Decree No. 124 laying down the hunting calendar for the period 2003/2004
Made 2003-09-18 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Country
- San Marino
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- hunting/capture, hunting authorization/permit, total allowable catch, seasons, offences/penalties
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Decreto 18 settembre 2003 n.124 REPUBBLICA DI SAN MARINO Calendario Venatorio 2003/2004 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Vista la delibera del Congresso di Stato in data 17 settembre 2003 n.1; ValendoCi delle Nostre Facoltà, Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare: Art.1 L’esercizio venatorio nella Repubblica di San Marino è soggetto al sistema di caccia controllata e gestione sociale. L’esercizio della caccia è subordinato al possesso dello speciale tesserino rilasciato dalla Federazione Sammarinese della Caccia. Art.2 L’esercizio venatorio ha inizio il 7 settembre 2003 e termina il 31 gennaio 2004. Art.3 L’esercizio venatorio è regolato come segue: 7 settembre 2003: apertura generale della caccia, (per questa giornata venatoria, non si potrà accedere ai territori di caccia, prima delle ore 7.00). 7 dicembre 2003: chiusura della caccia alla selvaggina stanziale. 31 gennaio 2004: chiusura generale della caccia. Divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì di ogni settimana. Art. 4 L’esercizio venatorio è consentito, anche in forma vagante e con l’ausilio del cane, nei seguenti periodi: domenica 7, sabato 13, domenica 14 e sabato 20 settembre, alla selvaggina stanziale e migratoria. Dal 21 al 28 settembre 2003: alla selvaggina stanziale e migratoria esclusivamente nelle giornate di: domenica 21, mercoledì 24, sabato 27, domenica 28. Dal 1 ottobre al 7 dicembre 2003: alla selvaggina stanziale: mercoledì, sabato, domenica di ogni settimana; Dal 1 ottobre 2003 al 31 gennaio 2004: alla selvaggina migratoria: 5 giorni alla settimana. Dal 1° novembre 2003 è vietata la caccia alla femmina del fagiano, in deroga a quanto previsto dall’art. 6 punto 4 del presente decreto. È vietato l’utilizzo del cane da seguita nel seguente periodo: Dall’8 dicembre 2003 alla chiusura generale della caccia. Art. 5 Nelle fasce di passetto ove esistono o vengono costruiti appostamenti, questi saranno usufruiti da colui che ne prenderà possesso per primo, volta per volta e per ogni giorno di caccia, indipendentemente dal fatto che ne sia il costruttore. Si intende temporaneo qualsiasi riparo che non sia in muratura. Tali ripari saranno altresì realizzati secondo la tipologia costruttiva prevista dalle norme vigenti. E’ vietata la caccia nei terreni con coltura in atto, quando essa può arrecare danno effettivo alle colture. I bossoli delle cartucce, i contenitori delle munizioni, eventuali rifiuti (propri e non) devono essere asportati al termine di ogni giornata. La preparazione dell’appostamento temporaneo non può essere eseguita con l’impiego (taglio o danneggiamento) di piante, frasche d’interesse ecologico, tutelate ai sensi dell’art.32 della Legge 16 novembre 1995 n.126. Art. 6 Le specie cacciabili sono le seguenti: 1)-Dal 7 settembre al 31 dicembre 2003: frosone, merlo, quaglia, tortora (Streptopelia Turtur), fringuello, cappellaccia e calandro. 2)-Dal 7 settembre 2003 al 31 gennaio 2004: cornacchia, ghiandaia, gazza, corvo, donnola, volpe, alzavola, canapiglia, codone, fischione, folaga, germano reale, moriglione, mestolone, moretta, beccaccino, frullino, piviere, porciglione, pavoncella, allodola, strillozzo, pispola, cesena, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, colombaccio, beccaccia. 3)-Dal 14 settembre 2003 al 31 gennaio 2004: passero, passera mattugia. 4)-Dal 7 settembre 2003 al 7 dicembre 2003: fagiano, lepre. 5)- Dal 7 settembre 2003 al 31 ottobre 2003: starna e pernice. 