Regional Regulation No. 1 implementing article 2 of Regional Act No. 26 of 2003, as regards the expropriation of land to be reclaimed
Made 2005-02-28 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Italian
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Italy · Lombardia
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- soil rehabilitation, expropriation, polluter pays principle
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
REGOLAMENTO REGIONALE 28 febbraio 2005, n.1 Attuazione dell'Art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, relativamente alle procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle procedure ad evidenza pubblica e per la concessione di contributi a favore dei comuni per la bonifica di siti inquinati. (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 9 del 1° marzo 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento: Art. 1. Finalita' e oggetto 1. Il presente regolamento definisce le modalita' di attuazione dell'Art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), relativamente alle procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle procedure ad evidenza pubblica e per la concessione di contributi a favore dei comuni per la bonifica di siti inquinati. Art. 2. Caratterizzazione del sito 1. Il comune verifica le condizioni di cui all'Art. 4 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'Art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni) e con ordinanza ingiunge al responsabile dell'inquinamento la redazione di un piano della caratterizzazione dell'area. 2. Qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile o non provveda, il comune richiede al proprietario del fondo di procedere alla redazione del piano della caratterizzazione indicando un termine entro cui provvedere. 3. Qualora il proprietario o il responsabile dell'inquinamento non provvedano nel termine assegnato, e non vi e un soggetto interessato, ai sensi dell'Art. 9 del decreto ministeriale n. 471/1999, il comune procede alla redazione del piano della caratterizzazione. 4. Redatto il piano della caratterizzazione, il comune procede alla sua approvazione secondo le procedure di cui all'Art. 10, comma 4, del decreto ministeriale n. 471/1999 e fissa un termine per la sua esecuzione da parte del soggetto responsabile dell'inquinamento o del proprietario del sito o del soggetto interessato ai sensi dell'Art. 9 del decreto ministeriale n. 471/1999. 5. Le spese sostenute per la redazione del piano della caratterizzazione e per l'esecuzione delle indagini in esso previste possono essere oggetto di finanziamento regionale secondo quanto indicato dall'Art. 7, comma 1 ed in tal caso costituiscono oggetto di rivalsa nei confronti del responsabile dell'inquinamento, ed essendo finalizzate alla bonifica del sito costituiscono operazione iscrivibile a privilegio speciale immobiliare di cui all'Art. 17, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), nonche' a privilegio generale mobiliare. Art. 3. Progetto preliminare e definitivo di bonifica 1. Il comune ingiunge al responsabile dell'inquinamento di redigere il progetto preliminare e successivamente il progetto definitivo. 2. Qualora il proprietario dell'area o il responsabile dell'inquinamento non provvedano a presentare il progetto preliminare ed il successivo progetto definitivo di bonifica, e non vi e un soggetto interessato, ai sensi dell'Art. 9 del decreto ministeriale n. 471/1999, il comune procede alla redazione dei progetti medesimi. 3. Redatto il progetto preliminare ed il progetto definitivo, il comune procede alla loro approvazione secondo le procedure di cui all'Art. 10, commi 5 e 9 del decreto ministeriale n. 471/1999. 4. Le spese sostenute per la redazione del progetto preliminare e del progetto definitivo possono essere oggetto di finanziamento regionale secondo quanto indicato all'Art. 7, comma 1, ed in tal caso costituiscono oggetto di rivalsa nei confronti del responsabile dell'inquinamento, ed essendo finalizzate alla bonifica del sito costituiscono operazione iscrivibile a privilegio speciale immobiliare di cui all'Art. 17, comma 11, del decreto legislativo n. 22/1997, nonche' a privilegio generale mobiliare. Art. 4. Procedura di esproprio 1. Approvato il progetto definitivo di bonifica, il comune diffida il responsabile dell'inquinamento ad eseguire le operazioni di bonifica cosi' come autorizzate. 