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Laws of San Marino

Act No. 29 concerning the preparation and placing on the market of animal feedingstuffs

Made 2004-02-26 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Act
Country
San Marino
Subjects
Livestock
Keywords
animal feed/feedstuffs, authorization/permit, internal trade, international trade, offences/penalties, basic legislation
Categories
*

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  1. LEGGE 26 febbraio 2004 n.29 REPUBBLICA DI SAN MARINO DISCIPLINA DELLA PREPARAZIONE E DEL COMMERCIO DEGLI ALIMENTI PER ANIMALI Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 26 febbraio 2004. CAPO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 (Campo di applicazione) La presente legge disciplina e regolamenta la produzione, commercializzazione e messa in vendita di prodotti di origine animale, vegetale o minerale nonché di prodotti chimico - industriali isolati o tra loro convenientemente mescolati destinati all’alimentazione di animali allevati. Art. 2 (Definizioni e nomenclatura) Ai fini della presente legge si intende per: Mangimi: I prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all’alimentazione degli animali per via orale. Razione giornaliera: La quantità totale di mangimi, sulla base di un tasso di umidità del 12%, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria di età e di un rendimento determinato, per soddisfare tutti i suoi bisogni. Mangimi semplici o materie prime o ingredienti: I diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche ed inorganiche, comprendenti o no additivi, destinate come tali all’alimentazione degli animali per via orale, o ad essere impiegati come materie prime per la preparazione di mangimi composti o come supporto delle premiscele. Mangimi composti: Le miscele composte di prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, o di derivati della loro trasformazione industriale, o di sostanze organiche ed inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all’alimentazione degli animali per via orale sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari. Alimenti completi: Le miscele di mangimi per gli animali che, per la loro composizione, bastano ad assicurare una razione giornaliera. Alimenti complementari: Le miscele di mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associati ad altri mangimi per animali. Alimenti minerali: Gli alimenti complementari costituiti principalmente da minerali e contenenti almeno il 20% di cenere greggia. Alimenti melassati: Gli alimenti complementari preparati a base di melasso e contenenti almeno il 14% di zuccheri totali espressi in saccarosio. Alimenti d’allattamento: Gli alimenti composti somministrati allo stato secco o diluiti in una determinata quantità di liquido destinati all’alimentazione dei giovani animali come complemento o in sostituzione del latte materno postcolostrale o destinati a vitelli da macellazione. l) Mangimi medicati o alimenti medicamentosi: Qualsiasi miscela di uno o più medicinali veterinari con uno o più alimenti preparata prima dell’immissione in commercio e destinata ad essere somministrata agli animali senza trasformazione, a motivo delle sue proprietà medicinali. m) Animali: Gli animali appartenenti a specie normalmente allevate e tenute o consumate dall’uomo nonché gli animali che vivono allo stato brado se non nutriti con mangimi. n) Animali familiari: Gli animali appartenenti a specie normalmente allevate e tenute, ma non consumate dall’uomo ad eccezione degli animali da pelliccia. o) Data di conservazione minima di un mangime composto: La data fino alla quale tale mangime, in condizioni di conservazione appropriate, conserva tutte le sue proprietà specifiche. p) Prodotti di origine minerale: I singoli sali minerali e le loro associazioni destinati all’alimentazione degli animali allevati. q) Additivi: Le sostanze per le quali possono, se incorporate nei mangimi, influenzare favorevolmente le caratteristiche degli stessi e le produzioni animali. Sono considerati additivi anche le sostanze pigmentanti, nonché le sostanze coloranti ammesse per la denaturazione e il riconoscimento delle sostanze alimentari. r) Premiscele medicate autorizzate: Qualsiasi premiscela per la fabbricazione di alimenti medicamentosi definita all’articolo 1 del Decreto 27 aprile 1993 n. 65. Art. 3 (Attuazione ed aggiornamento della normativa) In conformità ai principi generali e agli obiettivi della presente legge, è rimessa ad appositi decreti reggenziali l’adozione di norme di attuazione relative a: a) modalità d’esecuzione dei controlli e di campionamento dei mangimi; b) determinazione dei mangimi semplici; c) denominazioni e indicazioni obbligatorie