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Laws of Italy

Regional Regulation No. 34 on wild boar hunting

Made 1999-11-30 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Italy · Umbria
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
hunting/capture, endangered species, hunting gear/hunting methods, policy/planning, protection of species, biodiversity

Where to read it

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  1. REGOLAMENTO REGIONALE 30 NOVEMBRE 1999, N. 34. «Prelievo venatorio della specie cinghiale». BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N.63 DEL 3 DICEMBRE 1999 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA il seguente regolamento: Art. 1 (Finalità) 1. Il presente regolamento disciplina la caccia al cinghiale al fine di regolare le presenze dei cacciatori sul territorio, il prelievo sulla specie e le modalità di svolgimento del prelievo venatorio. Art. 2 (Verifica della consistenza della specie) 1. Le Province, in collaborazione con i Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.), provvedono, anche ai fini dell’attività dell’Osservatorio Faunistico regionale, a stime annuali della consistenza e della distribuzione della specie cinghiale, al fine della redazione dei piani di gestione della specie. Art. 3 (Metodi di prelievo venatorio) 1. Il prelievo venatorio della specie può avvenire in forma collettiva ed individuale. Art. 4 (Pianificazione del territorio) 1. Le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C., provvedono, con il Piano faunistico venatorio provinciale, a suddividere ciascun A.T.C. in Comprensori di gestione della specie, individuando i territori vocati ed i territori non vocati per la presenza del cinghiale. 2. L’obiettivo principale dei piani di gestione della specie è il raggiungimento ed il mantenimento di una presenza delle popolazioni di cinghiale compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole, dell’ambiente e della fauna, anche in applicazione dell’art. 19 della legge regionale 17 maggio 1994, n.14. Testo modificato da: Regolamento n. 06 del 31/10/2000. II 3. Ai fini della caccia al cinghiale in forma collettiva i Comitati di gestione degli A.T.C. propongono alle Province la individuazione, mediante cartografia, delle aree vocate per il cinghiale, e dei settori dove consentire lo svolgimento delle battute. Nel territorio non interessato da settori ma comunque compreso nella zona vocata è possibile la caccia in forma collettiva purché le squadre mantengano una distanza di mt.500 tra loro. 4. Al di fuori delle aree vocate, la caccia al cinghiale è consentita solo in forma individuale, salvo eccezionali prelievi in forma collettiva effettuati da squadre autorizzate dal Comitato di gestione dell’A.T.C., per esigenze gestionali. 5. Le Province, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, approvano l’apposita cartografia che individua le zone vocate ed i settori di cui al comma 3, nonché le aree specificate nel precedente comma 4, garantendo, in particolare, il rispetto delle norme di sicurezza fissate dall’art. 21 della L. 157/92. Art. 5 (Registro delle squadre) 1. E’ istituito presso ciascun A.T.C. il registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale. 2. L’iscrizione delle squadre per la caccia al cinghiale deve essere richiesta dal caposquadra designato al Comitato di Gestione dell’ambito territoriale competente, entro il 31 agosto di ogni anno, indicando la denominazione assunta dalla squadra stessa, l’indirizzo ed il distintivo adottato nonché l’elenco nominativo dei componenti tra i quali devono essere indicati coloro che possono svolgere il ruolo di capobattuta ed inoltre dovranno essere indicati uno o più comprensori di gestione a cui la squadra chiede di essere ammessa per prestare la propria collaborazione alla gestione. 3. Le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. competenti, determinano annualmente il numero massimo di squadre ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia. I Comitati di gestione degli A.T.C. ripartiscono per ciascun comprensorio di gestione il numero complessivo di squadre ammissibili. 4. L’iscrizione ai registri delle squadre costituite da cacciatori non residenti in Umbria è consentita a quelle provenienti da regioni e province nelle quali vi siano condizioni di sostanziale reciprocità di accesso. 5. E’ comunque consentita nelle squadre umbre l’iscrizione di cacciatori non residenti fino ad un massimo di cinque. 6. I Comitati di gestione degli A.T.C. provvedono ad iscrivere le squadre al registro assegnandole ai comprensori di gestione tenendo conto, nell’ordine, dei seguenti criteri di priorità: a) residenza della squadra nei comuni interessati dall’A.T.C.; b) residenza della squadra in Umbria; c) residenza della squadra in A.T.C. di altre regioni limitrofe all’A.T.C. richiesto; d) anzianità di iscrizione nei registri dell’Umbria. Ai fini della priorità per l’iscrizione, si assume come residenza della squadra quella di almeno la metà dei componenti. 