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Laws of Italy

Regional Regulation No. 3 implementing Regional Act No. 2 of 2000 making provision on quarries

Made 2005-02-17 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Italy · Umbria
Subjects
Mineral resources
Keywords
mining, protected area, environmental impact assessment (EIA), authorization/permit
Categories
metals-base, metals-precious, minerals-critical

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  1. Art. 1. Oggetto 1. Il presente Regolamento detta norme di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, ai sensi dell'Art. 8-bis della legge stessa.

  2. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente Regolamento si intende: a) attivita' di cava o attivita' estrattiva: i lavori di escavazione dei materiali di cava e di ricomposizione ambientale delle aree di cava di cui all'Art. 6, comma 1, della legge regionale n. 2/2000 da eseguire per fasi e lotti di coltivazione successivi e funzionali; b) area di cava: il luogo di lavoro ove si svolgono attivita' di coltivazione dei materiali e la prima lavorazione e ove sono situati gli impianti, i macchinari, gli apparecchi e gli utensili destinati alla coltivazione, alla prima lavorazione ed alla commercializzazione, nonche' i piazzali di lavorazione, stoccaggio e caricamento, le pertinenze degli impianti, la viabilita' di servizio e di raccordo alla viabilita' pubblica, i depositi e gli accumuli dei materiali lavorati, i fabbricati per ricovero e riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, i serbatoi, i locali ed i servizi a cui i lavoratori hanno accesso, le eventuali discariche degli scarti o sfridi di lavorazione e le vasche di decantazione dei fanghi di lavaggio; c) fase o stralcio funzionale di coltivazione: la unita' nella quale si suddivide la coltivazione del giacimento in porzioni successive e funzionali; d) lotto o sottofase di coltivazione: unita' nella quale si suddivide la fase di coltivazione in porzioni di limitata estensione, col fine di rendere possibile durante la coltivazione la contestualita' dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale; e) prima lavorazione: le lavorazioni successive all'estrazione del materiale dal fronte di scavo, finalizzate a rendere commerciabile il materiale stesso senza l'aggiunta di altri componenti o prodotti, nonche' tutte le attivita' di valorizzazione, svolte in sequenza o complementari all'estrazione, in maniera organizzata e continuativa, quali in particolare il caricamento e trasporto internamente all'area di cava dei materiali estratti e lavorati, la frantumazione, la vagliatura, il lavaggio, la selezione, lo stoccaggio, la squadratura, la lizzatura e il taglio dei materiali; f) impianti di prima lavorazione: gli impianti tecnologici ed i macchinari finalizzati al lavaggio, vagliatura, frantumazione, selezione, distribuzione ed insilaggio dei materiali litoidi, i macchinari e gli impianti finalizzati alla estrazione, alla squadratura ed al taglio di inerti lapidei nonche' ogni altro impianto di tipo minerario, ivi compresi le incastellature fisse o mobili, funzionali agli impianti di cui sopra, i fabbricati per ricovero e riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, nonche' per i servizi del personale, le vasche di decantazione delle acque di lavaggio, i serbatoi, i silos, i capannoni per le lavorazioni primarie; g) sistemazione morfologica: l'insieme degli interventi di sistemazione geomorfologica idro-geologica e idraulica dell'area e dei fronti di scavo, finalizzati ad ottimizzare le condizioni e l'andamento del substrato roccioso per garantire efficacia alle successive opere di recupero ambientale; h) recupero ambientale: insieme di opere funzionali ad assicurare, anche con l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, la ricomposizione ambientale dell'area di cava di cui all'Art. 6 della legge regionale n. 2/2000 e la ricostituzione degli equilibri naturali e della funzionalita' degli ecosistemi; i) ingegneria naturalistica: la tecnica costruttiva ingegneristica che si avvale di conoscenze biologiche nell'eseguire costruzioni in terra con l'impiego di piante e di parti di piante, messe a dimora in modo tale, da raggiungere nel corso del loro sviluppo, sia da sole, come materiale da costruzione vivo, sia in unione con materiale da costruzione inerte, un consolidamento duraturo delle opere di recupero ambientale; j) interventi di apertura di cava: la realizzazione di una nuova attivita' di cava e di opere di recupero ambientale per lo sfruttamento di un nuovo giacimento in un contesto ambientale e territoriale non interessato dalla presenza di aree di cava attive o dismesse; k) interventi di ampliamento: la prosecuzione di un'attivita' di cava in esercizio con aumento della superficie in aree limitrofe, per conseguire il razionale sfruttamento del giacimento e da cui comunque derivi, tramite la realizzazione di opere di recupero ambientale, una migliore sistemazione finale dell'area di cava rispetto a quanto previsto dal progetto assentito; l) interventi di completamento: la prosecuzione di un'attivita' di cava in esercizio con limitato aumento della superficie in aree limitrofe finalizzato alla completa chiusura dell'attivita' estrattiva e la definitiva riconsegna dell'area al contesto naturale e paesaggistico, tramite la realizzazione di opere di recupero ambientale. Di norma, nel caso di cave di monte, l'aumento della superficie di cava deve essere giustificato dal raggiungimento di un efficace raccordo morfologico del fronte di escavazione con le aree limitrofe e minori pendenze senza arretramento del piede del fronte stesso; m) interventi di riattivazione: la ripresa dell'attivita' estrattiva da un'area di cava dismessa con aumento della superficie in aree limitrofe, per conseguire il razionale sfruttamento del giacimento e da cui comunque derivi, tramite la realizzazione di opere di recupero ambientale, una migliore sistemazione finale dell'area rispetto allo stato dei luoghi; n) interventi di reinserimento: la ripresa dell'attivita' estrattiva da un'area di cava dismessa con limitato aumento della superficie in aree limitrofe finalizzato alla definitiva riconsegna dell'area al contesto naturale e paesaggistico e da cui comunque derivi, tramite la realizzazione di opere di recupero ambientale, una migliore sistemazione finale dell'area rispetto allo stato dei luoghi. Di norma, nel caso di cave di monte, l'aumento della superficie di cava deve essere giustificato dal raggiungimento di un efficace raccordo morfologico del fronte di escavazione con le aree limitrofe e minori pendenze senza arretramento del piede del fronte stesso; o) interventi di recupero ambientale: la realizzazione di opere di recupero ambientale all'interno o in prossimita' di un'area di cava dismessa finalizzata esclusivamente alla ricomposizione ambientale, senza commercializzazione dei materiali estratti. Titolo II ACCERTAMENTO DEI GIACIMENTI DI CAVA

  3. Art. 3. Accertamento dei giacimenti 1. L'accertamento di cui all'Art. 5-bis della legge regionale n. 2/2000 e' effettuato nel rispetto dei criteri e modalita' del PRAE: a) per le aree di cave attive e per le aree contigue onde consentire la realizzazione di interventi di ampliamento o completamento; b) per le aree di cava dismesse e per le aree contigue onde consentire la realizzazione di interventi di riattivazione reinserimento o recupero ambientale; c) per le aree del territorio regionale non interessate da attivita' di cava in esercizio o dismesse, onde consentire interventi di apertura di nuove cave.

