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Laws of San Marino

Decree No. 51 concerning the labelling of fish products

Made 2004-04-19 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Regulation
Country
San Marino
Subjects
Food and nutrition
Keywords
fish products, packaging/labelling

Where to read it

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Text

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  1. REPUBBLICA DI SAN MARINO Decreto 19 aprile 2004 n.51 Etichettatura dei prodotti della pesca Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Vista la Legge 29 ottobre 1992 n.85 Visto il Decreto 27 aprile 1993 n.70 Visto il Decreto 15 luglio 1999 n.80 Vista la delibera del Congresso di Stato in data 13 aprile 2004 n.57; ValendoCi delle Nostre Facoltà, Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare: Art. 1 Il presente Decreto stabilisce i requisiti obbligatori di etichettatura riferiti ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Art. 2 Le informazioni obbligatorie nella fase di vendita al dettaglio dei prodotti di cui all’articolo precedente sono: a) la denominazione commerciale di uso comune; è facoltà dell’operatore indicare anche la denominazione scientifica; b) il metodo di produzione ; deve essere riportata una delle seguenti dizioni : " pescato ", " pescato in acque dolci " " allevato" c) la zona di cattura ; l’informazione deve indicare: per i prodotti pescati in mare : la menzione del mare di provenienza; gli operatori possono indicare anche zone di cattura più precise; per i prodotti pescati in acque dolci : la menzione dello Stato di provenienza del prodotto; per i prodotti di allevamento : l’indicazione dello Stato in cui si è svolta la fase finale di sviluppo del prodotto; Art. 3 Le indicazioni di cui all’articolo precedente devono essere riportate su di un apposito cartello applicato ai recipienti che contengono i prodotti della pesca, ovvero applicato nei comparti in cui essi sono esposti per la vendita al pubblico. Art. 4 Quando sia posto in vendita un miscuglio di specie diverse, le informazioni di cui agli articoli 2 e 3, devono essere fornite per ciascuna specie. Quando sia posto in vendita un miscuglio di specie identiche ma difformi per metodo di produzione e/o zona di cattura, queste indicazioni vanno riportate per ogni specifica partita. Art. 5 Salvo il fatto non costituisca più grave reato, chiunque a qualsiasi titolo contravvenga ai dettati del presente Decreto incorrerà nelle sanzioni previste dal Decreto 27 aprile 1993 n.70 "Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari". Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 aprile 2004/1703 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Paolo Bollini – Marino Riccardi IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Loris Francini

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