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Laws of San Marino

Act No. 6 amending article 2 of Act No. 96 of 1989 on interventions for agricultural development

Made 2011-01-25 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Legge n. 6: Modifica all'articolo 2 della Legge 20 settembre 1989 n. 96, Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura.
Language
Italian
Kind
Act
Country
San Marino
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
agricultural development, subsidy/incentive

Where to read it

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Text

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  1. REPUBBLICA DI SAN MARINO Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 gennaio 2011: LEGGE 25 GENNAIO 2011 N.6 MODIFICA ALL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 20 SETTEMBRE 1989 N.96 “INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA” COME SOSTITUITO DALL’ART.1 DELLA LEGGE 13 NOVEMBRE 1997 N.129 Art.1 L’articolo 2 della Legge 20 settembre 1989 n.96 “Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura” come sostituito dall’art.1 della Legge 13 novembre 1997 n.129 è così modificato: “Art.2 E’ definito “Coltivatore Diretto” colui che dedica la propria attività lavorativa effettivamente in maniera stabile, continuativa e professionale alla conduzione manuale dell’azienda agricola di sua proprietà o in affitto o a qualsiasi altro titolo legalmente riconosciuto. Il Coltivatore diretto può altresì, esercitare attività connesse a quella agricola; a tal fine si intendono per attività connesse, quelle dirette alla fornitura di beni e servizi, questi ultimi svolti direttamente dal coltivatore diretto o dal coadiuvante familiare mediante l’utilizzazione di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata. Il richiedente deve, altresì, non avere altra attività produttiva, non godere di qualsiasi forma di pensione e non essere in età pensionabile. Al “Coltivatore Diretto”, avente i requisiti di cui al primo comma e che non versi nelle condizioni di cui al terzo comma, viene rilasciata dalla Commissione Risorse Ambientali ed Agricole, su riferimento dell’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, la “licenza di operatore agricolo” secondo le norme contenute nel Regolamento di cui all’articolo 57.”. Art.2 La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione. Data dalla Nostra Residenza, addì 25 gennaio 2011/1710 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Giovanni Francesco Ugolini - Andrea Zafferani IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Valeria Ciavatta

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