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Laws of San Marino

Act No. 39 on organic agricultural production and related cultivation techniques

Made 1991-03-13 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Legge 13 marzo 1991 n. 39: Norme per la regolamentazione, promozione e valorizzazione delle produzioni agricole biologiche e delle relative tecniche di coltivazione.
Language
Italian
Kind
Act
Country
San Marino
Subjects
Agricultural and rural development, Livestock, Food and nutrition, Cultivated plants
Keywords
ecological production/organic production, business/industry/corporations, agricultural commodities, packaging/labelling
Categories
*, agriculture

Where to read it

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Text

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  1. LEGGE 13 marzo 1991 n.39 (pubblicata il 20 marzo 1991) Norme per la regolamentazione, promozione e valorizzazione delle produzioni agricole biologiche e delle relative tecniche di coltivazione Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 13 marzo 1991. Art.1 Allo scopo di promuovere e valorizzare metodologie di produzione agricole e zootecniche non inquinanti e per la tutela dei consumatori, con la presente legge si promuovono e regolamentano le tecniche agricole biologiche da attuarsi nelle aziende agrarie sammarinesi. Art.2 Per tecniche agricole biologiche si intendono tutte quelle pratiche di lavorazione del terreno e coltivazione di specie vegetali che determinano la produzione agricola senza l'uso di sostanze chimiche di sintesi o di minerali sottoposti a trattamento chimico, mantenendo la fertilità del suolo e l'equilibrio idrogeologico. Sono altresì comprese fra le tecniche agricole biologiche le attività zootecniche basate sull'alimentazione con prodotti provenienti da coltivazione biologica senza uso di additivi o farmaci di sintesi e sulla stabulazione solo parziale, integrata con il pascolo. Le tecniche agricole devono adeguarsi alle norme di coltivazione biologica. Art.3 Il Dicastero Agricoltura su delibera dell'organismo preposto di cui all'art.7, a mezzo dell'Ufficio Agrario, provvede al rilascio di apposito attestato alle aziende agricole che applicano le tecniche agricole biologiche attribuendo in tal modo la qualifica di Aziende Agricole Biologiche. Art.4 Ai fini della presente legge si intende Azienda Agricola Biologica l'impresa che applica sull'intera superficie aziendale le tecniche agricole biologiche da almeno un triennio. Tale termine decorre dall'annata agraria nel corso della quale l'azienda presenta la richiesta al Dicastero Agricoltura per essere qualificata Azienda Agricola Biologica. Art.5 La qualifica di Azienda Agricola Biologica può essere richiesta da tutte le imprese agricole sia sotto forma di impresa individuale, che azienda cooperativa, nelle varie forme di conduzione: diretto coltivatrice, economia diretta con salariati, part-time. Alla richiesta deve essere allegata una scheda aziendale che riporti le indicazioni atte ad identificare le tipologie colturali e produttive e le tecniche di coltivazione adottate dall'impresa. Annualmente il Dicastero Agricoltura pubblicherà l'elenco ufficiale delle imprese che hanno ottenuto la qualifica di Aziende Agricole Biologiche. Art.6 L'Azienda Agricola Biologica che in una annata agricola non applichi le norme di coltivazione biologica, è tenuta a darne comunicazione al Dicastero Agricoltura. Tale condizione determina la decadenza della qualifica di Azienda Agricola Biologica. La qualifica di cui sopra potrà essere riassegnata all'azienda a seguito di nuova richiesta e sulla base dei disposti di cui agli artt.3 e 4. Le imprese che omettono tale comunicazione sono soggette alla sanzione amministrativa di L.500.000= (cinquecentomila) oltre alla cancellazione dall'elenco ufficiale delle imprese Agricole Biologiche, con l'inibizione ad essere inserite nell'elenco ufficiale prima che siano trascorsi 5 (cinque) anni. Art.7 Per l'applicazione della presente legge è competente il Comitato di Assistenza Tecnica di cui all'art.48 della Legge n.96 del 20 settembre 1989; integrato da un rappresentante nominato dalle Aziende Agricole Biologiche. Art.8 Il Comitato di Assistenza Tecnica ha il compito, in applicazione della presente legge di: esaminare le richieste presentate dalle aziende per il riconoscimento del titolo di Azienda Agricola