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Laws of Italy

Regional Regulation No. 46 regulating taxidermy and embalming as well as keeping or possessing of taxidermic preparations and trophies

Made 1996-12-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Italy · Emilia-Romagna
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
wildlife products, authorization/permit, registration, offences/penalties

Where to read it

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Text

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  1. Regolamento regionale 2 dicembre 1996, n. 46 DISCIPLINA DELL'ATTIVITA’ DI TASSIDERMIA ED IMBALSAMAZIONE NONCHE' DELLA DETENZIONE O POSSESSO DI PREPARAZIONI TASSIDERMICHE E TROFEI Bollettino Ufficiale n.141 del 3.12.1996 Testo coordinato con le modifiche apportate da: RR 19 gennaio 1998 n. 4 Art. 1 (sostituiti commi 1 e 2 da art. 1 R.R. 19 gennaio 1998 n. 4) Autorizzazione all'attivita’ **1. L’esercizio dell’attivita’ di tassidermia ed imbalsamazione e’ subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Presidente della Provincia territorialmente competente. Coloro che svolgono l’attivita’ di tassidermia ed imbalsamazione al fine di cedere il prodotto a terzi o comunque a fini di commercializzazione, sono assoggettati all’obbligo di iscrizione all’Albo delle Imprese artigiane od al Registro delle Imprese. Sono esentati da tale obbligo i dipendenti di enti ed istituzioni pubbliche quali Musei di storia naturale ed Istituti universitari di zoologia, anatomia comparata e materie affini, purche’ prestino la loro opera esclusivamente per conto dell’Ente di appartenenza.** **2. L’autorizzazione di cui al comma 1 e’ rilasciata all’interessato, dopo il conseguimento dell’abilitazione di cui all’art. 2, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.** Art. 2 Esame di abilitazione 1. L'abilitazione all'esercizio della tassidermia ed imbalsamazione e’ conseguita previo superamento di un apposito esame da sostenere davanti alla Commissione per l'esercizio venatorio prevista dall'art. 46 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita’ venatoria), integrata da un esperto dell'ATNI (Associazione Tassidermisti Naturalisti Italiani). L'esame dovra’ accertare il livello di conoscenza faunistica con particolare riguardo alla capacita’ di riconoscere le specie di fauna selvatica autoctone, protette e non, nonche’ il grado di esperienza del candidato nelle tecniche di tassidermia ed imbalsamazione. Art. 3 (sostituito comma 2 da art. 2 R.R. 19 gennaio 1998 n. 4) Elenco provinciale dei tassidermisti ed imbalsamatori 1. La Provincia istituisce, aggiornandolo annualmente, un elenco provinciale dei tassidermisti ed imbalsamatori autorizzati, con indicate le generalita’ del soggetto, gli estremi dell'atto di autorizzazione e la sede dell'attivita’, ai fini di eventuali controlli. **2. La Provincia provvede inoltre a vistare ad ogni tassidermista o imbalsamatore un apposito registro di carico e scarico debitamente numerato, nel quale, oltre ad essere evidenziati gli estremi dell’atto di autorizzazione, devono essere annotati tutti i dati relativi ai capi consegnati con particolare riferimento a: a) data della consegna; b) specie e sesso; c) causa del decesso o circostanze del ritrovamento; d) comune o localita’ di provenienza; e) generalita’ del committente; f) data di riconsegna. Coloro che non svolgono l’attivita’ di tassidermia ed imbalsamazione al fine di cedere il prodotto a terzi o comunque a fini di commercializzazione, sul registro sopra richiamato devono annotare solo i dati di cui alle precedenti lettere b) e c).