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Laws of San Marino

Delegated Decree No. 89 amending Delegated Decree No. 64 of 2008 on nutrional labelling of foodstuffs

Made 2010-05-05 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Decreto Delegato n. 89: Modifica del Decreto Delegato n. 64 del 2008, “Tichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari”.
Language
Italian
Kind
Act
Country
San Marino
Subjects
Food and nutrition
Keywords
packaging/labelling, nutrition

Where to read it

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Text

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  1. REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 5 maggio 2010 n.89 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l’articolo 5, primo comma, della Legge 29 ottobre 1992 n.85; Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.38 adottata nella seduta del 20 aprile 2010; Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato: MODIFICA DEL DECRETO DELEGATO 28 APRILE 2008 N. 64 “ETICHETTATURA NUTRIZIONALE DEI PRODOTTI ALIMENTARI” Articolo Unico Il Decreto Delegato 28 aprile 2008 n. 64 è così modificato: La lettera b) dell’articolo 2 è così modificato: “Agli integratori alimentari; resta fermo quanto previsto dal Decreto Delegato 21 aprile 2008 n. 62 “Produzione e commercializzazione di integratori alimentari” e successive modifiche.”; la lettera j) dell’articolo 3 comma 1, è sostituito da: “ j) fibra alimentare: sostanza commestibile di origine vegetale che di norma non è idrolizzata dagli enzimi secreti dall’apparato digerente dell’uomo. La definizione della sostanza e, figurano nell’Allegato II.”; all’articolo 5 comma 1, sono aggiunti i seguenti coefficienti di conversione: “g) fibre alimentari 2 kcal/g – 8 kJ/g; h ) eritritolo 0 kcal/g – 8 kJ/g;”; l’Allegato è sostituito dall’Allegato I del presente decreto; è aggiunto l’Allegato II. Dato dalla Nostra Residenza, addì 5 maggio 2010/1709 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Marco Conti – Glauco Sansovini IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Valeria Ciavatta ALLEGATO I Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relative razioni giornaliere raccomandate (RDA) Vitamina A Vitamina D Vitamina E Vitamina K Vitamina C Tiamina Riboflavina Niacina Vitamina B6 Folacina Vitamina B12 Biotina Acido pantotenico Potassio Cloruro Calcio Fosforo Ferro Magnesio Zinco Rame Manganese Fluoruro Selenio Cromo Molibdeno Iodio mcg 800 mcg 5 mg 12 mcg 75 mg 80 mg 1,1 mg 1,4 mg 16 mg 1,4 mcg 200 mcg 2,5 mcg 50 mg 6 mg 2.000 mg 800 mg 800 mg 700 mg 14 mg 375 mg 10 mg 1 mg 2 mg 3,5 mcg 55 mcg 40 mcg 50 mcg 150 Per decidere se una quantità è significativa per ogni 100 g o 100 ml o per ogni confezione, se questa contiene un’unica porzione, si prende come riferimento il 15% della dose raccomandata al presente Allegato. 2 ALLEGATO II Definizione della sostanza che costituisce le fibre alimentari di cui all’articolo 3 comma 1, lettera J) Per “fibra alimentare” s’intendono i polimeri dei carboidrati composti da tre o più unità monometriche, che non sono né digeriti né assorbiti nel piccolo intestino umano e appartengono a una delle seguenti categorie: polimeri di carboidrati commestibili naturalmente presenti negli alimenti consumati; polimeri di carboidrati commestibili ottenuti da materie prime alimentari mediante procedimenti fisici, enzimatici o chimici che hanno un effetto fisiologico benefico dimostrato da dati scientificamente generalmente accettati; polimeri di carboidrati sintetici commestibili che hanno effetto fisiologico benefico dimostrato da dati scientificamente generalmente accettati. 3

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