2 Qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile o non abbia provveduto entro il termine assegnato, il comune richiede al proprietario del fondo di dare attuazione al progetto definitivo indicando un termine entro cui provvedere, avvertendolo che, qualora non provveda, il comune puo' procedere all'esproprio dell'area ai fini dell'Art. 21 della legge regionale n. 26/2003. 3. Qualora il proprietario o il responsabile dell'inquinamento non provvedano nel termine assegnato e non vi e' un soggetto interessato ai sensi dell'Art. 9 del decreto ministeriale n. 471/1999, il comune, ai sensi dell'Art. 17, comma 9, del decreto legislativo n. 22/1997 ovvero dall'Art. 14 del decreto ministeriale n. 471/1999, provvede d'ufficio all'esecuzione degli interventi di bonifica, fermo restando quanto previsto dall'Art. 7, comma 2, del presente regolamento, ovvero procede ad avviare la procedura di cui all'Art. 21, commi 2 e 3, della legge regionale n. 26/2003. 4. Il comune procede all'esproprio delle aree da bonificare, nel rispetto del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' Testo A) come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita) e delle leggi regionali in materia. Art. 5. Procedura a evidenza pubblica di cui all'Art. 21, comma 2, della legge regionale n. 26/2003 1. Il comune, ad avvenuta espropriazione dell'area, procede all'indizione della gara a evidenza pubblica di cui all'Art. 21, comma 2, della legge regionale n. 26/2003, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi vigenti in materia di appalti dei lavori pubblici o dei servizi, al fine dell'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di bonifica. 2. Il bando di gara, oltre agli elementi previsti dalle leggi sopra richiamate, indica le spese ed i costi di cui l'affidatario deve farsi carico, comprensivi dell'indennita' e dei costi d'esproprio e delle spese sostenute per la redazione delle fasi progettuali e l'esecuzione della caratterizzazione. 3. Nel bando di gara sono indicati altresi' gli elementi utili a garantire quanto previsto dall'Art. 21, comma 3, della legge regionale n. 26/2003. Art. 6. Oggetto e, misura del finanziamento regionale 1. Ai fini di concorrere all'attuazione di misure urgenti per la bonifica di aree inquinate, la Regione puo' concedere, alle condizioni di cui all'Art. 7 e per gli interventi di cui al presente articolo, contributi a favore dei comuni i quali provvedano d'ufficio a realizzare le operazioni previste dall'Art. 17, comma 9, del decreto-legge n. 22/1997. 2. Sono oggetto di finanziamento i seguenti interventi per i quali sussistano le condizioni di cui all'Art. 17, comma 9, del decreto legislativo n. 22/1997 ovvero all'Art. 14 del decreto ministeriale n. 471/1999: a) gli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di bonifica con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente alle condizioni di cui all'Art. 9, comma 4; b) gli interventi di caratterizzazione dell'area alle condizioni di cui all'Art. 9, comma 5; c) la progettazione degli interventi, redatti nel rispetto dei tre livelli di approfondimento tecnico stabiliti dall'Art. 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 471/1999, alle condizioni di cui all'Art. 9, comma 6. 3. Sono altresi' oggetto di finanziamento gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza secondo le condizioni di cui all'Art. 8, comma 9. 4. Il finanziamento e concesso nel limite massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Art. 7. Soggetti ammessi a finanziamento 1. Possono accedere al finanziamento i comuni nel cui territorio sono presenti uno o piu' siti contaminati di cui al decreto ministeriale n. 471/1999, per la realizzazione degli interventi e delle attivita' di cui all'Art. 6, comma 2, lettere b) e c), secondo le priorita' stabilite dai requisiti e i dai criteri definiti dal piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate redatto ai sensi dell'Art. 22, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997 e approvato con deliberazione di Consiglio regionale 17 febbraio 2004, n. 958 (Piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate, ai sensi dell'Art. 22, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997, indicante le priorita' di intervento sui siti inquinati presenti sul territorio nazionale). 