7. Possono esercitare la caccia al cinghiale in forma collettiva esclusivamente le squadre che abbiano ottenuto l’iscrizione al registro di cui al comma 1. 8. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra. 9. I Comitati di gestione degli A.T.C. assegnano ad ogni squadra un numero distintivo ed un modulario per i verbali. Art. 6 (Prelievo in forma collettiva) 1. La caccia al cinghiale in forma collettiva può essere effettuata da gruppi composti ciascuno da non più di 50 o non meno di 20 cacciatori, battitori, bracchieri e conduttori con l’ausilio di non più di quaranta cani. 2. In ciascuna cacciata possono essere inseriti partecipanti non appartenenti alla squadra in misura non superiore al 20 per cento dei partecipanti arrotondato all’unità superiore. A tali partecipanti non appartenenti alla squadra non è richiesta l’iscrizione all’ambito territoriale di caccia in cui si svolge la cacciata. 3. Due squadre, assegnate allo stesso comprensorio, possono effettuare congiuntamente l’esercizio venatorio nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 e solo se hanno occupato in precedenza un solo settore. Art. 7 (Responsabile della cacciata) 1. Per ogni cacciata deve essere designato un responsabile tra quelli indicati nell’elenco nominativo dei componenti la squadra di cui al comma 2 dell’art. 5. L’elenco dei componenti la squadra deve essere compilato prima dell’inizio della battuta. 2. Il capobattuta organizza e dirige il prelievo in forma collettiva ed è direttamente responsabile: a) della redazione del verbale di cacciata; b) del controllo del numero e dell’elenco dei partecipanti; c) dell’apposizione e rimozione delle prescritte segnalazioni; d) del rispetto delle distanze di cui all'art. 4; e) della comunicazione prevista dall’art. 12 relativa ai capi abbattuti; f) del controllo sanitario dei capi abbattuti. Art. 8 (Appostamento) 1. La squadra prende possesso del settore esponendo, sul luogo previsto dalla cartografia, il numero attribuitogli dal Comitato di gestione degli A.T.C. . 2. Ciascuna squadra non può prendere possesso contemporaneamente di più di un settore ed occupare lo stesso settore per due giorni di caccia consecutivi. 3. La presa di possesso del settore non potrà avvenire prima del tramonto della giornata precedente a quella prescelta per la battuta. 4. Coloro che arrivano successivamente non possono cacciare nel medesimo territorio finché i primi occupanti non lo abbandonino. 5. Le squadre possono presentare ai Comitati di gestione degli A.T.C. proposte di autoregolamentazione dell’accesso dell’appostamento. Art. 9 (Segnalazione) 1. Almeno un’ora prima dell’inizio della cacciata, devono essere apposti cartelli di avviso ben visibili lungo le vie di accesso alle zone interessate indicanti anche la denominazione della squadra. 2. I cartelli di segnalazione non devono essere apposti prima dell’alba del giorno stesso di svolgimento della cacciata e devono essere rimossi al termine della stessa. 3. Ciascun partecipante alla battuta deve indossare il distintivo della squadra che l’ha organizzata. 4. L’inizio della battuta deve essere segnalato con avviso acustico udibile in tutta la zona occupata. 5. Nel rispetto delle prescrizioni ministeriali in materia ed al fine di garantire sicurezza e tempestività di comunicazione, è consentito durante la caccia al cinghiale, svolta nelle forme previste dal presente regolamento, l’uso di radio o apparati ricetrasmittenti. Art. 10 (Prelievo venatorio individuale) 1. La caccia al cinghiale in forma individuale è consentita: a) all’interno dell’area vocata, solo all’interno dei settori non occupati dalle squadre e sul territorio non interessato dai settori; b) sul rimanente territorio dell’A.T.C. Art. 11 (Mezzi di caccia) 1. La caccia al cinghiale è consentita con i mezzi previsti dall’art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. I bracchieri e i battitori possono usare anche le cartucce a salve. 2. Durante lo svolgimento delle battute di caccia al cinghiale è vietato l’uso e la detenzione di cartucce con munizione spezzata. 3. Per accedere alle poste o alle località ove liberare i cani i partecipanti devono tenere l’arma scarica. 4. Sono vietati: a) l’uso di sostanze repellenti o altri materiali comunque inquinanti; b) l’accensione di fuochi al di fuori dei luoghi di presa di possesso dei settori. Art. 12 (Abbattimenti) 1. Il Comitato di gestione dell’A.T.C. può razionalizzare il prelievo venatorio della specie cinghiale ai sensi della lett. b) del comma 1 dell’art. 8 del Regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19. 2. L’abbattimento del cinghiale, avvenuto durante la caccia esercitata in forma collettiva o individuale dovrà essere segnalato entro trenta giorni al Comitato di gestione dell’A.T.C. competente per territorio, indicando la data, la località, nonché il peso e l’età presunta del capo abbattuto. 3. Le squadre collaborano con le Province ai programmi di ricerca sulla specie cinghiale anche attraverso la fornitura di campioni di sangue o di organi di capi abbattuti. Art. 13 (Sanzioni) 1. Per l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le sanzioni previste dagli artt. 