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Laws of San Marino

Decree Law No. 35 concerning allocation of power to the Health and Social Secretary of State of passing public health emergencies orders

Made 2020-02-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Decreto Legge 28 febbraio 2020 No. 35, Attribuzione al Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale del potere di Ordinanza per emergenze di sanità pubblica.
Language
Italian
Kind
Act
Country
San Marino
Subjects
General
Keywords
coronavirus disease (COVID-19), hazards, risk assessment/management, pests/diseases, public health, governance

Where to read it

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Text

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  1. Art. 1 (Dichiarazione dello stato di emergenza) 1. La dichiarazione dello stato di emergenza di sanità pubblica, sentito il parere del Gruppo di Coordinamento per le emergenze sanitarie di cui all’articolo 2, compete al Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale il quale chiede la convocazione del Congresso di Stato per l’adozione di apposita ordinanza. 2. In caso di impossibilità di convocazione del Congresso di Stato in tempo utile e stante il carattere di urgenza, l’Ordinanza è adottata direttamente dal Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale il quale è tenuto a presentarla in Congresso di Stato nella prima seduta successiva alla data di adozione. 3. L’Ordinanza di cui ai commi 1 e 2 indica la durata dello stato di emergenza, i divieti e gli obblighi cui attenersi nel periodo di vigenza. 4. L’Ordinanza può essere revocata o prorogata nel caso in cui si modifichino i presupposti determinanti la sua adozione. 5. Nel periodo di emergenza dichiarato con Ordinanza, dovranno essere rispettate le disposizioni ivi contenute.

  2. Art. 2 (Gruppo di Coordinamento delle emergenze sanitarie) 1. Il Gruppo di Coordinamento delle emergenze sanitarie è così composto: a) Direttore Generale dell’ISS o suo delegato, con la funzione di Coordinatore; b) Dirigente dell’Authority Sanitaria o suo delegato; c) Capo della Protezione Civile o suo delegato. 2. Il Gruppo potrà essere integrato, in funzione delle esigenze specifiche secondo le indicazioni impartite dal Coordinatore del Gruppo, con professionisti interni ed esterni al settore pubblico allargato per i quali non è previsto alcun compenso.

  3. Art. 3 (Sanzioni) 1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure previste dall’Ordinanza è punibile ai sensi dell’articolo 259 del Codice Penale. Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 febbraio 2020/1719 d.F.R I CAPITANI REGGENTI Luca Boschi – Mariella Mularoni IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Elena Tonnini

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