Regional Regulation No. 29 on allowed fishing gear, their use and on periods when fishing is prohibited in internal waters of Emilia Romagna Region
Made 1993-08-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy · Emilia-Romagna
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- inland fisheries, non-commercial fishing, fishing gear/fishing method, fishing area, fishery management and conservation
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Regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 ATTREZZI E MODALITA’ DI USO CONSENTITI PER LA PESCA. PERIODI DI DIVIETO DI PESCA DELLE SPECIE ITTICHE NELLE ACQUE INTERNE DELL'EMILIA ROMAGNA. Bollettino Ufficiale n. 71 del 18.8.1993 Testo coordinato con le modifiche apportate da: R.R. 5 aprile 1995 n. 17 R.R. 3 aprile 1998 n. 9 Art. 1 Attrezzi e periodi di pesca nelle acque interne 1. La pesca nelle acque interne e’ consentita nei periodi, con gli attrezzi e secondo le modalita' previste dal presente regolamento. TITOLO I PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE <<A>> Art. 2 (sostituito comma 8 e aggiunti commi 8 bis e 8 ter da art.1 R.R. 3 aprile 1998 n.9) Attrezzi consentiti ai pescatori in possesso della licenza per la pesca professionale 1. Ad ogni pescatore, in possesso di licenza per la pesca professionale in corso di validita', e’ consentito l'uso personale dei seguenti attrezzi, con le modalita' indicate per ciascuno: a) archetto (dialettale <<arto’>>). Bocca a semi-arco: altezza massima cm. 90; diametro massimo cm. 90; lunghezza massima dell'attrezzo cm. 250. Lunghezza del primo inganno: almeno cm. 60, con maglia non inferiore a mm. 24; secondo inganno: lunghezza massima cm. 190, con maglia non inferiore a mm. 10. L'attrezzo non puo’ avere piu’ di tre inganni. L'archetto non e’ consentito per la pesca nelle lagune; b) filare tramagliato o tramaglio (dialettale <<tramai>>). Lunghezza massima della rete m. 25; altezza massima della rete m. 1,50; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 20. E' sempre vietato l'uso del tramaglio a strascico. Il tramaglio non e’ consentito per la pesca nelle lagune; c) bilancione a mano ed a carrucola (dialettale <<blanzo’>>). Lato massimo della rete m. 15; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 24. E' consentito l'uso del bilancione recante nel centro un quadrato di rete di lato non superiore a m. 6, con maglie di lato non inferiore a mm. 10. Nel fondo della rete, quando la pesca viene esercitata in acque dove e’ prevalente la presenza di specie ittiche marine, e’ consentita l'applicazione di un altro quadrato di rete <<fissetta>> di lato non superiore a m. 4, con maglie di lato non inferiore a mm. 6. Esclusivamente per il recupero del pesce gia’ catturato, e’ consentito l'uso del guadino anche a carrucola del diametro non superiore a m. 1 con maglie di lato non inferiore a mm. 6. La distanza tra bilancione e bilancione, per gli attrezzi di nuovo impianto misurata tra i lati esterni piu’ vicini degli attrezzi, non dovra’ essere inferiore a m. 200; d) bilancella a mano ed a carrucola. Lato massimo della rete m. 6; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 18. E' consentito l'uso della bilancia recante nel centro un quadrato di rete <<fissetta>>, di lato non superiore a m. 2, con maglie di lato non inferiore a mm. 10. Il lato della fissetta non puo’, comunque, essere maggiore di un terzo del lavoro massimo della rete. Quando la pesca viene esercitata in acque dove e’ prevalente la presenza di specie ittiche marine e’ consentito che la fissetta abbia maglie di lato non inferiore a mm. 6. La distanza fra bilancia e bilancia misurata tra i lati esterni piu’ vicini degli attrezzi, non dovra’ essere inferiore a m. 25; e) bilancino o quadratello (dialettale <<blanze’>>). Lato massimo della rete m. 1,50. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10. La distanza tra bilancino e bilancino, misurata tra i lati esterni piu’ vicini degli attrezzi, non dovra’ essere inferiore a m. 20; f) guada o ligorsa. Lunghezza massima di lato strisciante m. 1,50; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 20. Per la sola pesca dei latterini e delle alborelle (dialettale <<acquadelle>>) la lunghezza del lato strisciante non puo’ essere superiore a m. 1 mentre il lato delle maglie non puo' essere inferiore a mm. 6; g) bertavello o bigullo, con o senza ali, o cogollo (dialettale <<cogol>>). Diametro massimo della bocca m. 1,50; il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 10; il lato delle maglie delle eventuali ali non deve essere inferiore a mm. 14; la lunghezza delle ali non deve superare i m. 30 e non deve superare la meta’ del corso d'acqua; la distanza tra gli attrezzi nei punti piu’ vicini non deve essere inferiore a m. 30 per quelli con ali e m. 5 per quelli senza ali; h) durlindana o piacentina (rete a bilancia montata su natante e manovrata a mezzo di carrucola fissata alla estremita’ di un palo). Le caratteristiche della bilancia sono quelle di cui alla lett. d); i) nassa (dialettale <<canarola>>). La distanza tra le corde metalliche o tra le maglie delle reti non deve essere inferiore a mm. 12; l) tirlindana: lenza con uno o piu’ ami per la pesca al traino; m) mazzacchera, mazzangola, bigattara o morsella. L'ombrello per raccogliere la anguille deve essere di rete con maglie di lato non inferiore a mm. 8; n) da una a tre canne, con uno o piu’ ami per ciascuna, con o senza mulinello, con esca naturale o finta, collocate entro uno spazio di m. 15. Nelle acque del fiume Po, inoltre, e’ consentito l'uso dei seguenti attrezzi: o) tramaglione. Lunghezza massima della rete: m. 100, altezza massima della rete: m. 2; il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm. 20; p) sparviero (o <<jazzo>> o <<ghiaccio>>), limitatamente alle acque ove e’ prevalente la presenza di specie ittiche marine. 2. Nei tratti del fiume Po confinanti con altre regioni, fino a quando la pesca non sara’ regolata da apposito regolamento interregionale, possono essere usati, con l'osservanza delle rispettive limitazioni, sia le reti che gli attrezzi consentiti per i rispettivi tratti di fiume nelle province interessate della Lombardia e del Veneto. 3. Nelle zone <<A>> e’ consentita inoltre la piccola pesca marittima, a mezzo natante con relativo equipaggio, se il capo-barca e’ in possesso della licenza per la pesca professionale nelle acque interne. 4. Gli attrezzi soprindicati che vengono posati in acqua e lasciati incustoditi, quando cio’ non ostacoli la navigazione e gli altri attrezzi di pesca, devono essere muniti di un contrassegno, che consenta la facile identificazione della presenza del proprietario, ed essere segnalati a mezzo galleggiante. I contrassegni sono rilasciati dalle Amministrazioni provinciali territorialmente competenti. Essi devono essere sostituiti, su richiesta dell'interessato, quando risultino non chiaramente decifrabili. 5. Non e’ consentito l'uso contemporaneo di piu’ di uno degli attrezzi di cui alle precedenti lettere c), d) ed e). 6. Gli attrezzi non devono occupare piu’ della meta’ dello specchio d'acqua considerato a livello di media marea. 7. La manovra del bilancione e’ compiuta unicamente dal titolare della licenza per la pesca professionale il quale puo’ farsi aiutare dai componenti del nucleo familiare anche se non muniti di licenza di pesca. ** 8. Nelle acque salmastre interne ove sono prevalenti le specie ittiche marine, sede di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e utilizzate per la molluschicoltura, oltre alla pesca tradizionale delle specie ittiche marine consentite, e’ altresi’ permessa la pesca dei molluschi bivalvi ai pescatori in possesso della licenza tipo A nei tempi, con gli attrezzi e secondo le modalita’ stabilite dal Presidente della Provincia nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui alla legge 2 maggio 1977, n. 192 (Norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi).