Decree No. 53 on animal health conditions governing intra-Community trade and importation from third countries of poultry and hatching eggs
Made 1996-05-20 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Country
- San Marino
- Subjects
- Food and nutrition, Livestock
- Keywords
- animal health, poultry, birds, vaccination, hygiene/sanitary procedures, international trade, food safety and quality, poultry products
- Categories
- *
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Decreto 20 maggio 1996 n. 53 NORME DI POLIZIA SANITARIA PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI E LE IMPORTAZIONI IN PROVENIENZA DAI PAESI TERZI DI POLLAME E UOVA DA COVA. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto il Decreto 2 dicembre 1992 n. 98 che dà esecuzione all'Accordo interinale del commercio e unione doganale del 27 novembre 1992 fra la Repubblica di San Marino e la CEE; Vista La Legge 17 marzo 1993 n. 41; Vista la decisione n. 1/94 adottata in data 28 giugno 1994 dal Comitato di Cooperazione San Marino-CEE di cui all'art. 13 dell'Accordo interinale sopra citato; Visto il Decreto 4 ottobre 1984 n. 87; Vista la Delibera del Congresso di Stato del 6 maggio 1996 n. 36; ValendoCi delle Nostre Facoltà; Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare: Capitolo I Disposizioni generali Art. 1 1. Il presente Decreto definisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi fra la Repubblica di San Marino e i Paesi della CE e le importazioni dai Paesi terzi di pollame e uova da cova, in attuazione delle disposizioni di cui alla direttiva 90/539/CEE del Consiglio del 15/10/90 modificata da ultimo dalla direttiva 93/120 e adottate con decisione n.1/94 del Comitato di Cooperazione San Marino-CEE. 2. Il presente Decreto non si applica al pollame destinato a mostre, concorsi o competizioni. Art. 2 Ai fini del presente Decreto si intende per: 1) pollame: galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani e pernici, allevati o tenuti in cattività ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento; 2) uova da cova: le uova prodotte dai volatili quali definiti al punto 1), destinate all'incubazione; 3) pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di 72 ore, che non sono stati ancora nutriti; tuttavia, le anatre di Barberia (cairina maschata) e i relativi ibridi possono essere state nutrite; 4) pollame riproduttore: i volatili di 72 ore o piu', destinati alla riproduzione delle uova da cova; 5) pollame da reddito: i volatili di 72 ore o piu', allevati per la produzione di carne e/o di uova da consumo o per la fornitura di selvaggina da ripopolamento; 6) pollame da macellazione: i volatili condotti direttamente al macello per essere abbattuti entro il piu' breve tempo e almeno entro 72 ore dal loro arrivo; 7) branco: l'insieme dei volatili di uguale stato sanitario e immunitario, allevati in uno stesso locale o recinto e che costituiscono un'unità epidemiologica; per il pollame allevato in batteria il branco comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente; 8) azienda: un impianto - che può includere uno stabilimento - utilizzato per l'allevamento o per la detenzione di pollame riproduttore o da reddito; 9) stabilimento: l'impianto o una parte di impianto situato in uno stesso luogo e destinato ai seguenti settori di attività: a)stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore; b)stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito; c)stabilimento di allevamento: I) lo stabilimento per l'allevamento del pollame riproduttore, ossia lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento del pollame riproduttivo prima dello stadio riproduttivo, oppure II) lo stabilimento per l'allevamento del pollame da reddito, ossia lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento del pollame ovaiolo prima dello stadio di produzione delle uova; d) incubatoio: lo stabilimento la cui attività consiste nell'incubazione e schiusa di uova da cova e nella fornitura di pulcini di un giorno; 10) Veterinario abilitato: il Veterinario facente parte del Servizio Veterinario Statale a cui competono controlli previste del presente Decreto; 11) laboratorio riconosciuto: il laboratorio della Repubblica Italiana citato all'allegato I. 12) visita sanitaria: la visita effettuata dal Veterinario Ufficiale o dal Veterinario abilitato, per procedere all'esame dello stato sanitario di tutto il pollame di uno stabilimento; 13) malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le malattie indicate nell'allegato V; 14) focolaio: il focolaio secondo la definizione contenuta nel Decreto concernente la notifica delle malattie infettive; 15) quarantena: installazione in cui il pollame è tenuto in completo isolamento, senza contatto diretto o indiretto con altri volatili, per esservi sottoposto ad un'osservazione prolungata e per subirvi varie prove di controllo nei confronti delle malattie indicate all'allegato V; 16) macellazione sanitaria: operazione con la quale vengono distrutti, premunendosi di tutte le garanzie sanitarie opportune (tra cui la disinfezione), tutti i volatili e i prodotti infetti oppure sospetti di infezione. Capitolo II Norme per gli scambi con i paesi della CE Art. 3 La Repubblica di San Marino può presentare alla apposita Commissione della CE un piano in cui sono precisate le misure che