per i mangimi semplici, composti, contenenti integratori o premiscele medicate, nonché indicazioni facoltative e normativa per l’etichettatura o cartellinamento incluse eventuali deroghe al confezionamento dei mangimi; d) tolleranze sui tenori o valori dei componenti analitici dichiarati; e) sostanze e prodotti indesiderabili tollerati negli alimenti per uso zootecnico con l’indicazione, se necessario, delle norme di utilizzazione, di confezionamento e delle dichiarazioni da fornire per tali alimenti; f) i prodotti di cui sono vietati il commercio o la distribuzione per il consumo; g) additivi, prodotti minerali e chimico – industriali consentiti nella alimentazione animale, le relative caratteristiche, e, quando occorrano, le norme d’impiego e confezionamento e le dichiarazioni da fornire agli acquirenti; h) materie attinenti all’alimentazione animale non previste nell’elenco di cui al presente articolo. Con decreto reggenziale saranno inoltre introdotte eventuali modifiche ed integrazioni alla presente legge che si rendano necessarie per garantire l’aggiornamento tempestivo e costante della normativa rispetto ai progressi scientifici e tecnologici. I decreti reggenziali di cui ai commi che precedono sono adottati previa conforme delibera del Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato alla Sanità, di sua iniziativa o su proposta del Dirigente Servizio Igiene Ambientale, dopo aver convocato le parti sociali interessate. Art. 4 (Determinazione mangimi semplici) Le determinazioni dei mangimi semplici saranno elencate nell’apposito decreto reggenziale cui si rimanda in cui saranno specificate la denominazione, la descrizione e le indicazioni relative ai mangimi semplici riportati in elenco. CAPO II AUTORIZZAZIONI Art. 5 (Rilascio) Ferme restando le altre autorizzazioni previste dalle leggi vigenti, la produzione a scopo di vendita o la preparazione per conto terzi o comunque per la distribuzione per il consumo di mangimi, mangimi composti, completi o complementari, con o senza additivi, o premiscele medicate autorizzate è subordinata alla acquisizione da parte dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio del parere obbligatorio e vincolante della Commissione Tecnica di cui all'articolo 7 cui compete di verificare la rispondenza delle attrezzature e dei requisiti igienico - sanitari dello stabilimento alla produzione che si intende eseguire. L'impresa, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma, deve assumere alle proprie dipendenze, con funzioni di direttore dell'azienda, persona in possesso della laurea in farmacia o scienze agrarie, chimica o chimica industriale, scienze biologiche, medicina veterinaria o titoli equipollenti nonché ogni altra figura lavorativa prevista, in ragione dello specifico campo produttivo, dai decreti reggenziali di attuazione. Art. 6 (Deroghe) Non sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 5, gli imprenditori agricoli, gli allevatori di bestiame e i coltivatori diretti che producano per uso e conto proprio mangimi semplici, mangimi composti, completi o complementari, anche se contenenti additivi o premiscele medicate autorizzate, purché impieghino additivi, premiscele medicate e mangimi complementari medicati prodotti da imprese regolarmente autorizzate e secondo le disposizioni della normativa sulla preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati e dei relativi decreti reggenziali di attuazione alla presente legge. I soggetti di cui al precedente comma hanno l'obbligo di denunciare alla Commissione Tecnica di cui all'articolo 7 la produzione dei mangimi semplici e composti, completi e complementari e le attrezzature utilizzate a tal scopo. La denuncia, redatta su apposito modulo predisposto dalla Commissione, deve essere consegnata all’Ufficio del Presidente della Commissione Tecnica entro il 28 febbraio di ogni anno. Non sono soggetti alla procedura di cui all’articolo 5 i titolari di licenza di vendita, al dettaglio o all’ingrosso, di alimenti per animali, indicati nell’Allegato A della Legge 25 luglio 2000 n. 65, purché non contengano premiscele medicate autorizzate. Art. 7 (Commissione Tecnica) La Commissione Tecnica di cui all'articolo 5 primo comma si compone di: Responsabile del Servizio Medico Veterinario, con funzioni di Presidente; Dirigente Ufficio Industria, o suo delegato; Dirigente Ufficio Gestione Risorse Agricole ed Ambientali, o suo delegato . La Commissione Tecnica può avvalersi dell'opera di collaboratori esterni esperti nelle materie. La Commissione Tecnica si riunisce almeno una volta ogni semestre nonché ogniqualvolta sia ritenuto necessario, previa convocazione del suo Presidente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno cinque giorni prima della data di svolgimento della seduta. La Commissione Tecnica si riunisce validamente con la presenza di tutti i suoi membri e delibera a maggioranza semplice degli stessi. CAPO III Commercio dei mangimi Art. 8 (Importazioni) E’ vietata l’importazione di prodotti disciplinati dalla presente legge non aventi requisiti, composizioni e confezionamento dalla stessa stabiliti. I mangimi semplici di origine animale saranno ammessi all’importazione sempre che dai certificati di origine e sanità, rilasciati dai Servizi Veterinari a ciò autorizzati dai Paesi di provenienza, risulti che i mangimi stessi abbiano subito un idoneo trattamento di sterilizzazione e siano, all’atto dell’importazione, privi di agenti patogeni. Fatte salve le altre disposizioni vigenti, l’immissione in libera pratica nel territorio di San Marino dei prodotti disciplinati dalla presente legge è subordinata inoltre alle norme internazionali concernenti l’osservanza delle tolleranze massime stabilite di radioattività di elementi contaminanti le derrate destinate all’alimentazione degli animali. Tale norma è applicabile anche per tutte quelle sostanze altamente nocive per la salute umana ed animale sprigionatesi nell’atmosfera in seguito ad incidenti e suscettibili pertanto di contaminare i prodotti agricoli destinati anche all’alimentazione animale. Nel caso di incidenti ambientali verificatisi nell’ambito di un territorio, di una regione, di uno stato, i mangimi semplici dovranno essere scortati da una dichiarazione emessa dall’autorità competente del Paese speditore che, tenendo conto del livello di contaminazione, attesti l’assenza della o delle sostanze causa dell’inquinamento oppure il rispetto delle tolleranze massime stabilite dagli organismi internazionali pena il divieto alla commercializzazione. Le indicazioni e le dichiarazioni, che, a norma della presente legge e dei decreti reggenziali applicativi, devono accompagnare i prodotti di provenienza estera, devono essere scritte anche in lingua italiana ed i pesi, dove siano espressi, devono essere indicati con il sistema metrico decimale. Le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione del presente articolo vengono svolte secondo le modalità previste dall’articolo 16 della presente legge, dal Servizio Igiene Ambientale. Art. 9 (Denominazioni) Le denominazioni, dichiarazioni o indicazioni per i mangimi posti in vendita o messi altrimenti in commercio o preparati per conto terzi o per la distribuzione per il consumo nonché ogni altra indicazione facoltativa sono riportate in appositi decreti reggenziali. Sono altresì ammesse ulteriori informazioni, purché diverse da quelle di cui al comma che precede, che devono essere riportate con le modalità indicate nell’apposito decreto reggenziale. Art. 10 (Norme generali per la commercializzazione) È vietato vendere, porre in vendita, mettere altrimenti in commercio per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contemplati dalla presente legge: a) che non siano di qualità sana, leale e mercantile, che presentino pericoli per la salute degli animali o delle persone o che siano presentati in modo da indurre in errore l’acquirente; b) che non siano rispondenti ai requisiti elencati nell’apposito decreto reggenziale inerente ai prodotti indesiderabili e ai prodotti di cui sono vietati il commercio o la distribuzione per il consumo; c) che siano scaduti, qualora trattasi di prodotti soggetti ad alterazioni a causa del tempo. Ai fini della tutela del patrimonio zootecnico nazionale, è vietato agli allevatori detenere e somministrare agli animali quelle sostanze capaci di provocare modificazioni al naturale svolgersi delle funzioni fisiologiche di cui al Decreto Reggenziale 27 aprile 1993 n. 64. Art.11 (Norme specifiche per la commercializzazione) Le denominazioni, dichiarazioni o indicazioni, previste dalla presente legge e dai decreti reggenziali d’attuazione, debbono essere fornite dal rivenditore all’acquirente per iscritto in lingua italiana, o risultare sul documento commerciale. Per i prodotti consegnati alla rinfusa, le denominazioni, le dichiarazioni e le indicazioni di cui al primo comma devono essere apposte sul documento che le accompagna. Quando le merci siano poste in vendita confezionate in sacchi, casse, barattoli o simili, le denominazioni, le dichiarazioni e le indicazioni devono essere invece apposte, in modo chiaro, leggibile ed indelebile sugli imballaggi, recipienti o confezioni, oppure sui cartellini incollati sugli stessi o assicurati agli imballaggi, recipienti o confezioni, da sigilli o, per i sacchi chiusi a macchina, dalla cucitura di chiusura. Gli imballaggi, recipienti o confezioni devono essere chiusi