  4. Art. 4. Domanda di accertamento 1. La domanda di accertamento dei giacimenti di cui all'Art. 3 contiene: a) le generalita' del richiedente; b) le caratteristiche dei previsti interventi di cava, dei terreni interessati, dei materiali di cava presenti, delle attivita' di lavorazione e/o trasformazione; qualita', quantita' e destinazione d'uso dei prodotti di cava; la localizzazione di ciascun impianto di prima lavorazione o industria di trasformazione cui sono conferiti i prodotti di cava, la descrizione e le caratteristiche della viabilita' interessata; c) la previsione di durata di coltivazione del giacimento sulla base delle esigenze degli impianti o delle industrie di cui alla lettera b); d) la proposta di destinazione d'uso finale dell'area estrattiva al termine della coltivazione, compreso l'eventuale smantellamento degli impianti eventualmente presenti. 2. Alla domanda e' allegata, su supporto cartaceo e informatico georeferenziato, la seguente documentazione: a) corografia generale costituita da estratto di Tavoletta IGM 1:25.000 o altra idonea cartografia almeno di formato A3, con indicata l'area oggetto di accertamento, la localizzazione degli impianti di prima lavorazione e trasformazione, la viabilita' interessata, i confini comunali, altre attivita' di cava in esercizio o dismesse, altri impianti o industrie del settore; b) relazione geomineraria descrittiva delle caratteristiche del giacimento, comprendenti la stima dei volumi del terreno vegetale, dei materiali di scoperta, dei materiali di scarto e dei materiali di cava in banco, delle caratteristiche dei prodotti di cava, delle tecniche di coltivazione e ricomposizione adottate, di ogni altro elemento utile a valutare la compatibilita' geomorfologica, idrogeologica, idraulica; c) progetto preliminare costituito dai seguenti elaborati: 1) planimetria scala 1:5.000, estratta o derivata dalla CTR, contenente il piano particellare delle proprieta' interessate e le previsioni degli strumenti urbanistici comunali; 2) piano topografico con equidistanza delle curve di livello non superiore a metri due dello stato attuale e modificato in scala non inferiore 1:5.000 dell'area oggetto di accertamento e ulteriore fascia contermine, con indicato: (1) perimetro e vertici dell'area oggetto di accertamento; (2) traccia delle sezioni di cui al successivo punto; 3) sezioni topografiche tracciate lungo la linea di massima pendenza, con indicato: (1) profilo originario del terreno; (2) profilo di scavo e di ricomposizione previsto dall'intervento; 4) planimetria, sezioni e schemi grafici nel numero e nella qualita' necessarie ad illustrare tutte le previste opere di recupero ambientale; 5) rappresentazione tridimensionale dello stato originario e modificato; 6) documentazione fotografica dello stato originario del paesaggio da significativi punti di visuale sia dall'interno che dall'esterno dell'area di cava; 7) simulazione fotografica o rappresentazione con altri adeguati sistemi della previsione di ricostruzione del paesaggio; 8) relazione illustrativa generale descrittiva delle attivita' di escavazione e delle opere di recupero ambientale contenenti l'estensione delle superfici e la stima della cubatura del giacimento, distinte in stralci e lotti funzionali, con riferimento alle risultanze della relazione geomineraria e del rapporto ambientale; d) rapporto ambientale di cui all'Art. 5; e) scheda informativa redatta secondo lo schema adottato dalla giunta regionale ai sensi dell'Art. 23, comma 1, lettera c). 3. La documentazione di cui al comma 2 e' sottoscritta da tecnici abilitati nel rispetto delle rispettive competenze.

  5. Art. 5. Rapporto ambientale 1. Il rapporto ambientale di cui all'Art. 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, e' redatto ai fini della verifica di compatibilita' ambientale di cui all'Art. 11, nonche' ai fini di cui all'Art. 5, commi 4 e 5, della legge regionale n. 2/2000. 2. Il rapporto ambientale di cui al comma 1 individua e descrive ogni elemento utile alla valutazione dello stato dei luoghi e degli effetti diretti e indiretti dell'intervento sulle componenti naturalistiche ed antropiche interessate. I contenuti del rapporto ambientale devono essere riferiti all'ambito territorialmente significativo e devono tener conto degli elementi di cui all'allegato D) del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e dell'allegato III della direttiva 97/11/CE, nonche' degli indirizzi indicati nell'allegato G) del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, nei casi in cui sia necessaria anche la valutazione di incidenza. Tali contenuti sono in particolare: a) la descrizione delle caratteristiche pedologiche e agronomiche, degli attuali e potenziali usi agricoli; b) la descrizione delle popolazioni vegetali presenti, dei tipi fisionomico-strutturali e dei popolamenti forestali presenti, analisi floristica e fitosociologica con la ricostruzione della serie dinamica della vegetazione; c) la descrizione delle popolazioni animali presenti, l'elenco delle specie di interesse naturalistico e comunitario eventualmente presenti, loro stato di conservazione; d) la descrizione delle caratteristiche paesaggistiche, delle vedute bellezze panoramiche e punti di visuale, del patrimonio architettonico, storico e culturale che potrebbe essere danneggiato dalla realizzazione dell'intervento e la valutazione preliminare dei rischi causati dall'attivita' estrattiva sul loro stato di conservazione; e) la descrizione, con elementi della relazione geomineraria ed elaborati di progetto, delle principali caratteristiche del giacimento e dell'intervento di cava, con particolare riferimento alle opere di recupero ambientale e alla destinazione d'uso dell'area di cava proposta al termine della coltivazione; f) la compatibilita' dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale con particolare riguardo ai piani di aree naturali protette a livello comunitario nazionale regionale o locale; g) lo studio dei prevedibili effetti sulla salute umana e sulle componenti ambientali, compresa la valutazione dei rischi per il loro stato di conservazione, derivanti dalla realizzazione dell'intervento, con riferimento alle attivita' di escavazione lavorazione e movimentazione dei materiali estratti o dei prodotti di cava; h) lo studio dei prevedibili effetti sulle componenti ambientali della realizzazione delle opere di recupero ambientale, comprese le misure di compensazione ambientale di cui all'Art. 6, commi 5 e 6, della legge regionale n. 2/2000; i) la illustrazione della soluzione progettuale in funzione delle misure di minimizzazione e mitigazione degli impatti, con particolare riferimento ai vincoli condizionanti di cui all'Art. 5, comma 6, della legge regionale n. 2/2000, anche in relazione a diverse soluzioni alternative; j) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonche' l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.

  6. Art. 6. Accertamento di giacimenti di cave attive 1. La domanda di accertamento di giacimenti di cave attive di cui all'Art. 3, comma 1, lettera a) e' presentata entro dodici mesi dall'approvazione del PRAE e contiene: a) lo stato di avanzamento delle attivita' di escavazione e ricomposizione ambientale previste nell'autorizzazione di cava vigente, con riferimento alle singole fasi e lotti di coltivazione previsti nel progetto approvato; b) l'estensione della superficie e la quantita' dei volumi di materiali gia' interessati dall'attivita' di cava e residue rispetto al progetto approvato, la cubatura del giacimento prevista dall'intervento di ampliamento o completamento, come definiti dalle presenti norme. 2. Il piano e le sezioni topografiche devono indicare: a) il perimetro e i vertici dell'area di cava autorizzata; b) il perimetro e i vertici corrispondenti allo stato di avanzamento attuale; c) i profili di scavo e di ricomposizione dell'area di cava autorizzata corrispondenti allo stato di avanzamento attuale; d) il profilo di scavo e di ricomposizione dell'area di cava autorizzata come previsti dal progetto e l'andamento del profilo originario del terreno. 3. La capacita' del giacimento, tenuto conto dello stato dei luoghi e della morfologia locale, delle previsioni delle quantita' di materiali necessari a soddisfare le esigenze di approvvigionamento dei previsti impianti di lavorazione o trasformazione, e' commisurata, ad una durata non superiore a: a) venti anni nel caso di giacimenti finalizzati a realizzare interventi di ampliamento; b) dieci anni nel caso di giacimenti finalizzati a realizzare interventi di completamento che ricadano all'interno degli ambiti o vincoli ostativi di cui all'Art. 5, comma 2, della legge regionale n. 2/2000. 4. Tenuto conto della dimensione e della prevista durata, la coltivazione del giacimento e' suddivisa in due o piu' fasi e lotti di coltivazione; nel caso si renda necessario sospendere temporaneamente la coltivazione degli attuali fronti di escavazione, devono comunque essere realizzati gli interventi di recupero ambientale previsti dal progetto approvato o altri interventi, anche temporanei, di mitigazione degli attuali impatti. 5. In caso di mancata presentazione della domanda di cui al comma 1 o di esito negativo della procedura di accertamento del giacimento di cui all'Art. 5-bis della legge regionale n. 2/2000 l'attivita' di cava in essere cessa alla scadenza dell'autorizzazione vigente.