si intendono attuare per garantire il rispetto delle norme definite all'allegato II ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi di pollame e uova da cova. Art. 4 La Repubblica di San Marino quale laboratorio di riferimento responsabile del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dal presente Decreto riconosce il laboratorio della Repubblica Italiana. I laboratori di riferimento figurano nell'allegato I. Art. 5 Per essere oggetto di scambi intracomunitari: a) le uova da cova, i pulcini di un giorno e il pollame riproduttore e da reddito devono soddisfare le condizioni fissate agli articoli 6, 12, 15, e 17 debbono inoltre soddisfare tutte le condizioni fissate in applicazione degli articoli 13 e 14; inoltre: le uova da cova debbono soddisfare le condizioni di cui all'allegato 7; i pulcini di un giorno debbono soddisfare le condizioni di cui allo articolo 8; il pollame riproduttore e il pollame da reddito devono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 9; b) Il pollame da macellazione deve soddisfare le condizioni fissate agli articoli 10, 12, 15, e 17 e quelle fissate in applicazione degli articoli 13 e 14; c) Il pollame, compresi i pulcini di un giorno, destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento deve soddisfare le condizioni di cui agli articoli 10 bis, 12, 15 e 17 e quelle fissate in applicazione degli articoli 13 e 14; Art. 6 Le uova da cova, i pulcini di un giorno e il pollame riproduttore o da reddito devono provenire: 1) da stabilimenti che soddisfano i seguenti requisiti: a)devono essere riconosciuti e contrassegnati da un numero distintivo dall'autorità competente, in virtu' delle norme fissate nell'allegato II, capitolo I; b)all'atto della spedizione non devono essere soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame; c) devono essere situati al di fuori di una zona soggetta per motivi di polizia sanitaria a misure restrittive adottate in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile; 2) da un branco che, al momento della spedizione, non presenta alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame. Art. 7 Al momento della spedizione, le uova da cova devono: 1) provenire da branchi: che hanno soggiornato, da piu' di sei settimane, in uno o piu' stabilimenti della Comunità di cui all'allegato 6, punto 1), lettera a); che, se vaccinati, sono stati vaccinati alle condizioni fissate nell'allegato III; che siano stati sottoposti ad un esame sanitario effettuato da un Veterinario Ufficiale o da un Veterinario abilitato, nel corso delle 72 ore precedenti la spedizione e, all'atto di quest'esame, non presentavano alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa; oppure che siano stati sottoposti mensilmente ad un esame sanitario effettuato da un Veterinario Ufficiale o da un Veterinario abilitato, fermo restando che l'ispezione piu' recente deve essere effettuata al piu' presto 31 giorni prima della spedizione. Qualora si opti per questa possibilità, il Veterinario Ufficiale o il Veterinario abilitato deve inoltre esaminare i registri relativi alla stato sanitario del branco e valutarne lo stato corrente in base ad informazioni aggiornate fornite dal responsabile del branco durante le 72 ore precedenti la spedizione. Nel caso in cui i registri o qualsiasi altra informazione diano adito a sospetto di malattia, i branchi debbono essere sottoposti ad un esame sanitario, effettuato da un Veterinario Ufficiale o da un Veterinario abilitato, che escluda la possibilità di malattia contagiosa per il pollame; 2) essere identificate conformemente al regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione; 3) essere state sottoposte ad una disinfezione conformemente alle istruzioni del Veterinario Ufficiale. Inoltre qualora nel branco che fornisce le uova da cova insorga, durante il periodo dell'incubazione, una malattia contagiosa del pollame che può essere trasmessa mediante le uova, è necessario informarne l'incubatoio interessato e l'autorità o le autorità competenti per l'incubatoio e il branco di origine. Art. 8 I pulcini di un giorno devono: a) provenire da uova da cova che soddisfano i requisiti degli articoli 6 e 7; b) soddisfare le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III, qualora siano stati vaccinati; c) non presentare al momento della spedizione alcun sintomo che possa far sospettare una malattia in base all'allegato II, capitolo II, punto B 2, lettere g) e h). Art. 9 Al momento della spedizione il pollame riproduttore e da reddito deve: a) aver soggiornato dopo la schiusa o da altre 6 settimane in uno o piu' stabilimenti della Comunità quali definiti all'articolo 6, punto 1), lettera a); b) soddisfare le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III, qualora sia stato vaccinato; c) essere stato sottoposto ad un esame sanitario, effettuato da un Veterinario Ufficiale o da Veterinario abilitato, entro le 48 ore precedenti la spedizione, nel corso del quale non presentava alcun sintomo clinico o sospetto di malattie contagiose per il pollame. Art. 10 1. Al momento della spedizione il pollame da macellazione deve provenire da un'azienda: a) in cui ha soggiornato dopo la schiusa o da oltre 21 giorni; b) non soggetta ad alcuna misura di Polizia Sanitaria applicabile al pollame; c) in cui, all'atto dell'esame sanitario effettuato nei cinque giorni che precedono la spedizione dal Veterinario Ufficiale o abilitato sul branco di cui fanno parte i volatili destinati alla macellazione, il pollame esaminato non ha presentato alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame; d) situata al di fuori di una zona soggetta, per motivi di Polizia Sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, adottate in seguito ad un focolaio di una malattia a cui il pollame è sensibile. 