6)-Dal 1° novembre 2003 al 4 gennaio 2004: E’ consentita la caccia al cinghiale esclusivamente con cartuccia a palla e fucile a canna liscia; è vietata la caccia ai piccoli di cinghiale con mantello striato. Art. 7 Il cacciatore durante ogni giornata di caccia consentita non può abbattere più di due capi di selvaggina stanziale, di cui una sola lepre e trenta capi di selvaggina migratoria, ad eccezione degli storni e dei passeri, non soggetti a limitazione di carniere e delle allodole consentite nel numero massimo di 30. Sul tesserino rilasciato dalla Federazione Sammarinese della Caccia deve essere sempre segnata la giornata di caccia. La selvaggina stanziale deve sempre essere segnata nell’apposita casella al momento dell’abbattimento, mentre se viene depositata il segno di abbattimento dovrà essere cerchiato; la selvaggina migratoria soggetta a limitazione, deve essere sempre segnata a fine giornata di caccia in un’unica soluzione. Art. 8 Le Oasi di Ripopolamento, le zone di divieto e di parco, sono indicate e delimitate da apposite tabelle. Nella zona di S.Mustiola, Monte Carlo e Domagnano è istituita una fascia per la sola migratoria appositamente delimitata e tabellata, senza l’ausilio del cane . Art. 9 Nei fondi chiusi è vietata la caccia anche ai proprietari del fondo e la selvaggina rimane proprietà dello Stato, con esclusione degli allevamenti denunciati ed autorizzati. Art.10 Zona di addestramento cani sita nella Parrocchia di Domagnano. L’addestramento cani è consentito dal 9 febbraio 2004 sino all’inizio della stagione venatoria 2004/2005 nella zona di seguito specificata in cui è vietato l’esercizio venatorio. La zona è così delimitata: inizio da Cà Vagnetto dal confine con la zona a Gestione Sociale, risalendo la dorsale dei calanchi fino a sotto la Chiesa di Domagnano, di cui si discende la dorsale dei calanchi fino a congiungersi con Str. Vicinale Campagnone percorrendola fino a congiungersi con Str. Agnellino da Piandavello, si prosegue tenendo sempre il lato sinistro, su un tratto di Str. Agnellino da Piandavello, proseguendo sempre a sinistra per la Strada di servizio per la bonifica calanchiva che costeggia il Fosso del Mulino fino alla Briglia sotto la carrara che scende da Piandavello, di qui si risale il crinale dei calanchi fino a congiungersi a Cà Vagnetto. E’ altresì istituita una zona, non di mero addestramento cani, ma destinata esclusivamente per le selezioni dei cani da seguita, muniti di pedigrèe, finalizzate allo svolgimento dei Campionati Nazionali ed alla preparazione dei Campionati Internazionali, limitatamente al periodo dal 9 febbraio 2004 al 31 luglio 2004. A tale zona avranno esclusivo accesso i cani partecipanti ai campionati; cani e conduttori designati dalla Federazione Sammarinese della Caccia la quale emanerà apposito regolamento su indicazione dell’ Associazione Sportiva Cinofila Sammarinese. Tale zona, appositamente tabellata, è sita in località Cà Mularoni Broccoli ed in essa è consentito l’esercizio venatorio nel rispetto del presente decreto. La Federazione Sammarinese della Caccia, in collaborazione con la Segreteria di Stato al Territorio e Ambiente, è autorizzata ad effettuare censimenti e statistiche della fauna selvatica durante tutto l’arco dell’anno nelle Oasi di ripopolamento e in tutte le parti del territorio anche con l’ausilio del cane. Art.11 Nelle Oasi di Ripopolamento e nella Gestione Sociale dei Castelli, si svolgeranno Gare di Caccia Pratica nel mese di agosto 2003. Art.12 Nella Gestione Sociale, cui è soggetto tutto il territorio, l’esercizio venatorio è consentito anche al cacciatore in possesso di licenza italiana, a condizione che il medesimo versi alla Federazione Sammarinese della Caccia una quota di partecipazione uguale a quella richiesta dalla Regione o Provincia per la caccia nei rispettivi A.T.C. Per la sola caccia alla selvaggina migratoria non sono soggetti al pagamento della suddetta quota i cacciatori provenienti dalle Regioni italiane in cui viene concesso ai cacciatori sammarinesi l’esercizio venatorio alla migratoria in tutta la Regione, qualora il cacciatore sammarinese abbia acquisito il diritto di essere socio di un A.T.C. della Regione stessa. Art.13 Il fucile non può essere dotato di un numero di colpi superiore a 3. Art.14 L’uso dei richiami è consentito dal 7 settembre 2003. E’ vietata l’uccellagione con qualsiasi sistema di rete e di aucupio. E’ vietato l’uso e la detenzione, durante l’esercizio venatorio, di richiami a funzionamento elettromagnetico ed elettronico muniti o meno di amplificatori del suono e/o l’uso di petardi. Art.15 Chi esercita l’attività venatoria con l’uso di richiami vivi di cattura è tenuto a comunicare all’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole il possesso delle specie detenute e relativo numero suddiviso per singola specie, producendo specifica denuncia. L’uso dei richiami vivi