Biologica; deliberare sui disposti dell'articolo 6 della presente legge proponendo le relative sanzioni e provvedimenti; deliberare per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 9 della presente legge; proporre al Dicastero Agricoltura il programma di attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 della presente legge; esaminare in fase preventiva le richieste per l'ottenimento dei benefici di cui all'articolo 14 della presente legge. Art.9 I prodotti delle aziende aventi la qualifica di Azienda Agricola Biologica possono essere commercializzati con l'indicazione "proveniente da coltivazione biologica" a norma della presente legge, purchè i medesimi prodotti siano stati ottenuti nel rispetto delle norme di coltivazione deliberate dal Comitato di Assistenza Tecnica di cui all'art.7. Art.10 L'indicazione di prodotto "proveniente da coltivazione biologica" può essere apposta esclusivamente dal produttore o dall'ente cooperativo a cui eventualmente è associato, che è tenuto a depositare presso il Dicastero Agricoltura una dichiarazione dalla quale si evidenziano: a) i prodotti ottenuti mediante coltivazione biologica; b) se viene effettuata vendita diretta al pubblico o tramite altre strutture commerciali. Se a seguito di accertamento emerge che la dichiarazione non corrisponde al vero, si ha la decadenza per almeno 5 anni al diritto di apporre l'indicazione di cui all'articolo 9 nonchè la cancellazione dall'elenco ufficiale delle imprese con qualifica di "Azienda Agricola Biologica", fatte salve le eventuali sanzioni di ordine penale. Art.11 E' compito del Dicastero Agricoltura, attraverso l'Ufficio Agrario, attuare l'assistenza tecnica ed organizzativa delle imprese che chiedono di avviare o sviluppare tecniche di coltivazioni biologiche anche attraverso lo studio, elaborazione ed attuazione di piani aziendali di riconversione della produzione intensiva o convenzionale a quella biologica e di programmi di rotazione colturale o di specifici progetti di coltivazione biologica. Art.12 Il Dicastero Agricoltura, su proposta del Comitato Tecnico di cui all'articolo 7 della presente legge, attraverso l'Ufficio Agrario, ha il compito di organizzare corsi di formazione per operatori agricoli, per operatori commerciali e per consumatori, sulle tecniche biologiche. Art.13 Il Dicastero Agricoltura su proposta del Comitato di Assistenza Tecnica con la collaborazione dell'Ufficio Agrario, promuove la ricerca nel campo delle tecniche di coltivazione biologiche, avvalendosi di centri di ricerca a livello internazionale. Art.14 Le Aziende Agricole riconosciute ai sensi dell'art.5 della presente legge, possono usufruire dei benefici previsti dalla Legge 20 settembre 1989 n.96 aumentati del 10%. I benefici di cui sopra sono anche estesi a quelle aziende che sulla base di un preciso programma di riconversione aziendale approvato dal Comitato di Assistenza Tecnica di cui all'art.7 della presente legge, attuino interventi di riconversione gestionale e produttiva al fine di acquisire il riconoscimento di cui all'art.5. I benefici comunque elargibili sono per aspetti normativi, tecnici e dal requisito giuridico, regolamentati dalla Legge 20 settembre 1989 n.96 per gli specifici articoli contemplati. Art.15 E' compito del Comitato di Assistenza Tecnica di cui all'art.7 della presente legge predisporre apposito regolamento applicativo inerente: l'uso dei concimi e fertilizzanti ammessi; le tecniche di difesa dai parassiti animali e vegetali; le tecniche e le forme di allevamento; le tecniche di trasformazione e conservazione ammesse; le norme di coltivazione biologica e le tecniche colturali; parametri per schede statistiche al fine dell'ammissione nell'elenco ufficiale delle Aziende Agricole Biologiche. Tale regolamento sarà emanato con apposito Decreto Reggenziale entro 3 (tre) mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Il regolamento applicativo dovrà tenere conto nei suoi contenuti e nei suoi aspetti tecnici delle normative emanate in materia dall'I.F.O.A.M. Art.16 La presente legge entra in vigore il 5 giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione. Data dalla Nostra Residenza, addì 15 marzo 1991/1690 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Cesare Antonio Gasperoni - Roberto Bucci IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Alvaro Selva

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