2. Al momento della spedizione, il pollame di piu' di 72 ore destinato alla fornitura di selvaggina selvatica da ripopolamento deve provenire da un'azienda: a)in cui ha soggiornato dopo la schiusa o per oltre 21 giorni e nella quale, nel corso delle due settimane che precedono la spedizione, non è stato messo in contatto con pollame recentemente introdotto; b) non soggetta ad alcuna misura di Polizia Sanitaria applicabile al pollame; c) in cui, all'atto dell'esame sanitario effettuato nelle 48 ore che precedono la spedizione dal Veterinario Ufficiale o abilitato sul branco di cui fanno parte i volatili, il pollame esaminato non presentava alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame; d) situata, al di fuori di una zona soggetta, per motivi di Polizia Sanitaria, a divieti conformemente alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile. 3. Le disposizioni degli articoli 6 e 9 non si applicano al pollame di cui al paragrafo 1. Art. 11 1. I requisiti degli articoli da 5 a 10 e 15 non si applicano agli scambi con i Paesi della CE di pollame e uova da cova, qualora si tratti di piccole partite comprendenti meno di 20 unità. 2. Tuttavia, il pollame e le uova da cova di cui al paragrafo 1 devono, al momento della spedizione, provenire da branchi: che hanno soggiornato nella Comunità dalla schiusa o da almeno tre mesi; esenti, al momento della spedizione, da sintomi clinici di malattie contagiose del pollame; che, se vaccinati, soddisfano le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III; non soggetti ad alcuna misura di Polizia Sanitaria applicabile al pollame; situati al di fuori di una zona infettata dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle, da definire nell'ambito delle misure di lotta che saranno adottate ai sensi dell'articolo 19; Nel mese che precede la loro spedizione tutto il pollame della spedizione deve essere stato sottoposto, con esito negativo, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi della Salmonella pullorom e della Salmonella gallinarium conformemente all'allegato II, capitolo III. Per le uova da cova o i pulcini di un giorno, nei tre mesi che precedono la spedizione il branco di origine dev'essere sottoposto a prove sierologiche per la ricerca della Salmonella pullorom e della Salmonella gallinarium, tali da consentire di individuare, con un grado di affidabilità del 95%, un'infezione avente una prevalenza del 5%. Art. 12 1. Per la spedizione di pollame e di uova da cova da Stati membri o da regioni di Stati membri che praticano la vaccinazione del pollame di cui all'articolo 1 contro la malattia di Newcastle verso la Repubblica di San Marino nel caso in cui il suo status sia fissato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, si applicano le seguenti norme: a) Le uova da cova devono provenire da branchi: non vaccinati, oppure vaccinati con un vaccino inattivo, oppure vaccinati con un vaccino vivo, se la vaccinazione è stata effettuata almeno 60 giorni prima della raccolta delle uova da cova; b) i pulcini di un giorno devono provenire: da uova da cova che soddisfano le condizioni fissate alla lettera a); da un incubatoio che garantisce un'incubazione delle uova completamente separata nel tempo e nel luogo da quella di uova che non soddisfano le condizioni fissate alla lettera a); c) il pollame riproduttore o da reddito deve: non essere vaccinato contro la malattia di Newcastle ed essere stato isolato per 14 giorni prima della spedizione, o in un'azienda o in una stazione di quarantena controllata da un Veterinario Ufficiale. A tale riguardo, nessun volatile che si trovi in un'azienda originaria o eventualmente nella stazione di quarantena deve essere stato vaccinato contro la malattia di Newcastle nei 21 giorni precedenti la spedizione e nessun volatile deve essere stato introdotto nella azienda o nella stazione di quarantena durante detto periodo; inoltre, nessuna vaccinazione può essere praticata nelle stazioni di quarantena ed essere stato sottoposto, nei 14 giorni che precedono la spedizione, a un controllo sierologico rappresentativo effettuato ai fini della ricerca degli anticorpi della malattia di Newcastle secondo modalità fissate in base alla procedura prevista; d) il pollame da macellazione deve essere spedito da branchi che: se non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle, soddisfano i requisiti di cui alla lettera c), terzo trattino; se sono vaccinati, non devono essere stati vaccinati con vaccino vivo nei 30 giorni che precedono la spedizione e devono essere stati sottoposti, in base ad un campione rappresentativo, nei 14 giorni che precedono la spedizione, a un test effettuato ai fini dell'isolamento del virus della malattia di Newcastle secondo modalità fissate in base alla procedura prevista. Qualora la Repubblica di San Marino desideri che le venga riconosciuto lo status di zona di non vaccinazione il Dicastero alla Sanità e Sicurezza Sociale può presentare un programma conformemente all'articolo 13, paragrafo 1 per l'approvazione. La Commissione esamina il programma comunicato dalla Repubblica di San Marino. Secondo la stessa procedura possono essere precisate le garanzie complementari generali o specifiche che possono essere richieste negli scambi con i Paesi dell'Unione Europea. 