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Laws of San Marino

Decree No. 40 laying down rules governing the use of animal proteins in feedingstuffs

Made 2001-03-15 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Regulation
Country
San Marino
Subjects
Livestock
Keywords
animal feed/feedstuffs, inspection, offences/penalties

Where to read it

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Text

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  1. REPUBBLICA DI SAN MARINO Decreto 15 marzo 2001 n. 40 Regolamentazione sull’uso di proteine animali nell’alimentazione per animali. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto il Decreto 4 ottobre 1984 n.87; Viste le delibere del Congresso di Stato n. 47 del 5 dicembre 2000, n.68 del 5 marzo 2001 e n.70 del 13 marzo 2001; ValendoCi delle Nostre Facoltà; Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare; Articolo 1 Ai fini del presente Decreto si intendono per proteine animali trasformate, la farina di carne ed ossa, la farina di carne, la farina di ossa, la farina di sangue, il plasma essiccato e altri emoderivati, le proteine idrolizzate, la farina di zoccoli, la farina di corna, la farina di frattaglie di pollame, la farina di penne, i ciccioli essiccati, la farina di pesce, il fosfato dicalcico, la gelatina e i prodotti analoghi, compresi i miscugli, i mangimi, gli additivi di mangimi e i miscugli che contengono tali prodotti. Articolo 2 E’ vietata la somministrazione di proteine animali trasformate a tutti gli animali allevati per la produzione di alimenti. Tale divieto non si applica all’uso di: • Gelatina, ottenuta da animali non ruminanti per il rivestimento di additivi; • Latte o prodotti lattieri • Grassi di ruminanti che abbiano il tenore massimo di impurità insolubili residui totali non superiori a 0,15 % in peso; I seguenti prodotti possono essere utilizzati solo nei non ruminanti • Farine di pesce; • Fosfato dicalcico • Proteine idrolizzate a partire da pelli di animali; Articolo 3 Il Servizio Igiene Ambientale, in collaborazione con gli Uffici preposti al controllo delle merci in ingresso in territorio, effettua controlli documentali e test sui mangimi e sugli http://www.consigliograndeegenerale.sm/ricercaleggi/vislegge.php3?action=visTestoLegge1&idlegge=3689&twidth=580&= alimenti composti per animali, durante la fase di commercializzazione, e direttamente negli allevamenti, onde assicurare l’ottemperanza alle disposizioni del presente Decreto. Articolo 4 Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente Decreto incorrerà nella sanzione pecuniaria amministrativa da £ 2.000.000 a £ 10.000.000, fatti salvi i casi in cui le violazioni integrino altresì gli estremi di reato punibile ai sensi del Codice Penale. Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 marzo 2001/1700 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Gian Franco Terenzi – Enzo Colombini IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Francesca Michelotti

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