Skip to content
Nelum
Laws of San Marino

Decree No. 24 implementing Act No. 96 of 1989 on interventions for agricultural development

Made 1990-02-13 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Decreto n. 24: Regolamento applicativo alla Legge 20 settembre 1989 n. 96.
Language
Italian
Kind
Regulation
Country
San Marino
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
agricultural development, subsidy/incentive, credit, business/industry/corporations
Categories
*

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. DECRETO 13 febbraio 1990 n.24 (pubblicato l'8 marzo 1990) Regolamento applicativo alla Legge 20 settembre 1989 n.96 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Vista la Legge 20 settembre 1989 n.96; Vista la delibera del Congresso di Stato in data 6 febbraio 1990; ValendoCi delle Nostre Facoltà, Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare: Art. 1 Parte generale riguardante le modalità di presentazione delle domande Ogni richiesta tendente ad usufruire dei benefici della Legge 20 settembre 1989 n.96 ("Interventi per lo sviluppo dell'Agricoltura") deve essere inquadrata in un dettagliato piano aziendale tale da evidenziare che gli interventi siano aderenti alla realtà dell'azienda ed economicamente attuabili, nonché dal lato tecnico e degli indirizzi in linea con gli obiettivi di programma fissati ai sensi dell'articolo 58 della citata legge. Coloro che intendono avvalersi dei benefici devono presentare domanda alla Commissione Agraria e Forestale su specifico modulo messo gratuitamente a disposizione, la quale h tenuta a deliberare in via ordinaria entro due mesi dalla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande. Le domande vanno inoltrate alla Segreteria dell'Ufficio Agrario che all'atto del deposito della richiesta rilascia specifica certificazione. Il modulo domanda per la richiesta dei benefici ha le caratteristiche di cui all'allegato "A" - del presente regolamento. All'atto della presentazione di ogni pratica devono essere allegati i seguenti documenti fondamentali: la licenza di operatore agricolo, lo stato di famiglia, la documentazione catastale dell'azienda agraria, nonché ogni specifica ulteriore documentazione espressamente richiesta dal presente regolamento nei successivi articoli. Art. 2 Licenza di Operatore Agricolo formazione e potenziamento dell'Impresa Agricola Per il rilascio della licenza di "Operatore Agricolo Coltivatore Diretto" di cui all'art.2 della citata legge il richiedente deve presentare specifica domanda alla Commissione Agraria e Forestale allegando la seguente documentazione: stato di famiglia - certificato di nascita - certificato di residenza - certificato catastale dell' azienda agricola. Dichiarazione dell'Ufficio Tributario attestante la condizione di non godimento di altro reddito da attività produttiva. Dichiarazione dell'Ufficio del Lavoro attestante la non occupazione in altri settori. Documentazione catastale attestante che la superficie dell'azienda agricola raggiunge Ha.6.00.00 per indirizzi estensivi, Ha.2.00.00 per indirizzi intensivi. Ed un reddito complessivo catastale di L.60.000= (RD). Per l'accertamento delle superfici e delle caratteristiche richiamate dall'art.2, l'Ufficio Agrario pur avvalersi di specifica documentazione prodotta da altri uffici o servizi dello Stato. In via transitoria ed in deroga alle norme previste dalla Legge 29 settembre 1989 n.96 e dal presente Regolamento, la licenza di operatore agricolo coltivatore diretto viene altresì rilasciata dietro semplice attestazione di qualifica a coloro che, sulla base delle norme vigenti anteriormente alla citata legge, sono gi` in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La Commissione Agraria e Forestale entro un mese dalla presentazione della domanda deve dare la relativa risposta con la specifica motivazione. L'Ufficio Agrario a seguito della presentazione della richiesta h tenuto entro 15 giorni dalla data di presentazione ad eseguire la relativa istruttoria allo scopo di evidenziare: l'attività lavorativa effettiva, stabile, continuativa per la conduzione dell'Azienda; nonché le caratteristiche strutturali e produttive dell'azienda, l'effettiva disponibilità dei terreni dichiarati con certificazione catastale nelle varie forme di uso e possesso. Stante la condizione per il rilascio della "licenza di operatore agricolo" al coltivatore diretto , sulla base della istruttoria eseguita dall'Ufficio Agrario, la Commissione Agraria e Forestale con apposita delibera rilascierà uno specifico attestato (modulo B) allegato al presente Regolamento. Per il rilascio della licenza di operatore agricolo imprenditore di cui all'art. 3 della legge citata i richiedenti devono presentare specifica domanda alla Commissione Agraria e Forestale allegando la seguente documentazione: stato di famiglia, certificato di nascita, certificato di residenza, certificato catastale dell'azienda agricola su cui l'operatore agricolo imprenditore intende svolgere la propria attività di conduzione. Documentazione attestante che l'azienda nel suo complesso ha una superficie totale non inferiore ad Ha. 12.00.00 per indirizzi estensivi, Ha. 4.00.00 per indirizzi intensivi ed un reddito dominicale catastale superiore a L. 120.000=. I terreni condotti in affitto devono rientrare nei termini contrattuali previsti dalla legge citata: certificazione dell'Ufficio di Collocamento dalla quale emerga che il richiedente ha a proprio carico, con regolare rapporto di lavoro dipendenti salariati per la conduzione dell'azienda in maniera continuativa e ..... testo non inserito

Decree No. 24 implementing Act No. 96 of 1989 on interventions for agricultural development · Nelum