2. Qualora la Repubblica di San Marino ritenga di aver acquistato lo status di zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle, può presentare alla Commissione la domanda del riconoscimento di tale status di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle. Gli elementi in base ai quali la Commissione attribuisce alla Repubblica di San Marino lo stato di zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle sono le informazioni menzionate all'articolo 14, paragrafo 1 e, in particolare, i seguenti criteri: sul pollame di cui all'articolo 1 non sono state autorizzate vaccinazioni contro la malattia di Newcastle nei 12 mesi precedenti, ad eccezione della vaccinazione obbligatoria dei piccioni viaggiatori di cui all'articolo 17, punto 3 del Decreto 13 maggio 1996 n.52; i branchi da riproduzione sono stati sottoposti, almeno una volta all'anno, ai controlli sierologici per individuare la presenza della malattia di Newcastle, secondo le modalità adottate in applicazione della procedura prevista; nelle aziende non esiste pollame che sia stato vaccinato contro la malattia di Newcastle nei 12 mesi precedenti, ad eccezione dei piccioni viaggiatori vaccinati conformemente all'articolo 17, punto 3 del Decreto 13 maggio 1996 n.52. 3. La commissione può sospendere, il riconoscimento dello status di zona di non vaccinazione per la malattia di Newcastle qualora: I) non si riesca a controllare una grave epizoozia della malattia di Newcastle, oppure II) vengono abolite le restrizioni legislative che proibiscono le vaccinazioni in massa contro la malattia di Newcastle. Art. 13 1. Qualora la Repubblica di San Marino elabori un programma facoltativo o obbligatorio di lotta contro una malattia cui è sensibile il pollame, esso può sottoporre alla Commissione il programma, precisando in particolare: la situazione della malattia nel suo territorio; la giustificazione del programma, data l'entità della malattia e il rapporto costi-benefici previsti; la zona geografica in cui il programma sarà applicato; i vari statuti applicabili agli stabilimenti e il livello normativo imposto per ciascuna categoria nonché le procedure relative ai test; le procedure di controllo del programma; le conseguenze da trarre in caso di perdita dello statuto da parte dello stabilimento per qualsiasi motivo; le misure da prendere in caso di risultati positivi accertati all'atto di controlli effettuati conformemente alle disposizioni del programma; 2. La Commissione esamina i programmi comunicati. I programmi possono essere approvati, in osservanza dei criteri indicati al paragrafo 1. Possono essere precisate le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste negli scambi intracomunitari. Tali garanzie devono essere al massimo equivalenti a quelle che la Repubblica di San Marino prevede nell'ambito nazionale. Art. 14 1. Nei casi in cui la Repubblica di San Marino si ritenga totalmente indenne da una delle malattie di cui è sensibile il pollame, presenta alla Commissione le giustificazioni appropriate. Esso precisa in particolare: La natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul proprio territorio; i risultati dei test di controllo basati su una ricerca sierologica, microbiologica o patologica e sul fatto che la malattia deve essere obbligatoriamente dichiarata alle competenti autorità; la durata del controllo effettuato; eventualmente, il periodo durante il quale è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica cui si estende il divieto; le norme che consentono di controllare l'assenza della malattia. 2. La commissione esamina le giustificazioni comunicate dalla Repubblica di San Marino. Le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste negli scambi intracomunitari possono essere precisate. Tali garanzie devono essere al massimo equivalenti a quelle applicate dalla Repubblica di San Marino nell'ambito nazionale. 3. La Repubblica di San Marino comunica alla Commissione qualsiasi modifica delle giustificazioni relative alla malattia menzionate al paragrafo 1. Alla luce delle informazioni comunicate, le garanzie definite conformemente al paragrafo 2 possono essere modificate o soppresse secondo la procedura prevista. Art. 15 1. I pulcini di un giorno e le uova da cova debbono essere trasportati: o in contenitori nuovi a perdere progettati a tal fine, da utilizzare una sola volta e poi distruggere; oppure in contenitori riutilizzabili, a condizione che vengano puliti e disinfettati prima di ogni riutilizzazione. I contenitori debbono comunque: a) contenere solamente pulcini di un giorno e uova da cova di uguale specie, categoria e tipo di volatile, provenienti dallo stesso stabilimento; b) avere un'etichetta indicante: il nome della Repubblica di San Marino o dello Stato membro e della regione di vigenza; il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2; il numero di pulcini o di uova contenuti in ciascun imballaggio; da specie di volatile cui appartengono i pulcini o le uova. c) essere chiusi secondo le istruzioni della competente autorità, in modo da evitare qualsiasi possibilità di sostituire il contenuto. 