2. Possono accedere al finanziamento i comuni nel cui territorio sono presenti uno o piu' siti contaminati di cui al decreto ministeriale n. 471/1999, per la realizzazione degli interventi di cui all'Art. 6, comma 2, lettera a), secondo le priorita' stabilite dai requisiti e dai criteri definiti dal piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate redatto ai sensi dell'Art. 22, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997 e approvato con deliberazione di Consiglio regionale 17 febbraio 2004, n. 958, che abbiano esperito infruttuosamente la procedura di cui all'Art. 21, commi 2 e 3, della legge regionale n. 26/2003, ovvero che si trovino nell'impossibilita' giuridica di dar seguito alla procedura di evidenza pubblica. 3. Possono altresi' accedere al finanziamento i comuni nel cui territorio sono presenti uno o piu' siti per i quali e' necessaria l'adozione di interventi di messa in sicurezza d'emergenza di cui al decreto ministeriale n. 471/1999, a carico del soggetto obbligato per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Art. 8. Programmazione finanziaria 1. La concessione dei finanziamenti e' subordinata all'approvazione da parte della giunta regionale della programmazione economico-finanziaria degli interventi di bonifica oggetto di finanziamento, in coerenza con la disponibilita' del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento. 2. Nella programmazione economico-finanziaria, la Regione assume come prioritaria l'assegnazione di contributi per il completamento degli interventi e delle attivita' di cui all'Art. 6, comma 2, gia' iniziate ed individuate nella programmazione finanziario-contabile relativa ai precedenti esercizi finanziari. 3. Per quanto riguarda i nuovi interventi e le nuove attivita', la programmazione economico-finanziaria, e' approvata dalla giunta regionale sulla base delle priorita' indicate dal piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate; le relative istanze di finanziamento, corredate dai documenti previsti dagli articoli 9 e 10, devono pervenire entro e non oltre il 30 giugno, ai fini della loro istruttoria, per l'aggiornamento del piano regionale stralcio e per l'eventuale ammissione a finanziamento nell'esercizio finanziano successivo alla trasmissione dell'istanza. 4. Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio delle istanze pervenute entro la data del 30 giugno e' determinato al 31 dicembre dello stesso anno. 5. Le istanze di cui al comma 3 che pervengano dopo la data del 30 giugno sono valutate nella programmazione economico-finanziaria relativa al secondo esercizio finanziario successivo alla richiesta di contributo. 6. Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio delle istanze pervenute dopo la data del 30 giugno e' determinato al 31 dicembre dell'anno successivo. 7. La deliberazione di programmazione economico-finanziaria riportante gli interventi ammessi a finanziamento per l'esercizio finanziario di riferimento, e approvata dalla giunta regionale entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo all'istruttoria esperita. 8. Nel caso in cui la realizzazione degli interventi e delle attivita' di cui all'Art. 6, comma 2, sia prevista in piu' anni, la programmazione economico-finanziaria e' approvata dalla giunta regionale, sulla base delle previsioni dei fabbisogni di cassa di cui all'Art. 10. 9. La concessione dei finanziamenti per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di cui all'Art. 6, comma 3, e' subordinata alla capacita' di bilancio sul pertinente capitolo, in considerazione del numero delle istanze pervenute e alla loro quantificazione. Art. 9. Istanza e documentazione amministrativa 1. L'istanza per ottenere il finanziamento degli interventi e delle attivita' di cui all'Art. 6, comma 2, e' indirizzata alla competente direzione generale della giunta regionale ed indica la motivazione della richiesta di finanziamento, l'importo da ammettere a finanziamento comprensivo di I.V.A., nonche' le ragioni dell'impossibilita' per il comune di far fronte alle spese necessarie con fondi propri. 2. Qualora l'istanza non sia completa della documentazione amministrativa e progettuale richiesta, la Regione chiede al comune l'integrazione della documentazione, indicando il termine entro il quale l'integrazione deve avvenire, a pena di decadenza. 