ermeticamente o sigillati in modo tale che, in seguito alla apertura, il sigillo sia reso inservibile. I sigilli devono recare impresso il nome o la sigla della ditta fabbricante o confezionatrice o importatrice. I mangimi, ad eccezione di quelli semplici, e gli integratori, devono essere posti in commercio soltanto in imballaggi o recipienti o confezioni, fatte salve le deroghe previste dall’apposito decreto reggenziale. I mangimi di cui al comma che precede possono essere consegnati direttamente agli allevatori a mezzo di carri silos formati da una o più celle ermeticamente chiuse e sigillate. In tal caso ad ogni cella dovrà essere apposto un cartellino, assicurato da un sigillo recante impresso il nome o la sigla della ditta produttrice, con le denominazioni, le dichiarazioni e indicazioni prescritte per il mangime contenuto. In caso di mangimi medicati tali denominazioni, dichiarazioni o indicazioni devono essere riportate anche in un documento che accompagna la merce. Al momento dello scarico dei suddetti mangimi, trasportati per mezzo di carri silos, il vettore e il destinatario, ove quest’ultimo ne faccia richiesta, provvederanno al prelevamento in contraddittorio di quattro campioni per ogni mangime così consegnato, apponendo a ciascuno di essi sigilli di entrambe le parti, e facendo specifica menzione dell’avvenuto campionamento nel succitato documento di trasporto. Uno dei quattro campioni deve essere ritirato dal vettore e gli altri conservati dal ricevitore della merce. In caso di sopralluoghi o di richiesta di intervento, gli addetti alla vigilanza dovranno campionare l’eventuale mangime reperito alla rinfusa presso il destinatario, ritirando anche due dei campioni prelevati in contraddittorio dalle parti. Ove all’analisi risulti qualche irregolarità, l’esame di controllo deve essere ripetuto sui campioni, prelevati dalle parti e ritirati presso il destinatario. Nei locali di vendita al minuto è consentito detenere non più di un imballaggio aperto, di peso non superiore ai cento chili, di ciascuna qualità di mangimi anche se contenenti integratori o integratori medicati. Nel caso in cui al nono comma e qualora i mangimi siano posti in vendita alla rinfusa, nei locali di vendita deve essere esposto un quadro con la denominazione delle merci e le relative dichiarazioni o indicazioni. Si intendono posti in commercio tutti i prodotti contemplati nella presente legge che si trovano in magazzini adibiti alla vendita all’ingrosso o al minuto. Per i prodotti contemplati dalla presente legge preparati per conto terzi o su formula del committente e destinati ad essere posti in commercio, è consentito indicare sugli imballaggi, recipienti o confezioni o sui cartellini, anziché il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice, il nome o la ragione sociale e la sede del committente, nonché il numero e la data dell’autorizzazione rilasciata per lo stabilimento in cui i prodotti stessi siano stati preparati. In tal caso gli estremi dell’autorizzazione devono essere sempre riportati sulle fatture e sugli altri documenti commerciali rilasciati dal produttore o confezionatore al committente. Tutte le dichiarazioni, denominazioni o indicazioni prescritte per i prodotti previsti dalla presente legge comportano la responsabilità del produttore, o dell’importatore o del confezionatore o del distributore. Art. 12 (Etichettatura) Le ulteriori dichiarazioni, denominazioni o indicazioni per i prodotti contemplati dalla presente legge, nonché le norme relative alla etichettatura e/o cartellinamento dei mangimi, incluse le deroghe al confezionamento degli stessi, saranno specificati nell’apposito decreto reggenziale a cui si rimanda. Per la commercializzazione con gli altri Stati, le indicazioni che figurano sull’imballaggio, sul recipiente o sull’etichettatura apposta allo stesso devono essere redatte in una delle lingue nazionali o ufficiali del Paese destinatario. Art. 13 (Informazioni) La ditta produttrice del mangime composto può fornire anche altre informazioni in aggiunta a quelle prescritte dalla presente legge e dai decreti reggenziali d’attuazione. Tuttavia, tali informazioni: non possono precisare la presenza o il tenore di componenti analitici diversi da quelli da dichiarare a norma dei decreti reggenziali; non devono indurre l’acquirente in errore, ad esempio attribuendo al mangime effetti o proprietà che non possiede oppure attribuendo al mangime caratteristiche particolari, che sono in realtà possedute anche da mangimi similari; non devono vantare proprietà terapeutiche quali, la capacità di prevenire, curare o guarire malattie; devono riguardare elementi oggettivi o misurabili che possano essere comprovati; devono essere nettamente