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dall’art. 39 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14. Art. 14 (Norme finali) 1. E’ abrogato il R.R. 11 agosto 1988, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il presente regolamento entra in vigore nella stagione venatoria 2000-2001, ad eccezione delle norme contenute nell’art. 6 e nell’art. 9 comma 5 che entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione dell’Umbria. Dato a Perugia, addì 30 novembre 1999 BRACALENTE NOTE LAVORI PREPARATORI Proposta di regolamento: – di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell’Assessore Rosi, deliberazione n.6084 del 23 settembre 1997, atto consiliare n. 1072 (VIa Legislatura). – Assegnato per il parere alla IVa Commissione Consiliare permanente “Affari sociali”, il 30 ottobre 1997 e riassegnato alla nuova IIIa Commissione Consiliare permanente “Servizi e politiche sociali – Igiene e sanità – Istruzione – Cultura - Sport ”, l’8 gennaio 1998. – di iniziativa del Consigliere Baiardini, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 7 maggio 1998, atto consiliare n. 1311 (VIa Legislatura). – Assegnato per il parere alla IIIa Commissione Consiliare permanente “Affari sociali”, il 13 maggio 1998. – Espletata una audizione con i soggetti maggiormente interessati il 3 giugno 1998. – Atto rinviato dal Consiglio regionale all’esame della IIIa Commissione consiliare permanente il 3 maggio 1999. – Testo unificato e licenziato dalla IIIa Commissione consiliare permanente il 16 giugno 1999, con parere e relazione, illustrati oralmente, dal Presidente Baiardini, scegliendo come testo base quello proposto dal Consigliere suddetto (atto n. 1072-1311/bis). – Esaminato ed approvato, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 28 giugno 1999, deliberazione n. 700. – Richiesti chiarimenti sulla deliberazione consiliare n.700 del 28 giugno 1999, da parte della Commissione di Controllo sugli atti della Regione con decisione n. 7, prot. n.990871 del 21 luglio 1999. – Riassegnato per il parere alla IIIa Commissione Consiliare permanente il 23 luglio 1999, atto consiliare n. 1072-1311/ter (VIa Legislatura). – Espletata un’ulteriore audizione con i soggetti maggiormente interessati il 6 ottobre 1999. – Testo licenziato dalla IIIa Commissione Consiliare permanente con parere e relazione del Consigliere Baiardini, il 6 ottobre 1999 (atto n. 1072-1311/quater). – Esaminato ed approvato, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta dell’8 novembre 1999, deliberazione n. 736. – Regolamento divenuto esecutivo con decisione della Commissione di Controllo sugli atti della Regione n. 9 del 26 novembre 1999, prot. n. 99/1338. AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale), ai sensi dell’art. 4, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 18 dicembre 1987, n.54, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui trascritti. NOTE (AL TESTO DEL REGOLAMENTO): Note all’art. 4, commi 2 e 5: − Il testo dell’art. 19 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (pubblicata nel S.O. n.1 al B.U.R. n. 22 del 25 maggio 1994), così come modificato ed integrato dall’art.1, comma 1, lett. e), dalla legge regionale 16 luglio 1999, n. 22 (in B.U.R. n.41 del 23 luglio 1999), è il seguente: «Art. 19. (Zone addestramento cani). 1. Le Province istituiscono apposite zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per gare cinofile anche su selvaggina naturale. Nelle zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili è consentito secondo le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 2. Tali zone possono essere istituite, anche per periodi limitati di tempo, a distanza non inferiore a metri 500 dagli ambiti di cui agli articoli 15,16 e 17 e sono di norma affidate in gestione alle associazioni venatorie riconosciute, associazioni cinofile ovvero a imprenditori agricoli. 3. L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito, inoltre, nel rispetto dei tempi, dei luoghi e delle modalità previsti dal calendario venatorio. 4. L'allenamento e l'addestramento dei cani all'interno delle zone di addestramento è subordinato alla autorizzazione del soggetto responsabile della gestione della zona». − Il testo dell’art. 21 della legge 11 febbraio 1992, n.157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (pubblicata nel S.O. alla G.U. n.46 del 25 febbraio 1992), è il seguente: «21. Divieti. 