2. Gli imballaggi contenenti i pulcini di un giorno e le uova da cova possono essere raggruppati per il trasporto in appositi contenitori, sui quali devono figurare il numero di imballaggi raggruppati e le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b). 3. Il pollame riproduttore o da reddito deve essere trasportato in scatole o gabbie: contenenti soltanto volatili di uguale specie, categoria e tipo, provenienti dallo stesso stabilimento; recanti il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2. 4. a) Il pollame riproduttore o da reddito e i pulcini di un giorno devono essere spediti entro il piu' breve termine allo stabilimento destinatario senza entrare in contatto con altri volatili vivi, ad eccezione del pollame riproduttore o da reddito o i pulcini di un giorno che soddisfano le condizioni del presente Decreto. b) Il pollame da macellazione deve essere avviato entro il piu' breve termine al macello destinatario senza entrare in contatto con altri volatili, ad eccezione del pollame da macellazione che soddisfa le condizioni del presente Decreto. c) Il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento deve essere avviato quanto prima verso il luogo di destinazione senza entrare in contatto con altri volatili, ad eccezione del pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento che soddisfa le condizioni stabilite dal presente Decreto. 5. Le scatole, le gabbie e i mezzi di trasporto devono essere concepiti in modo da evitare la perdita di escrementi e da ridurre il piu' possibile la perdita di piume durante il trasporto; facilitare l'osservazione dei volatili; consentire la pulitura e la disinfezione. 6. I mezzi di trasporto e, salvo siano a perdere, i contenitori, le scatole e le gabbie devono, prima del carico e dopo lo scarico, essere puliti e disinfettati secondo le istruzioni della competente autorità. Art. 16 Il trasporto del pollame di cui all'articolo 15, paragrafo 4 è vietato attraverso zone infettate dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle, a meno che il trasporto sia effettuato su grandi assi stradali o ferroviari. Art. 17 Il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambi con i Paesi della CE devono essere accompagnati durante il trasporto verso il luogo di destinazione da un certificato sanitario: conforme al modello appropriato di cui all'allegato IV; firmato da un Veterinario Ufficiale; redatto il giorno del carico nella lingua o nelle lingue dello Stato Membro di spedizione e nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione; valido per la durata di cinque giorni; costituito da un unico foglio; previsto, generalmente, per un unico destinatario; recante un timbro e una firma di colore diverso da quello apposto sul certificato. Art. 18 La Repubblica di San Marino in qualità di Stato di destinazione, nel rispetto delle disposizioni generali, può concedere ad uno o piu' Stati membri di spedizione autorizzazioni generali o limitate a casi determinati, in base alle quali possono essere introdotti nel loro territorio pollame e uova da cova dispensati dal certificato di cui all'articolo 17. Capitolo III Norme per le importazioni in provenienza dai Paesi terzi Art. 19 Il pollame e le uova da cova importati nel territorio della Repubblica di San Marino e piu' in generale nella CE devono soddisfare le condizioni fissate agli articoli da 20 a 23. Art. 20 1. Il pollame e le uova da cova devono provenire da Paesi terzi o da parte di essi che figurano in un elenco compilato dalla Commissione. Detto elenco può essere modificato o completato secondo la procedura prevista in ambito Comunitario. Art. 21 1. Il pollame e le uova da cova devono provenire da Paesi terzi: a) nei quali l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle, quali sono definite rispettivamente nei Decreti 20 maggio 1996 n.51 e n.52, sono soggette a denuncia obbligatoria; b) che sono indenni dall'influenza aviaria e della malattia di Newcastle; oppure che, sebbene non siano indenni da queste malattie, applicano misure di lotta equivalenti a quelle previste rispettivamente dai Decreti 20 maggio 1996 n.51 e n.52. Art. 22 1. L'importazione del pollame e delle uova da cova del territorio in un Paese terzo che figura nell'elenco compilato conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, è autorizzata soltanto se questo pollame e uova da cova provengono da branchi che: a) prima della spedizione hanno soggiornato ininterrottamente nel territorio o in una parte del territorio del Paese terzo per un periodo da definire secondo la procedura prevista; b) soddisfano le condizioni di Polizia Sanitaria adottate per le importazioni di pollame e di uova da cova del Paese in questione conformemente alla procedura prevista. Tali condizioni possono essere diverse a seconda delle specie e delle categorie di volatili. 