  7. Art. 7. Accertamento di giacimenti di cave dismesse 1. La domanda di accertamento di giacimenti di cave dismesse di cui all'Art. 3, comma 1, lettera b), e' presentata entro diciotto mesi dall'approvazione del PRAE e contiene: a) lo stato dei luoghi dell'area di cava dismessa; b) la qualita' della vegetazione presente; c) l'eventuale presenza di manufatti o attrezzature o materiali abbandonati; d) l'estensione della superficie e la quantita' dei volumi di materiali gia' interessati dall'attivita' di cava, la cubatura del giacimento prevista dall'intervento di riattivazione o reinserimento o recupero ambientale. 2. La capacita' del giacimento, tenuto conto dello stato dei luoghi e della morfologia locale, delle previsioni delle quantita' estraibili, e' commisurata, ad una durata non superiore a: a) venti anni nel caso di giacimenti finalizzati a realizzare interventi di riattivazione; b) dieci anni nel caso di giacimenti finalizzati a realizzare interventi di reinserimento ambientale che ricadano all'interno degli ambiti o vincoli ostativi di cui all'Art. 5, comma 2, della legge regionale n. 2/2000; c) cinque anni nel caso di giacimenti finalizzati a realizzare interventi di recupero ambientale. 3. Tenuto conto del grado di rinaturazione della cava dismessa, della dimensione e della prevista durata del giacimento, la coltivazione e' suddivisa in due o piu' fasi e lotti di coltivazione; ove ritenuto necessario devono essere previsti interventi, anche temporanei, di mitigazione degli attuali impatti.

  8. Art. 8. Domanda di accertamento di nuovi giacimenti 1. La domanda di accertamento di nuovi giacimenti di cui all'Art. 3, comma 1, lettera c), contenente quanto stabilito all'Art. 4, comma 1, puo' essere presentata nei seguenti casi: a) giacimenti di argille o calcari per cemento, calce o macinati ad usi industriali da destinare all'approvvigionamento di stabilimenti industriali ubicati sul territorio regionale; b) giacimenti di materiali di cava da destinare esclusivamente all'approvvigionamento di impianti di lavorazione o trasformazione di prodotti di cava ubicati sul territorio regionale e che siano approvvigionati, al momento della richiesta, da cave autorizzate e in scadenza nei ventiquattro mesi successivi alla presentazione della domanda o per le quali, nello stesso lasso di tempo vi sia la previsione di esaurimento. 2. La domanda contiene: a) corografia generale in adeguata scala contenente l'ubicazione dell'impianto o dell'industria, del giacimento oggetto di accertamento, la viabilita' interessata, l'ubicazione delle attuali cave di approvvigionamento; b) relazione tecnico-economica descrittiva delle attivita' svolte, delle esigenze di approvvigionamento dei materiali e prodotti di cava, dei prevedibili impatti sull'ambiente delle attivita' di escavazione movimentazione lavorazione trasformazione, della mancanza di soluzioni alternative. 3. La capacita' del giacimento di norma e' commisurata per una durata dell'attivita' di cava non superiore a venti anni da valutare sulla base delle previsioni delle quantita' di materiali necessari a soddisfare le esigenze di approvvigionamento dei previsti impianti di lavorazione o trasformazione.

  9. Art. 9. Esame e deposito delle domande 1. Il comune competente verificata la completezza della documentazione presentata comunica al richiedente e alla provincia competente l'inizio del procedimento ed effettua l'esame della richiesta di accertamento in relazione a: a) stato di avanzamento delle opere di escavazione, dell'efficacia delle opere di recupero ambientale gia' realizzate o previste, della destinazione finale dell'area di cava, nel caso di richieste di accertamento di giacimenti di cave attive; b) stato dei luoghi rappresentato, la qualita' ambientale dell'area di cava, il grado di rinaturazione spontaneo raggiunto o dell'efficacia delle opere di recupero ambientale realizzate, il grado di reinserimento ambientale nel contesto paesaggistico locale, nel caso di richieste di accertamento di giacimenti di cave dismesse; c) alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio direttamente o indirettamente interessato dalle attivita' di lavorazione, trasformazione e movimentazione dei materiali estratti, nel caso di domande di accertamento di nuovi giacimenti; d) sussistenza delle condizioni di cui all'Art. 8, comma 1, lettere a) e b). 2. Le procedure di cui al comma 1 sono eseguite entro sessanta giorni dalla richiesta. Il comune puo' chiedere integrazioni alla documentazione presentata anche prevedendo la sospensione dei termini del procedimento decorsi i quali sono eseguite le procedure di pubblicazione di cui al comma 4 dell'Art. 5-bis della legge regionale n. 2/2000. 3. Del deposito e della pubblicazione all'Albo pretorio di cui al comma 2, e' dato avviso alla provincia competente e ai comuni coinvolti per la viabilita' interessata e la presenza di impianti di lavorazione o trasformazione dei materiali di cava. 4. Al termine delle procedure di cui all'Art. 5-bis, commi 4 e 5, della legge regionale n. 2/2000, il comune trasmette alla provincia competente: a) la domanda di accertamento e la documentazione allegata; b) le risultanze dell'esame e delle verifiche effettuate; c) le eventuali osservazioni o repliche; d) la verifica delle condizioni igienico-sanitarie; e) l'elenco dei comuni coinvolti di cui al comma 3.

