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Laws of San Marino

Law No. 126 on seeds

Made 2017-10-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Legge n. 126: Legge dei semi.
Language
Italian
Kind
Act
Country
San Marino
Subjects
Cultivated plants
Keywords
basic legislation, access and benefit-sharing, biodiversity, breeders' rights, plant production, plant variety, seeds/planting material, intellectual property rights, packaging/labelling, access-to-information, genetic resources, comparative analysis, traditional knowledge/indigenous knowledge
Categories
agriculture

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  1. REPUBBLICA DI SAN MARINO Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 ottobre 2017: LEGGE 27 OTTOBRE 2017 n.126 LEGGE DEI SEMI TITOLO I VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ AGRICOLA Art.1 (Obiettivi generali della diversità agricola) 1. La Repubblica di San Marino persegue l'obiettivo generale di conservazione e arricchimento della biodiversità. 2. La presente legge definisce la disciplina generale per la tutela della biodiversità perseguendo i seguenti obiettivi: a) avviare azioni volte a ridurre al minimo e, in ultima analisi, a eliminare le cause di erosione genetica delle risorse vegetali per l’alimentazione e l’agricoltura, sia tra le specie, all’interno delle specie o a livelli varietali; b) favorire la conservazione e l’arricchimento della biodiversità attraverso un approccio integrato tra conservazione, ricerca ed uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura; c) elaborare politiche agricole e di filiera a beneficio degli agricoltori che seguono le pratiche di cui al precedente punto b) e che applicano principi ecologici per il mantenimento della fertilità dei suoli e per il rispetto delle risorse naturali; d) promuovere una revisione delle norme sammarinesi affinché non contrastino con l’obiettivo generale di conservazione e arricchimento della diversità; e) realizzare inventari delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura insieme alle relative e più significative conoscenze, nel rispetto dei regolamenti e delle norme in vigore nonché potendo avvalersi di pareri e consulenze dell’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (U.G.R.A.A.). 2 Art.2 (Definizioni) 1. Per “risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura” (di seguito solo “risorse fitogenetiche”) si intende il materiale genetico d’origine vegetale che abbia un valore effettivo o potenziale per l’alimentazione e l’agricoltura. 2. Per “biodiversità agricola” o “agro-biodiversità” si intende il complesso delle variazioni intraspecifiche ed interspecifiche. 3. Per “materiale di riproduzione vegetale appartenente alla collettività” si intendono le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario: a) che sono originarie di uno specifico territorio; b) che, pur essendo di origine alloctona, ma non invasive, sono state introdotte da lungo tempo nell’attuale territorio di riferimento, naturalizzate e integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento; c) che, pur essendo originarie di uno specifico territorio, sono attualmente scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti ovvero centri di conservazione o di ricerca in altre regioni o Paesi. 4. Per “popolazioni” si intendono gli insiemi vegetali che soddisfano tutti i seguenti requisiti: a) derivano da una determinata combinazione di genotipi; b) sono considerati come unità per la loro idoneità a essere riprodotti senza modifiche, una volta stabiliti in una data regione di produzione con specifiche condizioni agro-climatiche; c) sono generati con una delle seguenti tecniche: 1) l’incrocio di cinque o più varietà in tutte le combinazioni, seguito dalla riunione della progenie (bulking) e dall’esposizione dello stock alla selezione naturale sulle generazioni successive; 2) la coltivazione congiunta di almeno cinque varietà di una specie in cui predomina la fertilizzazione incrociata, la riunione della progenie, la risemina ripetuta e l’esposizione dello stock alla selezione naturale finché non sono più presenti piante della varietà iniziale; 3) l’incrocio di varietà con l’utilizzo di protocolli di incrocio diversi da quelli indicati ai punti 1) e 2) per produrre una popolazione con analoghe diversità che non contiene varietà; 4) la coltivazione mediante metodi agro-ecologici di cui al comma 6 del presente articolo. 5. Per “erosione genetica” si intende la perdita di biodiversità tra ed entro le specie e le varietà. 6. Per “metodi agro-ecologici” si intendono quei metodi di coltivazione che applicano la scienza ecologica allo studio, al disegno e alla gestione dei sistemi agricoli, cioè metodi che mirano ad escludere l’utilizzo di sostanze chimiche di sintesi e a limitare il dispendio energetico, perseguendo il miglioramento della fertilità̀ del suolo con metodi naturali. 7. Per “miglioramento genetico convenzionale” si intende il processo attraverso il quale i ricercatori selezionano, generalmente nelle stazioni di ricerca, nuove varietà. 8. Per “conservazione in situ” si intende la conservazione delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura negli ecosistemi e negli habitat naturali, nonché il mantenimento e la ricostituzione delle popolazioni di specie nel loro ambiente naturale e, nel caso delle specie vegetali coltivate, nell’ambiente in cui si sono sviluppate le loro caratteristiche distintive. 