Delegated Decree No. 11 laying down the control plan for crows
Made 2015-01-28 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- Decreto Delegato No. 11 - Piano per il controllo dei corvidi.
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Country
- San Marino
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- birds, wild fauna, management/conservation, dangerous animal/harmful animal
Where to read it
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Text
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REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 28 gennaio 2015 n.11 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l’articolo 3, punti 2) e 4), della Legge 12 aprile 2007 n.52; Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.31 adottata nella seduta del 27 gennaio 2015; Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato: PIANO PER IL CONTROLLO DEI CORVIDI Art. 1 (Finalità) 1. Il presente piano disciplina le attività di gestione straordinaria di gazza e cornacchia grigia ed ha validità su tutto il territorio della Repubblica di San Marino escluse le aree a Parco e le Riserve Naturali Integrali. 2. Il piano è adottato al fine di contenere la predazione sulle specie di fauna selvatica stanziale di interesse venatorio e di tutelare e salvaguardare le naturali capacità riproduttive delle popolazioni selvatiche nonché di prevenire danni all’agricoltura. 3. Il piano dovrà essere attuato senza compromettere la conservazione delle specie oggetto di gestione. Art. 2 (Monitoraggi) 1. L’attuazione del piano è subordinata alla realizzazione di monitoraggi faunistici periodici delle specie oggetto di controllo e delle specie stanziali di interesse gestionale in maniera da determinare l’effettiva necessità di intervento. 2. I monitoraggi saranno realizzati dall’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (di seguito in breve UGRAA) e dal Centro Naturalistico Sammarinese (di seguito in breve CNS), con la collaborazione di operatori abilitati e della Federazione Sammarinese della Caccia (di seguito in breve FSdC). 3. In caso di carenza di personale l’UGRAA ed il CNS predisporranno appositi corsi di abilitazione di operatori addetti ai monitoraggi ed al prelievo dei corvidi. 4. Le modalità di gestione del piano saranno definite di anno in anno dall’UGRAA ed autorizzati dall’Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat in base ai dati scaturiti dai monitoraggi. Art. 3 (Aree di intervento) 1. Le aree di intervento saranno definite dall’UGRAA e dal CNS considerando i dati relativi a densità e distribuzione delle specie scaturiti dai monitoraggi faunistici e le indicazioni fornite dalla FSdC. 2. Le aree di intervento potranno essere ridefinite sulla base dell’avvenuta segnalazione da parte di agricoltori o conduttori dei terreni di danneggiamento alle coltivazioni o sulla base di segnalazioni di danni alle nidiate di fauna selvatica o di concentrazione di corvidi Art. 4 (Metodi di controllo limitativo) 1. Il controllo di gazza e cornacchia grigia sarà eseguito attraverso i tre seguenti metodi di controllo limitativo: a) Cattura con gabbie tipo Larsen; tali gabbie, fornite dalla FSdC, sono contrassegnate da una targhetta identificativa rilasciata dal Servizio Vigilanza Ecologica e Tutela Ambientale e possono essere collocate in prossimità dei siti riproduttivi ad esclusione del periodo 15 aprile - 30 giugno. b) Cattura con gabbie tipo letter-box; tali gabbie, di medie o gradi dimensioni, fornite dalla FSdC sono contrassegnate da una targhetta identificativa rilasciata dal Servizio Vigilanza Ecologica e Tutela Ambientale; possono essere utilizzate per la cattura di più individui in periodi diversi da quelli riproduttivi, in luoghi di pastura o in prossimità di dormitori. c) Cattura o allontanamento con rapaci da falconeria; la cattura o l’allontanamento di gazza e cornacchia grigia con rapaci possono essere effettuati durante tutto l’arco dell’anno nel rispetto dei piani di prelievo. 