  10. Art. 10. Conferenza di copianificazione 1. La provincia, ai fini della convocazione della conferenza di copianificazione di cui all'Art. 5-bis, comma 7, della legge regionale n. 2/2000, sulla base della documentazione trasmessa redige un rapporto istruttorio da cui risulti: a) la tipologia dell'accertamento e dell'intervento previsto; b) la localizzazione del giacimento, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e di strumenti di pianificazione generale, provinciale o regionale; c) l'esistenza e la coltivabilita' delle risorse; d) la presenza di vincoli ostativi e condizionanti; e) le tecniche di coltivazione e ricomposizione ambientale; f) le opere di recupero ambientale, le misure di mitigazione degli impatti sull'ambiente e sul territorio, gli eventuali interventi di compensazione ambientale; g) la localizzazione dei previsti impianti di lavorazione o delle industrie di trasformazione dei materiali di cava, la viabilita' interessata dal transito di mezzi pesanti; h) la presenza di insediamenti e centri abitati che potrebbero essere danneggiati dall'esercizio di attivita' di cava dalle attivita' di lavorazione, trasformazione e movimentazione dei materiali estratti; i) l'elenco dei comuni di cui all'Art. 9, comma 3. 2. In particolare il rapporto istruttorio contiene il quadro aggiornato: a) delle autorizzazioni di cava assentite dal comune o dai comuni di cui al comma 1, lettera i) della qualita' e quantita' di materiali di cava estratte annualmente e previste; b) delle autorizzazioni di impianti di lavorazione o trasformazione dei materiali o prodotti di cava presenti sul territorio del comune o dei comuni di cui al comma 1, lettera i) e delle esigenze qualitative e quantitative degli impianti stessi; c) delle aree di cava dismesse presenti sul territorio del comune o comuni di cui al comma 1, lettera i) con particolare riferimento a quelle che necessitano di interventi o di recupero ambientale; d) dei giacimenti di cui sia stata riconosciuta la disponibilita' o delle prevedibili richieste di accertamento di cave attive o dismesse o delle istanze di accertamento di nuovi giacimenti di cui agli articoli 6, 7 e 8. 3. Al rapporto istruttorio di cui al comma 1 e' allegata la lista di controllo dei criteri e delle previsioni del PRAE da redigere sulla base dello schema adottato dalla giunta regionale ai sensi dell'Art. 23, comma 1, lettera c). 4. Alla prima seduta della conferenza, al fine di acquisire le osservazioni e proposte sono invitati i comuni di cui al comma 1, lettera i). La seduta si conclude con la sottoscrizione del verbale da parte degli intervenuti. 5. La provincia, nell'ambito della conferenza, effettua le verifiche di cui all'Art. 5-bis, comma 12, della legge regionale n. 2/2000 ed esprime i pareri ivi previsti. 6. Ai fini della verifica di compatibilita' ambientale di cui all'Art. 5-bis, comma 7, della legge regionale n. 2/2000, la provincia, invia alla Regione il rapporto istruttorio e il rapporto ambientale presentato dal richiedente. 7. Degli esiti della conferenza di copianificazione e' redatto, a cura della provincia, il verbale conclusivo, sottoscritto dal rappresentante della provincia, della Regione e del comune competente per territorio. 8. La provincia, sulla base degli esiti della conferenza adotta conforme determinazione.

  11. Art. 11. Verifica di compatibilita' ambientale 1. La verifica di compatibilita' ambientale tiene luogo delle procedure di verifica di cui all'Art. 4 della legge regionale n. 11/1998 e nei casi di cui all'Art. 5, commi 4 e 5, della legge regionale n. 2/2000 della valutazione di incidenza e del parere vincolante. 2. La Regione, tenuto conto del rapporto istruttorio della provincia, esamina il rapporto ambientale nel rispetto del PRAE e sulla base degli elementi di cui all'allegato D) del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 nonche' dell'allegato III della direttiva 97/11/CE, con particolare riguardo: a) alle caratteristiche dell'intervento proposto, tenendo conto in particolare: 1) delle dimensioni del progetto; 2) del cumulo con altri progetti; 3) dell'utilizzazione delle risorse naturali; 4) dell'emissione di polveri, rumore e vibrazioni determinate dalle attivita' di escavazione o lavorazione dei materiali estratti; b) alla localizzazione dell'intervento; c) all'ubicazione degli impianti di lavorazione o delle industrie di trasformazione e degli effetti determinati dal traffico dei mezzi pesanti utilizzati per la movimentazione dei materiali estratti e dei prodotti di cava; d) agli impatti sul patrimonio naturale, storico e culturale in relazione alla sensibilita' ambientale del territorio comunque interessato, tenendo conto, in particolare: 1) dell'utilizzazione attuale del territorio, con particolare attenzione per le zone urbane, agricole, o a vocazione turistica; 2) della ricchezza relativa, della qualita' e della capacita' di rigenerazione delle risorse naturali della zone; 3) della capacita' di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone: (1) zone umide; (2) zone costiere lacuali e fluviali; (3) zone montuose e forestali; (4) riserve e parchi naturali; (5) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CE e 92/43/CE; (6) zone di importanza storica, culturale e archeologica. 3. Nei casi in cui, ai sensi dell'Art. 4 della legge regionale n. 11/1998, il rapporto ambientale di cui all'Art. 5 e' valutato positivamente, l'esame si conclude con l'ammissibilita' del riconoscimento del giacimento sulla base degli elementi di verifica di cui all'Art. 5, con la necessita' o meno di effettuare successivamente la valutazione di impatto ambientale di cui all'Art. 5 della legge regionale n. 11/1998. 4. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 3 della legge regionale n. 11/1998, la procedura di VIA puo' essere disposta ai sensi dell'Art. 4, comma 2, della stessa legge, anche nei seguenti casi: a) interventi che ricadano, anche parzialmente, in ambiti con vincoli ostativi; b) interventi che ricadano in ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di vincoli condizionanti, nel caso di significativi gradi di impatto visivo o paesaggistico; c) interventi che ricadano negli acquiferi dei complessi carbonatici di cui alla Tav. 45 del PUT; d) interventi che interessino, complessivamente, un volume di materiali da estrarre annualmente maggiore di 100.000 metri cubi o superfici complessive superiori a dieci ettari. 5. Nei casi in cui il rapporto ambientale di cui al comma 1 e' valutato negativamente in relazione alle oggettive caratteristiche dei luoghi per insufficienza delle azioni di riduzione e mitigazione degli impatti previsti o prescrivibili l'esame si conclude con la non ammissibilita' del riconoscimento del giacimento. Titolo III AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA

  12. Art. 12. Istanza di autorizzazione 1. L'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' estrattiva contiene: a) le generalita' del richiedente; b) la dichiarazione di disponibilita' dei terreni interessati dall'intervento di cava, l'estensione dell'area, la qualita' e quantita' dei materiali di cava, la prevista durata dell'intervento di cava; c) la destinazione d'uso dei prodotti di cava, la localizzazione di tutti gli impianti di prima lavorazione o trasformazione connessi o correlati all'attivita' di cava, la qualita' e quantita' dei materiali di cava destinati a ciascun impianto, la viabilita' interessata, la frequenza del transito di mezzi pesanti; d) la destinazione finale dell'area di cava; e) l'eventuale documentazione inerente la certificazione ISO 14001 e registrazione EMAS. 2. Alla istanza di cui al comma 1 sono allegati: a) la relazione tecnico-economica dell'azienda richiedente dalla quale risulti: 1) la descrizione delle attivita' svolte di lavorazione o trasformazione di prodotti di cava, delle caratteristiche e capacita' produttiva degli impianti; 2) la descrizione delle eventuali precedenti esperienze nel settore estrattivo, con particolare riferimento alle attivita' di cava effettuate e all'efficacia delle opere di ricomposizione ambientale realizzate; 3) il fatturato annuo e il numero delle persone occupate, eventualmente distinti per singole attivita'; 4) quant'altro ritenuto necessario a dimostrare la capacita' tecnico-economica di cui all'Art. 7, comma 2, della legge regionale n. 2/2000; b) il titolo di disponibilita' dei terreni interessati dall'intervento di cava oggetto dell'istanza; c) il certificato di iscrizione dell'istante nella sezione ordinaria del Registro delle imprese rilasciato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura competente dal quale risulti: 1) il numero di iscrizione nel registro; 2) la sede sociale; 3) i nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa; d) la dichiarazione che a carico dell'impresa non figurano procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtu' di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni; e) la dichiarazione che nulla osta ai fini dell'Art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni; f) lo studio di impatto ambientale, l'attestazione e la dichiarazione di cui all'Art. 5, comma 2, lettere b), c) e d) della legge regionale n. 11/1998, ove necessaria la valutazione di impatto ambientale di cui all'Art. 19; g) il progetto definitivo di cui all'Art. 13. 3. Nel caso di istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' estrattiva per il soddisfacimento del fabbisogno ordinario di cui all'Art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2000, la documentazione di cui al comma 2 e' integrata dalla copia del provvedimento di riconoscimento della disponibilita' del giacimento di cava di cui all'Art. 5-bis, comma 16, della legge regionale n. 2/2000. 4. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