3. E' facolta' degli uffici regionali preposti all'istruttoria, chiedere al comune ulteriori chiarimenti o elementi di valutazione integrativi in relazione all'ammissibilita' a finanziamento dell'istanza pervenuta. 4. L'istanza di finanziamento relativa agli interventi di cui all'Art. 6, comma 2, lettera a), e' corredata, a pena di inammissibilita', dalla seguente documentazione: a) ordinanza emessa nei confronti del responsabile dell'inquinamento, ai sensi dell'Art. 8 del decreto ministeriale n. 471/1999; b) dichiarazione del comune che attesti l'inadempienza alla diffida a manifestare la volonta' del proprietario incolpevole dell'area ad eseguire gli interventi; c) copia conforme del verbale della commissione di gara di cui all'Art. 21 della legge regionale n. 26/2003, accompagnato dalla comunicazione degli estremi di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, nella Gazzetta ufficiale Europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dalla dichiarazione del comune che attesti di aver esperito infruttuosamente la procedura di cui ai commi 2 e 3 dell'Art. 21 citato, solo per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di bonifica con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente, o relazione motivata riportante l'impossibilita' di diritto di dar seguito alla procedura ad evidenza pubblica, per garantire al soggetto affidatario il recupero dei costi ed il congruo utile d'impresa; d) certificato di destinazione urbanistica o estratto del P.R.G. vigente attestante la costituzione dell'onere reale del sito contaminato; e) scheda descrittiva del sito, redatta secondo lo schema e le indicazioni di cui all'allegato 1 al presente regolamento. 5. L'istanza di finanziamento per l'attivita' di cui all'Art. 6, comma 2, lettera b) e corredata, oltre che dal progetto di cui all'Art. 10, comma 1, dalla seguente documentazione: a) atto di approvazione del piano di caratterizzazione e autorizzazione degli interventi previsti; b) ordinanza emessa nei confronti del responsabile dell'inquinamento, ai sensi dell'Art. 8 del decreto ministeriale n. 471/1999; c) dichiarazione del comune che attesti l'inadempienza alla diffida a manifestare la volonta' del proprietario incolpevole dell'area ad eseguire gli interventi; d) certificato di destinazione urbanistica o estratto del P.R.G. vigente attestante la costituzione dell'onere reale del sito contaminato; e) atto di impegno del comune di procedere alla costituzione presso la conservatoria dei registri immobiliari di costituzione del privilegio speciale immobiliare; f) scheda descrittiva dell'intervento, redatta secondo lo schema e le indicazioni di cui all'allegato 1 al presente regolamento. 6. L'istanza di finanziamento per l'attivita' di cui all'Art. 6, comma 2, lettera c) e corredata, oltre che dal progetto di cui all'Art. 10, comma 1, dalla seguente documentazione: a) atto di approvazione del progetto e autorizzazione degli interventi previsti; b) determina comunale di incarico del progettista; c) ordinanza emessa nei confronti del responsabile dell'inquinamento, ai sensi dell'Art. 8 del decreto ministeriale n. 471/1999; d) dichiarazione del comune che attesti l'inadempienza alla diffida a manifestare la volonta' del proprietario incolpevole dell'area ad eseguire gli interventi; e) certificato di destinazione urbanistica o estratto del P.R.G. vigente attestante la costituzione dell'onere reale del sito contaminato; f) atto di impegno del comune di procedere alla costituzione presso la conservatoria del registri immobiliari di costituzione del privilegio speciale immobiliare; g) atto di impegno redatto dal comune di procedere legalmente per ottenere il rimborso delle spese sostenute, nei confronti del responsabile dell'illecito e del proprietario dell'area in virtu' del privilegio speciale immobiliare; h) scheda descrittiva dell'intervento, redatta secondo lo schema e le indicazioni di cui all'allegato 1 al presente regolamento. 7. L'istanza per l'ammissione al finanziamento degli interventi di cui all'Art. 6, comma 3, indirizzata alla competente direzione generale della giunta regionale, indica la motivazione della richiesta di finanziamento, l'impossibilita' per il comune di supportare le spese sostenute, nonche' l'importo delle spese effettuate d'ufficio per la messa in sicurezza d'emergenza, ed e corredata da: a) documentazione probatoria circa l'assunzione da parte del comune delle spese effettuate, corredata dalle determinazioni comunali di impegno e dalle fatture; b) dichiarazione di avvio delle procedure per la costituzione dell'onere reale e del privilegio speciale immobiliare relative al sito contaminato; c) inserimento del sito nell'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'Art. 17 del decreto ministeriale n. 471/1999. 