Decree No. 62 laying down general measures for the control of certain animal diseases and specific measures relating to swine vesicular disease
Made 1996-05-20 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Country
- San Marino
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, pests/diseases, quarantine, inspection
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Decreto 20 maggio 1996 n.62 NORME DI POLIZIA SANITARIA COMPRENDENTI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI, NONCHE' MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto il Decreto 2 dicembre 1992 n. 98 che dà esecuzione all'Accordo interinale del commercio e unione doganale del 27 novembre 1992 fra la Repubblica di San Marino e la CEE; Vista la Legge 17 marzo 1993 n. 41; Vista la decisione n. 1/94 adottata in data 28 giugno 1994 dal comitato di Cooperazione San Marino-CEE di cui all'art. 13 dell'Accordo interinale sopra citato; Visto il Decreto 4 ottobre 1984 n. 87; Vista la delibera del Congresso di Stato del 6 maggio 1996 n.36; ValendoCi delle Nostre Facoltà; Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare: Art. 1 Il presente Decreto definisce le misure generali di lotta da applicare nell'eventualità dell'insorgenza di un delle malattie elencate nell'Allegato I, in attuazione della Direttiva 92/119/CEE del Consiglio del 17/12/92 adottata con decisione n. 1/94 del Comitato di Cooperazione San Marino-CEE. Art. 2 Ai fini del presente Decreto si intende per: 1)"Azienda": qualsiasi stabilimento (agricolo o di altro genere) situato nel territorio di uno Stato membro CE nel quale sono tenuti o allevati animali; 2)"Animale": qualsiasi animale domestico appartenente ad una specie che potrebbe essere direttamente infettata dalla malattia in questione o qualsiasi vertebrato selvatico che potrebbe contribuire alla propagazione della malattia agendo da vettore o da "serbatoio" dell'infezione; 3)"Vettore": qualsiasi animale vertebrato o invertebrato atto a trasmettere e diffondere l'agente della malattia in questione per via meccanica o biologica; 4)"Proprietario o allevatore": qualsiasi persona, fisica o giuridica, che possegga gli animali o sia incaricata di allevarli dietro compenso finanziario o meno; 5)"Periodo di incubazione": il lasso di tempo che intercorre tra l'esposizione all'agente patogeno in questione e l'insorgere dei sintomi clinici. La durata di questo periodo è quella definita nell'allegato I per quanto riguarda ciascuna delle malattie previste; 6)"Conferma dell'infezione": la dichiarazione, fatta dall'autorità competente, della presenza di una delle malattie di cui all'allegato I basata sui risultati di laboratorio; in caso di epidemia, tuttavia, l'autorità competente può anche confermare la presenza di una malattia in base a risultati clinici e/o epidemiologici; 7)"Autorità competente": il Servizio Veterinario del Servizio Igiene Ambientale. Art. 3 1.Non appena il Servizio Veterinario, sospetti la presenza in una azienda di animali infetti o contaminati da una delle malattie di cui all'allegato I, pone immediatamente in atto una procedura d'indagine ufficiale allo scopo di confermare o escludere la presenza della malattia in causa in particolare egli preleva o fa prelevare i campioni idonei per gli esami di laboratorio. 2.In attesa dell'esito degli esami, l'azienda interessata viene posta sotto controllo ufficiale in particolare il Servizio Veterinario dispone che: a)sia eseguito il censimento di tutte le categorie di animali delle specie sensibili, precisando per ciascuna di esse il numero di animali già morti, infetti o che potrebbero essere infettati o contaminati, il censimento deve essere aggiornato per tenere conto degli animali nati o morti durante il periodo di cui si sospetta la presenza della malattia; b)tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano trattenuti nei rispettivi locali di stabulazione o confinati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento, tenendo conto se necessario dell'eventuale ruolo dei vettori; c)sia vietato qualsiasi movimento in provenienza dall'azienda o a sua destinazione di animali delle specie sensibili; d)sia subordinato all'autorizzazione del Servizio Igiene Ambientale che ne determina le condizioni necessarie per evitare qualsiasi rischio di propagazione della malattia: qualsiasi movimento di persone, di animali di altre specie non sensibili alla malattia e di veicoli in provenienza dall'azienda o a destinazione della stessa; qualsiasi movimento