  13. Art. 13. Progetto definitivo 1. Il progetto definitivo di cui all'Art. 12, comma 2, lettera g) e' redatto da tecnici abilitati, ciascuno per le rispettive competenze, nel rispetto dei criteri e delle previsioni del PRAE e comprende almeno i seguenti elaborati: a) relazione geologica e geotecnica; b) relazione ecologica; c) relazione tecnica illustrativa; d) computo metrico estimativo; e) elaborati grafici, cartografia e documentazione fotografica. 2. Nel caso di attivita' estrattiva per il soddisfacimento del fabbisogno ordinario di cui all'Art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2000, il progetto di cui al comma 1 e' redatto nel rispetto del provvedimento di cui all'Art. 5-bis, comma 16, della legge regionale n. 2/2000 per l'intera superficie del giacimento di cui e' stata riconosciuta la disponibilita'. 3. Nel caso di cui al comma 2, qualora sia prevista una durata di coltivazione del giacimento superiore a dieci anni, il progetto definitivo e' redatto per stralci funzionali di durata non superiore a dieci anni.

  14. Art. 14. Relazione geologica e geotecnica 1. La relazione di cui all'Art. 13, comma 1, lettera a) deve fornire tutti gli strumenti utili alla progettazione della sistemazione geomorfologica, idro-geologica e idraulica di cui all'Art. 6, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 2/2000 e comprende almeno le seguenti attivita': a) la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, la definizione del modello geologico-tecnico del sottosuolo, l'illustrazione e la caratterizzazione degli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litologici e fisici nonche' il conseguente livello di pericolosita' geologica; b) lo studio delle acque superficiali e sotterranee, con particolare riferimento: 1) alla presenza di falde idriche ed al loro regime, tenuto conto del livello medio e della massima escursione intorno al livello medio della superficie piezometrica nel corso dell'anno, all'esistenza di pozzi e sorgenti, degli utilizzi, anche potenziali, delle acque sotterranee stesse; 2) alla definizione dei rapporti fiume-falda, tenuto conto della direzione del flusso delle acque sotterranee, nel caso di cave ubicate in prossimita' di corsi d'acqua; 3) allo schema complessivo della circolazione idrica sotterranea nonche' al grado di modificazione e/o compromissione che comporta lo svolgimento dell'attivita' estrattiva, in relazione alla locale situazione di vulnerabilita' degli acquiferi; c) il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato direttamente dai lavori di escavazione e ricomposizione ambientale o indirettamente nell'ulteriore e significativa fascia contermine all'area di cava, con particolare riferimento: 1) alla caratterizzazione fisico-meccanica delle formazioni interessate dai lavori di coltivazione compreso lo sterile; 2) alla valutazione delle modifiche delle condizioni attuali di stabilita' globali e locali del sito in seguito all'attivita' di escavazione, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente in materia ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128. 2. La relazione di cui al comma 1 comprende la seguente documentazione: a) carta geomorfologia; b) carta e sezioni geologiche e geolitologiche rappresentative; c) censimento dei punti d'acqua esistenti e carta e sezioni idrogeologiche interpretative; d) caratteristiche del giacimento, comprendenti la stima dei volumi del terreno agrario o vegetale, materiale di scoperta, materiali di scarto e materiali di cava in banco, prodotti di cava; e) certificati delle prove in sito e di laboratorio dei materiali di cava attestanti, in relazione alla loro natura, i parametri geotecnici e le caratteristiche geometriche, granulometriche, fisiche e chimiche; f) verifiche di stabilita' del pendio originario, dei fronti di scavo e del pendio finale, con particolare riferimento alla stabilita' dei terreni utilizzati per le opere di ricomposizione ambientale; g) quadro riassuntivo delle prove effettuate su materiali e prodotti di cava attestanti i requisiti geometrici granulometrici fisici e chimici da eseguire in relazione alla loro natura e alle prestazioni loro richieste, secondo le vigenti normative tecniche. In particolare per i seguenti materiali: 1) aggregati per il confezionamento di calcestruzzi: granulometria, indice di appiattimento, coefficiente Los Angeles, resistenza allo schiacciamento, resistenza all'usura contenuto in solfati carbonato di calcio silice silicati; 2) aggregati per il confezionamento di conglomerati bituminosi: granulometria, indice di appiattimento, coefficiente di forma, coefficiente Los Angeles, resistenza alla levigazione, resistenza all'abrasione superficiale, contenuto in carbonato di calcio silice silicati, caratteristiche drenanti fonoassorbenti e antiscivolamento; 3) aggregati per massicciate ferroviarie: granulometria, indice di appiattimento, coefficiente di forma, coefficiente Los Angeles, resistenza all'urto e all'usura, resistenza ai cicli di gelo e disgelo; 4) materiali granulari per rilevati e sottofondi: granulometria, prova di compattazione proctor, prove CBR, prove di volume in sito, coefficiente Los Angeles; 5) argille per la produzione di laterizi o cemento: granulometria, caratteristiche generali, umidita' naturale, limiti di atterberg, limite di ritiro, analisi chimiche e minerologiche; 6) filler o micronizzati o macinati: granulometria, coefficiente di forma, contenuto in solfati carbonato di calcio silice silicati; 7) pietre da costruzioni o ornamentali: caratteristiche geometriche, coefficiente Los Angeles, resistenza allo schiacciamento, resistenza all'usura e all'abrasione superficiale, resistenza ai cicli di gelo e disgelo, caratteristiche mineralogiche o petrografiche.

  15. Art. 15. Relazione ecologica 1. La relazione di cui all'Art. 13, comma 1, lettera b), attraverso lo studio delle caratteristiche abiotiche e biotiche dell'area di intervento e della porzione di territorio comunque interessate, definisce tutti gli strumenti utili alla progettazione dell'intervento con particolare riguardo alla realizzazione delle opere di recupero ambientale e degli interventi di compensazione ambientale ove previsti che devono assicurare la ricostituzione della funzionalita' degli ecosistemi. Sulla base della descrizione dello stato delle componenti ambientali contenuta nel rapporto ambientale di cui all'Art. 5 e di ulteriori indagini sull'area di cava e aree circostanti interessate dalle popolazioni animali e vegetali presenti, la relazione e' composta dai seguenti elementi minimi: a) la descrizione delle caratteristiche pedologiche e agronomiche, compresa l'analisi tipologica e la determinazione dei parametri caratteristici degli attuali potenziali e previsti usi agricoli; delle modalita' di stoccaggio conservazione e manutenzione del terreno agrario o vegetale rimosso; delle modalita' di reimpiego messa a dimora e fertilizzazione - compost letame sovescio ammendanti -, in relazione alle previste utilizzazioni o destinazioni dei suoli; del terreno agrario o vegetale preventivamente accantonato, della necessita' di ulteriore reperimento di terreno agrario o vegetale, sue caratteristiche e disponibilita' e provenienza; b) la descrizione delle popolazioni vegetali, dei tipi fisionomico-strutturali dei popolamenti forestali presenti, compresa l'analisi floristica e fitosociologica con la ricostruzione della serie dinamica della vegetazione, l'elenco delle specie previste per la rinaturazione, comunque compatibili con quelli preesistenti, quantita' e qualita', sesto di impianto, messa a dimora e fertilizzazione; c) la descrizione delle popolazioni animali presenti, l'elenco delle specie di interesse naturalistico e comunitario eventualmente presenti, che potrebbe essere danneggiate dalla realizzazione dell'intervento, le misure ed azioni di minimizzazione degli effetti causati, a breve medio e lungo termine, dall'esercizio dell'attivita' estrattiva; d) la descrizione delle caratteristiche paesaggisti che, delle vedute bellezze panoramiche e punti di visuale, del patrimonio architettonico, storico e culturale che potrebbe essere danneggiato dalla realizzazione dell'intervento, le misure ed azioni di minimizzazione degli effetti causati, a breve medio e lungo termine, dall'esercizio dell'attivita' estrattiva. 2. Alla relazione di cui al comma 1 e' allegato il programma di manutenzione delle opere in verde a breve medio e lungo termine, di durata comunque non inferiore a dieci anni a far data dal termine delle attivita' di cava, con il quale sono dettagliatamente illustrate tutte le azioni necessarie a garantire l'attecchimento e lo sviluppo delle specie vegetali utilizzate, il recupero delle fallanze, le attivita' di manutenzione ordinarie e straordinarie. 3. Nel caso di intervento di compensazione ambientale di cui all'Art. 6, comma 4, della legge regionale n. 2/2000, la relazione comprende, per quanto attiene le aree boschive, la stima del valore ecologico economico e sociale del bosco da eliminare e la stima dei costi di nuovo impianto comprensivi degli interventi di manutenzione.