1. È vietato a chiunque: a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive; b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima; c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto; e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali; f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale; g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia; h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua; i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili; l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione; m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanante dalle regioni interessate; n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume; o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale; p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5; q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici; r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono; s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia; t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico; u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre; v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione; z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica; aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e); bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus); cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti; dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale; ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia; ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio. 2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse. 3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi. Nota all’art. 11, comma 2: − Il testo dell’art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n.157 (si vedano le note all’art. 4, commi 2 e 5), è il seguente: «13. Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria. 1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. 2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco. 3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. 4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo. 5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo. 6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie». Nota all’art. 12, comma 1: − Il testo dell’art. 8, comma 1, lett. b) del regolamento regionale 3 aprile 1995, n.19 recante “ Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia” (pubblicato nel B.U.R. n.19 del 10 aprile 1995), è il seguente: «Art. 8. (Compiti del comitato di gestione). 1. Il comitato ha i seguenti compiti: omissis b) propone programmi di intervento mediante progetti per promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell'ambito, gli interventi di miglioramento degli habitat, le immissioni di selvaggina, la determinazione quantitativa del prelievo venatorio ammissibile, proponendo eventuali limitazioni e azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche; omissis». Note all’art. 13, comma unico: − Il testo degli artt. 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n.157 (si vedano le note all’art. 4, commi 2 e 5), è il seguente: «Art. 30. Sanzioni penali. 1. Per le violazioni delle disposizioni, della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni: a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18; b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2; c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo; d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive; e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita l'uccellagione; f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio; g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento; h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami; i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili; l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate. 2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione. 3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi. 4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali. Art. 31. Sanzioni amministrative. 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5; b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000; c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato; e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000; h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale; l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni; m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni. 2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni. 3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio. 4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale. 5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. 6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni». − Il testo dell’art. 39 della legge regionale 17 maggio 1994, n.14 (si vedano le note all’art. 4, commi 2 e 5), così come modificato ed integrato dall’art. 4 della legge regionale 19 luglio 1996, n.18 (in B.U.R. n.34 del 24 luglio 1996), è il seguente: «Art. 39. (Sanzioni). 1. Fermo restando quanto altro previsto dagli artt. 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono così sanzionate: a) cacciare senza licenza, per non averla conseguita: sanzione amministrativa da L.400.000 a L. 2.400.