di carni o di carogne, mangimi, materiale, rifiuti, deiezioni, lettiere letami o tutto ciò che potrebbe trasmettere la malattia in questione; e)si faccia ricorso a mezzi appropriati di disinfezione alle entrate ed alle uscite dei fabbricati, locali o luoghi in cui sono custoditi gli animali delle specie sensibili nonché dell'azienda stessa; f)sia effettuata un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7; 3.L'autorità competente può estendere qualsiasi misura di cui al paragrafo 2 ad altre aziende qualora, tenuto conto dell'ubicazione e della configurazione dei fabbricati o di eventuali contatti con l'azienda nella quale si sospetta la presenza della malattia, vi sono fondati motivi per sospettare un'eventuale contaminazione. 4.Le misure previste ai paragrafi 1 e 2 rimangano applicabili finche la sospetta presenza della malattia sia esclusa dal Veterinario Ufficiale. Art. 4 1.Non appena viene confermata ufficialmente la presenza di una delle malattie di cui all'allegato 1 in una azienda, il Dirigente del Servizio Igiene Ambientale dispone oltre alle misure previste all'articolo 3, paragrafo 2, l'applicazione delle seguenti misure: a)tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano immediatamente abbattuti in loco. Gli animali morti o abbattuti siano bruciati o sotterrati in loco. Queste operazioni devono essere effettuate in modo da ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'agente patogeno; b)tutti i materiali o tutti i rifiuti come mangime, lettiere letame e liquami, che potrebbero essere contaminati siano distrutti o sottoposti a trattamento idoneo. Quest'ultimo, eseguito conformemente alle istruzioni del Veterinario Ufficiale, deve garantire la distruzione di qualsiasi agente patogeno; c)ultimate le operazioni di cui alle lettere a) e b), i fabbricati adibiti al ricovero degli animali delle specie sensibili e le loro vicinanze , nonché i veicoli usati per il trasporto e qualsiasi materiale che potrebbe essere contaminato siano puliti e disinfettati conformemente all'articolo 12; d)sia effettuata un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7. 2.In caso di sotterramento, le carogne o i rifiuti di cui al punto 1, lettere a) e b) devono essere collocati in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità sufficiente ad impedire a carnivori di accedervi. 3.Il Dirigente del Servizio Igiene Ambientale può estendere le misure di cui al paragrafo 1 ad altre aziende vicine, qualora per la loro ubicazione, la configurazione dei fabbricati o eventuali contatti con l'azienda in cui è stata confermata la presenza della malattia si possa sospettare un'eventuale contaminazione. 4.La reintroduzione di animali nell'azienda è autorizzata dopo che il Veterinario Ufficiale ha ispezionato e considerato soddisfacenti le operazioni di pulizia e di disinfezione effettuate conformemente all'articolo 12. Art. 5 Qualora ad essere colpiti da una delle malattie di cui all'Allegato I siano gli animali selvatici, l'autorità competente predispone piani appropriati di lotta e ne informa la Commissione e gli Stati membri CE. Art. 6 Nel caso di aziende comprendenti due o piu' unità di produzione distinte, il Dirigente del Servizio Igiene Ambientale può derogare alle prescrizioni di cui all'art. 4, paragrafo 1 lettera a) per quanto concerne le unità di produzione sane di un azienda infetta a condizione che il Veterinario Ufficiale abbia considerato che la struttura e le dimensioni di dette unita di produzione nonché le operazioni ivi effettuate siano tali da garantire una completa separazione per quanto riguarda la stabulazione, la cura, il personale, il materiale e l'alimentazione degli animali, in modo da impedire la propagazione dell'agente patogeno da un'unità di produzione all'altra. Art. 7 L'indagine epidemiologica riguarda: a)il periodo durante il quale la malattia può essere stata presente nell'azienda prima della notifica o del sospetto; b)la possibile origine della malattia nell'azienda e l'identificazione di altre aziende in cui si trovano animali di specie sensibili che possono essere stati infettati o contaminati; c)i movimenti di persone e di veicoli, nonché i trasporti di animali, di carogne, di materiali o di materie che possono aver portato l'agente patogeno fuori o dentro l'azienda in questione; d)l'eventuale presenza e distribuzione di vettori della malattia. Art. 8 1.Se il Veterinario Ufficiale constata o ritiene sulla base di informazioni confermate, che la malattia possa essere introdotta da altre aziende nell'azienda di cui all'articolo 3 oppure da quest'ultima in altre aziende in seguito a movimenti di persone, animali o veicoli in qualsiasi altro modo, queste altre aziende sono sottoposte a controllo ufficiale conformemente all'articolo 3 tale controllo è revocato soltanto quando il sospetto di presenza della malattia nell'azienda sia stato ufficialmente escluso. 