  16. Art. 16. Relazione tecnica 1. La relazione tecnica di cui all'Art. 13, comma 1, lettera c) descrive dettagliatamente: a) la natura e l'estensione dei vincoli eventualmente gravanti sull'area d'intervento e sul circostante territorio, con particolare riguardo ai vincoli condizionanti di cui all'Art. 5, comma 6, della legge regionale n. 2/2000, anche con stralci della normativa e di elaborati grafici di piani territoriali generali e di settore vigenti; b) le tecniche e modalita' di escavazione e ricomposizione ambientale adottate, con specifico riferimento alla suddivisione dell'area di cava in fasi e lotti di coltivazione, superfici volumi e tempi di svolgimento di ciascuna attivita'; c) il quadro riepilogativo, distinto per fasi e lotti, delle quantita' di materiali estratti con indicati superfici e volumi del: 1) terreno agrario o vegetale; 2) materiale di scoperta; 3) materiale di scarto; 4) materiale di cava utile; 5) materiale estratto totale di cui alle lettere precedenti; d) il quadro riepilogativo, distinto per fasi e lotti, delle quantita' di materiali utilizzati nelle opere di ricomposizione con indicati superfici e volumi di: 1) terre e rocce da scavo, ai sensi dell'Art. 6, comma 7, lettera a) della legge regionale n. 2/2000, con indicate qualita' e provenienza; 2) materiale di scoperta o di scarto provenienti dalla stessa attivita' di cava o da altre attivita' autorizzate, ai sensi dell'Art. 6, comma 7, lettera b) della legge regionale n. 2/2000 con indicate qualita' e provenienza; 3) materiale proveniente dalle attivita' di frantumazione selezione lavaggio provenienti dalla stessa attivita' di cava o da altre attivita' autorizzate, ai sensi dell'Art. 6, comma 7, lettera c) della legge regionale n. 2/2000 con indicate qualita' e provenienza; 4) terreno agrario o vegetale, qualita' e provenienza; 5) materiale di riporto totale di cui alle lettere precedenti; e) le modalita' di accantonamento del materiale estratto con particolare riferimento al terreno agrario o vegetale, che in ogni caso deve formare adeguati cumuli atti a preservarne le caratteristiche agro-pedologiche; f) le modalita' di movimentazione interna stoccaggio lavorazione trasformazione dei materiali estratti in particolare piste e rampe di accesso ai fronti di scavo, viabilita' interna, la complessiva organizzazione dei lavori e del ciclo produttivo; g) le caratteristiche degli impianti e dei macchinari per l'estrazione dei materiali di cava la prima lavorazione e trasformazione dei prodotti di cava; h) le caratteristiche del materiale di cava, con specifico riferimento alle categorie di materiali indicate all'Art. 12, comma 2, della legge regionale n. 2/2000, la destinazione d'uso, gli impianti o le industrie cui sono destinati, la prevista durata dell'attivita' di cava in relazione alla capacita' produttiva e alle esigenze degli impianti o delle industrie; i) le caratteristiche della rete viaria esterna esistente, della verifica della sua idoneita' ad essere impiegata a servizio dell'attivita' di cava e della eventuale proposta di interventi tesi a mitigare l'impatto del traffico pesante derivante dall'attivita' stessa; j) le caratteristiche delle opere di recupero ambientale, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione con particolare riferimento alle singole fasi o lotti di coltivazione, ai tempi di attuazione e relativi costi, della destinazione finale dell'area e sua compatibilita' con l'ambiente e il territorio circostante. Al fine di assicurare le funzioni idrauliche e idrogeologiche precedentemente svolte dai terreni oggetto di attivita' di cava si dovranno utilizzare materiali idonei e compatibili a tale scopo. k) le caratteristiche delle opere di compensazione di cui all'Art. 6, comma 4, della legge regionale n. 2/2000; l) le modalita' di attuazione, in relazione alle diverse fasi e lotti di coltivazione, degli interventi e del programma di manutenzione di cui alla relazione ecologica; m) le opere e gli accorgimenti adottati al fine di minimizzare gli impatti sull'ambiente derivanti dallo svolgimento dell'attivita' estrattiva, con particolare riferimento alla presenza di vincoli condizionanti di cui all'Art. 5, comma 6, della legge regionale n. 2/2000, e alla mitigazione degli impatti derivanti dalle attivita' di lavorazione dei materiali estratti ubicati all'interno o all'esterno dell'area di cava. 2. Nel caso di interventi di ampliamento o completamento di cave in esercizio la relazione tecnica descrive il quadro autorizzativo dell'attivita' di cava dei connessi o correlati impianti di lavorazione o trasformazione ubicati all'interno o all'esterno dell'area di cava. 3. Nel caso di attivita' di cava per il fabbisogno ordinario, la relazione di cui al comma 1 deve illustrare la rispondenza dell'intervento al provvedimento di riconoscimento della disponibilita' del giacimento di cui all'Art. 5-bis, comma 16, della legge regionale n. 2/2000 e della congruita' dell'eventuale suddivisione per stralci funzionali del progetto.

  17. Art. 17. Computo metrico estimativo 1. Il computo metrico estimativo delle opere e dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale deve essere redatto utilizzando il prezziario regionale vigente. Per eventuali prezzi non ricompresi si fa riferimento ai listini delle locali Camere di commercio ovvero, in difetto, ai locali prezzi di mercato.

