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Laws of San Marino

Delegated Decree No. 116 on hunting for wild boar during the season 2012-2013

Made 2012-08-06 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Decreto Delegato n. 116: Caccia al cinghiale 2012-2013.
Language
Italian
Kind
Act
Country
San Marino
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
hunting/capture, wild fauna, offences/penalties

Where to read it

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Text

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  1. REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 6 agosto 2012 n.116 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l’articolo 6, comma 1, lettera f), del Decreto Delegato 5 agosto 2011 n.129; Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.67 adottata nella seduta del 30 luglio 2012; Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato: CACCIA AL CINGHIALE 2012-2013 Art. 1 1. La caccia al cinghiale è esercitata esclusivamente in forma collettiva utilizzando il metodo della braccata. Le squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di 10 cacciatori ad un massimo di 35 cacciatori, compresi il caposquadra ed i conduttori di cane o battitori di cui all’articolo 3, secondo le modalità indicate nei successivi articoli e le disposizioni previste da apposito regolamento per l’attività interna delle squadre adottato dalla Federazione Sammarinese della Caccia (di seguito in breve F.S.d.C.). Art. 2 1. La squadra per la caccia al cinghiale si costituisce nel giorno e nel luogo scelto per la braccata mediante registrazione dei cacciatori partecipanti su apposito registro vidimato dall’Ufficio Gestione Risorse Ambientale ed Agricole (di seguito in breve U.G.R.A.A.). 2. La registrazione di cui al comma 1, viene effettuata dalle ore 07:30 alle 08:30 a cura del caposquadra. Trascorso il predetto termine nessun cacciatore può essere registrato o può prendere parte alla braccata. 3. La braccata ha inizio non prima delle ore 10:00. 4. Nella stessa giornata di caccia può costituirsi una sola squadra per la caccia al cinghiale. Art. 3 1. Per la gestione della caccia al cinghiale in forma collettiva sono previste le seguenti figure: a) cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva; b) caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta o braccata; c) conduttore di cane o battitore. 2. La F.S.d.C., in accordo con i cacciatori abilitati a tale tipo di caccia, nomina n.1 caposquadra, rinnovabile anche periodicamente, e n. 3 sostituti o vice-caposquadra tra coloro che sono in possesso di specifica abilitazione. Art. 4 1. La caccia al cinghiale è consentita solo ai cacciatori in possesso di abilitazione alla caccia collettiva riconosciuta dall’Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi Habitat. 2. I cacciatori che partecipano alla braccata debbono trasportare l’arma in apposita custodia e raggiungere le poste con l'arma scarica. I cacciatori, il caposquadra e i conduttori di cane o battitori devono caricare l’arma al segnale di inizio braccata e scaricarla al segnale di fine. Il cacciatore non deve abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine braccata. 3. I cacciatori che partecipano ad una braccata devono rispettare le disposizioni impartite dal caposquadra affinché la braccata si svolga nella massima sicurezza. 4. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, i cacciatori partecipanti ad una braccata devono indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità di colore arancione o giallo. Art. 5 1. Può svolgere la funzione di caposquadra il cacciatore che oltre ad essere in possesso dell’abilitazione alla caccia collettiva abbia acquisito specifica abilitazione di “caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta o braccata” di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), riconosciuta dall’Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi Habitat. 2. Il caposquadra organizza e dirige la squadra ed assume la responsabilità della corretta esecuzione della braccata e si fa carico delle eventuali attività gestionali ed in particolare deve: a) compilare il registro di cui all’articolo 2; b) verificare in capo a ciascun partecipante alla braccata il possesso di regolare licenza di caccia e di abilitazione alla caccia al cinghiale; c) verificare che le armi e le munizioni siano in regola con le disposizioni di cui all’articolo 9; d) verificare che ogni cacciatore indossi abbigliamento in regola con le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4; e) fare rispettare il regolamento di cui all’articolo 1. Art. 6 1. Ad ogni braccata di caccia possono prendere parte 7 conduttori di cane o battitori in possesso di abilitazione alla caccia collettiva di cui all’articolo 4 comma 1. Nel caso i cacciatori partecipanti alla braccata non superino le 15 unità i conduttori non potranno essere più di 3. 2. Nelle battute di caccia al cinghiale possono essere utilizzati cani di qualsiasi razza, purché regolarmente iscritti all’anagrafe canina, in un numero massimo di 3 cani per conduttore e comunque fino ad un massimo di 15 cani. 3. Durante la braccata i conduttori di cani possono portare l’arma carica fuori dalla custodia, da utilizzarsi solo in caso di difesa personale o dei cani qualora il cinghiale mostri chiara intenzione di aggredire, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10. Art. 7 1. Prima dell’inizio, i confini perimetrali e i percorsi di accesso (carraie, passi ed altro) all’area di svolgimento della braccata devono essere segnalati con opportuni cartelli amovibili e ben visibili con stampata la dicitura “ATTENZIONE CACCIA AL CINGHIALE IN CORSO”. I predetti cartelli vengono posti lungo il confine della zona di caccia, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo. I cartelli vengono rimossi solo al termine della braccata quando tutti i cacciatori hanno lasciato l’area. 2. I cartelli amovibili sono predisposti dalla F.S.d.C. e consegnati al “Caposquadra”. 