2.Se il Veterinario Ufficiale constata o ritiene, sulla base di informazione confermate, che la malattia possa essere stata introdotta da altre aziende nell'azienda di cui all'articolo 4 oppure da quest'ultima in altre aziende in seguito a movimenti di persone, animali o veicoli o in qualsiasi altro modo, queste altre aziende sono sottoposte a controllo e revocato soltanto quando il sospetto di presenza della malattia nell'azienda sia stato ufficialmente escluso. 3.Se un'azienda è soggetta alle disposizioni del paragrafo 2, l'autorità competente mantiene in vigore nell'azienda le disposizioni di cui all'art. 3 per un periodo almeno corrispondente al periodo massimo di incubazione proprio di ciascuna malattia, a decorrere dal probabile momento di introduzione dell'infezione stabilito dall'indagine epidemiologica effettuata a norma dell'articolo 7. 4.L'autorità competente , qualora ritenga che le condizioni lo consentano può limitare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 ad una parte dell'azienda e agli animali che vi si trovano, purché l'azienda stessa soddisfi le condizioni di cui all'articolo 6 oppure esclusivamente agli animali delle specie sensibili. Art. 9 1.Non appena la diagnosi di una delle malattie in questione è stata ufficialmente confermata l'autorità competente delimita attorno all'azienda infetta, una zona di protezione di raggio minimo pari a 3 chilometri inserita in una zona di sorveglianza avente un raggio di almeno 10 chilometri. La delimitazione delle zone deve tenere conto dei fattori di carattere geografico, amministrativo, ecologico e epidemiologico, connessi alla malattia in questione, e delle strutture di controllo. 2.Qualora queste zone interessino anche il territorio Italiano, ne viene immediatamente informata la competente autorità. Art. 10 1.Il Dirigente del Servizio Igiene Ambientale provvede affinché siano applicate nella zona di protezione le misure precisate in appresso: a)identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili all'interno della zona; b)visite periodiche alle aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili, esame clinico degli animali in questione, compresa, ove occorra, la raccolta di campioni da sottoporre ad esami di laboratorio; deve inoltre essere tenuto un registro delle visite e dei risultati degli esami, la frequenza delle visite è in funzione della gravità della epizoozia nelle aziende che presentano i maggiori rischi; c)divieto di circolazione e di trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche o private, ad eccezione delle strade di accesso alle aziende; d)mantenimento degli animali appartenenti alle specie sensibili nell'azienda in cui si trovano, eccetto quando siano trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale per una macellazione d'urgenza presso il macello pubblico della Repubblica di San Marino. Detto trasporto può essere autorizzato dall'autorità competente soltanto dopo che un esame effettuato dal Veterinario Ufficiale, su tutti gli animali appartenenti alle specie sensibili presenti nell'azienda, abbia consentito di escludere la presenza di animali sospetti. 2.Le misure da applicare nella zona di protezione sono mantenute per un periodo perlomeno uguale a un periodo massimo di incubazione proprio della malattia in questione dopo l'eliminazione degli animali dall'azienda infetta, come stabilito all'articolo 4 e dopo le operazioni di pulizia e di disinfezione di cui all'articolo 12. Tuttavia, quando la malattia è stata trasmessa da un insetto vettore, l'autorità competente può fissare la durata di applicazione delle misure e definire le disposizioni relative all'eventuale introduzione di animali di controllo. La Repubblica di San Marino informa immediatamente, la Commissione degli altri Stati membri delle misure adottate. Alla scadenza del periodo di cui al primo comma, le norme applicate nella zona di sorveglianza si applicano altresì nella zona di protezione. Art. 11 1.Il Dirigente del Servizio Igiene Ambientale provvede affinché nella zona di sorveglianza siano applicate le seguenti misure: a)identificazione di tutti le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili; b)divieto di circolazione degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche, salvo per condurli al pascolo o agli edifici ad essi riservati; c)il trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili all'interno della zona di sorveglianza è subordinato all'autorizzazione dell'autorità competente; d)mantenimento degli animali appartenenti alle specie sensibili all'interno della zona di sorveglianza durante un lasso di tempo corrispondente almeno al periodo massimo di incubazione dopo l'individuazione dell'ultimo focolaio. Successivamente gli animali possono essere allontanati dalla zona suddetta per essere trasportati in caso di macellazione d'urgenza presso il macello pubblico della Repubblica di San Marino. Questo spostamento può essere autorizzato dall'autorità competente soltanto quando un esame effettuato dal Veterinario Ufficiale su tutti gli animali appartenenti alle specie sensibili dell'azienda abbia permesso di escludere la presenza di animali infetti. 2.Le misure applicate nella zona di sorveglianza sono mantenute durante un lasso di tempo corrispondente almeno al periodo massimo d'incubazione dopo l'eliminazione dall'azienda di tutti gli animali di cui all'articolo 4 e dopo l'esecuzione delle operazioni di pulizia e di disinfezione previste all'articolo 12. Tuttavia, se la malattia viene trasmessa da un insetto vettore, l'autorità competente può fissare la durata di applicazione delle misure e definire le disposizioni relative all'eventuale introduzione di animali di controllo. Art. 12 Il Dirigente del Servizio Igiene Ambientale provvede affinché: a)I disinfettanti o gli insetticidi da utilizzare e le relative concentrazioni vengano stabilite dall'autorità competente; b)le operazioni di pulizia, disinfezione e disinfestazione siano effettuate sotto controllo ufficiale: conformemente alle istruzioni impartite dal Veterinario Ufficiale e in modo da eliminare il rischio di propagazione di sopravvivenza dell'agente patogeno; c)terminate le operazioni di cui alla lettera b), il Veterinario Ufficiale accerti che le misure siano state applicate correttamente e che sia trascorso un periodo di tempo appropriato non inferiore a 21 giorni, a garanzia dell'eliminazione totale della malattia in questione prima della reintroduzione degli animali appartenenti alle specie sensibili. Art. 13 1.La vaccinazione contro le malattie citate all'allegato I può essere praticata soltanto quale complemento delle misure di lotta adottate al manifestarsi della malattia in questione e conformemente alle seguenti disposizioni: a)la decisione di introdurre la vaccinazione quale complemento delle misure di lotta è presa, in collaborazione con l'autorità competente, dalla Commissione; b)tale decisione si basa segnatamente sui seguenti criteri: concentrazione degli animali delle specie in questione nella zona colpita; caratteristiche e composizione di ciascuno dei vaccini usati; modalità di controllo della distribuzione, del magazzinaggio e del impiego dei vaccini; specie ed età degli animali che possono o devono essere vaccinati; zone in cui la vaccinazione può o deve essere effettuata; durata della campagna di vaccinazione. 2.Nel caso previsto al paragrafo 1: a)é vietata la vaccinazione o la rivaccinazione degli animali appartenenti alle specie sensibili nelle aziende di cui all'articolo 3; b)è vietata la sieroprofilassi. 3.In caso di ricorso alla vaccinazione, devono essere applicate le seguenti norme: a)tutti gli animali vaccinati devono essere identificati con un marchio chiaro e leggibile; b)tutti gli animali vaccinati devono restare all'interno della zona di vaccinazione a meno che non siano trasportati direttamente in un macello designato dall'autorità competente per la macellazione d'urgenza. In tal caso, il movimento di animali può essere autorizzato solo una volta che il Veterinario Ufficiale abbia effettuato un esame di tutti gli animali dell'azienda appartenenti alle specie sensibili ed abbia escluso la presenza di animali sospetti. 4.Una volta terminate le operazioni di vaccinazione i movimenti di animali appartenenti alle specie sensibili dalla zona di vaccinazione devono essere autorizzati dalla commissione. Art. 14 Misure specifiche di lotta contro la malattia vescicolare dei suini, sono contenute nell'allegato II. Art. 15 I contravventori alle disposizioni del presente Decreto saranno puniti con un ammenda da £. 100.000 a £. 