** 3. Il tassidermista o imbalsamatore deve altresi’ provvedere a registrare i capi di cui entra direttamente in possesso e strettamente legati alla sua attivita’. Art. 4 Limiti allo svolgimento dell'attivita’ 1. E' consentita l'imbalsamazione esclusivamente delle spoglie di esemplari appartenenti: a) alla fauna selvatica oggetto di caccia, purche’ posseduta nel rispetto della normativa vigente in materia faunistico-venatoria; b) alla fauna esotica, purche’ l'abbattimento e l'importazione o, comunque, l'impossessamento siano avvenuti previa opportuna documentazione in conformita’ alla legislazione vigente in materia e non si tratti di specie protette nei paesi d'origine o dagli accordi internazionali; c) alla fauna domestica. 2. E' inoltre consentita l'imbalsamazione di tutti gli animali di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti conformi alle disposizioni in materia. Art. 5 (sostituito comma 1 da art. 3 R.R. 19 gennaio 1998 n. 4) Autorizzazioni in deroga **1. La Provincia puo’ autorizzare l’imbalsamazione di esemplari di fauna selvatica rinvenuti morti non appartenenti alle specie cacciabili, purche’ la richiesta provenga da enti ed istituzioni pubbliche e contenga elementi probanti le cause del decesso.** 2. La Provincia rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, dopo avere effettuato, se necessario, ulteriori accertamenti. Trascorso questo termine, l'autorizzazione si intende comunque rilasciata. In caso di diniego dell'autorizzazione, la Provincia provvede alla conservazione e alla destinazione d'uso dell'esemplare a fini didattico scientifici oppure, ove necessario, alla sua distruzione. Art. 6 (sostituito comma 1 da art. 4 R.R. 19 gennaio 1998 n. 4) Identificazione dei capi trattati **1. Il tassidermista od imbalsamatore ha l’obbligo di apporre su tutti gli animali preparati per se’ o per la consegna al cliente, dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento, un contrassegno, o etichetta, approvato dalla Provincia, indicante il proprio nome, il numero di autorizzazione, la data di preparazione ed il numero di riferimento del registro di cui al comma 2 dell’art. 3. Tale contrassegno dovra’ essere saldamente fissato alla base di appoggio del capo preparato o, in mancanza di questo, al corpo dell’animale.** Art. 7 Obblighi 1. L'imbalsamatore, al quale venga richiesta la prestazione da chi rifiuti o non sia in grado di fornire notizie sulla provenienza degli esemplari, deve immediatamente segnalare il caso alla Provincia e rifiutare la propria opera. 2. Il tassidermista o l'imbalsamatore deve consentire agli agenti della vigilanza venatoria l'ispezione, durante i normali orari di lavoro, dei locali adibiti all'esercizio dell'attivita’ ed al deposito degli animali preparati o da preparare. Art. 8 Preparazione tassidermica in proprio 1. Il cacciatore che abbia abbattuto legittimamente esemplari appartenenti alle seguenti specie: storno, pavoncella, colombaccio, cesena e allodola, puo’ preparare in proprio detti esemplari ed utilizzarli come richiami nell'esercizio venatorio previa autorizzazione della Provincia competente, che ne stabilisce, tra l'altro, il numero. Art. 9 Sanzioni 1. Le irregolarita’ riscontrate dalla Provincia attraverso i controlli di cui al comma 1 dell'art. 3 comportano l'adozione dei seguenti provvedimenti: a) diffida a provvedere entro un congruo termine prestabilito a regolarizzare la propria posizione in ordine alle trasgressioni riscontrate e notificate; b) sospensione dell'attivita’ in caso di mancata regolarizzazione della posizione a seguito di diffida; c) revoca dell'autorizzazione quando vengono accertate reiterate trasgressioni alle disposizioni del presente Regolamento nonche’ in caso di mancato rispetto agli obblighi dopo la seconda diffida. 2. E' fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Art. 10 (abrogato comma 1 da art. 5 R.R. 19 gennaio 1998 n. 4) Norme transitorie **abrogato** 2. I tassidermisti ed imbalsamatori gia’ autorizzati a svolgere la propria attivita’ ai sensi dell'abrogata L.R. 20 gennaio 1981, n. 2, sono iscritti d'ufficio negli elenchi provinciali di cui al comma 1 dell'art. 3.

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