2. Per fissare le condizioni di Polizia sanitaria la base di riferimento utilizzata è quella delle norme definite nel capitolo II e nei corrispondenti allegati. Può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 20 e caso per caso, di deroga a tali disposizioni qualora il Paese terzo interessato fornisca garanzie analoghe almeno equivalenti in materia di Polizia Sanitaria. Art. 23 1. Il pollame e le uova da cova devono essere accompagnati da un certificato redatto e firmato da un Veterinario Ufficiale dal Paese terzo importatore. Il certificato deve: a) essere rilasciato il giorno del carico per la spedizione nello Stato membro destinatario; b) essere redatto nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario; c) accompagnare l'invio nel suo esemplare originale; d) attestare che il pollame o le uova da cova soddisfano le condizioni previste dal presente Decreto e quelle fissate in applicazione del medesimo per l'importazione dal Paese terzo; e) avere una validità di 5 giorni; f) essere costituito da un unico foglio; g) essere previsto per un unico destinatario; h) recare un timbro e una firma di colore diverso da quello apposto sul certificato. Art. 24 Esperti Veterinari degli Stati membri e della Commissione effettuano controlli in loco per accertare che tutte le disposizioni del presente Decreto siano effettivamente applicate. Gli esperti degli Stati membri incaricati dei controlli sono designati dalla Commissione, su proposta degli Stati membri. I controlli sono effettuati per conto della Comunità, che assume a proprio carico le relative spese. Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 maggio 1996/1695 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Pier Paolo Gasperoni - Pietro Bugli IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Antonio Lazzaro Volpinari ALLEGATO I 1. I laboratori nazionali di riferimento per le malattie aviarie sono i seguenti: Belgio:Istitut national de recherches vétérinaires, Groeslenberg 99 - 1180 Bruxelles Danimarca:Institut for Fjerkraesydomme, Den Kgl. Veterinaer- og Landbohjskole, Kobenhavn Repubblica federaleBundesforschungsanstalt fLandwirtshaft, Institut fKleintierzucht, di Germania:Dòrnbergstrasse 25/27 - 3100 Celle Spagna:Laboratorio de Sanidad y Producciòn Animal - Barcelona Francia:Laboratoire de pathologie aviairie - CNEVA 22440 Ploufragan Grecia:Institute of infectious Parasitic Disease of Thessaloniki - Thessaloniki Irlanda:Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Casteknock, Lo - Dublin Italia: zooprofilattico sperimentale delle Venezie, Via G. Orus 2 - 35100 Padova Lussemburgo:Laboratoire vètèrinaire de l'Etat - avenue Gaston diderich 54, Paesi Bassi:Centraal Diergeneeskunding Instituut -Lelystad Portogallo:Laboratòrio Nacional de Investigacio Veterinaria- Lisboa Regno Unito:Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey Repubblica di Istituto Zooprofilattico di Padova San Marino 2. I laboratori nazionali di riferimento per le malattie aviarie di cui al paragrafo 1 provvedono, negli Stati membri rispettivi, al coordinamento dei metodi diagnostici previsti dal presente decreto. A tale scopo: a) possono fornire i laboratori riconosciuti i reattivi necessari per la diagnosi; b) controllano la qualità di tutta i reattivi utilizzati dai laboratori riconosciuti; c) organizzano periodicamente prove comparative ALLEGATO II RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI CAPITOLO I Norme generali. Per ottenere il riconoscimento dell'autorità competente ai fini degli scambi intracomunitari, gli stabilimenti: a) devono soddisfare le condizioni relative agli impianti e il funzionamento definiti nel capitolo II; b) devono mettere in applicazione e rispettare le disposizioni di un programma di controllo sanitario organizzativo delle malattie formulate c) devono concedere tutte le agevolazioni opportune per la realizzazione delle operazioni di cui alla lettera d); d) devono essere sottoposti alla sorveglianza del servizio competente nel quadro di un controllo sanitario organizzativo, che dovrà comportare: almeno una visita sanitaria annuale, effettuata dal veterinario ufficiale e completata di un controllo dell'applicazione delle misure igieniche e del funzionamento dello stabilimento in conformità delle disposizioni del capitolo II; la registrazione da parte del gestore di tutte le informazione necessarie all'autorità veterinaria competente per controllare in modo permanente lo stato sanitario dello stabilimento, e) devono contenere solo il pollame definito all'articolo 2, punto 1). 2.L'autorità competente assegna ad ogni stabilimento che soddisfi le condizioni di cui al punto 1 un numero distintivo di riconoscimento. CAPITOLO II Impianti e funzionamento A.Stabilimenti di selezione, di moltiplicazione e d'allevamento 1. Impianti a) L'ubicazione e la disposizione degli impianti devono addirsi al tipo di produzione praticato e impedire l'introduzione delle malattie o garantirne il controllo qualora si manifestassero. Se gli stabilimenti ospitano piu' specie di volatili, tali specie devono essere nettamente separate. b) Gli impianti devono garantire buone condizioni di igiene e permettere l'effettuazione del controllo c) Le attrezzature devono essere idonee al tipo di produzione praticato e consentire la pulizia e la disinfezione degli impianti e dei mezzi di trasporto del pollame e delle uova nel luogo piu' appropriato. 