800.000, salvo le maggiorazioni previste dalle Leggi vigenti. Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 maggio 1996/1695 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Pier Paolo Gasperoni - Pietro Bugli IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Antonio Lazzaro Volpinari ALLEGATO I ELENCO DELLE MALATTIE SOGGETTE A NOTIFICA OBBLIGATORIA MalattiaPeriodo massimo di incubazione Peste bovina21 giorni Peste dei piccoli ruminanti21 giorni Malattia vescicolare dei suini28 giorni Febbre catarrale maligna degli ovini40 giorni Malattia emorragica epizootica dei cervi40 giorni Vaiolo degli ovicaprini21 giorni Stomatite vescicolare21 giorni Malattia di Teschen40 giorni Dermatite nodulare contagiosa28 giorni Febbre della Rift Valley30 giorni ALLEGATO II Misure specifiche in materia di lotta ed eradicazione di talune malattie Oltre alle disposizioni generali previste dal presente Decreto alla malattia vescicolare dei suini si applicano le disposizioni specifiche indicate in appresso. 1) Descrizione della malattia Malattia dei suini clinicamente non distinguibile dall'Afta Epizootica. Essa provoca vescicole sul grugno, sulle labbra, sulla lingua e sulla cute dello spazio interungueale. La gravità della malattia è assai variabile, essa può infettare gli animali di un allevamento senza che si manifestino lesioni cliniche. Il virus può sopravvivere a lungo al di fuori del corpo, anche nelle carni fresche, è estremamente resistente ai normali disinfettanti e ha la proprietà di essere persistente, è stabile in presenza di un pH compreso tra 2,5 e 12 per cui si rendono necessarie una pulizia e una disinfezione molto approfondite. 2) Periodo di incubazione Ai fini del presente Decreto il periodo massimo di incubazione si considera pari a 28 giorni. 3) Conferma della presenza di malattia vescicolare dai suini In deroga all'art. 2, punto 6 del presente Decreto, la presenza della malattia è confermata: a)nelle aziende in cui il virus della malattia vescicolare dei suini è stato isolato nei suini stessi o nell'ambiente; b)nelle aziende in cui sono presenti suini risultanti sieropositivi al test della malattia vescicolare dei suini nella misura in cui detti suini o altri dell'azienda presentino lesioni caratteristiche di tale malattia; c)nelle aziende in cui dei suini presentino sintomi clinici o siano sieropositivi, purchè esista un legame epidemiologico diretto con un focolaio confermato; d)in altri allevamenti in cui sono stati individuati suini sieropositivi, in quest'ultimo caso l'Autorità competente effettuerà altresi esami complementari, in particolare procedendo a nuovi test per campionatura con un intervallo di almeno 28 giorni tra i prelievi di campioni, prima di confermare la presenza della malattia. Le disposizioni di cui all'art. 4 restano applicabili fino al completamento di detti esami complementari. Se gli ulteriori esami non rilevano sintomi della malattia e la sieropositività persiste, l'Autorità competente provvede affinchè i suini sottoposti ad esame siano abbattuti e distrutti sotto il suo controllo o macellati sotto il suo controllo in un macello che avrà designato sul suo territorio nazionale. L'Autorità competente provvede affinchè, fin dal loro arrivo nel macello, i suini interessati siano mantenuti e macellati separatamente dagli altri suini e che le loro carni siano riservate esclusivamente al mercato nazionale. 4) Laboratori di diagnosi Germania: Bundesforschungsanstalt fur Viruskrankheiten der Tiere, Paul-Ehrilch- Strae, 7400 Tubingen Belgio: Insitiut national de recherches vetérnaires, Groeselenberg 99, 1180 Bruxelles; Danimarca: Stratens Veterinere Insitut for Virusfordsking, Lindholm Spagna: Laboratorio del Alta Seguridad Biologica (INIA) 28130 Madrid, Francia: Laboratoire centrl de recherche veterinarie, Maisons-Alfort Grecia: Irlanda: Institute for Animal Health, Pirbright; Working, Surrey; Italia: Istituto Zooprofilatico sperimentale della Lombardi e dell'Emilia Romagna; Brescia Lussemburgo: Institut national de recherches vètèrinaires, Groeseinberg 99, 1180 Bruxelles; Paesi Bassi: Centraal Diergeneeskundig Instuut, Lelystad; Portogallo:Laboratorio National de Investigacio Veterinaria Lisboa; Regno Unito: Instute for Animal Health, Pirbright, Working, Surrey; Repubblica di San Marino: Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e Emilia Romagna; Brescia 5) Laboratorio comunitario di riferimento AFRC Institute for Animal, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Working