di cattura appartenenti alle specie cacciabili è consentito ad ogni cacciatore che esercita l’attività venatoria da appostamento fino ad un massimo di 10 unità per specie e fino ad un massimo complessivo di 40 unità. Su eventuale richiesta del singolo cacciatore, l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, provvederà all’identificazione dei singoli soggetti, a mezzo del servizio di vigilanza ecologica, mediante anello inamovibile numerato, rilasciando regolare attestazione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano solo per le seguenti specie: tordo sassello, tordo bottaccio, cesena, merlo, colombaccio, storno, allodola, germano. Art.16 E’ fatto obbligo, a chiunque abbatte o rinviene uccelli inanellati o altra selvaggina contrassegnata, di darne notizia alla Federazione Sammarinese della Caccia e all’Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole. Art.17 L’addestramento dei cani è consentito a chi è in possesso della ricevuta di versamento della quota di partecipazione prescritta all’art.12 del presente Decreto. L’addestramento cani è consentito nei seguenti giorni: agosto 2003: mercoledì 13 - domenica 17 - mercoledì 20 - domenica 24 mercoledì 27 – domenica 31. settembre 2003: mercoledì 3. Durante l’addestramento dei cani qualsiasi tipo di selvaggina catturata o uccisa incidentalmente dovrà essere consegnata alle Guardie Ecologiche o alla Gendarmeria. In caso di pioggia l’addestramento cani è sospeso. Art.18 La caccia alla selvaggina di qualsiasi tipo è consentita da un’ora prima del sorgere del sole a un’ora dopo il tramonto, con eccezione del limite di orario stabilito dall’art.3 - 1°comma del presente Decreto. Art.19 Ogni inosservanza delle leggi, dei decreti delle prescrizioni e degli ordini legittimi emessi in materia di caccia è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 51,65 ad Euro 258,23. La sanzione è raddoppiata tanto nel minimo quanto nel massimo e comporta la sospensione immediata della licenza da 10 giorni a 1 anno nei seguenti casi: quando il contravventore, con la sua condotta illecita per mancanza di cautele in materia di armi, abbia cagionato lesione personale o abbia messo in pericolo l’incolumità delle persone o delle cose; quando l’infrazione abbia comportato effettivo danno alle colture o strutture agricolo-forestali o all’ambiente naturale: quando l’infrazione abbia comportato contro legge la cattura o l’abbattimento oppure il danneggiamento di selvaggina; quando l’infrazione risulti particolarmente grave per violazione delle regole tradizionali e degli obblighi inerenti all’esercizio della caccia; quando il contravventore sia recidivo : è recidivo chi nei cinque anni precedenti la data dell’infrazione risulta aver commesso la medesima violazione oppure altre due violazioni della normativa sulla caccia; quando non sia stato possibile, per fatto del contravventore, eseguire gli atti di accertamento e contestazione, di sequestro o confisca, di ritiro del tesserino. Art.20 La violazione delle norme sulla caccia comporta: la confisca immediata della selvaggina abusivamente catturata o abbattuta nonché dei mezzi di caccia vietati, i quali pertanto sono sottoposti a sequestro dagli agenti che procedono all’accertamento e alla contestazione dell’infrazione; il ritiro cautelare del tesserino con conseguente divieto temporaneo di caccia su tutto il territorio dello Stato; il tesserino viene restituito soltanto nel caso che non sia disposta la sospensione della licenza. Art.21 L’oblazione volontaria, prevista e regolata dall’art.33 della Legge 28 giugno 1989 n.68, riguarda la sanzione pecuniaria amministrativa e non influisce sulla sanzione accessoria della sospensione della licenza di caccia e sulle misure del sequestro, della confisca e del ritiro del tesserino e conseguente divieto temporaneo di caccia. L’applicazione delle sanzioni e delle misure amministrative è di competenza del Dirigente dell’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole e non esclude l’applicazione delle pene che per i medesimi fatti siano comminate dal Codice o da altre leggi penali. Art.22 Il Decreto n.106 del 6 agosto 2003 è abrogato. Dato dalla Nostra Residenza, addì 18 settembre 2003/1703 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Pier Marino Menicucci – Giovanni Giannoni IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Loris Francini