3. Qualora durante la braccata, prima dello sparo, ci si renda conto che i cinghiali sono usciti dall’area di cui al comma 1, si potrà effettuare una seconda braccata in altra zona attigua inclusa nelle aree di cui all’articolo 14, fermo restando il rispetto di tutte le norme contenute nel presente decreto delegato. Art. 8 1. Qualora il cinghiale ferito esca dal perimetro segnalato di cui all’articolo 7, comma 1 e si introduca in una zona di divieto di caccia o in una zona non individuata per la caccia al cinghiale, il “Caposquadra” deve informare il Servizio Vigilanza Ecologica per concordare le procedure per il recupero del capo ferito. Art. 9 1. La caccia al cinghiale è consentita esclusivamente con armi con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12, con munizioni a palla unica. 2. E’ fatto divieto di portare cartucce a munizione spezzata durante la caccia al cinghiale. Art. 10 1. Alla caccia al cinghiale si applicano le disposizioni in materia di distanze di sicurezza contemplate dall’articolo 32 del Decreto 5 giugno 1972 n. 18 “Testo Unico delle disposizioni legislative sulla caccia”. 2. E’ fatto altresì divieto di sparo al cinghiale ad una distanza superiore a metri 35 ed in direzione in cui manchino barriere naturali che garantiscano l’arresto del proiettile. Art. 11 1. Durante la braccata non possono essere prelevati un numero di cinghiali superiore a quello dei partecipanti. 2. A fine braccata i capi abbattuti vengono radunati sul luogo di caccia, segnati sul tesserino dei singoli cacciatori che hanno effettuato materialmente l’abbattimento ed identificati tramite fascetta numerata applicata al tendine d’achille, rilasciata al caposquadra dalla F.S.d.C., prima di essere trasportati. Art. 12 1. I cacciatori a seguito dell’abbattimento del capo devono effettuare le operazioni e gli adempimenti previsti dalle norme e disposizioni sanitarie specifiche vigenti ed in particolare attuare quanto previsto ai commi successivi. 2. Per ogni capo abbattuto deve essere prelevato un campione di muscolo diaframmatico di quantità non inferiore a 30 grammi che deve essere consegnato al servizio veterinario (U.O.S. Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare) entro 48 ore dall’abbattimento dell’animale. 3. I contenitori per la raccolta dei campioni sono messi a disposizione dal servizio veterinario (U.O.S. Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare) e devono essere contrassegnati con i numeri riportati sulla fascetta di identificazione del capo abbattuto. 4. Per ogni capo abbattuto deve essere compilata una scheda biometrica messa a disposizione dal Servizio Vigilanza Ecologica. Art. 13 1. I prelievi di capi di cinghiale nelle oasi di ripopolamento, nelle aree a parco, nelle zone di caccia vietata e nelle zone a gestione sociale della caccia sono di competenza del Servizio Vigilanza Ecologica che li attua avvalendosi della collaborazione della F.S.d.C. e con l’ausilio di cacciatori abilitati per tale tipologia di caccia. 2. I prelievi di cui al comma 1, sono programmati sulla base di specifiche deliberazioni emanate dall’Osservatorio della Fauna Selvatica che ne indica la quantità e le relative modalità. 3. Durante tutto l’anno solare è vietata ogni forma, tecnica o pasturazione atta a favorire l’insediamento e l’incremento dei cinghiali nelle aree abilitate alla caccia al cinghiale ed in tutte le altre aree del territorio. Art. 14 1. La caccia al cinghiale è consentita esclusivamente nelle aree di cui alla cartografia allegata al presente decreto delegato sotto la lettera “A” debitamente tabellate dall’U.G.R.A.A. in collaborazione con la F.S.d.C. Le tabelle devono indicare i giorni e gli orari stabiliti per la caccia al cinghiale. Art. 15 1. La caccia al cinghiale è consentita dal 3 novembre al 19 gennaio 2013, come previsto dall’articolo 6 comma 1, lettera f del Decreto Delegato “Calendario venatorio 2012-2013”, nelle giornate di mercoledì e sabato non prima delle ore 10:00, a partire da sabato 3 novembre 2012 e fino a sabato 19 gennaio. 2. E’ vietata la caccia ai piccoli di cinghiale con mantello striato. Art. 16 1. Al fine di garantire condizioni di sicurezza la F.S.d.C. provvede ad informare in maniera efficace la popolazione circa i tempi, le località interessate e gli orari delle braccate al cinghiale anche mediante affissione di manifesti informativi e divulgazione sulla stampa ed i media. Art. 17 1. Durante la caccia al cinghiale è vietato l’uso di qualsiasi mezzo fuori strada per scovare o inseguire il cinghiale. E’ consentito il trasporto degli animali abbattuti. 2. Durante la braccata è altresì vietato l’impiego di strumenti di comunicazione radio o telefonica che non servano per i collegamenti organizzativi fra il caposquadra, i conduttori dei cani e i cacciatori o per garantire l’incolumità delle persone. Le radio devono essere del tipo omologato ed utile allo scopo, con uso di frequenze che non interferiscano con quelle in uso ad Enti od Istituzioni sammarinesi. Art. 18 1. La mancata osservanza delle norme contenute negli articoli 1, 2, 8, 11, 12 e 13 comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 600,00 con facoltà di oblazione volontaria mediante il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione pecuniaria irrogata. 2. La mancata osservanza delle norme contenute negli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15 e 17 comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da € 600,00 a € 1500,00 con facoltà di oblazione volontaria mediante il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione pecuniaria irrogata. 3. La mancata osservanza delle norme di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo comporta anche il ritiro del tesserino da 15 giorni a sei mesi in periodo di caccia aperta. Art. 19 1. Il presente decreto delegato è a carattere sperimentale ed ha validità per l’esercizio venatorio 2012-2013. Dato dalla Nostra Residenza, addì 6 agosto 2012/1711 d.F.R I CAPITANI REGGENTI Maurizio Rattini – Italo Righi p.IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI IL SEGRETARIO DI STATO Gian Carlo Venturini

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