2. L’UGRAA può consentire l’allontanamento o la cattura con rapaci da falconeria, condotti da soggetti autorizzati, anche nelle zone di divieto di caccia e nelle Oasi di ripopolamento. Tale metodo di contenimento potrà essere autorizzato dall’UGRAA, sentita la FSdC, anche sul territorio di libera caccia e nelle aree di addestramento cani. I falconieri devono concordare l’uscita con la FSdC e l’UGRAA. 3. Nel caso di utilizzo di gabbie di cui alle lettere a) e b) del comma 1, i richiami impiegati devono essere detenuti assicurando sempre la presenza di cibo e acqua all’interno delle gabbie e dovranno essere sostituiti quando necessario. In alternativa al richiamo vivo è possibile utilizzare esche alimentari. 4. Le gabbie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere controllate quotidianamente e disattivate in caso di impossibilità di controllo. Gli animali appartenenti ad altre specie eventualmente intrappolati, in particolare rapaci diurni e notturni, devono essere liberati immediatamente nella zona di cattura. 5. Gli esemplari di gazza e cornacchia grigia catturati devono essere rimossi immediatamente ed abbattuti in luogo diverso attraverso tecniche eutanasiche di norma utilizzate per queste specie. 6. La FSdC fornirà al Servizio Vigilanza Ecologica e Tutela Ambientale un elenco degli operatori abilitati ai monitoraggi ed al prelievo dei corvidi. Gli operatori abilitati, nonché i falconieri autorizzati, sono tenuti a compilare un registro composto da schede numerate progressivamente e predisposte conformemente al modello di cui all’ “Allegato A” al presente decreto delegato; il registro dovrà essere riconsegnato entro il 31 dicembre al Servizio Vigilanza Ecologica e Tutela Ambientale debitamente compilato. Gli abbattimenti dovranno essere riportati sulle schede dei registri degli operatori. Le schede dei registri devono indicare i seguenti elementi: data della cattura, località, metodo di cattura, tipo di gabbia (Larsen, Letter box), numero identificativo della gabbia o rapace utilizzato per la cattura, specie catturata (gazza, cornacchia grigia), numero di esemplari catturati nella giornata e destinazione. Nel caso abbattimento di entrambe le specie si deve compilare una riga di scheda per ognuna di queste. Art. 5 (Destinazione delle carcasse) 1. I capi abbattuti devono essere sempre recuperati ed allontanati dall’operatore stesso. 2. L’UGRAA e l’UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare possono trattenere alcuni o tutti gli esemplari abbattuti per monitoraggi biometrici o sanitari (West Nile, trichinella, ed altre malattie riscontrabili). Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 gennaio 2015/1714 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Gian Carlo Venturini ALLEGATO A Data cattura Località Metodo di cattura Identificativo gabbia/rapace N° Gazze catturate N° Cornacch ie catturate Destinazione ☐ Larsen ☐ Letter box ☐ Rapace ☐ Vet./UGRAA ☐ Inceneritore ☐ Altro ☐ Larsen ☐ Letter box ☐ Rapace ☐ Vet./UGRAA ☐ Inceneritore ☐ Altro ☐ Larsen ☐ Letter box ☐ Rapace ☐ Vet./UGRAA ☐ Inceneritore ☐ Altro ☐ Larsen ☐ Letter box ☐ Rapace ☐ Vet./UGRAA ☐ Inceneritore ☐ Altro ☐ Larsen ☐ Letter box ☐ Rapace ☐ Vet./UGRAA ☐ Inceneritore ☐ Altro ☐ Larsen ☐ Letter box ☐ Rapace ☐ Vet./UGRAA ☐ Inceneritore ☐ Altro ☐ Larsen ☐ Letter box ☐ Rapace ☐ Vet./UGRAA ☐ Inceneritore ☐ Altro ☐ Larsen ☐ Letter box ☐ Rapace ☐ Vet./UGRAA ☐ Inceneritore ☐ Altro ☐ Larsen ☐ Letter box ☐ Rapace ☐ Vet./UGRAA ☐ Inceneritore ☐ Altro ☐ Larsen ☐ Letter box ☐ Rapace ☐ Vet./UGRAA ☐ Inceneritore ☐ Altro ☐ Larsen ☐ Letter box ☐ Rapace ☐ Vet./UGRAA ☐ Inceneritore ☐ Altro ☐ Larsen ☐ Letter box ☐ Rapace ☐ Vet./UGRAA ☐ Inceneritore ☐ Altro ☐ Larsen ☐ Letter box ☐ Rapace ☐ Vet./UGRAA ☐ Inceneritore ☐ Altro ☐ Larsen ☐ Letter box ☐ Rapace ☐ Vet./UGRAA ☐ Inceneritore ☐ Altro ☐ Larsen ☐ Letter box ☐ Rapace ☐ Vet./UGRAA ☐ Inceneritore ☐ Altro ☐ Larsen ☐ Letter box ☐ Rapace ☐ Vet./UGRAA ☐ Inceneritore ☐ Altro ☐ Larsen ☐ Letter box ☐ Rapace ☐ Vet./UGRAA ☐ Inceneritore ☐ Altro Allegato al Decreto Delegato n.11/2015