Skip to content
Nelum
Laws of San Marino

Decree No. 34 regulating the vaccination of animals for exportation

Made 1998-02-23 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Regulation
Country
San Marino
Subjects
Livestock
Keywords
swine, animal health, pests/diseases, vaccination, hygiene/sanitary procedures, disinfection/disinfestation, offences/penalties

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO 23 febbraio 1998 n. 34 REGOLAMENTO VACCINAZIONI PER ESPORTAZIONE ANIMALI Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l’art. 1, 2° comma, del Decreto 4 ottobre 1984 n.87; Vista la delibera del Congresso di Stato in data 23 febbraio 1998 n.50 ; ValendoCi delle Nostre Facoltà; Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare: Articolo 1 1. E’ istituito un piano di profilassi nei confronti della malattia di Aujeszky. Articolo 2 1. Il risanamento degli allevamenti dalla malattia di Aujeszky è obbligatorio per tutti i suini allevati in territorio, il controllo della malattia è basato sulla profilassi igienico-sanitaria e sulla vaccinazione pianificata di tutti i suini allevati. 2. Le misure minime di profilassi igienico-sanitaria di cui al comma precedente sono conformi a quanto previsto dall’allegato 1. 3. Per l’attuazione del piano di cui al comma 1, negli animali da ingrasso e da riproduzione sono utilizzati vaccini inattivi deleti regolarmente autorizzati all’immissione in commercio. Esclusivamente negli animali da ingrasso possono essere utilizzati i vaccini attenuati deleti regolarmente autorizzati all’immissione in commercio. Articolo 3 Ai sensi del presente decreto si intende per: suini: tutti i suini allevati; verro: un suino di sesso maschile di età superiore a dodici mesi destinato alla riproduzione; verretto: un suino di sesso maschile di età inferiore a dodici mesi destinato alla riproduzione; scrofa: un suino di sesso femminile che ha partorito almeno una volta; scrofetta: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la pubertà ma non ha ancora partorito; riproduzione: un verro o una scrofa allevati e impiegati per la riproduzione; suino da ingrasso: un suino dall’età di nove settimane alla macellazione; allevamento a ciclo aperto: un allevamento in cui si pratica la riproduzione dei suini ed i nati venduti per la riproduzione o per l’ingrasso salvo quelli allevati per la rimonta; allevamento a ciclo chiuso: un allevamento da riproduzione in cui si pratica prevalentemente l’ingrasso dei suini prodotti che sono venduti direttamente al macello; allevamento da ingrasso: un allevamento in cui si pratica l’ingrasso di suini provenienti da altri allevamenti; allevamento indenne da malattia di Aujeszky: un allevamento qualificato ai sensi dell’art. 7; vaccino inattivato deleto: vaccino allestito con virus inattivato e privato della glicoproteina E regolarmente autorizzato all’immissione in commercio. Articolo 4 Il programma vaccinale deve essere conforme a quanto stabilito dall’allegato II che è parte integrante del presente decreto. Per l’esecuzione degli interventi vaccinali, il proprietario o detentore si avvale di norma del medico veterinario aziendale. I medici veterinari che effettuano gli interventi di vaccinazione devono darne comunicazione al Servizio Veterinario del Servizio Igiene Ambientale tramite apposito modulo predisposto dal medesimo Servizio. Articolo 5 1. Al fine di rilevare elementi epidemiologici il Servizio Veterinario di Stato provvede alla compilazione per ogni allevamento di suini, presente sul territorio e sottoposto a controllo sierologico, una scheda di allevamento conforme all’allegato III. Le schede, di cui al comma precedente, sono compilate contestualmente all’esecuzione del primo prelievo ematico di cui all’Art.6 e sono inviate al Laboratorio d’analisi competente, unitamente ai campioni di sangue e al modulo di accompagnamento campioni conforme all’allegato IV. La scheda di cui al comma 1 verrà aggiornata a cura del Servizio Veterinario in occasione del successivo controllo sierologico nei casi in cui si siano verificati cambiamenti sostanziali