8. La documentazione di cui al comma 7 non sostituisce o modifica quanto disposto dall'Art. 7 del decreto ministeriale n. 471/1999, alla cui ottemperanza e' comunque tenuto il comune intervenuto in danno al soggetto obbligato. Art. 10. Documentazione progettuale 1. Per l'ammissione al finanziamento degli interventi e delle attivita' di cui all'Art. 6, comma 2, l'istanza di finanziamento e' altresi' corredata dagli elaborati progettuali, da redigersi in conformita' alle disposizioni dell'Art. 10 del decreto ministeriale n. 471/1999 fino all'emanazione del regolamento regionale di cui all'Art. 17, comma 1, lettera h) della legge regionale n. 26/2003. 2. Il piano di caratterizzazione presentato a corredo dell'istanza di finanziamento per la realizzazione dell'intervento di caratterizzazione e il progetto definitivo/esecutivo, presentato a corredo dell'istanza di finanziamento per la realizzazione dell'intervento di bonifica e ripristino ambientale, di bonifica con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente e' corredato dal quadro economico di spesa dettagliato nelle singole voci e redatto con la previsione dei fabbisogni di cassa occorrenti previsti dal programma temporale degli interventi. 3. Nel caso in cui la realizzazione degli interventi comporti una attivita' pluriennale, le previsioni dei fabbisogni di cassa devono essere riferite e distinte per ogni esercizio finanziario. 4. Per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e' fatto salvo quanto previsto all'Art. 7 del decreto ministeriale n. 471/1999. Art. 11. Spese non ammesse a finanziamento 1. Non sono ammesse a finanziamento: a) le spese relative alle indagini preliminari e ad eventuali interventi effettuati, propedeutiche alla stesura del piano della caratterizzazione di cui all'Art. 10, comma 2, del decreto ministeriale n. 471/1999; b) le spese relative alla rimozione, all'avvio a recupero ed allo smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, effettuate ai fini dell'accertamento del superamento o del pericolo concreto e attuale di superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'Art. 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 471/1999; c) le spese relative alle attivita' di riqualificazione e recupero paesaggistico del sito che non interagiscono con le opere di salvaguardia e di tutela dello stato qualitativo delle matrici ambientali cosi' come definito dagli obiettivi di bonifica approvati nel progetto definitivo; d) le spese non direttamente connesse alle attivita' di cui all'Art. 6; e) le spese relative all'indizione e all'aggiudicazione dell'appalto in capo al comune committente dell'intervento di bonifica; f) gli onorari spettanti a terzi per ricorsi legati alle procedure di affidamento dei lavori/servizi; g) le spese relative a pareri legali in merito a controversie derivanti dalle determinazioni assunte per l'appalto e per l'esecuzione del contratto; h) le spese per le consulenze; i) le spese per il patrocinio legale; j) il compenso accessorio al responsabile del procedimento tecnico-amministrativo in carico al comune; k) le spese dell'esproprio ed ogni altra spesa o costo posti a carico dell'affidatario; l) le spese per le procedure a evidenza pubblica di cui all'Art. 21 della legge regionale n. 26/2003. Art. 12. Modalita' di erogazione dei finanziamenti 1. I provvedimenti di impegno finanziario-contabile per l'esecuzione di quanto disposto all'Art. 6, comma 2, sono assunti dal dirigente dell'unita' organizzativa competente, a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa, esperita dagli uffici preposti e secondo la programmazione economico-finanziaria deliberata dalla giunta regionale di cui all'Art. 8. 2. L'erogazione delle somme impegnate per l'esecuzione degli interventi, e' disposta, secondo le procedure di cui alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della regione), in ottemperanza al disposto dell'Art. 