separate da tutte le indicazioni di cui ai decreti reggenziali applicativi della presente legge. Art. 14 (Quantità) Le quantità dei componenti da dichiarare a termine della presente legge e dei suoi decreti reggenziali di attuazione, si devono riferire al peso del prodotto tal quale, fatta eccezione per le quantità minime o massime eventualmente prescritte che, ove non diversamente disposto, sono riferite al peso della sostanza secca. Sulle quantità da dichiararsi sono ammesse le tolleranze indicate nell’apposito decreto reggenziale. Le tolleranze sulle quantità dichiarate per i prodotti minerali e gli altri principi attivi diversi da quelli elencati negli appositi decreti reggenziali di attuazione della presente legge, saranno stabiliti dai decreti applicativi di aggiornamento. Art. 15 (Ingredienti) In considerazione dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche: a) verrà compilato un elenco, non esauriente, dei principali ingredienti normalmente utilizzati e commercializzati per la preparazione dei mangimi composti destinati a specie diverse dagli animali familiari; tale elenco stabilisce una denominazione ed una descrizione comune per ciascun prodotto, inoltre, in alcuni casi, possono altresì essere fissati requisiti minimi di composizione sempre che tali disposizioni risultino necessarie per consentire una migliore identificazione degli ingredienti; b) verrà stabilito l’elenco degli ingredienti il cui uso è vietato nei mangimi composti per motivi di protezione della salute umana e animale; c) possono essere determinati i metodi di calcolo del valore energetico dei mangimi composti; d) tali elenchi saranno compilati ed aggiornati tramite l’adozione di appositi decreti reggenziali di attuazione. Gli ingredienti che figureranno sugli elenchi di cui alla lettera a) del precedente comma, possono essere dichiarati come tali solo con le denominazioni ivi previste e a condizione che soddisfino le descrizioni e gli eventuali requisiti minimi di composizione ivi indicati. CAPO IV Vigilanza e sanzioni Art. 16 (Vigilanza) Al Servizio Igiene Ambientale è affidata la vigilanza ed il controllo sulla corretta applicazione della presente legge e dei decreti reggenziali di attuazione secondo le modalità di esecuzione indicate in apposito decreto reggenziale. Il Servizio Igiene Ambientale procede di propria iniziativa o su segnalazione o richiesta di ogni altro organismo pubblico o di soggetto privato. Nell’attività di vigilanza e controllo, il Servizio Igiene Ambientale può avvalersi di personale richiesto appartenente ad altro Ufficio dello Stato, all’uopo richiesto dal Dirigente del Servizio Igiene Ambientale, nonché di agenti del Dipartimento di Polizia appositamente formati in materia, che operano secondo le indicazioni del medesimo Servizio Igiene Ambientale. Il Servizio Igiene Ambientale ha facoltà di promuovere indagini, svolgere accertamenti, formulare pareri, impartire prescrizioni ed emanare disposizioni immediatamente esecutive. Accerta le violazioni amministrative alla presente legge ed applica le sanzioni per esse previste; trasmette all’autorità giudiziaria ordinaria ogni notizia o informazione, appresa in seguito all’attività di vigilanza, in merito a fatti che costituiscano reato. Opera, anche in assenza di specifici decreti reggenziali, per l’accertamento dei requisiti igienici di salubrità attraverso idonei strumenti. Contro i provvedimenti adottati dal Servizio Igiene Ambientale, in attuazione dei poteri di vigilanza e controllo allo stesso affidati, è ammesso ricorso ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n. 68. Art. 17 (Sanzioni) Salvo che il fatto non costituisca reato contro la salute pubblica, è punito con l’arresto di primo grado o con la multa a lire o con multa a giorni dal secondo al terzo grado chi, nello svolgimento di una attività imprenditoriale, non ottempera alle prescrizioni impartite dal Servizio di Igiene Ambientale in materia di preparazione e commercio degli alimenti per animali. Ricevuta la denuncia e svolti gli accertamenti del caso, il Commissario della Legge ordina la cessazione dell’attività irregolare, adottando i più opportuni provvedimenti cautelari; l’ordinanza è immediatamente esecutiva nonostante gravame. Quando siano pregiudiziali all’accertamento del reato indagini tecniche o scientifiche, la prescrizione del reato stesso rimane sospesa per tutto il periodo necessario a definire tale indagine; il periodo di sospensione non può superare gli otto mesi. Chiunque produce, per farne commercio o per impiegarli nella produzione di mangimi destinati alla vendita, ovvero prepara, per conto terzi o, comunque per la distribuzione per il consumo, i prodotti contemplati dalla presente legge senza le prescritte autorizzazioni, è soggetto ad una sanzione pecuniaria amministrativa da € 1.549,00 a € 5.165,00. È soggetto alle sanzioni di cui al precedente comma l’imprenditore agricolo, l’allevatore di bestiame, il coltivatore diretto che non osservi le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell’articolo 6. Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge, senza le dichiarazioni e le indicazioni prescritte o senza osservare le norme sul confezionamento degli stessi, è soggetto ad una sanzione pecuniaria amministrativa da € 516,00 a € 2.582,00. Con la stessa sanzione è punito chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o, comunque, distribuisce per il consumo, mangimi contenenti integratori o premiscele medicate autorizzate, in data successiva a quella di scadenza dichiarata. Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite o risultanti all’analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è soggetto ad una sanzione pecuniaria e amministrativa da € 516,00 a € 2.582,00. Chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi pericolosi per il bestiame è soggetto ad una sanzione pecuniaria e amministrativa da € 1.549,00 a € 5.165,00. Chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti dannosi per il bestiame o contenenti sostanze di cui è vietato l’impiego o con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l’acquirente sulla composizione, specie e natura della merce è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 1.549,00 a € 5.165,00. Con le penalità comminate dal precedente comma è punito anche l’allevatore che non osservi la disposizione di cui all’articolo 10 della presente legge. Ogni altra inosservanza della presente legge comporta una sanzione pecuniaria amministrativa da € 52,00 a € 2.582,00. Quando l’infrazione risulti particolarmente grave la sanzione è aumentata tre volte, tanto nel minimo quanto nel massimo. La gravità dell’infrazione è valutata in ragione della qualità, della quantità e del valore dei beni oggetto di operazioni economiche irregolari, valore comunque non inferiore a € 516,00. Nel caso in cui i soggetti di cui ai commi che precedono commettano nuovamente un reato o una violazione amministrativa di cui al presente articolo, unitamente alla sanzione principale per essi prevista, si applica la sanzione accessoria della sospensione della attività per un periodo da tre a novanta giorni. Ai fini della sospensione dell’attività di cui al comma che precede si calcolano i reati o le violazioni amministrative commesse nei cinque anni precedenti. In luogo della sospensione, qualora sussistano circostanze di particolare gravità, su proposta del Servizio Igiene Ambientale, previa acquisizione di ogni informazione all’uopo necessaria e previa delibera della Commissione Tecnica di cui all’articolo 7, può essere disposta dall’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 5. Il Commissario della Legge dispone in ogni caso la confisca di cui all’articolo 147 Codice Penale in caso di sostanze alimentari pericolose per la salute animale oltre che per la salute pubblica in conseguenza dell’appartenenza degli alimenti di origine animale alla catena alimentare umana. La persona giuridica titolare di licenza assume la veste di responsabile civile per l’esecuzione delle sanzioni pecuniarie ed assume l’adempimento delle altre obbligazioni, poste a carico dei suoi rappresentanti legali, amministratori o dirigenti. La responsabilità è solidale e senza beneficio di preventiva escussione. Agli effetti della recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate nell’ambito delle attività imprenditoriali a carico di quanti nel tempo hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori o dirigenti. CAPO V NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 18 (Norme transitorie) In attesa dei decreti reggenziali, che dovranno comunque essere emanati entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, il Servizio Igiene Ambientale, la Commissione Tecnica di cui all’articolo 7 e l’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio devono uniformare la propria attività ai principi e requisiti della presente legge. Per le attività e i soggetti operanti all’entrata in vigore della presente legge è prevista una proroga di dodici mesi per l’adeguamento. Art. 19 (Abrogazione) Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge. Art. 20 (Entrata in vigore) La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione. Data dalla Nostra Residenza, addì 2 marzo 2004/1703 d.F.R I Capitani Reggenti Giovanni Lonfernini – Valeria Ciavatta Il Segretario Di Stato Per Gli Affari Interni Loris Francini

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