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Laws of Italy

Technical measures to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing

Made 2022-08-03 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
Language
Italian
Kind
Regulation
Country
Italy
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
authorization/permit, bycatch, fishery management and conservation, fishing authorization, fishing gear/fishing method, fishing vessel, harbour, marine fisheries, marine fishes, monitoring, Illegal unreported and unregulated fishing (IUU fishing), aquatic animals

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  1. Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali “Misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.”  VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; VISTO il regolamento (CE) del Consiglio del 28 giugno 2007, n. 809 che modifica i regolamenti (CE) n. 894/1997, n. 812/2004 e n. 2187/2005, per quanto riguarda le reti da posta derivanti; VISTO il regolamento (CE) del Consiglio del 29 settembre 2008, n. 1005 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999; VISTO il regolamento (CE) della Commissione del 22 ottobre 2009, n. 1010 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; VISTO il regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ed in particolare l'art. 102; VISTO il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404 recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; VISTO il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, n. 1380 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio; VISTO il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento <span style ='color:#fe0000; text-align:center; font-weight:bold;'>MIPAAF - Sottosegretario Battistoni - Prot. Interno N.0343775 del 03/08/2022</span> <span style ='color:#fe0000; text-align:center; font-weight:bold;'>MIPAAF - Sottosegretario Battistoni - Prot. Interno N.0343775 del 03/08/2022</span> Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio; VISTA la Decisione della Commissione europea n. C(2013) 8635 del 6 dicembre 2013, recante il Piano d'Azione, concordato con l'Amministrazione Italiana, per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; VISTA la Raccomandazione ICCAT n. 16‐05, recante misure di gestione per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo; VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 223 del 24 settembre 2011, recante nuove modalità tecniche per l'utilizzo del sistema di pesca «ferrettara» al fine di assicurare l'osservanza delle norme in materia di politica comune della pesca; VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 121 del 25 maggio 2012, recante «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca», che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessità di indicare in licenza di pesca non più i «sistemi di pesca», ma «gli attrezzi di pesca» classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG ‐ FAO del 29 luglio 1980); VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° marzo 2012, recante, tra le altre, le disposizioni attuative del regime di esenzione (in materia di sistema di controllo dei pescherecci) di cui all'art. 9, paragrafo 5, del citato Regolamento (CE) n. 1224/2009; VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 15 luglio 2015, recante l'attuazione delle Misure 14, 15 e a16 del richiamato Piano d'Azione, in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo; VISTO di decreto direttoriale n. 119129 del 14 marzo 2022, recante l'elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca bersaglio del pesce spada, a norma dell'art. 3, comma 1, del predetto decreto ministeriale 3 giugno 2015; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179 recante «Regolamento organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2020, n. 53; VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0153139 del 1° aprile <span style ='color:#fe0000; text-align:center; font-weight:bold;'>MIPAAF - Sottosegretario Battistoni - Prot. Interno N.0343775 del 03/08/2022</span> <span style ='color:#fe0000; text-align:center; font-weight:bold;'>MIPAAF - Sottosegretario Battistoni - Prot. Interno N.0343775 del 03/08/2022</span> Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali 2021, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On. Francesco Battistoni; VISTO il decreto ministeriale 28 luglio 2016 recante le misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; VISTO l'art. 191 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea che prevede il principio di precauzione come fondamento della politica ambientale comunitaria; CONSIDERATA la necessità di procedere all'emanazione di ulteriori diposizioni tecniche atte ad assicurare un'ancor più efficace implementazione delle predette Misure del Piano d'Azione, consolidando il vigente quadro normativo nazionale di cui ai sopra citati decreti ministeriali 3 giugno 2015 e 28 luglio 2016; CONSIDERATA altresì la necessità di introdurre ulteriori misure atte a prevenire, scoraggiare ed eliminare fenomeni di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; RITENUTO, in particolare, di dover porre in essere misure idonee affinché, in linea con quanto stabilito dalla richiamata Raccomandazione ICCAT 16‐05, le catture bersaglio di pesce spada siano effettivamente operate dalle sole imbarcazioni di cui al predetto Elenco nazionale, con l'impiego esclusivo dei sistemi «palangaro» e/o «arpione», ovvero degli attrezzi «palangaro derivante ‐ LLD» e/o «arpione ‐ HAR»; RITENUTO, altresì, di dover assicurare un'efficace attività di verifica e controllo anche sulle catture accessorie («by‐catch») di pesce spada; CONSIDERATA, parimenti, la necessità di implementare ulteriormente la vigente disciplina sul corretto utilizzo dei sistemi «ferrettara» e «palangaro», ovvero degli attrezzi «piccola rete derivante ‐ GND», «palangaro derivante ‐ LLD» e «sciabica da natante ‐ SV»; nonché di assicurare un adeguato monitoraggio delle imbarcazioni da pesca ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 1° marzo 