** **8 bis. Al fine di tutelare nelle acque di cui al comma 8 il giusto equilibrio biologico ambientale, nonche’ un razionalizzato prelievo delle risorse, il Presidente della Provincia puo’ riservare la pesca, secondo le condizioni di cui allo stesso comma, ai pescatori di professione aderenti ad organismi associativi, anche appositamente costituiti, che attraverso forme di autocontrollo garantiscano il rispetto delle esigenze previste dal presente comma assumendosi le relative responsabilita’. 8 ter. Il Presidente della Provincia, nel caso intenda esercitare la facolta’ di cui al comma 8 bis, determina in via generale le caratteristiche, le modalita’ e le finalita’ delle forme di autocontrollo.** Art. 3 (gia’ modificata lett. a) comma 3 e comma 4 da art. 1 R.R. 5 aprile 1995 n. 17; poi aggiunta lett. c) bis al comma 3 e sostituito comma 6 da art. 2 R.R. 3 aprile 1998 n. 9) Attrezzi consentiti per la pesca sportiva e per la pesca ricreativa 1. Ad ogni pescatore, in possesso di licenza per la pesca dilettantistica in corso di validita’, e’ consentita la pesca sportiva con l'uso dei seguenti attrezzi e con le modalita’ indicate: a) da una a tre canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di m. 10 e ciascuna armata con non piu’ di tre ami; b) una mazzacchera: l'ombrello per raccogliere le anguille deve essere di rete con maglie di lato non inferiore a mm. 8; c) una lenza a mano, con uno o piu’ ami. L'attrezzo puo’ essere usato soltanto da fermo o da natante; d) una bilancella con lato massimo della rete di m. 1,50 montata su un palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10. Quando la pesca viene esercitata in acque dove e’ prevalente la presenza di specie ittiche marine e’ consentito che il lato delle maglie sia non inferiore a mm. 6. 2. Durante l'uso della bilancella e’ proibito guadare, ranzare ed intorbidire l'acqua. E' inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune che attraversi il corso dell'acqua. E' proibito l'uso della bilancella dove la massima larghezza dello specchio d'acqua e’ inferiore a m. 3 e la profondita’ e’ inferiore a m. 0,50. 3. Ai pescatori, in possesso della licenza per la pesca dilettantistica in corso di validita’, e’ consentita inoltre la pesca ricreativa nelle zone ittiche classificate <<A>> - e nei canali di bonifica che vi sono compresi - con i seguenti attrezzi e con le modalita’ indicate: a) bilancia con lato massimo della rete non superiore a m. 6, montata su palo di manovra; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 20; all'interno di detta rete e’ consentita l'applicazione di una fissetta di lato non superiore ad un terzo del lato massimo della rete e con maglie di lato non inferiore a mm. 10. **Quando la pesca e’ esercitata in acque dove e’ prevalente la presenza di specie ittiche marine le caratteristiche dell'attrezzo sono le seguenti: lato della rete non superiore a m. 6 con maglie di lato non inferiore a mm. 12 e fissetta con maglie non inferiori a mm. 6**. b) durlindana: rete a bilancia, avente le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1 - lettera h) montata su natante e manovrata a mezzo carrucola fissata all'estremita’ di un palo; c) bilancione fisso. L'attrezzo e’ costituito da una rete di forma quadrangolare montata su un sistema di sollevamento fisso con piattaforma di manovra. Il sistema di sollevamento (e il capanno) puo’ essere montato su palafitta, ovvero su galleggiante fisso ancorato saldamente al terreno. I lati della rete non possono superare i m. 15; il lato della maglia non puo’ essere inferiore a mm. 24. E' consentita l'applicazione, all'interno, di una rete quadrangolare avente lati non maggiori di m. 6 e maglie di lato non inferiore a mm. 12. Nel fondo di detta rete e’ consentita l'applicazione di un quadro di rete <<fissetta>> di lato non superiore a m. 2 e con maglie di lato non inferiore a mm. 6. La rete del bilancione non deve occupare piu’ della meta’ della larghezza dello specchio d'acqua misurato a livello medio di bassa marea. **c) bis. sparviero (o <<jazzo>> o <<ghiaccio>>), limitatamente alle acque ove e’ prevalente la presenza di specie ittiche marine. ** 4. L'uso dei bilancioni fissi puo’ essere consentito dalla Provincia territorialmente competente, sentita la Commissione ittica di zona, solamente se sono montati su strutture predisposte i cui proprietari siano in possesso della concessione rilasciata dell'autorita’ **idraulica** competente. 