Delegated Decree No. 125 laying down incentives to promote rural tourism
Made 2016-08-30 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- Decreto Delegato n. 125: Incentivi per la promozione del turismo rurale.
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Country
- San Marino
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- tourism, subsidy/incentive, smallholders/peasants
Where to read it
Text
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REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 30 agosto 2016 n.125 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l’articolo 76 della Legge 20 dicembre 2013 n. 174; Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.130 adottata nella seduta del 22 agosto 2016; Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato: INCENTIVI PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO RURALE Art. 1 (Finalità) 1. Il presente decreto delegato ha lo scopo di individuare gli interventi finanziabili di cui all’articolo 23 della Legge 20 settembre 1989 n. 96 e di cui all’articolo 4 del Decreto 13 febbraio 1990 n. 24 e stabilire le procedure e le modalità per l’erogazione dei relativi benefici. Art. 2 (Requisiti per l’accesso ai finanziamenti) 1. Possono accedere ai finanziamenti di cui al presente decreto delegato gli Operatori del Turismo Rurale ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Delegato 22 settembre 2009 n. 132 che siano in possesso di regolare licenza di Operatore Agricolo di cui agli articoli 2 e 3 della Legge n. 96/1989 e successive modifiche. 2. I benefici per gli interventi edilizi di cui all’articolo 9, comma 2, della Legge 27 gennaio 2006 n. 23 possono essere concessi limitatamente alle tipologie di fabbricati di seguito descritte: a) edifici di interesse storico, ambientale e culturale (A3) come individuati dall’articolo 33 della Legge 29 Gennaio 1992 n. 7 e dall’articolo 214 della Legge 19 luglio 1995 n. 87 presenti all’interno del centro aziendale, nonché nuclei storici (A2) o edifici inseriti in nuclei storici come individuati dall’articolo 33 della Legge n. 7/1992 che siano ubicati all’interno del centro aziendale o a confine con aree appartenenti al centro aziendale; b) edifici presenti all’interno del centro aziendale la cui costruzione risalga ad oltre 10 anni. 3. I benefici possono essere concessi, altresì, per interventi da effettuarsi all’interno del centro aziendale relativi: a) a piccole infrastrutture di servizio non permanenti, quali viabilità aziendale, piazzole, servizi igienici esterni; b) ad interventi di risanamento ambientale quali creazione di percorsi didattici, recupero di sorgenti d'acqua, rifacimento di muri a secco. 4. Non sono finanziabili gli oneri di progettazione, gli arredi e le attrezzature interne ed esterne, nonché le infrastrutture esterne quali pergolati, gazebo e vasche natatorie. Le predette infrastrutture esterne, rientrano, esclusivamente per gli operatori agricoli di cui al comma 1, nelle attività e funzioni insediabili in zona agricola di cui al Gruppo e), punto 9, dell’articolo 183 della Legge n. 87/1995 e sono pertanto soggette al rilascio di concessione di cui alla Legge n. 87/1995. Il richiedente la concessione edilizia presenta la domanda direttamente all’Ufficio Urbanistica che provvede ai sensi dell’articolo 163 della Legge n. 87/1995 previo parere favorevole dell’Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole. 5. I benefici di cui al presente decreto delegato sono concessi limitatamente ad immobili per i quali non siano stati già autorizzati finanziamenti pubblici nei precedenti venti anni o non siano in essere finanziamenti pubblici di altra natura. Art. 3 (Modalità per la concessione dei finanziamenti) 1. Le domande per accedere ai finanziamenti determinati dal presente decreto delegato, devono essere indirizzate alla Commissione per le Risorse Ambientali e Agricole e presentate all’Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole. 2. L’Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, predispone la relativa istruttoria e trasmette la pratica alla Commissione per le Risorse Ambientali e Agricole e alla Commissione per il Turismo Rurale. 3. La Commissione per il Turismo Rurale, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1 e subordinatamente al rilascio del parere di cui all’articolo 5 del Decreto n. 132/2009, esprime parere preventivo obbligatorio in merito alla finanziabilità degli interventi edilizi. 4. La Commissione Risorse Ambientali e Agricole, esaminate le richieste di cui al comma 1, acquisito il parere preventivo obbligatorio della Commissione per il Turismo Rurale di cui al superiore comma 3, delibera l’entità dei finanziamenti erogabili entro i limiti della disponibilità di bilancio e sulla base dei criteri stabiliti all’articolo 4. 5. Le decisioni della Commissione per le Risorse Ambientali e Agricole vengono comunicate al richiedente, all’Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole, all’Istituto di Credito indicato dal beneficiario e alla Direzione Generale della Finanza Pubblica. Art.4 (Finanziamenti) 1. Ai sensi dell’articolo 23, comma 2 della Legge n. 96/1989, la Commissione Risorse Ambientali ed Agricole può concedere un contributo fino al 30% della spesa ammessa e, per la rimanente parte, un prestito della durata di 10 anni con il 60% degli interessi a carico dello Stato. La spesa ammessa è definita sulla base dei disciplinari adottati dalla Commissione Risorse Ambientali ed Agricole. 2. I benefici di cui al superiore comma si riferiscono ad una spesa ammessa complessiva non superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila/00), da richiedersi una sola volta e precisamente: a) per gli interventi sugli edifici di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), la spesa massima ammessa è di euro 200.000,00 (duecentomila/00); b) per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a) la spesa massima ammessa è di euro 40.000,00 (quarantamila/00); c) per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) la spesa massima ammessa è di euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00). 3. I finanziamenti di cui al presente decreto delegato sono erogati con le seguenti modalità: il 30% all’inizio dei lavori; il 30% a fine lavori; il 40% a collaudo avvenuto da parte dell’Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole e a conformità edilizia rilasciata. 4. Tali finanziamenti non sono cumulabili con quelli previsti dalla Legge 15 dicembre 1994 n. 110 e successive modifiche o con finanziamenti in qualsiasi forma da parte dello Stato previsti da altre leggi, decreti o regolamenti. 5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 10 del Decreto n. 24/1990. 6. Gli oneri relativi troveranno imputazione sul capitolo 2-5-6735 “Finanziamento Legge 20 settembre 1989 n.96 contributi e premi”. Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 agosto 2016/1715 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Gian Nicola Berti – Massimo Andrea Ugolini IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Gian Carlo Venturini