Regional Regulation No. 8 implementing article 12, paragraph 10 of Regional Act No. 2 of 2000 as regards the payment of the environmental fee
Made 2008-10-22 · Text as of 2026-10-01
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About this law
- Original title
- Regolamento Regionale n. 8: Disposizioni di attuazione dell'art. 12, comma 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 concernente i tempi e le modalita' di versamento del contributo per la tutela dell'ambiente.
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Country
- Italy · Umbria
- Subjects
- Mineral resources
- Keywords
- mining, environmental fees/charges
- Categories
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina i tempi e le modalita' di versamento del contributo per la tutela dell'ambiente previsto all'art. 12 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attivita' di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni) e successive modifiche ed integrazioni e le modalita' di trasferimento ai Comuni e alla Regione dei contributi riscossi dalle Province.
Art. 2. Contributo per la tutela dell'ambiente 1. Il contributo per la tutela dell'ambiente di cui all'art. 12, comma 1 della l.r. 2/2000, e' dovuto per anno solare ed e' calcolato, ai sensi dell'art. 12, comma 3 della l.r. 2/2000, sulla base della quantita' di materiale estratto nell'annualita' di riferimento moltiplicato per gli importi unitari previsti all'art. 12, comma 2 della stessa l.r. 2/2000.
Art. 3. Pagamento del contributo 1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione di cava provvede al versamento del contributo dovuto alla Provincia territorialmente competente, mediante pagamento in tre rate cosi' suddivise: a) le prime due rate, di pari importo, costituiscono l'acconto, pari al settanta per cento del dovuto, calcolato sulla base del volume estratto nell'anno precedente. La prima rata e' versata entro la scadenza del 30 giugno e la seconda rata entro il 30 ottobre dell'anno di riferimento dell'annualita'; b) la terza rata di saldo del contributo, pari al rimanente trenta per cento, e' versata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento; c) eventuali conguagli possono essere compensati, previa autorizzazione dell'Ufficio provinciale competente, mediante riduzione di pari importo del versamento dovuto in acconto per l'annualita' in corso. 2. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione di cava trasmette alla Provincia territorialmente competente la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento entro quindici giorni dalla data di scadenza.
Art. 4. Versamento del contributo per il primo anno di attivita' 1. Per i titolari delle autorizzazioni o concessioni che hanno comunicato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b) della l.r. 2/2000, l'inizio dei lavori nel corso dell'anno e comunque prima del 30 giugno, il contributo, limitatamente alla prima annualita', e' calcolato sulla base del volume medio annuo dei progetti di materiale estratto, cosi' come risultante dal progetto autorizzato. Per le modalita' di versamento del contributo si applica quanto previsto all'art. 3. 2. Per i titolari delle autorizzazioni o concessioni che hanno comunicato l'inizio dei lavori nel corso dell'anno e comunque dopo il 30 giugno, il contributo, limitatamente alla prima annualita', e' calcolato sulla base del volume effettivamente estratto cosi' come risultante da perizia giurata di cui all'art. 11, comma 1 della l.r. 2/2000. Il versamento del contributo avviene in una unica rata entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Art. 5. Versamento del contributo per l'ultimo anno di attivita' 1. Per i titolari delle autorizzazioni o concessioni che scadono prima del 30 giugno, il contributo, limitatamente all'ultima annualita', e' calcolato sulla base del volume effettivamente estratto cosi' come risultante da perizia giurata di cui all'art. 11, comma 1 della l.r. 2/2000. Il versamento del contributo avviene in una unica rata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. 2. Per i titolari delle autorizzazioni o concessioni che scadono dopo il 30 giugno, il versamento dell'acconto avviene in una unica rata, pari al trentacinque per cento del dovuto, calcolato sulla base del volume estratto nell'anno precedente. La rata dell'acconto e' versata alla scadenza del 30 giugno dell'annualita' di riferimento. La rata di saldo del contributo e' versata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
Art. 6. Sanzioni amministrative 1. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di cui all'art. 3, si applicano le sanzioni previste all'art. 17 della l.r. 2/2000. 2. In caso di mancata trasmissione della perizia giurata di cui all'art. 11 della l.r. 2/2000, si applicano, le sanzioni previste all'art. 17, comma 7 della l.r. 2/2000.
Art. 7. Modalita' di versamento del contributo 1. Le Province stabiliscono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le modalita' di versamento del contributo prevedendo l'obbligo di riportare nella causale la natura del diritto, l'annualita' di riferimento e la rata di pagamento.
Art. 8. Tempi e modalita' di versamento ai Comuni 1. Le Province trasferiscono ai Comuni interessati dall'esercizio dell'attivita' estrattiva la quota di competenza di cui all'art. 12, comma 5 della l.r. 2/2000, entro il 30 novembre di ogni anno, secondo le modalita' di accredito stabilite e comunicate dai Comuni stessi, entro il 30 ottobre, riportando la annualita'. 2. La quota trasferita e' proporzionale ai materiali estratti nel comune ed alle categorie di appartenenza.
Art. 9. Tempi e modalita' di versamento alla Regione 1. Le Province trasferiscono alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno, con accredito sul conto corrente bancario intestato alla Regione Umbria, presso la tesoreria regionale, una quota pari al cinquanta per cento di quanto introitato, riportando nella causale la annualita'. 2. Le Province trasmettono entro il 30 marzo di ogni anno, sia in formato cartaceo che informatizzato, secondo le indicazioni e modalita' fornite dal competente Servizio regionale, i dati contenuti nelle perizie giurate, comprensivi di quanto contenuto nelle schede informative di cui all'art. 26, comma 2, lettera h) del regolamento regionale 17 febbraio 2005, n. 3 (Modalita' di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attivita' di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni).
Art. 10. Norma transitoria 1. L'acconto del contributo di cui all'art. 1, dovuto per il volume estratto nell'annualita' 2008, e' versato in un'unica soluzione alla scadenza del 15 novembre 2008. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria. Perugia, 22 ottobre 2008 LORENZETTI