5. La Provincia, entro sessanta giorni dalla emanazione del presente regolamento, al fine di assicurare la salvaguardia delle presenze ed il ciclo biologico delle specie ittiche previste dal piano ittico nel bacino idrografico, sentita o su proposta della commissione di gestione di zona, stabilisce il numero massimo dei bilancioni fissi di cui puo’ essere consentito l'impiego, nonche’ l'ubicazione degli stessi nei tratti di corsi d'acqua appositamente delimitati. Nel caso di accertato sovrannumero, anche limitato a specifiche zone, la Provincia provvede a: a) programmare il trasferimento di attrezzi in modo da rendere la loro distribuzione complessiva compatibile con le esigenze di tutela della fauna ittica stabilite dal piano ittico del bacino idrografico; b) programmare l'esaurimento degli attrezzi in eccesso fino a raggiungere il numero massimo previsto. La provincia rilascia le autorizzazioni all'uso dei bilancioni fissi ammessi. Per gli impianti in sovrannumero, sino al trasferimento e comunque nell'ambito del piano di bacino, la Provincia dispone limitazioni alla pesca con il bilancione, incidendo sulle caratteristiche degli attrezzi, sulle modalita’ di pesca o consentendo l'esercizio della pesca solo a giorni alterni o con le altre modalita' ritenute opportune per consentire esclusivamente prelievi compatibili. ** 6. Durante l'uso del bilancione e’ proibita ogni forma di pasturazione. Durante i periodi di divieto la rete deve essere resa inutilizzabile anche mediante il fermo dell'impianto di sollevamento, con le modalita’ stabilite dalle Province. E' consentito l'uso di una lampada elettrica di servizio, a luce diffusa, di potenza non superiore a 60 watt, oppure di altra fonte luminosa di corrispondente intensita’, fissata in modo stabile all'impianto di sollevamento ad una altezza non inferiore a m. 2,5 dal livello dell'acqua. La luce potra’ rimanere sempre accesa solo se di colore rosso: in caso contrario la si potra’ tenere accesa solamente per operazioni di servizio, quali l'immersione ed il sollevamento della rete dall'acqua ed il recupero del pescato. Le distanze fra bilancione e bilancione, misurate tra i lati esterni piu’ vicini degli attrezzi, non dovranno essere inferiori a m. 20. I documenti di autorizzazione delle attrezzature e del bilancione fisso devono essere esibiti a richiesta del personale di vigilanza.**. 7. L'adeguamento degli attrezzi e della loro ubicazione, in conformita’ ai provvedimenti emanati dalla provincia, sull'insediamento dei bilancioni, deve essere attuato entro novanta giorni dalla loro esecutivita’. Dopo tale scadenza la pesca puo’ essere consentita dal Presidente della Provincia esclusivamente con alternanze che consentano prelievi compatibili. TITOLO II PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE <<B>> E <<C>> Art. 4 Attrezzi consentiti ai pescatori professionali iscritti negli elenchi di cui alla Legge 13 marzo 1958, n. 250 (previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne) 1. Ad ogni pescatore in possesso della licenza per la pesca professionale in corso di validita’ potra’ essere consentita dalla Provincia, sentita la Commissione ittica di bacino, la pesca professionale - con gli attrezzi autorizzati per la zona <<A>> - esclusivamente in determinati tratti dei corsi d'acqua classificati in zona <<B>>. Nei tratti classificati in zona <<B>> concessi alla pesca professionale la Provincia puo’ vietare ogni forma di pesca a chi non risulti titolare della relativa autorizzazione. 2. La pesca da natante e’ vietata, fatta eccezione per la pesca di professione e limitatamente per la posa ed il recupero delle reti e del pescato. Art. 5 (eliminato ultimo capoverso del comma 1 da art. 2 R.R. 5 aprile 1995 n. 17) Attrezzi consentiti ai pescatori dilettanti per la pesca sportiva e per la pesca ricreativa 1. Nei tratti di corsi d'acqua compresi nelle zone classificate <<B>> sono consentiti: a) da una a tre canne, con o senza mulinello, munite ciascuna con non piu’ di tre ami, collocate entro uno spazio di m. 10; b) una bilancella con lato massimo della rete di m. 1,50 montata su palo di manovra la cui lunghezza non puo’ superare i m. 10. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10. Durante l'uso della bilancella e’ proibito guadare, ranzare, ed intorbidire l'acqua. E' inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune attraverso il corso d'acqua. E' proibito l'uso della bilancella quando la larghezza dello specchio d'acqua e' inferiore a m. 3 e la profondita’ e’ inferiore a m. 0,50; c) una mazzacchera: ombrello di rete per raccogliere le anguille con maglie di lato non inferiore a mm. 8; d) da una a tre lenze a mano con non piu’ di tre ami ciascuna. **...** 2. Ai pescatori muniti della licenza di pesca dilettantistica puo’ essere consentita inoltre la pesca ricreativa con i bilancioni fissi ancora esistenti nelle acque della zona <<B>> che, al 31 dicembre 1992 sulla base degli accertamenti effettuati dalle Province, siano risultati compatibili con le esigenze di gestione ittica del bacino. In base al piano di gestione ittica adottato dalla provincia territorialmente competente, potra’ essere disposta la soppressione dei predetti bilancioni con ordinanza del Presidente della Provincia o la limitazione delle catture, incidendo sulle caratteristiche degli attrezzi, sulle modalita’ di pesca, sulle giornate di esercizio o con altre modalita’ ritenute idonee a tutelare il patrimonio ittico. 3. Nelle acque di categoria <<C>> ad ogni pescatore e’ consentito esercitare la pesca con una canna armata con amo, con o senza mulinello. E' consentita la pesca al lancio con esca artificiale o con moschera o camolera, con non piu' di tre ami. TITOLO III PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE <<D>> Art. 6 Attrezzi consentiti ai pescatori muniti di licenza professionale o dilettantistica 1. Nelle acque della zona <<D>>, la pesca e’ consentita ad ogni pescatore munito di licenza di pesca professionale o dilettantistica in corso di validita' e del tesserino previsto dalla L.R. 22 febbraio 1993, n. 11, art. 16 - comma 3 - esclusivamente con i seguenti attrezzi e secondo le modalita’ indicate: a) da una canna con o senza mulinello, munita di non piu’ di un amo usata con esca naturale o artificiale; b) una canna con o senza mulinello munita di non piu' di tre anni, usata con esche artificiali (moschera o camolera); c) una canna con mulinello munita di una ancoretta usata con esca <<artificiale>>. 2. Nell'esercizio della pesca e’ vietata la detenzione e l'uso della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone. Queste ultime sono pero’ consentite per la pesca, ove ammesse con decreto del Presidente della Provincia che ne specifichi anche le modalita’, nelle acque dei bacini idroelettrici. 3. Nelle zone classificate <<D>> e’ vietato ogni tipo di pasturazione. TITOLO IV PESCA NELLE ACQUE DI BONIFICA Art. 7 Attrezzi consentiti 1. Nelle acque di bonifica riservate ai pescatori professionali e’ consentito l'uso degli attrezzi indicati all'art. 2 del presente regolamento. 2. Nelle acque di bonifica dove la pesca viene riservata ai pescatori dilettanti e’ permesso l'uso degli attrezzi, indicati dal presente regolamento: a) all'art. 3, comma 3 per le zone classificate <<A>>; b) all'art. 5, comma 1 per le zone classificate <<B>>; c) all'art. 5, comma 3 per le zone classificate <<C>>. 3. L'uso di detti attrezzi e’ consentito solamente da riva e con i piedi all'asciutto. 4. La pesca da natante e' vietata. TITOLO V COLLOCAZIONE E PERIODI DI PESCA Art. 8 Distanza fra i pescatori in esercizio e uso di natanti 1. Il primo occupante in esercizio di pesca con la canna ha diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano a una distanza di rispetto di almeno m. 15 in linea d'aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo. La distanza fra due o piu’ pescatori che esercitino la pesca con la bilancella e’ di almeno m. 20, valutata in linea d'aria fra persona e persona oppure tra i punti piu’ vicini delle reti. Nel caso che due o piu’ pescatori esercitino, chi la pesca con la canna, chi la pesca con la bilancella, la distanza di rispetto di almeno m. 20 deve essere valutata in linea d'aria fra persona e persona oppure tra i punti esterni piu’ vicini di ogni bilancella e di ogni canna. 