  18. Art. 18. Elaborati grafici e cartografie 1. Gli schemi grafici e gli elaborati cartografi illustrano in maniera precisa ed esaustiva tutti gli elementi conoscitivi richiesti e, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione e alla tipologia dell'intervento, sono costituiti: a) corografia generale costituita da estratto di Tavoletta IGM 1:25.000 o altra idonea cartografia, con indicata l'area oggetto dell'intervento di cava, la localizzazione dei connessi o correlati impianti di prima lavorazione o trasformazione, la viabilita' interessata, i confini comunali, altre attivita' di cava in esercizio o dismesse; b) planimetria catastale scala 1:2.000 o 1:5.000 in relazione alle dimensioni dell'intervento contenente il piano particellare delle proprieta' interessate, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, perimetro e vertici dell'area di intervento, fasi e lotti di coltivazione; c) monografia dei caposaldi di riferimento, di cui al successivo Art. 25 delle presenti norme regolamentari, facilmente individuabili sul terreno e riferiti a punti trigonometrici della rete geodetica dell'Istituto geografico militare ovvero a punti fiduciari catastalmente definiti; coordinate x, y, z; d) planimetria dei punti quotati derivante da apposito rilievo plano-altimetrico da eseguire con idonee metodologie, scala 1:2.000 o 1:5.000, contenente vertici e caposaldi di riferimento; e) planimetrie generali a curve di livello dello stato attuale e modificato dell'area di intervento, compresa un'ulteriore e significativa fascia contermine, scala 1:2.000 o 1:5.000 con equidistanza, rispettivamente, non superiore a un metro o due metri, con indicato il perimetro di fasi e lotti di coltivazione, traccia delle sezioni; f) planimetrie a curve di livello della singola fase di coltivazione, scala 1:2.000 o inferiore con equidistanza un metro o inferiore, traccia delle sezioni; g) sezioni topografiche di cui alle lettere e) ed f) con indicazione dei punti rappresentativi del perimetro delle fasi e lotti di coltivazione e contenenti il profilo iniziale o finale; h) computo dei volumi di materiali da estrarre da eseguire con appropriate metodologie; i) planimetria generale con indicate le aree estrattive, le piste di arroccamento, la viabilita' interna, le aree di lavorazione deposito e stoccaggio dei prodotti di cava, dei materiali di scoperta, di scarto, del terreno vegetale e agrario; j) schemi grafici e funzionali nel numero articolazione e scale utili a permettere la migliore individuazione di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche e funzionali di tutte le attivita' connesse all'escavazione, movimentazione, lavorazione e trasformazione dei materiali e dei prodotti di cava; k) rappresentazione tridimensionale dello stato originario e modificato; l) documentazione fotografica dello stato originario del paesaggio da significativi punti di visuale; m) simulazione fotografica o rappresentazione con altri adeguati sistemi della previsione di ricostruzione del paesaggio; n) planimetria delle opere di recupero ambientale con approfondimenti tematici relativi agli aspetti pedologici e agronomici, botanici e faunistici; o) schemi grafici e funzionali nel numero articolazione e scale utili a permettere la migliore individuazione di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche e funzionali di tutte le opere di recupero ambientale; p) elaborati grafici dei manufatti e degli impianti nel numero e nella articolazione prevista dai singoli regolamenti comunali; q) eventuali ulteriori elaborati utili a rendere chiari studi, analisi ed elaborazioni.

  19. Art. 19. Valutazione di impatto ambientale 1. La valutazione di impatto ambientale e' effettuata dalla Regione nell'ambito della conferenza di cui all'Art. 7, comma 4, della legge regionale n. 2/2000 sia nei casi previsti dall'Art. 11, comma 4, sia nei casi in cui la verifica di compatibilita' ambientale di cui all'Art. 11 o la verifica di cui all'Art. 4 della legge regionale n. 11/1998, si siano concluse con la necessita' di effettuare la valutazione di impatto ambientale, rispettivamente nel caso di autorizzazioni per il fabbisogno ordinario o straordinario di cui all'Art. 8, commi 1 e 6-bis, della legge regionale n. 2/2000.

  20. Art. 20. Autorizzazioni per il fabbisogno ordinario 1. L'autorizzazione per il soddisfacimento del fabbisogno ordinario di cui all'Art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2000 e' rilasciata sulla base delle quantita' da utilizzare nei previsti impianti di prima lavorazione di materiali di cava o trasformazione di prodotti di cava ubicati sul territorio regionale. Nei casi di interventi di ampliamento o completamento si tiene conto delle quantita' di materiale estratte dichiarate con le perizie giurate presentate ai sensi dell'Art. 11, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 2/2000. 2. Nel caso di attivita' di cava che effettuino anche attivita' di recupero e riciclaggio di rifiuti inerti alle quantita' di cui al comma 1 possono essere aggiunte le quantita' di materiali inerti riciclati.

  21. Art. 21. Autorizzazioni per il fabbisogno straordinario 1. L'autorizzazione all'esercizio di cava per il soddisfacimento del fabbisogno straordinario di cui all'Art. 8, comma 6-bis, della legge regionale n. 2/2000, e' rilasciata, qualora, sulla base del progetto dell'opera pubblica predisposto dal committente o dalla ditta appaltatrice dei lavori risulti la necessita', al netto dei materiali di scavo derivanti dalla realizzazione dell'opera stessa, di ulteriori materiali o prodotti di cava in quantita' uguale o superiore a 100.000 metri cubi. 2. La richiesta per l'autorizzazione di cui al comma 1, indica le quantita' e la qualita' dei materiali o prodotti di cava necessari, la localizzazione e la distanza dei cantieri di lavoro rispetto all'area di cava richiesta e delle cave in esercizio presenti sul territorio. Alla richiesta e' allegato il progetto definitivo di cui all'Art. 13, commisurato per le superfici e le quantita' esclusivamente necessarie a soddisfare le necessita' derivanti dall'opera pubblica.

  22. Art. 22. Concessioni 1. La concessione di coltivazione di giacimenti di cava e' rilasciata su giacimenti di cui sia stata riconosciuta la disponibilita' ai sensi dell'Art. 5-bis della legge regionale n. 2/2000. 2. La convenzione di cui all'Art. 8-bis, comma 2, della legge regionale n. 2/2000 prevede oneri e obblighi a carico del concessionario e in favore del comune e dell'ente proprietario dei suoli, compresi i prezzi di cessione del diritto di superficie e i diritti di escavazione.

  23. Art. 23. Compiti della giunta regionale 1. La giunta regionale con proprio atto: a) impartisce direttive e istruzioni tecniche per la determinazione delle modalita' di pagamento e di utilizzo del contributo di cui all'Art. 12 della legge regionale n. 2/2000; b) detta le modalita' per il coordinamento dell'attivita' di vigilanza, ai sensi dell'Art. 14 della legge regionale n. 2/2000; c) adotta schede informative e liste di controllo per lo svolgimento delle attivita' di accertamento dei giacimenti, la presentazione della perizia giurata, della statistica mineraria e regionale; d) impartisce direttive e istruzioni tecniche per la progettazione, la presentazione e l'esame delle richieste di accertamento e di autorizzazione di attivita' di cava di argille o pietre ornamentali a carattere artigianale e comunque inferiori a 1.000 metri cubi all'anno.

  24. Art. 24. Subingresso nelle coltivazioni 1. Nel caso di cui all'Art. 9 della legge regionale n. 2/2000, la richiesta di subingresso nella titolarita' dell'autorizzazione, con allegato il titolo da cui risulti la disponibilita' dell'area di coltivazione, deve contenere: a) quanto previsto all'Art. 12, comma 1, lettere a), c) ed e); b) la relazione tecnico-economica di cui all'Art. 12, comma 2, lettera a); c) lo stato di avanzamento dell'attivita'. Titolo IV ADEMPIMENTI E VIGILANZA

  25. Art. 25. Caposaldi 1. Il titolare dell'autorizzazione, prima dell'inizio dei lavori, e' tenuto ad apporre caposaldi di riferimento dello stato di avanzamento dell'attivita' nel rispetto delle previsioni progettuali e delle eventuali prescrizioni impartite dai funzionari incaricati della vigilanza. 2. I caposaldi di cui al comma 1 sono differenziati in permanenti e provvisori e devono essere comunque facilmente individuabili sul terreno. Quelli permanenti sono apposti nel numero necessario, comunque non inferiore a sei, a individuare i vertici del perimetro del giacimento, il perimetro dell'area di cava autorizzata, altri punti rappresentativi di fasi e lotti di coltivazione, interni od esterni all'area di cava. Quelli provvisori sono apposti all'interno dell'area di cava nel numero sufficiente a rappresentare lo stato di avanzamento di ciascuna fase o lotto di coltivazione.