Surrey GU24ONF 6) Zona di protezione 1.Le dimensioni della zona di protezione sono definite all'articolo 9 del presente Decreto 2.Per la malattia vescicolare dei suini le misure previste all'art. 10 del presente Decreto sono sostituite, in via derogatoria, dalle misure precisate in appresso: a)si procede a visite periodiche alle aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili all'interno della zona b)si procede a visite periodiche alle aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili e a esame clinico degli animali in questione, compresa, ove occorra, la raccolta di campioni da sottoporre ad esami di laboratorio, va tenuto inoltre un registro delle visite e dei risultati degli esami, la frequenza delle visite è in funzione della gravita della epizoozia nelle aziende che presentano i maggiori rischi. c)Si instaura un divieto di circolazione e di trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche o private ad eccezione delle strade di accesso alle aziende, l'Autorità competente può tuttavia derogare a tale divieto in caso di transito di animali trasportati su strada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste. d)gli autocarri e gli altri veicoli e attrezzature utilizzati nella zona di protezione per il trasporto di suini o di altri animali o di materiale che potrebbe essere contaminato, in particolare alimenti, letame o liquami, non possono uscire: I)da un'azienda ubicata nella zona II)dalla zona di protezione, III) da una macello, se non sono stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure stabilite dall'autorità competente. e)I suini non possono uscire dall'azienda in cui si trovano durante i 21 giorni successivi al completamento delle misure di pulizia e di disinfezione preliminari dell'azienda infetta di cui all'articolo 12; dopo i 21 giorni può essere accordata un'autorizzazione affinchè i suini escano da detta azienda: I)per essere trasportati direttamente al macello pubblico purchè: tutti suini dell'azienda siano stati sottoposti a ispezione; i suini destinati al macello siano stati sottoposti ad un esame clinico; i suini siano stati contrassegnati individualmente con un marchio auricolare o identificati con qualsiasi altro mezzo autorizzato; il trasporto sia effettuato con automezzi sigillati a cura dell'Autorità competente. L'Autorità competente responsabile del macello deve essere informata dell'intenzione di inviarvi suini. Una volta arrivati al macello, i suini vengono isolati e macellati separatamente dagli altri suini. Gli automezzi e le attrezzature utilizzati per il trasporto dei suini sono puliti e disinfettati prima di uscire dal macello. Durante l'ispezione prima e dopo la macellazione effettuata presso il macello designato, l'Autorità competente prende in considerazione eventuali sintomi connessi con la presenza del virus della malattia vescicolare dei suini. Ogniqualvolta dei suini siano macellati secondo queste disposizioni, sono prelevati campioni di sangue statisticamente rappresentativi. In caso di risultati positivi che confermino la presenza del virus della malattia vescicolare dei suini, si applicano le misure di cui al punto 8,3. II)in circostanze eccezionali, per essere trasportati direttamente in altri locali ubicati nella zona di protezione a condizione che: tutti i suini presenti nell'azienda siano stati sottoposti a ispezione; i suini da trasportare siano stati sottoposti ad un esame clinico con risultato negativo; i suini siano stati contrassegnati individualmente con un marchio auricolare o identificati con qualsiasi altro mezzo autorizzato. 3.L'applicazione delle misure nella zona di protezione è mantenuta perlomeno fino al momento in cui: a)siano state completate tutte le misure di cui all'art. 12 del presente Decreto; b)i suini presenti in tutte le aziende siano stati sottoposti: I)ad un esame clinico che abbia permesso di stabilire che non presentano alcun sintomo di malattia che possa indicare la presenza della malattia vescicolare dei suini, II)ad un esame sierologico di un campione statistico di suini che non abbia rilevato la presenza di anticorpi del virus della malattia vescicolare dei suini. Il programma di screening sierologico tiene conto della malattia vescicolare dei suini e delle condizioni in cui i suini sono custoditi. L'esame e la campionatura di cui ai punti i) e ii) non possono essere effettuati prima che scadano i 28 giorni successivi al completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione nell'azienda infetta. 