Decree No. 40 concerning the protection of nests of birds of prey in rupestrian areas of the territory of the Republic of San Marino
Made 2000-04-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Country
- San Marino
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- birds, endangered species, offences/penalties, protection of species, biodiversity
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Decreto 19 aprile 2000 n.40 REPUBBLICA DI SAN MARINO Protezione della nidificazione degli uccelli rapaci nelle aree rupestri del territorio della Repubblica di San Marino Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Vista la delibera del Congresso di Stato in data 17 aprile 2000 n.5; ValendoCi delle Nostre Facoltà, Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare: Art.1 (Finalità) In conformità ai principi della Legge 16 novembre 1995 n. 126 "Legge quadro per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del paesaggio, della vegetazione e della flora", il presente Decreto stabilisce norme per la protezione di alcune specie faunistiche particolarmente rare e significative degli ecosistemi del territorio della Repubblica di San Marino. Art.2 (Divieti) Al fine di evitare disturbo e danni alla nidificazione degli uccelli rapaci presenti sul territorio della Repubblica di San Marino, è vietata l’attività escursionistica e di arrampicata nelle aree rupestri del territorio, segnalate da appositi cartelli. Art.3 (Vigilanza) E’ demandato all’Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole, che si avvale del proprio servizio di Vigilanza Ecologica, il compito di sorveglianza e di controllo delle norme di cui agli articoli 1-2. Art.4 (Sanzioni) I contravventori a quanto disposto dall’articolo 2, saranno puniti con sanzioni pecuniarie, con multe in lire, da 1.000.000 (un milione) a 3.000.000 (tre milioni). Art.5 (Integrazioni) All’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, al Centro Naturalistico Sammarinese, per quanto di propria competenza e al Comitato Tecnico Scientifico (con potere di ordinanza in materia), di cui alla Legge 16 novembre 1995 n. 126, sono demandate proposte di eventuali integrazioni o ampliamenti al presente Decreto. Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 aprile 2000/1699 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Maria Domenica Michelotti – Gian Marco Marcucci IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Francesca Michelotti