9. Per “conservazione ex situ” si intende la conservazione delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura al di fuori del loro ambiente naturale. 10. Per “miglioramento genetico partecipativo (dall’inglese PPB)” si intende la metodologia di selezione vegetale che coinvolge collettivamente agricoltori, scienziati, produttori di sementi, consumatori, commercianti, associazioni di volontariato, ecc, in una dimensione inclusiva soprattutto in relazione al genere, per lo sviluppo di nuove varietà vegetali. 11. Per “selezione partecipativa-evolutiva (dall’inglese EPPB)” si intende la metodologia in cui 3 una coltura, proveniente da una vasta gamma di incroci o da miscugli, viene lasciata evolvere per un tempo indefinito in una moltitudine di siti individuali, consentendo agli agricoltori l’estrazione, la valutazione e lo sviluppo di linee interessanti con adattamenti specifici, e anche l’uso diretto in coltivazione come nel caso di alcuni cereali. 12. Per “miglioramento genetico tradizionale” si intende il metodo classico di selezione vegetale che l’agricoltore svolge nel rafforzare la capacità di messa a punto di varietà specificamente adatte alle condizioni ed alle esigenze della sua attività di produttore e/o trasformatore e utilizzatore. Art.3 (Principi generali) 1. Le risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura sono considerate patrimonio pubblico indisponibile della Repubblica e svolgono un ruolo essenziale nell’adattamento ai cambiamenti ecologici e alle imprevedibili evoluzioni dei bisogni umani. 2. La conservazione, la ricerca, la raccolta, la caratterizzazione, la valutazione, la documentazione e la disponibilità delle risorse fitogenetiche sono essenziali per la realizzazione di uno sviluppo agricolo sostenibile per le generazioni presenti e future. Art.4 (La conservazione delle risorse fitogenetiche) 1. Le istituzioni pubbliche tutelano la conservazione delle risorse fitogenetiche, dando particolare attenzione alla loro adeguata documentazione, caratterizzazione, rigenerazione e valutazione. Questo principio viene realizzato attuando quanto previsto dai Titoli II, III e IV della presente legge. 2. L’accesso alle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura deve essere liberamente disponibile per tutti. 3. Ogni azienda agricola si può occupare della conservazione delle risorse fitogenetiche: in questo caso la conservazione avviene nel campo degli agricoltori secondo metodi agro-ecologici e può essere incoraggiata attraverso programmi finanziati con fondi pubblici. La conservazione dei parenti selvatici delle specie coltivate e di piante selvatiche per la produzione alimentare deve essere promossa, anche nelle zone protette, sostenendo, inter alia, gli sforzi delle comunità locali. TITOLO II MIGLIORAMENTO GENETICO E PRODUZIONE DI SEMI Art.5 (Agricoltori come selezionatori) 1. Gli agricoltori, che sono selezionatori locali, e in particolar modo le donne, sono il presidio della selezione naturale fondato sui principi di qualità, diversità, resilienza e riproducibilità. Art.6 (La tecnologia e il miglioramento genetico) 1. Il miglioramento genetico delle piante deve condurre alla valorizzazione della biodiversità, all’ampliamento della loro base genetica ed alla tutela delle varietà agricole tradizionali e locali. 2. Al fine di garantire il principio di cui al precedente comma 1, nella Repubblica di San Marino è vietata la coltivazione di varietà transgeniche. 4 Art.7 (Programmi pubblici di ricerca) 1. I programmi pubblici di ricerca, compresi quelli di miglioramento genetico, devono rispettare il contesto agricolo ambientale e culturale e quindi comprendere e dare priorità ai metodi di coltivazione agro-ecologici, ai metodi e ai programmi di miglioramento genetico partecipativi-evolutivi di cui all’articolo 2 commi 10, 11 e 12. 2. I programmi pubblici di ricerca devono dare priorità alle seguenti attività: a) comprendere e diffondere i metodi e la conoscenza del miglioramento genetico fatto dagli agricoltori al fine di ampliare la base genetica delle piante coltivate e incrementare la diversità̀ genetica coltivata; b) conservare e valorizzare le risorse fitogenetiche massimizzando la variazione intra e interspecifica a beneficio degli agricoltori, soprattutto di coloro che utilizzano varietà autoprodotte; c) promuovere l’uso di colture locali e la raccolta delle conoscenze relative a specie selvatiche imparentate con le piante alimentari coltivate; d) promuovere programmi partecipativi - evolutivi di miglioramento genetico. TITOLO III I DIRITTI DEGLI AGRICOLTORI Art.8 (Diritti degli agricoltori) 1. Per quanto attiene alle risorse fitogenetiche, la realizzazione dei diritti degli agricoltori sammarinesi è sovrana. La Repubblica di San Marino, attraverso gli organi competenti ed in funzione alle proprie esigenze e priorità, adotta apposite misure per proteggere e promuovere i diritti degli agricoltori e, tra l’altro, per garantire: a) la protezione delle conoscenze tradizionali che presentino un interesse per le risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura; b) il diritto a partecipare equamente alla ripartizione dei vantaggi derivanti dall’utilizzazione delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura; c) il diritto di partecipare all’adozione di decisioni sulle questioni relative alla conservazione e all’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura. 2. Ogni agricoltore ha il diritto di selezionare e produrre liberamente, conservare e scambiare, condividere o vendere i propri semi, in linea con quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo. 3. Il dono o lo scambio di seme di qualsiasi varietà o la sua immissione sul mercato sono disciplinati dai principi della sovranità dei semi e dall'autodisciplina delle comunità agricole. 