2. Governo dell'allevamento a) La tecnica di allevamento sarà fondata per quanto possibile sui principi dell' "allevamento protetto" e del "tutto dentro tutto fuori". Tra una partita e l'altra si procede alla pulizia e alla disinfestazione e si pratica il "vuoto sanitario". b) Gli stabilimenti di selezione o di moltiplicazione e di allevamento devono contenere soltanto pollame proveniente: dallo stabilimento stesso, e/o da altri stabilimenti d'allevamento, di selezione o di moltiplicazione della Comunità parimenti riconosciuti in conformità dell' art. 6, lettera a), e/o da importazioni di paesi terzi effettuate conformemente al presente decreto. c) Le norme di igiene sono adottate dalla direzione dello stabilimento; il personale deve indossare abiti da lavoro e i visitatori vestiti protettivi. d) I fabbricati, i recinti e le attrezzature devono essere sempre in buono stato di manutenzione. e) Le uova sono raccolte piu' volte al giorno; esse devono essere pulite e disinfettate con la massima sollecitudine. f) Il gestore dichiara al veterinario abilitato ogni variazione delle prestazioni redditizie o qualsiasi altro sintomo che possa destare il sospetto di una malattia contagiosa del pollame. Non appena vi sia un sospetto il veterinario abilitato invia ad un laboratorio riconosciuto i prelievi necessari per la formulazione o la conferma della diagnosi. g) Per ciascun branco viene tenuto un registro d'allevamento, schedario o supporto informatico da conservare per almeno due anni dopo l'eliminazione dei branchi in cui sono indicati: le entrate e le uscite di volatili; le prestazioni produttive; la morbilità e la mortalità, precisando le relative cause; gli esami di laboratorio effettuati e il loro esito; la provenienza del pollame; la destinazione delle uova. h) In caso di malattia contagiosa del pollame, l'esito degli esami di laboratorio deve essere comunicato immediatamente al veterinario abilitato. B. incubatoi 1.Gli impianti Tra l'incubatoio e gli impianti d'allevamento deve esserci una separazione fisica e funzionale. La disposizione dei reparti permetterà di separare i vari settori: magazzinaggio e classificazione delle uova, disinfezione, preincubazione, schiusa, preparazione e condizionamento delle spedizioni. b) I fabbricati devono essere protetti dai roditori e dagli uccelli provenienti dall'esterno; i pavimenti e i muri devono essere in materiali resistenti, impermeabili e lavabili; le condizioni di illuminazione naturale o artificiale e i sistemi di regolazione dell'aria e della temperatura devono essere idonei; occorre prevedere l'eliminazione igienica dei residui (uova e pulcini). c) Le attrezzature devono avere pareti lisce e stagne. 2. Il funzionamento a) Il funzionamento è fondato sul principio della circolazione a senso unico delle uova, delle attrezzature in servizio e del personale. b) Le uova da cova devono provenire: da stabilimenti di selezione o di moltiplicazione della Comunità riconosciuti in conformità dell'articolo 6, lettera a). da importazioni da paesi terzi effettuate in conformità del presente decreto. c) Le norme di igiene sono adottate dalla direzione dello stabilimento; il personale deve indossare abiti da lavoro e i visitatori vestiti protettivi. d) I fabbricati e le attrezzature devono essere sempre in buono stato di manutenzione. e) Le operazioni di disinfezione riguardano: le uova, dal momento dell'arrivo al processo di incubazione, gli incubatoi, regolarmente, i reparti di schiusa e le attrezzature, dopo ogni schiusa. f) Un programma di controllo della qualità microbiologica consentirà di valutare lo stato sanitario dell'incubatoio. g) Il gestore dichiara al veterinario abilitato ogni variazione delle prestazioni produttive o qualsiasi altro sintomo che possa destare il sospetto di una malattia contagiosa del pollame. Non appena ci sia un sospetto di malattia contagiosa il veterinario abilitato invia ad un laboratorio riconosciuto i prelievi necessari per la formulazione o la conferma della diagnosi ed informa l'autorità veterinaria competente che decide quali misure appropriate prendere. h) In un registro d'incubatoio, schedario o supporto informatico conservato per almeno due anni sono indicati, possibilmente per branco: la provenienza delle uova e la data d'arrivo, i risultati della schiusa, le anomalie constatate, gli esami di laboratorio effettuati e il loro esito, gli eventuali programmi di vaccinazione, il numero e la destinazione delle uova incubate non schiuse, la destinazione dei pulcini di un giorno. i) In caso della malattia contagiosa del pollame, l'esito degli esami di laboratorio deve essere comunicato immediatamente al veterinario abilitato. CAPITOLO III Programma di controllo sanitario delle malattie I programmi di controllo sanitario delle malattie devono prevedere, fatti salvi le misure di salubrità e gli articoli 13 e 14, almeno disposizioni di controllo per le infezioni e le specie qui di seguito menzionate. A.Infezioni da Salmonella Pullorum-Gallinarum e Salmonella Arizonae 1.Specie interessate a) Per la Salmonella Pullorum-Gallinarum: galline, tacchini, faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre. b) Per la Salmonella Arizonae: tacchini. 