4.alla scadenza del periodo di cui al punto 3, le norme applicate alla zona di sorveglianza si applicano anche alla zona di protezione. 7) Zona di sorveglianza 1.La estensione della zona di sorveglianza è quella definita all'articolo 9. 2. Nel caso della malattia vescicolare dei suini, le misure di cui all'articolo 11 sono sostituite dalle seguenti: a)identificazione di tutte le aziende che detengono animali di specie sensibili; b)è vietato qualsiasi movimento di suini diverso da un trasporto diretto verso il macello a partire da un'azienda della zona di sorveglianza, qualora i suini siano stai introdotti nella stessa azienda nel corso dei 21 giorni precedenti; una registrazione di tutti i movimenti dei suini dovrà essere conservata dal proprietario degli animali o dalla persona che se ne occupa; c)il trasporto dei suini dalla zona di sorveglianza può essere autorizzato dall'Autorità competente purchè: tutti i suini presenti nell'azienda siano ispezionati 48 ore prima del trasporto; sia stato effettuato, 48 ore prima del trasporto, un esame clinico, con risultato negativo, dei suini da trasportare; un esame sierologico di un campione statistico dei suini da trasportare che non abbia rivelato la presenza di anticorpi contro il virus della malattia vescicolare dei suini sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto; tuttavia, per quanto concerne i suini da macellazione, l'esame sierologico può essere effettuato sulla base di campioni di sangue prelevati nel macello in caso di risultati positivi che confermino la presenza della malattia vescicolare dei suini si applicano le misure di cui al punto 8; ciascuno suino sia stato individualmente munito di un marchio auricolare o identificato con altro mezzo autorizzato; i camion nonchè gli altri veicoli ed attrezzature utilizzati per il trasporto di suini o di altri animali, oppure di materie che potrebbero essere contaminate o che sono utilizzate all'interno della zona di sorveglianza non possono lasciare detta zona senza essere stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure previste dall'autorità competente. Le misure relative alla zona di sorveglianza si applicano almeno fino a quando: I)siano state condotte a buon termine tutte le misure previste all'art. 12 II)siano state condotte a buon termine tutte le misure richieste nella zona di protezione. 8) Misure generali comuni Oltre alle misure suriferite si applicano le disposizioni comuni precisate in appresso: 1.Qualora la presenza della malattia vescicolare dei suini sia ufficialmente confermata l'Autorità competente provvede affinchè, oltre alle misure di cui all'articolo 3 paragrafo 2 e all'articolo 4 del presente Decreto, le carni di suini macellati durante il periodo intercorrente tra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'attuazione di misure ufficiali siano, per quanto possibile, reperite e distrutte sotto controllo ufficiale in modo da eliminare qualsiasi rischio di propagazione del virus della malattia vescicolare dei suini. 2.qualora il Veterinario Ufficiale abbia motivi per sospettare che i suini di azienda siano stati contaminati a seguito di movimenti di persone, animali o veicoli o in altro modo, i suini dell'azienda restano soggetti alle restrizioni in materia di movimenti di cui all'articolo 8 del presente Decreto, almeno fino al momento in cui siano stati effettuati nell'azienda: a)un esame clinico dei suini con risultato negativo; b)un esame sierologico di un campione statistico di suini che non abbia rivelato la presenza di anticorpi del virus della malattia vescicolare dei suini conformemente al punto 6, 3 b) ii). L'esame di cui alle lettere a) e b) può essere effettuato prima che scadano i 28 giorni successivi all'eventuale contaminazione dei locali a seguito di movimenti di persone, animali, veicoli o altri agenti. 3.In caso di conferma della presenza della malattia vescicolare dei suini in un macello, l'Autorità competente provvede affinchè: a)tutti i suini presenti nel macello siano abbattuti immediatamente; b)le carcasse e le frattaglie dei suini infetti e contaminati siano distrutte sotto controllo ufficiale, in modo da evitare il rischio di propagazione del virus della malattia vescicolare dei suini; c)le operazioni di pulizia e disinfezione degli edifici e delle attrezzature, veicoli inclusi, siano effettuate sotto il controllo del Veterinario Ufficiale, conformemente alle istruzioni previste dall'Autorità competente; d)sia effettuata un'indagine epidemiologica, conformemente all'articolo 7 del presente Decreto; e)non siano reintrodotti suini destinati al macello per un periodo di almeno 24 ore dal completamento delle operazioni di pulizia e di disinfezione effettuate conformemente alla lettera c). 