Act No. 101 laying down penalties as regards animal welfare
Made 2003-07-25 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Country
- San Marino
- Subjects
- Livestock, Wild species and ecosystems
- Keywords
- animal welfare, offences/penalties
Where to read it
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Text
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LEGGE 25 luglio 2003 n.101 REPUBBLICA DI SAN MARINO Disposizioni di tutela penale dei diritti degli animali Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 luglio 2003. Art.1 Nel Codice Penale, dopo l'articolo 282, è aggiunto il seguente articolo: "Art.282 bis Maltrattamento e abbandono di animali E’ punito con l'arresto di secondo grado o con la multa chiunque sottopone gli animali a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche anche etologiche, ovvero senza necessità li uccide, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o particolarmente disagiate, omette di custodirli oppure li abbandona. Qualora il maltrattamento sia compiuto con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell’animale, il colpevole è obbligato, oltre alla pena dell'arresto di secondo grado o della multa, alla pubblicazione a sue spese della sentenza di condanna su un giornale sammarinese e su un quotidiano di Stato estero diffuso nel territorio della Repubblica e nelle regioni finitime. Alla condanna consegue altresì la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato. In caso di recidiva, si applica al colpevole anche l'interdizione di terzo grado dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo di animali. E’ punito con l'arresto di secondo grado o con la multa, congiuntamente all’interdizione di primo grado dall'esercizio dell'attività commerciale o di servizio, chiunque organizza o partecipa attivamente a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali. In caso di morte dell'animale o di recidiva, oltre alla pena dell'arresto di secondo grado o della multa, si applica al colpevole l'interdizione di quarto grado dall’esercizio dell'attività svolta. Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena dell'arresto di secondo grado è applicata congiuntamente alla pena della multa. E’ punito con l'arresto di primo grado o con la multa chiunque servendosi delle comunicazioni sociali descrive, illustra, rappresenta o riproduce azioni di maltrattamento degli animali, in forme e modalità tali da incentivarne, anche indirettamente, la pratica. Art.2 E’ abrogato il n.2 dell’articolo 282 del Codice Penale. E' abrogato il n. 3 del primo comma dell'articolo 255 del Codice Penale. Art.3 Il n.3 dell'articolo 282 del Codice Penale è sostituito dal seguente: "3) servendosi delle comunicazioni sociali descrive, illustra, rappresenta o riproduce le azioni indicate nel numero precedente". La rubrica dell'articolo 282 de1 Codice Penale è sostituita dalla seguente: "Atti indecenti e turpiloquio". La rubrica dell'articolo 255 del Codice Penale è sostituita dalla seguente: "Omessa custodia di autoveicoli e detenzione abusiva di animali". Art.4 La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione. Data dalla Nostra Residenza, addì 29 luglio 2003/1702 d.F.R I CAPITANI REGGENTI Pier Marino Menicucci – Giovanni Giannoni IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Loris Francini Clausola di esclusione della responsabilità La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha istituito questo server per consentire al pubblico un più ampio accesso all’informazione relativa alle iniziative del Consiglio Grande e Generale. L’obiettivo perseguito è quello di fornire un’informazione tempestiva e precisa. Qualora dovessero essere segnalati degli errori, l’editore provvederà a correggerli. La Segreteria di Stato per gli Affari Interni non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il materiale contenuto nel sito. 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