dell’allevamento. Articolo 6 Al fine di valutare l’andamento del presente piano, i suini sono sottoposti a controllo sierologico annuale a cura del Servizio Veterinario di Stato secondo quanto previsto dall’allegato V. Le prove sierologiche sono eseguite da laboratori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale italiano convenzionato con l’Istituto per la Sicurezza Sociale secondo le metodiche previste in allegato VI. Il solo riscontro di sieropositività alla glicoproteina E non comporta l’adozione di provvedimenti di Polizia Veterinaria. Articolo 7 Dopo 36 mesi dall’entrata in vigore del presente Decreto i proprietari o detentori interessati possono richiedere al Servizio Veterinario l’ottenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di A. Il Servizio Veterinario rilascia la predetta qualifica quando l’allevamento soddisfa i requisiti previsti dall’allegato VII punto 1. La qualifica di allevamento indenne da malattia di A. è mantenuta se sono soddisfatte le condizioni stabilite in allegato VII punto 2. Articolo 8 Nelle aziende che richiedono la qualifica di allevamento indenne o che sono già accreditate possono essere introdotti esclusivamente suini provenienti da aziende con qualifica sanitaria equivalente o superiore. Articolo 9 Le operazioni relative al prelievo del sangue e quelle relative all’esame sierologico sono, per il proprietario o detentore, a carattere gratuito. Le spese relative all’acquisto di vaccini e alla loro inoculazione sono a carico del proprietario o detentore. Il proprietario o detentore è tenuto, in ogni caso, ad offrire la massima collaborazione per le operazioni di controllo sierologico e profilasi provvedendo al contenimento degli animali. In caso di inadempimento, le operazioni di cui sopra, sono eseguite d’ufficio con addebito delle spese a carico del proprietario o detentore degli animali. Articolo 10 Chiunque, a qualsiasi titolo, contravvenga alle norme del presente Decreto sarà punito con ammenda da Lire 200.000 (duecentomila) a Lire 5.000.000 (cinquemilioni) salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 febbraio 1998/1697 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Luigi Mazza - Marino Zanotti IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Antonio Lazzaro Volpinari ALLEGATO I PROFILASSI IGIENICO-SANITARIA a) trasporti : data l’elevata resistenza del virus nell’ambiente, è necessario che il mezzo di trasporto venga pulito e disinfettato dopo lo scarico degli animali. La pulizia va effettuata tramite getti d’acqua, possibilmente calda, a pressione, avendo cura di rimuovere tutti i materiali organici presenti sul pavimento e sulle pareti. Per la successiva disinfezione sono consigliati i disinfettanti a base di cloro attivo e le soluzioni contenenti aldeidi. Le aziende che si rivolgono a ditte esterne per i trasporti, devono richiedere che vengano fornite garanzie sufficienti sulla pulizia e disinfezione dei mezzi. Misure igieniche per il personale : per evitare l’introduzione nell’allevamento del virus di Aujeszky, come anche di altri agenti patogeni, è buona norma che il personale che opera nell’allevamento eviti le occasioni di contatto con altre aziende; è necessario che sia previsto un cambio di indumenti prima di accedere al luogo di lavoro e che tali indumenti, forniti dal proprietario dell’azienda, rimangano nella stessa al termine del lavoro; Controllo dei visitatori: l’ingresso negli allevamenti di visitatori deve essere ridotto al minimo; è necessario che questi ultimi vengano dotati di calzari e di tute per ridurre la possibilità di trasporto passivo del virus; É indispensabile procedere a regolari derattizzazioni. ALLEGATO II (Schemi Vaccinali) Allevamenti suini da riproduzione I riproduttori sono sottoposti ad almeno 3 vaccinazioni ogni anno. I nuovi nati sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane di cui il primo tra il 60° ed il 90° giorno di vita. Verretti e scrofette vengono sottoposti ad un richiamo entro il 180° giorno di vita. Allevamento suini da ingrasso I suini sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane di cui il primo tra il 60° ed il 90° giorno di vita. Allevamento di suini da riproduzione e ingrasso Lo schema di vaccinazione è quello indicato ai punti 1 e 2, rispettivamente per i suini da riproduzione e per quelli da ingrasso. ALLEGATO III (Piano di controllo malattia di Aujeszky) SCHEDA DI INDAGINE CONOSCITIVA A SCOPO EPIDEMIOLOGICO Proprietario/Detentore Indirizzo Località Codice aziendale Impiego del vaccino deleto a partire dal Ubicazione dell’allevamento: centro abitato; isolato; pianura; collina; montagna Vicinanza a vie di comunicazione terrestri (mt. 100): autostrada; strade statali; strade provinciali Vicinanza a corsi d’acqua (300 mt.): fiumi o torrenti; canali Data di compilazione Timbro e Firma del Veterinario Firma del Proprietario Detentore ALLEGATO IV (Piano di controllo malattia di Aujeszky) scheda di prelevamento di campioni di sangue in allevamenti di suini da riproduzione azienda codice allevamento proprietario/conduttore località ciclo <> aperto <> chiuso ANIMALI CAMPIONATI N° CONTRASSEGNO CATEGORIA* ESITO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 IL VETERINARIO PRELEVATORE IL LABORATORISTA .....:./....../...... .............................. ....../....../.:.... ..................... *PRIMIPARE - PLURIPARE - MAGRONI (120-180 gg) - GRASSI ( > 180 gg) ALLEGATO V (Piano di controllo malattia di Aujeszky) (Monitoraggio sierologico) Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente Decreto , e successivamente ogni anno, gli allevamenti da riproduzione con più di sei scrofe devono essere sottoposti a controllo sierologico secondo lo schema specificato al punto 2. Numero di campioni da prelevare per evidenziare almeno un animale positivo (alla glicoproteina E.) data una prevalenza in ogni categoria dell’80% (IC 95%).data una prevalenza in ogni categoria dell’80% (IC 95%). Categorie animali ciclo chiuso ciclo aperto primipare 3 3 pluripare 3 3 magroni 120-180 gg 3 grassi > 180 gg 3 ALLEGATO VI (Piano di controllo malattia di Aujeszky) METODO DI LABORATORIO PER RICERCA ANTICORPI IgE La ricerca degli anticorpi verso la glicoproteina E del virus di Aujeszky viene eseguita con metodica immunoenzimatica (prova ELISA). Possono essere utilizzate esclusivamente reazioni con sensibilità e specificità tali da garantire la corretta identificazione dei sieri comunitari di riferimento elencati nelle decisioni CEE del 11.12.1992 (93/24/CEE) e del 02.04.1993 (93/244/CEE). ALLEGATO VII (Piano controllo malattia di Aujeszky) Ottenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky Un allevamento di suini da riproduzione o riproduzione ed ingrasso può ottenere la qualifica di indenne da Malattia di Aujeszky quando: 1-a) viene attuato un programma di vaccinazione conformemente al piano di controllo stesso; 1-b) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti dodici mesi; 1-c) a distanza di non meno di 28 giorni l’uno dall’altro sono stati eseguiti due controlli sierologici per anticorpi verso la glicoproteina E con esito favorevole su un campione statisticamente significativo di riproduttori ( prevalenza attesa 5% - IC 95% ) secondo quanto indicato dalla seguente tabella: N° riproduttori presenti N° Campioni da prelevare 7-27 sino a 25 28-37 sino a 29 38-55 35 56-100 45 101-600 56 > 600 57 1-d) Gli animali sottoposti a controllo sierologico devono essere identificati singolarmente. 2. Mantenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky Il mantenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky è subordinato: 2-a) alla sussistenza delle condizioni di cui al punto 1-b del presente allegato; 2-b) all’esito favorevole di controlli sierologici per anticorpi verso la glicoproteina e effettuati con cadenza quadrimestrale su un campione statisticamente significativo dei riproduttori (prevalenza attesa 5% - IC 95%), secondo quanto indicato nella tabella al punto 1-b del presente allegato; 2-c) all’introduzione di suini provenienti da allevamenti di pari qualifica sanitaria.

Decree No. 34 regulating the vaccination of animals for exportation · Nelum