10) Pulizia e disinfezione delle aziende infette Oltre alle disposizioni previste all'articolo del presente Decreto si applicano le misure precisate in appresso. 1.procedura per la pulizia preliminare e la disinfezione a)Non appena le carcasse dei suini sono state rimosse per essere distrutte, le parti dei locali di stabulazione dei suini e qualsiasi altra parte di locali contaminati durante l'abbattimento devono essere irrorate con disinfettanti riconosciuti conformemente all'articolo 12 nella concentrazione prescritta per la malattia vescicolare dei suini. Il disinfettante utilizzato deve rimanere sulla superficie per almeno 24 ore. b)Qualsiasi eventuale residuo di tessuti o sangue risultante dalla macellazione e accuratamente raccolto ed eliminato con le carcasse la macellazione deve essere effettuata su superficie stagna. 2.Procedure di pulizia e disinfezione intermedie a)Tutto il letame le lettiere e gli alimenti contaminati devono essere rimossi dagli edifici, accatastati e irrorati con un disinfettante riconosciuto. I liquami devono essere trattati secondo un metodo atto a distruggere il virus. b)Tutti gli accessori mobili devono essere ritirati dai locali per essere puliti e disinfettati a parte. c)Il grasso e il sudiciume devono essere eliminati da tutte le superfici con applicazione di un prodotto sgrassante, le superfici dovranno essere successivamente lavate con getti d'acqua a forte pressione. d)Si deve quindi procedere ad una nuova applicazione di disinfettante, irrorando tutte le superfici. e)I locali stagni devono essere disinfettati mediante fumigazione. f)Le riparazioni del suolo, dei muri e di altre parti danneggiate devono essere concordate a seguito di un ispezione di un Veterinario Ufficiale e realizzate immediatamente. g)Una volta terminate, le riparazioni devono essere sottoposte a controllo per verificare la corretta esecuzione delle stesse. h)Tutte le parti dei locali completamente sgombre da materie combustibili possono subire un trattamento termico mediante lanciafiamme. i)Tutte le superfici devono essere irrorate con un disinfettante alcalino il cui pH sia superiore a 12,5 o con qualsiasi altro disinfettante riconosciuto. Il disinfettante deve essere eliminato con acqua dopo 48 ore. 3.Procedura finale di pulizia e disinfezione Il trattamento mediante lanciafiamme o disinfettante alcalino (punto 2 lettere h) o i) deve essere ripetuto dopo 14 giorni. 11) Ripopolamento delle aziende infette Oltre alle misure di cui all'articolo 4 paragrafo 4 del presente Decreto si applicano le disposizioni precisate in appresso: 1.Il ripopolamento non deve aver inizio prima che sia trascorso un termine di 4 settimane dalla prima disinfezione completa dei locali, ovvero dalla tappa 3 delle procedura di pulizia e disinfezione. 2.La reintroduzione dei suini tiene conto del tipo di allevamento praticato nell'azienda in questione e deve essere conforme alle disposizioni precisate in appresso: a)Se si tratta di aziende che praticano l'allevamento all'aperto, il ripopolamento ha inizio con l'introduzione di un numero limitato di suinetti di controllo sottoposti, con risultato negativo, ad un test per l'indicazione di anticorpi del virus della malattia vescicolare dei suini. I suinetti di controllo sono ripartiti , conformemente alle prescrizioni dell'Autorità competente, su tutta la superficie dell'azienda infetta, sono sottoposti ad esame clinico 28 giorni dopo l'introduzione nell'azienda e subiscono un esame sierologico per campionatura. Se nessun suinetto presenta sintomi clinici della malattia vescicolare dei suini o ha sviluppato anticorpi del virus della malattia, si può procedere al pieno ripopolamento totale, a condizione che: tutti suini arrivino entro un periodo di 8 giorni, provengano da aziende ubicate al di fuori delle zone soggette a restrizioni a causa della malattia vescicolare dei suini e siano sieronegativi; nessun suino possa uscire dall'azienda per un periodo di 60 giorni dall'arrivo degli ultimi suini; i suini reintrodotti nell'allevamento formino oggetto di un esame clinico e sierologico conformemente alle disposizioni stabilite dall'Autorità competente. detto esame potrà essere effettuato non prima di 28 giorni.