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Laws of Italy

Regional Regulation No. 29 establishing Regional Register for queen beekeepers implementing Article 12 of Regional Act No. 35 on the protection, development and practice of apiculture

Made 1991-11-15 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Italy · Emilia-Romagna
Subjects
Livestock
Keywords
apiculture/sericulture, registration, animal production

Where to read it

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Text

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  1. Regolamento regionale 15 novembre 1991, n. 29 ISTITUZIONE IN EMILIA-ROMAGNA DELL'ALBO REGIONALE DEGLI ALLEVATORI A SCOPO COMMERCIALE DI API REGINE , IN ATTUAZIONE DELL'ART. 12 DELLA L.R. 25 AGOSTO 1988, N. 35, CONCERNENTE LA TUTELA E SVILUPPO DELL'APICOLTURA Bollettino Ufficiale n. 80 del 19.11.91 Art.1 1. E' istituito presso la Regione Emilia-Romagna l'Albo degli allevatori di api regine di razza <<Ligustica>>. Possono iscriversi all'Albo i produttori apistici di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 35 del 1988, allevatori di api regine che dispongono di almeno centocinquanta alveari rispondenti ai requisiti fissati dall'art. 4. 2. L'Albo degli allevatori delle api regine e' tenuto presso l'assessorato Agricoltura e Alimentazione della Regione Emilia-Romagna. 3. L'iscrizione all'Albo avviene, su proposta del Comitato consultivo di cui all'art. 3 della L.R. n. 35 del 1988, con decreto del Presidente della Giunta, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, previo parere della Commissione di cui all'art. 2. Art. 2 1. E' istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Commissione regionale per l'Albo degli allevatori di api regine di razza <<Ligustica>>. 2. La Commissione e' composta: a) dall'assessore all'Agricoltura e Alimentazione, o da un suo delegato, con funzioni di presidente; b) dal direttore dell'Istituto Nazionale Apicoltura o da un suo delegato; c) da un veterinario dell'Unita' sanitaria locale, esperto nel settore apistico, scelto dall'assessore all'Agricoltura e Alimentazione; d) da un rappresentante per ognuna delle Associazioni dei produttori apistici legalmente riconosciuti; e) da due rappresentanti degli allevatori di api regine, iscritti all'Albo. 3. La Commissione ha la facolta' di invitare di volta in volta esperti del settore. 4. Nelle votazioni, in caso di parita', il voto del Presidente vale doppio. 5. Funge da segretario un collaboratore dell'assessorato Agricoltura e Alimentazione della Regione Emilia-Romagna. 6. La Commissione dura in carica cinque anni. 7. La partecipazione ai lavori della Commissione e' gratuita. Art. 3 1. La Commissione regionale per l'Albo degli allevatori di api regine svolge i seguenti compiti: a) istruisce le domande dei richiedenti, effettuando anche eventuali sopralluoghi; b) formula al Comitato consultivo regionale di cui all'art. 3 della L.R. n. 35 del 1988, i pareri inerenti l'ammissione all'Albo; c) propone iniziative per la salvaguardia ed il miglioramento del patrimonio genetico; d) esprime un parere sui programmi finalizzati all'approfondimento ed aggiornamento degli indirizzi di miglioramento genetico; e) elabora indirizzi di carattere tecnico e sanitario per la tutela degli allevamenti e per evitare l'inquinamento del patrimonio genetico, attraverso anche l'istituzione di zone di rispetto; f) propone le modalita' di verifica sulla idoneita' sanitaria dell'allevamento, in funzione anche delle dichiarazioni sanitarie da rilasciare per il commercio delle api regine; g) propone la sospensione dell'iscrizione all'Albo degli allevatori di api regine allorche', in occasione di successive verifiche o sopralluoghi, riscontri la mancanza dei requisiti genetici o di quelli previsti dall'art. 4. Art. 4 1. La domanda di ammissione all'Albo degli allevatori, su carta legale, deve essere presentata alla Regione Emilia-Romagna - Assessorato Agricoltura e Alimentazione. Nella domanda i richiedenti devono dichiarare: a) il cognome e il nome; b) la data e il luogo di nascita; c) il luogo di residenza; d) l'indirizzo dell'azienda o delle postazioni presso cui sono collocati gli apiari di allevamento; e) il numero di censimento di cui al decreto del Presidente della Giunta n. 394 del 27 giugno 1986. 2. La domanda deve essere corredata da una relazione contenente gli elementi tecnico-economici che comprovino l'idoneita' del richiedente e quella delle strutture impiegate. Allegata alla relazione tecnico-economica deve essere presentata una dichiarazione rilasciata dall'Istituto Nazionale Apicoltura, relativa alla rispondenza delle caratteristiche biometriche dei campioni esaminati alla razza <<Ligustica>>. Detta dichiarazione e' rilasciata su campionamento randomizzato, effettuato da un tecnico dell'Istituto stesso. 3. Il richiedente deve inoltre impegnarsi a partecipare ai programmi di miglioramento genetico predisposti dall' Istituto Nazionale Apicoltura, in base agli orientamenti espressi dalla Commissione di cui all'art. 2, e agli aggiornamenti organizzati dalla Regione. Art. 5 1. La permanenza nell'Albo degli allevatori e' subordinata al rispetto, da parte dell'allevatore, degli impegni assunti all'atto dell'iscrizione, all'ottemperanza delle disposizioni emanate dalla Commissione di cui all'art. 2 e alla idoneita' biotecnica degli allevamenti. 2. L'idoneita' biotecnica, data dall'insieme dei parametri biometrici e dalle caratteristiche dell'allevamento, e' verificata dalla Commissione di cui all'art. 2. 3. L'idoneita' sanitaria compete al Servizio Veterinario. 4. L'ammissione e la permanenza nell'Albo sono subordinate all'impegno da parte dell'allevatore, nell'ambito della metodologia del miglioramento genetico della razza <<Ligustica>>, ad instaurare un rapporto di collaborazione e di interscambio di ceppi con gli apicoltori della zona di rispetto e con altri apicoltori di fiducia. Art. 6 1. L'allevamento di api regine di razza <<Ligustica>> nella regione Emilia-Romagna viene tutelato attraverso l'emanazione di un apposito decreto del Presidente della Giunta regionale contenente il divieto di introdurre e di allevare sul territorio regionale api di razza diversa dall'<<Apis mellifera ligustica>>, nonche' ibridi interrazziali.

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