2.Programma di controllo sanitario a) L'infezione viene determinata per mezzo di esami sierologici e/o batteriologici b) I campioni da esaminare sono prelevati - secondo i casi - dal sangue, da pulcini di seconda scelta, da lanuggine o da polvere del reparto di schiusa, di depositi sulle pareti dell' incubatoio, dalla lettiera o dall' acqua di abbeveraggio. c) Nel campionamento dei prelievi di sangue effettuato in un branco per individuali la presenza di Salmonella Pullorum o Salmonella Arizonae mediante esami sierologici si tiene conto, per il numero di campioni da prelevare, del grado di diffusione dell'infezione nel paese e dei suoi precedenti nello stabilimento. Il branco deve essere controllato ad ogni periodo di deposizione nel momento piu' opportuno per l'individuazione della malattia. B.Infezioni da Mycoplasma Gallispectium e Mycoplasma Meleagridis 1) Specie interessate a) Galline e tacchini per il Mycoplasma Gallispticum. b) Tacchini per il Mycoplasma Meleagridis. 2. Programma di controllo sanitario a) L'infezione viene determinata per mezzo di esami sierologici e/o batteriologici e/o mediante la constatazione di lesioni da aerosacculite nei pulcini e giovani tacchini di un giorno. b) I campioni da esaminare sono prelevati, secondo i casi, dal sangue, da pulcini e giovani tacchini di un giorno, dallo sperma, da strisci effettuati nella trachea, nella cloaca o nel sacco aereo. c) Gli esami per l'individuazione del Mycoplasma Gallisepticum o del Mycoplasma Meleagridis si effettuano su un campione rappresentativo che consenta di controllare con continuità l'infezione durante i periodi d'allevamento e di deposizione, ossia appena prima che inizi la deposizione e poi ogni tre mesi. C. Risultati e misure da adottare Se non vi sono reattivi il controllo è negativo. In caso contrario il branco è sospetto e gli si devono applicare le misure previste al capitolo IV. D. Nel caso di aziende comprendenti piu' unità di produzione distinte, l'autorità veterinaria competente può derogare a queste misure, per quanto riguarda le unità di produzione sane di una azienda infetta, purché il veterinario abilitato abbia confermato che la struttura e l'estensione di dette unità di produzione, nonché le operazioni che vi sono effettuate, sono tali che, dal punto di vista della stabulazione, del governo e dell'alimentazione, dette unità di produzione si distinguono completamente, in modo da rendere impossibile la propagazione della malattia in questione da un'unità di produzione all'altra. CAPITOLO IV Criteri per la sospensione o il ritiro del riconoscimento di uno stabilimento I ) Il riconoscimento di uno stabilimento è sospeso: a) qualora le condizioni previste dal capitolo II non siano piu' soddisfatte; b) fino alla conclusione di un'indagine rispondente alla malattia: in caso di sospetta influenza aviaria o di sospetta malattia di Newcastle nello stabilimento; se lo stabilimento ha ricevuto volatili o uova da cova provenienti da uno stabilimento infetto o sospetto di infezione da influenza aviaria o da malattia di Newcastle; se un contatto suscettibile di trasmettere l'infezione è stato accertato tra lo stabilimento e un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle; c) fino attenzione di nuovi esami, qualora l'esito dei controlli effettuati conformemente alle disposizioni dei capitoli II e III relative alle infezioni da Salmonella Pullorum-Gallinarum, Salmonella Arizonae, Mycoplasma Gallispectium o Mycoplasma Meleagridis faccia sospettare la presenza di un'infezione; d) fino all'applicazione delle misure idonee richieste dal veterinario ufficiale dopo aver constatato la non conformità dello stabilimento ai requisiti del capitolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c). 2. Il riconoscimento di uno stabilimento viene ritirato: a) se si manifesta l'influenza aviaria o la malattia di Newcastle nello stabilimento; b) se un nuovo esame appropriato conferma la presenza di un'infezione da Salmonella Pullorum-Gallinarum, Salmonella Arizonae, Mycoplasma Gallispectium o Mycoplasma Meleagridis, c) se, dopo una nuova intimazione da parte del veterinario ufficiale, non sono state realizzate le misure opportune per rendere lo stabilimento conforme ai requisiti del capitolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c). 3. La restituzione del riconoscimento è soggetta alle condizioni seguenti: a) quando il riconoscimento è stato ritirato in seguito all'insorgenza dell'influenza aviaria o della malattia di Newcastle, esso può essere restituito 21 giorni dopo l'esecuzione della pulizia e della disinfezione se è stata effettuata la macellazione sanitaria; b) quando è stato ritirato in seguito ad infezioni provocate da: I) Salmonella Pullorum-Gallinarum o Salmonella Arizonae, il riconoscimento può essere restituito dopo che siano stati effettuati sullo stabilimento due controlli con esito negativo alla distanza di almeno 21 giorni e si sia proceduto alla disinfezione nonché alla macellazione sanitaria del branco infetto; II) Mycoplasma Galliseptium o Mycoplasma Meleagridis, il riconoscimento può essere restituito dopo che siano stati effettuati, sull'intero allevamento, due controlli negativi alla distanza di almeno 60 giorni. ALLEGATO III REQUISITI PER LE VACCINAZIONI DEL POLLAME In caso di vaccinazione del pollame o dei branchi d'origine delle uova da cova, i vaccini utilizzati devono essere: uniformi alle norme della Farmacopea europea, prodotti, controllati e distribuiti sotto controllo ufficiale. I criteri d'utilizzazione nell'ambito dei programmi di vaccinazione abituale contro la malattia di Newcastle possono essere determinati dalla Commissione. ALLEGATO IV CERTIFICATI SANITARI PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI (come da apposita modulistica)