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 800.000 a L.4.800.000; b) cacciare senza essere munito di tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000; c) cacciare, nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima licenza, senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000; d) cacciare a rastrello in più di tre persone: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000 per ogni trasgressore; e) cacciare negli specchi e corsi d'acqua utilizzando scafandri e tute impermeabili da sommozzatore o cacciare da botte: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L.1.200.000; f) trasportare armi da sparo per uso venatorio non chiuse in custodia all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere, e comunque nei giorni in cui l'esercizio venatorio non è consentito: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000, nell'ipotesi di armi cariche, siano esse in custodia o meno, la sanzione da L. 400.000 a L. 2.400.000; g) effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di fuori dell'esercizio venatorio salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 19, sanzione amministrativa da L.100.000 a L. 600.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 300.000 a L.1.800.000; h) vendere a privati o detenere da parte di questi reti da uccellagione: sanzione amministrativa da L 300.000 a L. 1.800.000; i) produrre, vendere, detenere trappole per la fauna selvatica, salvo si tratti di strumenti di cattura commissionati da enti legittimati in base alla vigente normativa o soggetti da questi autorizzati: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; l) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, al di fuori dei casi delle autorizzazioni previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla regolamentazione regionale: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000 a capo; ove si tratti di appartenenti alla specie cinghiale da L. 100.000 a L. 600.000; m) cacciare da appostamento fisso non autorizzato o senza autorizzazione del titolare: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000; n) cacciare da appostamenti temporanei senza rispetto delle distanze dagli ambiti territoriali di cui all'art. 25 della presente legge e da altri appostamenti: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; o) cacciare da appostamento fisso o temporaneo le specie indicate all'art. 26 della presente legge: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000, in caso di recidiva sanzione: amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000; p) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di altre armi in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni o posto di lavoro, di vie di comunicazioni ferroviarie, di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione: sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000; q) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di recinzioni destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame, regolarmente tabellate in conformità all'art. 22 della presente legge: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000; r) abbattere o catturare capi di selvaggina in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000; s) cacciare per numero di giornate superiore al consentito: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L.400.000 a L. 2.400.000; t) violazione degli obblighi del capobattuta nella caccia al cinghiale, previsti dal regolamento regionale 11 agosto 1988, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine: 1) al mancato rispetto delle limitazioni alla iscrizione dei non residenti in Umbria; 2) al numero massimo dei partecipanti alla battuta; 3) al controllo e alle previste comunicazioni dei capi abbattuti; 4) alla redazione del verbale della battuta; 5) all'uso, come mezzi ausiliari, di sostanze repellenti o altro materiale inquinante, di attrezzi rumorosi e di accensione di fuochi; 6) alla occupazione dei settori per le battute; 7) alla segnalazione della battuta; 8) alla distanza da altre squadre nei casi previsti; sanzione amministrativa da L.100.000 a L. 600.000 per i punti 1), 2), 3), 4) e 5) e da L. 200.000 a L. 1.200.000 per i punti 6), 7) e 8); u) violazione dell'obbligo di portare il distintivo della squadra, durante la caccia al cinghiale in battuta: sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 120.000; v) cacciare il cinghiale in violazione delle altre disposizioni del regolamento regionale 11 agosto 1988, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000 per ogni partecipante alla battuta, nei limiti del concorso alla violazione accertata; z) addestrare o allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dai tempi e dai luoghi consentiti: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; z bis) allenare o addestrare cani nelle zone di addestramento senza la autorizzazione del soggetto gestore della zona: sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 90.000; aa) addestrare o allenare i cani di qualsiasi razza negli ambiti previsti dagli artt. 15, 16 e 17 della presente legge: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000, in caso di recidiva: da L. 300.000 a L. 1.800.000. Nell'ipotesi di cani lasciati liberamente vagare senza controllo e sorveglianza negli stessi ambiti: sanzione amministrativa da L.50.000 a L. 300.000; bb) detenere o usare richiami vivi non provenienti da allevamento, se appartenenti a specie diverse da quelle di cui al comma 4 dell'art. 4, della legge 11 febbraio 1992, n.157, purché ricomprese tra quelle cacciabili: sanzione amministrativa da L. 100.000 a 600.000, ove non ricorra l'applicazione dell'art. 30 lett. h) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per la caccia con mezzi non consentiti; cc) detenere richiami vietati dalla lettera r) del comma 1 dell'art. 