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario), sulla base della presentazione della documentazione probatoria circa la necessita' dell'utilizzo della quota assegnata, cosi' come indicata nel programma degli interventi presentato per l'assunzione dell'impegno di spesa. 3. A tal fine il comune presenta un rendiconto, producendo la documentazione probatoria, costituita: a) per i lavori, da: 1) stato di avanzamento lavori; 2) determina comunale di assunzione di impegno; 3) certificato di pagamento; 4) fattura. b) per le spese diverse, da: 1) determina comunale di incarico; 2) certificato di pagamento; 3) fattura o parcella. 4. La trasmissione della documentazione per l'erogazione delle spese relative alla prima quota del fabbisogno di cassa, e' accompagnata dalla documentazione relativa all'appalto lavori/servizi esperito, costituita dagli atti di gara, dal contratto, dall'assegnazione lavori e dal certificato di inizio lavori. 5 Nel caso in cui l'espletamento dell'appalto dei lavori/servizi comporti una revisione del quadro economico, ovvero del progetto esecutivo, lo stesso e' trasmesso alla Regione unitamente ai nuovi fabbisogni di cassa occorrenti, previsti dal nuovo cronoprogramma degli interventi. 6. Nel caso di interventi che prevedano un finanziamento pluriennale, i ritardi alla realizzazione ed all'avanzamento degli stessi cosi' come riportati nelle cronoprogramma degli interventi, puo' comportare una modifica degli importi oggetto di impegno riferiti al singolo esercizio finanziario, in relazione alla disponibilita' di bilancio. 7. Le somme impegnate e non liquidabili costituiscono economia di spesa ed il loro utilizzo per eventuali spese sopravvenute, non inserite nel quadro economico oggetto di impegno possono essere liquidate al soggetto beneficiario contestualmente alla formale autorizzazione da parte dell'ente concedente, previa rendicontazione e verifica dello stesso sulla corretta gestione amministrativa e contabile dell'intervento effettuato. 8. Ai fini dell'erogazione del contributo impegnato per le attivita' di progettazione degli interventi il comune trasmette: a) copia della fattura emessa dal progettista incaricato; b) determina di assunzione di impegno di spesa. 9. I provvedimenti di impegno finanziario-contabile per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, sono assunti dal dirigente dell'unita' organizzativa competente, contestualmente all'erogazione del contributo richiesto, sulla base di quanto disposto dall'Art. 8, comma 9. Art. 13. Norme speciali per la dismissione di serbatoi interrati 1. Nel caso di dismissione di serbatoi interrati ad uso commerciale o industriale, con esclusione di quelli connessi ad impianti di riscaldamento di locali, il proprietario ha l'obbligo di comunicare la cessazione d'uso al comune competente per territorio. 2. La comunicazione e' inoltrata entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione d'uso e corredata da una relazione riportante le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'impianto stesso, comprese le tubazioni connesse, nonche' la descrizione delle operazioni necessarie per l'accertamento dell'eventuale inquinamento delle matrici ambientali. 3. Gli interventi di risanamento dei serbatoi di cui al comma 1 possono essere effettuati previo accertamento dell'inquinamento delle matrici ambientali e l'esecuzione delle eventuali operazioni di bonifica. Art. 14. Revoca finanziamenti 1. La Regione provvede alla revoca del finanziamento impegnato se: a) al termine dell'esercizio finanziario nel quale e' stato assunto l'impegno, non risultino avviate le procedure per l'appalto dei lavori servizi; b) non venga dato inizio ai lavori previsti dal progetto entro i successivi tre mesi dalla data di assegnazione dei lavori; c) si riscontri difformita' o incongruenza delle voci di spesa rendicontate, rispetto agli obiettivi indicati negli interventi da porre in essere, nonche' dei principi legati alla buona gestione della spesa. 2. Nei casi di cui alle lettere a) e b), la revoca non puo' essere disposta se il ritardo dipende da provvedimento del giudice che incide sulla procedura disciplinata dal presente regolamento. Il presente regolamento regionale e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia. Milano, 28 febbraio 2005 FORMIGONI Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1173 del 16 febbraio 2005.