2012; DECRETA Art. 1 Catture bersaglio di pesce spada 1. Le catture bersaglio di pesce spada possono essere effettuate esclusivamente dalle imbarcazioni di cui all'Elenco nazionale citato in premessa, unicamente mediante l'impiego dei sistemi «palangaro» e/o «arpione», ovvero degli attrezzi «palangaro derivante ‐ LLD» e/o «arpione ‐ HAR». <span style ='color:#fe0000; text-align:center; font-weight:bold;'>MIPAAF - Sottosegretario Battistoni - Prot. Interno N.0343775 del 03/08/2022</span> <span style ='color:#fe0000; text-align:center; font-weight:bold;'>MIPAAF - Sottosegretario Battistoni - Prot. Interno N.0343775 del 03/08/2022</span> Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali 2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, prima di intraprendere le pertinenti battute di pesca, gli operatori interessati dovranno procedere allo sbarco di ogni altro sistema e/o attrezzo autorizzato in licenza, dandone tempestiva comunicazione all’Autorità Marittima territorialmente competente. Art. 2 Misure per il controllo delle catture accessorie («by‐catch») di pesce spada 1. Le catture accessorie («by‐catch») di pesce spada sono disciplinate, in quanto applicabili, dalle disposizioni di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 giugno 2015, in premessa citato. 2. Per le imbarcazioni da pesca che procedono allo sbarco di catture accessorie («by‐catch») di pesce spada, effettuate con sistemi diversi dal «palangaro» e dalle «lenze», ovvero con attrezzi diversi dal «palangaro derivante ‐ LLD» e dalle «lenze trainate ‐ LTL, a mano e a canna ‐ LHP, LHM», il calcolo della percentuale consentita (5%) è limitato al solo peso sul totale delle catture presenti a bordo. Art. 3 Misure di compatibilità tra sistemi/attrezzi di pesca 1. Per le unità da pesca abilitate, in licenza, all'utilizzo dei sistemi «ferrettara», «lenze», «circuizione» e «palangaro», ovvero degli attrezzi «piccola rete derivante ‐ GND», «lenze trainate ‐ LTL, a mano e a canna ‐ LHP, LHM», «reti a circuizione a chiusura meccanica ‐ PS e senza chiusura ‐ LA», «reti da posta circuitanti ‐ GNC», «palangaro derivante ‐ LLD», «palangaro fisso ‐ LLS» e «sciabica da natante ‐ SV» è vietato utilizzare e detenere a bordo più di uno dei suddetti attrezzi. 2. Per le unità da pesca abilitate, in licenza, all'utilizzo dei sistemi «ferrettara» e «attrezzi da posta (con esclusione delle reti da posta circuitanti)», ovvero degli attrezzi «piccola rete derivante ‐ GND», «reti da posta calate (ancorate) ‐ GNS», «reti a tremaglio ‐ GTR», «incastellate‐combinate ‐ GTN» e «sciabica da natante ‐ SV», è obbligatorio, in caso d'imbarco contemporaneo dei suddetti sistemi e/o attrezzi, stivare ed assicurare a bordo, il sistema e/o attrezzo che non sia effettivamente utilizzato per l’attività di pesca. 3. Per le unità da pesca abilitate, in licenza, all'utilizzo del sistema «circuizione», ovvero degli attrezzi «reti a circuizione a chiusura meccanica ‐ PS e senza chiusura ‐ LA» e per le unità da pesca abilitate, in licenza, all’utilizzo del sistema «sciabica», ovvero dell’attrezzo «sciabica da natante ‐ SV» sono vietati l'imbarco e la detenzione a bordo di un numero superiore a 1 (una) rete di rispetto, in aggiunta alla rete imbarcata per l'impiego. 4. Ad esclusione delle unità autorizzate alla pesca a circuizione del tonno rosso – BFT, le reti riferite agli attrezzi «reti a circuizione a chiusura meccanica ‐ PS e senza chiusura ‐ LA» devono rispettare le seguenti prescrizioni: <span style ='color:#fe0000; text-align:center; font-weight:bold;'>MIPAAF - Sottosegretario Battistoni - Prot. Interno N.0343775 del 03/08/2022</span> <span style ='color:#fe0000; text-align:center; font-weight:bold;'>MIPAAF - Sottosegretario Battistoni - Prot. Interno N.0343775 del 03/08/2022</span> Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali a) la lunghezza della rete, intesa come ”lunghezza della lima dei sugheri”, non deve superare gli 800 metri; b) l’altezza della rete, intesa come “la somma delle altezze delle maglie bagnate di una rete, compresi i nodi, stirate perpendicolarmente alla lima da sughero”, non deve superare i 120 metri; c) il rapporto tra la lunghezza della rete, diviso l’altezza della rete, così come definite alle precedenti lettere a) e b), non deve in nessun caso superare il coefficiente numerico 7. 5. Per l’attrezzo «sciabica da natante ‐ SV», è consentita una lunghezza massima complessiva di 350 metri. 6. Le operazioni di sbarco e/o stivaggio di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere tempestivamente comunicate all’Autorità Marittima territorialmente competente. Art. 4 Misure per monitoraggio delle imbarcazioni in regime di esenzione ex art. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° marzo 2012 1. Le imbarcazioni da pesca ricadenti nel regime di esenzione di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° marzo 2012, in premessa citato, dovranno comunicare, tramite qualsiasi mezzo, alla competente Autorità Marittima i rispettivi movimenti di uscita e di rientro in porto. 2. In presenza di contingenti circostanze tali da determinare il mancato assolvimento dell'obbligo di cui al comma 1, i predetti movimenti dovranno, in ogni caso, essere debitamente annotati sui prescritti documenti di bordo («Giornale Nautico ‐ Parte II»). Art. 5 Disposizioni finali 1. Il decreto ministeriale 28 luglio 2016, in premessa citato, è abrogato. 2. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, sono punite ai sensi delle leggi vigenti. Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti Organi di controllo ed è pubblicato sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e divulgato mediante affissione nell'albo delle Capitanerie di porto. Sen. Francesco Battistoni <span style ='color:#fe0000; text-align:center; font-weight:bold;'>MIPAAF - Sottosegretario Battistoni - Prot. Interno N.0343775 del 03/08/2022</span> <span style ='color:#fe0000; text-align:center; font-weight:bold;'>MIPAAF - Sottosegretario Battistoni - Prot. Interno N.0343775 del 03/08/2022</span>

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