  26. Art. 26. Perizia giurata 1. Alla perizia giurata di cui all'Art. 11, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 2/2000 e' allegata una relazione che contiene: a) la descrizione delle attivita' svolte riferite alle singole fasi del progetto; b) la quantita' dei volumi estratti come risultante dal calcolo di cui al comma 2, lettera d); c) la categoria di materiale di cava di cui all'Art. 12, comma 2, della legge regionale n. 2/2000; d) la quantita', qualita' e provenienza degli eventuali materiali assimilabili, rifiuti inerti e materiali utilizzati per la produzione di inerti e per le attivita' di ricomposizione ambientale. 2. Alla perizia giurata sono allegati, altresi', i seguenti documenti: a) la planimetria dei punti quotati dello stato attuale di avanzamento, con indicate le corrispondenti quote dello stato di avanzamento precedente, del terreno iniziale e finale, dei vertici del giacimento e dei caposaldi di riferimento di cui agli Art. 18, comma 1, lettera c) e 25; b) la planimetria a curve di livello dello stato attuale di avanzamento da eseguire alla stessa scala del progetto approvato, con indicate le stesse fasi e lotti di coltivazione, le aree di escavazione e di ricomposizione ambientale oggetto degli interventi eseguiti nel periodo di riferimento, traccia delle sezioni; c) le sezioni topografiche del: 1) profilo iniziale del terreno; 2) profilo di progetto a termine coltivazione; 3) profilo dello stato attuale di avanzamento; 4) profilo dello stato di avanzamento precedente; d) il calcolo dei volumi di cui comma 1, lettera b) estratti nel periodo gennaio-dicembre dell'anno precedente; e) il quadro riepilogativo delle quantita' di materiali utilizzati negli impianti o industrie ubicate all'interno o all'esterno dell'area di cava, ubicazione e caratteristiche; f) l'aggiornamento del quadro riassuntivo di cui all'Art. 14, comma 2, lettera g), nel caso di ulteriori prove sui materiali o prodotti di cava; g) l'eventuale documentazione attestante la certificazione dei materiali o prodotti di cava; h) la scheda debitamente compilata redatta sulla base dello schema adottato dalla giunta regionale ai sensi dell'Art. 23, comma 1, lettera c). 3. La documentazione di cui al comma 2, lettere a), b) e c) deriva da un rilievo plano-altimetrico da eseguire nei mesi di novembre-dicembre dell'annualita' di riferimento e di norma nel periodo in cui e' stato effettuato il rilievo dell'anno precedente. Il rilievo e' sempre riferito ai caposaldi di cui di cui agli Art. 18, comma 1, lettera c) e 25. 4. Il titolare della autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di cava, ai sensi dell'Art. 11, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 2/2000 presenta e sottoscrive la perizia di cui al comma 1, giurata dal direttore dei lavori di cava. La documentazione di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) e' redatta e sottoscritta da tecnici abilitati. La documentazione di cui al comma 2, lettere e), f), g) e h) e' redatta e sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione.

  27. Art. 27. Garanzie patrimoniali 1. La garanzia di cui all'Art. 10, comma 1 della legge regionale n. 2/2000 e' prestata per la durata dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale previsti dal progetto approvato. Al termine dei lavori la garanzia e' svincolata sulla base del verbale di cui all'Art. 13, comma 2 della legge regionale n. 2/2000 con eccezione della parte relativa al programma di manutenzione di cui all'Art. 15, comma 2 da svincolare decorsi dieci anni. 2. Alla richiesta di svincolo parziale della garanzia di cui all'Art. 10, comma 4, della legge regionale n. 2/2000 e' allegata la dichiarazione, a firma del direttore dei lavori di cava di cui all'Art. 11, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 2/2000, di regolare esecuzione dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale delle fasi o lotti di coltivazione per le quali e' stata prestata la garanzia fideiussoria.

  28. Art. 28. Ultimazione dei lavori di cava 1. L'accertamento della ultimazione dei lavori di cava e' effettuato nei tre mesi successivi alla comunicazione di cui all'Art. 13, comma 1, della legge regionale n. 2/2000, salvo la necessita' di eseguire le indagini di cui al comma 4. 2. Alla comunicazione di cui al comma 1 e' allegata la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori di coltivazione e ricomposizione sottoscritta dal direttore dei lavori di cava di cui all'Art. 11, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 2/2000, comprensiva del quadro riassuntivo delle quantita' delle superfici e volumi estratti, come previste dalle diverse fasi di coltivazione e con riferimento alle quantita' dichiarate con le perizie giurate presentate. 3. Ai sensi dell'Art. 13, comma 2, della legge regionale n. 2/2000, i tecnici incaricati della vigilanza provvedono all'accertamento della regolare esecuzione dei lavori tramite visite e sopralluoghi dell'area di cava senza ausilio di particolare attrezzatura o strumentazione o qualora ritenuto necessario tramite un programma di indagini da eseguire a carico del titolare. 4. Il programma di cui al comma 3 prevede, in relazione alla tipologia dell'intervento di cava, alle caratteristiche dei terreni interessati e alle previsioni progettuali, la realizzazione di indagini geofisiche o geognostiche, il prelevamento e l'analisi di campioni di terreno e di acqua, anche all'esterno dell'area di cava, indagini agronomiche e vegetazionali, quant'altro necessario a verificare la rispondenza dei lavori effettuati rispetto al progetto autorizzato.

  29. Art. 29. Vigilanza 1. L'attivita' di vigilanza di cui all'Art. 14, comma 1, della legge regionale n. 2/2000 concerne la verifica della regolare esecuzione dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale previsti dal progetto approvato, comprese le eventuali prescrizioni impartite con l'autorizzazione, e il controllo delle superfici oggetto dell'attivita' di cava e dei volumi di materiali estratti. 2. Il controllo di cui al comma 1 e' effettuato, anche con ausilio di strumentazione tecnica, con riferimento ai vertici del giacimento e ai caposaldi di cui agli Art. 18, comma 1, lettera c) e 25 e allo stato di avanzamento presentato con delle perizie giurate di cui all'Art. 26, comma 2, lettera b). Ove ritenuto necessario, i tecnici incaricati delle funzioni di vigilanza possono individuare ulteriori caposaldi di riferimento in relazione allo stato di avanzamento dell'attivita' e alla prevista suddivisione dell'area di cava in fasi o lotti di coltivazione. 3. L'attivita' di vigilanza di cui al comma 1 sono eseguite periodicamente con frequenza comunque non inferiore ad un anno, da stabilire per ogni attivita' in relazione alla dimensione e alle caratteristiche dell'area di cava. Ai sensi dell'Art. 11, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 2/2000, le operazioni di accertamento o le verifiche di cui al comma 1, anche comprensive delle indagini di cui all'Art. 28, comma 4, sono effettuate tramite il personale, le attrezzature, la strumentazione messa a disposizione dal titolare dell'autorizzazione o con oneri a carico qualora non adeguata o non disponibile.

  30. Art. 30. Abrogazioni 1. Il Regolamento regionale 24 maggio 2000, n. 4, e' abrogato. Il presente Regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare come Regolamento della Regione Umbria. Perugia, 17 febbraio 2005 LORENZETTI

Regional Regulation No. 3 implementing Regional Act No. 2 of 2000 making provision on quarries · Nelum