4. Agricoltori, custodi di sementi e giardinieri hanno il pieno diritto di scambiare le proprie sementi o materiali vegetali riproduttivi di proprietà della collettività. 5. Lo scambio di sementi fra operatori non professionali non costituisce commercializzazione. Art.9 (Assenza di oneri amministrativi) 1. Il trattamento delle varietà e del materiale di riproduzione vegetale appartenente alla collettività non può venire assoggettato a registrazione, pagamento di tasse, tracciabilità, certificazione, o qualsiasi tipo di oneri amministrativi richiesti da operatori privati o pubblici. 5 Art.10 (Etichettatura) 1. I semi e i materiali di riproduzione vegetale appartenenti alla collettività, originati da metodi agro-ecologici e immessi sul mercato, possono essere soggetti esclusivamente a norme di etichettatura volta a stabilirne denominazione, descrizione botanica, caratteristiche di germinabilità e purezza, e garanzia di qualità sanitaria varietale ragionevole. 2. Qualora i semi e il materiale di riproduzione vegetale siano stati originati da coltivazioni che hanno utilizzato sostanze chimiche, queste sostanze dovranno essere indicate in etichettatura o in apposito documento allegato. 3. Per la produzione interna di semi e materiali di riproduzione vegetale, il produttore ha l’obbligo di inserire in etichetta o in apposito documento allegato il tipo e la quantità della/e sostanza/e chimica/e utilizzata/e. 4. Le etichette devono essere chiare, veritiere e semplici. 5. Gli scambi informali non devono essere sottoposti al rispetto di nessuna regola di etichettatura. Art.11 (Imballaggio) 1. I semi e i materiali di riproduzione vegetale appartenenti alla collettività non sono tenuti a rispettare alcuna regola di imballaggio diversa da quella relativa all’etichettatura. Art.12 (Diritti dei coltivatori come consumatori) 1. Gli agricoltori hanno il diritto a semi sicuri, affidabili, convenienti e sono liberi di riprodurre materiale vegetale proveniente da scambi con altri agricoltori o piccoli coltivatori. 2. Monopoli che impediscano agli agricoltori di beneficiare di un'ampia scelta di varianti violano i diritti degli agricoltori. 3. Tutte le vendite di sementi non rientranti nei suindicati termini devono essere disciplinate da norme di biosicurezza. TITOLO IV DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE Art.13 (Produzione e commercializzazione delle popolazioni) 1. E’ autorizzata la produzione ai fini della commercializzazione e la commercializzazione delle popolazioni come definite nell’articolo 2. Art.14 (La biblioteca digitale di conoscenze tradizionali e risorse biologiche) 1. Viene istituita presso la Repubblica di San Marino la biblioteca digitale di conoscenze tradizionali e di risorse biologiche. 2. La biblioteca digitale si configura come banca dati di istituzione pubblica ed è di proprietà della collettività. 3. La banca digitale di cui al comma 1 si occupa di: 6 a) raccogliere e catalogare in maniera progressiva tutte le informazioni relative alle risorse fitogenetiche esistenti sul territorio in un database unitario, perseguendo i principi della presente legge. Tra le informazioni dovranno esserci dati utili ai coltivatori, quali: immagini delle piante e loro identificazione; area di provenienza e metodo di coltivazione; informazioni sul periodo di coltivazione e/o conservazione; disponibilità di campioni e loro localizzazione; registrazione dei saperi legati alle risorse fitogenetiche; ogni altra informazione che si ritenga utile; b) rendere accessibili tali informazioni e promuovere la loro divulgazione; c) favorire la collaborazione tra gli agricoltori e lo scambio delle risorse garantendone la germinabilità e l’adattamento alle variazioni climatiche; d) catalogazione delle popolazioni. 4. Le attività di cui al comma precedente vengono svolte dall’U.G.R.A.A., o altro ente individuato allo scopo, in collaborazione con associazioni, piccole aziende, individui che, senza scopo di lucro, si dedicano alla conservazione, selezione delle risorse fitogenetiche e/o alla promozione dell’agro-biodiversità. Art.15 (Abrogazioni) 1. In attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera d) è abrogata ogni disposizione contraria ai contenuti della presente legge. Art.16 (Norme finali) 1. Apposito decreto delegato da emanarsi entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge stabilirà modalità e termini dell’etichettatura di cui all’articolo 10, nonché le condizioni e modalità di svolgimento delle attività di cui all’articolo 13. Art.17 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione. Data dalla Nostra Residenza, addì 27 ottobre 2017/1717 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Matteo Fiorini – Enrico Carattoni IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Guerrino Zanotti

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