2. Le disposizioni di cui sopra valgono anche per la pesca in movimento e la pesca da natante. 3. Durante la stagione venatoria, gli attrezzi da pesca sommersi devono essere posati ad una distanza di sicurezza di almeno m. 150 dagli appostamenti fissi di caccia, autorizzati a norma della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e sue modificazioni. 4. L'uso di natanti per la pesca e’ consentito solamente nelle acque delle zone classificate <<A>>. Il natante deve essere ancorato; e’ fatta eccezione nel fiume Po per i natanti usati da pescatori di mestiere in esercizio con la lenza a mano e con la durlindana, e fatta eccezione per la pesca a mosca. Nel Po di Volano l'uso del natante non ancorato e' consentito nel tratto appositamente delimitato dalla Provincia di Ferrara. Art. 9 (gia’ modificato comma 2 da art. 3 R.R. 5 aprile 1995 n. 17; poi modificato da art. 3 R.R. 3 aprile 1998 n. 9) Periodi di pesca alle diverse specie 1. Nelle acque delle zone <<D>> e’ vietato l'esercizio della pesca ad ogni specie ittica durante il periodo compreso tra la prima domenica di ottobre e l'ultima domenica di marzo. 2. In tutte le acque interne e’ vietata la pesca alle seguenti specie ittiche nei periodi sottoriportati: specie periodo di divieto Anguilla (Anguilla anguilla)................senza limite Barbo comune (Barbus barbus plebejus). ......1/4 - 31/5 Barbo canino (Barbus meridionalis)............1/4 - 31/5 Carpa (Cyprinus carpio)......................15/5 - 30/6 ** Cavedano (Leuciscus chepalus cabeda)**..senza limite Cefalo (Mugil cephalus).....................senza limite Cheppia (Alosa fallax nilotica)...............1/5 - 30/6 Gambero (Austropotamobius pallipes italicus).1/1 - 31/12 ** Ghiozzo di fiume (Padogobius martensi)**.1/1 - 31/12 Go (Gobius ophiocephalus)...................senza limite Granchio **di fiume (Potamon fluviatile)** ..1/1 - 31/12 Luccio (Esox lucius)........................15/12 - 15/4 Muggini (Liza ramada, Liza saliens, Liza aurata, Chelon labrosus).......................... .....senza limite Orata (Sparus aurata).......................senza limite Passera Pianuzza (Platichthys flesus luscus)...senza limite Persico Reale (Perca fluviatilis).............1/4 - 31/5 Pigo (Rutilus pigus)........................senza limite Salmerino **(Salvelinus fontanilis)**...disposizioni di cui al comma 1 estese a tutte le zone ** Scazzone (Cottus gobio)**.........1/1 - 31/12 Spigola o Branzino (Dicentrarchus labrax)...senza limiti Storione Cobice (Acipenser naccarii). .......1/1 - 31/12 Storione comune (Acipenser sturio) ..........1/1 - 31/12 Storione ladano (Huso huso)..................1/1 - 31/12 Temolo **(Thymallus thymallus)**.............1/10 - 31/5 Tinca (Tinca tinca)..........................15/5 - 30/6 Trota Fario (Salmo trutta trutta morpha fario) disposizioni di cui al comma 1 estese a tutte le zone. TITOLO VI ATTIVITA’ VARIE - NORME SPECIALI Art. 10 Attrezzi consentiti per la cattura delle rane 1. La cattura delle rane e’ consentita unicamente con il ricorso ai seguenti mezzi: a) lenza con fiocco di lana o altro materiale idoneo a boccone; b) lenza con pallina di sughero, o plastica, o altro materiale. Art. 11 Disciplina dei servizi resi dall'Ente Parco 1. Nelle aree a parco il regolamento dell'Ente parco disciplina l'esercizio delle attivita’ consentite dalla L.R. 22 febbraio 1993, n. 11 (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca in Emilia-Romagna) e dal presente Regolamento e disciplina altresi’ i servizi resi per favorirne lo svolgimento per i quali la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) all'art. 16 prevede entrate corrispondenti.