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; dd) detenere richiami vivi in quantità superiore al consentito oppure non identificabili con marcatura inamovibile: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L.300.000; ee) vendere uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000; ff) immettere fauna selvatica senza l'autorizzazione dell'Amministrazione provinciale competente: sanzione amministrativa da L.200.000 a L.1.200.000; per la specie cinghiale la sanzione è raddoppiata; gg) immettere fauna selvatica senza preventivo controllo della ULSS competente: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 3.000.000; hh) rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle legittimamente apposte, tabellazione abusiva dei terreni in attualità di coltivazione, recinzioni per bestiame al pascolo e fondi chiusi: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L.1.200.000; ii) appropriarsi o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni indicate dalla lettera o) del comma 1 dell'art. 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; ll) vendere o acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica che non siano: germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio: sanzione amministrativa da L.100.000 a L. 600.000; mm) abbandonare bossoli durante l'esercizio dell'attività venatoria: sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 120.000; nn) sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000 per chi viola le disposizioni della presente legge e del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo. 2. Oltre alle sanzioni amministrative previste al comma 1 del presente articolo, si applicano: I) - Il sequestro dell'arma e della selvaggina nei casi indicati alle lettere a), b), d), e), f), g), m), dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e a), b), f), g), n) (limitatamente alla distanza dagli ambiti), o), p), q), r), s) del comma 1; fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'art. 28, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per quanto riguarda la selvaggina sequestrata, le armi sequestrate, nel caso di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, a meno che non debba procedersi a confisca obbligatoria in conformità al comma 4 dell'art. 20 della stessa legge, saranno restituite ai legittimi proprietari previa dimostrazione dell'estinzione della sanzione; sequestro e confisca delle reti, trappole e mezzi di cui alle lettere h), i), t) punto 5), del comma 1; sequestro e confisca della fauna e dei richiami nei casi previsti dal presente articolo alle lettere l), r), bb) cc), dd) (per la parte eccedente il consentito), ll), i capi confiscati saranno, ove possibile, liberati nelle zone ritenute opportune dalle Amministrazioni provinciali; sequestro e confisca dell'arma carica nell'ipotesi di cui alla lettera f) del comma 1; II) sospensione del tesserino regionale da un minimo di un mese a tutta la stagione venatoria in atto per le violazioni previste dal presente articolo alle lettere e), g), h); III) cancellazione per la stagione venatoria in atto dal registro delle squadre autorizzate alla caccia al cinghiale in battuta in caso di gravi e ripetute violazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale 11 agosto 1988, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Gli importi relativi alle penalità di cui ai precedenti commi sono versati, a mezzo conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Provincia competente per territorio, e affluiscono nell'apposito capitolo di entrata del bilancio preventivo da istituirsi con la denominazione di «proventi delle sanzioni amministrative per la caccia e pesca». I suddetti proventi sono destinati annualmente ad opere di tutela dell'ambiente e di sviluppo del patrimonio faunistico della regione, secondo le indicazioni dei programmi regionali. 4. Non si applicano le sanzioni previste alla lettera f) del comma 1 e al numero I) del comma 2 per il trasporto dell'arma da caccia, purché scarica, nei giorni in cui è consentita l'attività venatoria, nell'attraversamento delle zone ove è vietato l'esercizio della caccia limitatamente alle zone distanti meno di 100 metri da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o posti di lavoro e nelle zone distanti meno di 50 metri da vie di comunicazione, ferrovie e strade carrozzabili». Nota all’art. 14, comma 1: − Il regolamento regionale 11 agosto 1988, n. 29 recante “Disciplina della caccia al cinghiale in battuta” (pubblicato nel B.U.R. n. 56 del 19 agosto 1988), è stato modificato ed integrato con regolamenti regionali 19 ottobre 1992, n.14 (in B.U.R. n.44 del 21 ottobre 1992) e 9 agosto 1995, n.36 (in B.U.R. n.43 del 23 agosto 1995).

Regional Regulation No. 34 on wild boar hunting · Nelum