - Alla comunicazione del termine dei lavori il titolare dello scarico beneficerà dei contributi previsti dal Gestore per le opere di adeguamento delle opere sulle reti fognarie. - Nel caso di mancata esecuzione delle opere indicate all’atto del sopralluogo, trascorsi 6 mesi il Gestore del servizio Idrico Integrato si riserverà di agire ai fini della tutela dell’ambiente e del funzionamento della rete fognaria agendo attraverso: a. comunicazione alle autorità giudiziarie nel caso di sversamento di acque nere in ambiente o nella fognatura destinata al recepimento delle acque bianche b. disconnessione e chiusura, nei pressi del collettore fognario pubblico della tubazione di conferimento dell’allacciamento fognario nel caso di sversamento di acque bianche del privato nel collettore delle acque nere del Gestore. Allegato "M" al Regolamento 22 gennaio 2019 n.1 Allegato N Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici – via A. di Superchio 16 – 47893 Borgo Maggiore 1 di 1 Tel. 0549 883700 – email: info@aass.sm – www.aass.sm – COE SM 02463 Mod. N 1.0 VERBALE RELATIVO ALLE OPERE DI CAMPIONAMENTO DI REFLUI PRODOTTO DA ATTIVITA’ INDUSTRIALE Il tecnico in data alle ore incaricato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) dichiara di aver effettuato il campionamento dei reflui prodotti da attività industriale di cui ai seguenti estremi. Denominazione attività sita nel castello di via n. DICHIARA che il campionamento effettuato in data odierna, per la determinazione della qualità del refluo è stato eseguito in conformità alle procedure previste nel regolamento del servizio idrico integrato. Sono presenti alle operazioni di campionamento, quali incaricati della dell’attività industriale i signori: 1. 2. Al/ai quali viene consegnato un campione per analisi di parte: � Accettano il campione � Non accettano il campione Durante le operazioni di campionamento vengono sollevate le seguenti obiezioni dalle persone presenti in rappresentanza dell’attività industriale, da riportare solo se sottoscritte dai dichiaranti: Firma dell’ incaricato in rappresentanza dell’attività industriale che solleva le precedenti obiezioni: Le operazioni di campionamento ed il verbale è stato completato alle ore Firma del tecnico incaricato dal gestore S.I.I. Allegato "N" al Regolamento 22 gennaio 2019 n.1 Allegato O Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici – via A. di Superchio 16 – 47893 Borgo Maggiore 1 di 1 Tel. 0549 883700 – email: info@aass.sm – www.aass.sm – COE SM 02463 Mod. O 1.0 CARATTERISTICHE TECNICHE MISURATORE DI PORTATA PER REFLUI INDUSTRIALI Il misuratore dovrà avere caratteristiche specifiche per garantire le prestazioni ottimali di funzionamento in base alle caratteristiche del refluo e della tipologia di installazione. Caratteristiche del refluo standard Densità ≤ 1.15 kg/dm3 Presenza solidi / volume ≤ 20% Temperatura di recapito ≤ 60°C Conducibilità compresa tra 50µS e 5.000 µS Caratteristiche misuratore per reflui standard Misuratore per tubo completamente pieno Tipologia: elettromagnetico Scelta della taglia del misuratore per garantire velocità minima ≥ 0.3 m/s Errore di misura ≤ 1% del fondo scala per velocità ≥ 1.0 m/s Scheda di interfaccia per sistema di supervisione del gestore del S.I.I. Misuratore per tubo parzialmente pieno Tipologia: combinato integrato elettromagnetico-sensori di livello Scelta della taglia del misuratore per garantire velocità minima ≥ 0.3 m/s Errore di misura ≤ 1% della portata misurata per velocità ≥ 1.0 m/s Scheda di interfaccia per sistema di supervisione del gestore del S.I.I. Rispettare le prescrizioni del costruttore relativa alla posa dello strumento di misura. Per caratteristiche del refluo differenti da quelle indicate, il richiedente del servizio di recapito del refluo fognario, tenuto conto dei limiti di conferimento previsti all’interno del regolamento del Servizio Idrico Integrato e nel Codice Ambientale, proporrà strumentazioni che garantiscano prestazioni non inferiori a quelle individuate. Il gestore del servizio idrico integrato, valutate le caratteristiche del refluo e le caratteristiche della strumentazione proposta dal richiedente, autorizzerà l’utilizzo delle medesime apparecchiature. Allegato "O" al Regolamento 22 gennaio 2019 n.1 Allegato "P" al Regolamento 22 gennaio 2019 n.1 Allegato "P" al Regolamento 22 gennaio 2019 n.1

Regulation No. 1 on management of the integrated water service · Nelum