Regional Law of 9 February 2018, n. 3-Amendments to the Regional Law of 24 March 2000, n. 31 (Provisions for the prevention and fight against light pollution and for the correct use of energy resources)
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- Original title
- Legge Regionale del 9 febbraio 2018, n. 3- Modifiche alla Legge Regionale del 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche).
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Country
- Italy · Piemonte
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- protected area, birds, offences/penalties
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REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2018, n. 3 Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche). (GU n.36 del 22-9-2018) (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte BU7S3 del 15 febbraio 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica dell'art. 1 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche) e' sostituita dalla seguente: «c) il miglioramento dell'ambiente attuato conservando gli equilibri ecologici, con particolare riferimento alle aree naturali protette, ai siti della rete Natura 2000 e agli altri ambiti compresi nella rete ecologica regionale di cui all'art. 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita'), e attraverso la tutela delle specie, con particolare riferimento alle specie animali inserite nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE, direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;». 2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 31/2000, e' aggiunta la seguente: «f-bis) la conservazione e la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche con particolare riferimento alla tutela del paesaggio notturno per conservare la percettivita' dei luoghi all'interno e all'esterno dei centri abitati.». Art. 2 Modifica dell'art. 2 della legge regionale n. 31/2000 1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 31/2000 e' sostituito dal seguente: «3. Per piano dell'illuminazione si intende il piano che disciplina le nuove installazioni, nonche' i tempi e le modalita' di adeguamento delle installazioni esistenti sui territori di competenza.». 2. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 31/2000 e' inserito il seguente: «3-bis. Si intendono di modesta entita' gli impianti dotati di piccole sorgenti tipo fluorescenza o gruppi di sorgenti tipo led, di flusso totale emesso in ogni direzione dalle sorgenti stesse non superiore a 1500 lumen (lm) per singolo apparecchio, nonche' con flusso emesso verso l'alto per singolo apparecchio non superiore a 450 lm e per l'intero impianto, non superiore a 2250 lm.». 3. Dopo il comma 3-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 31/2000 e' aggiunto il seguente: «3-ter. Si intende per retrofitting a led in impianti esistenti l'attivita' di sostituzione degli ausiliari elettrici, della parte ottica e della sorgente di apparecchi d'illuminazione esistenti gia' installati in impianti di illuminazione con nuove sorgenti led ed eventuali relative unita' di alimentazione e altre parti elettriche, mantenendo la struttura dell'apparecchio medesimo e senza comprometterne la conformita' normativa. Non sono considerate attivita' di retrofitting: la semplice sostituzione delle lampade a scarica esauste o rotte con altre del medesimo tipo, la sostituzione degli ausiliari elettrici, della parte ottica e della sorgente di apparecchi d'illuminazione esistenti gia' installati in impianti di illuminazione con prodotti non conformi alle normative di settore, quali la sostituzione con kit led con grado di isolamento minimo inadeguato o se l'involucro dell'apparecchio di illuminazione che ospita il kit led puo' compromettere la normale temperatura di esercizio certificata per il kit medesimo.». Art. 3 Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 31/2000 1. L'art. 3 della legge regionale n. 31/2000 e' sostituito dal seguente: «Art. 3. (Norme tecniche e divieti). - 1. I requisiti per i nuovi impianti d'illuminazione esterna pubblici o privati, o per quelli in fase di rifacimento, o che prevedono la sola sostituzione degli apparecchi illuminanti o il retrofitting a led degli stessi, sono individuati nell'allegato A. 2. Gli impianti di cui al comma 1, salvo le disposizioni di cui all'art. 7 e di cui all'allegato A punto 2, lettera c), sono realizzati sulla base di un progetto illuminotecnico redatto e sottoscritto da un professionista abilitato, con i contenuti prescritti dalle norme tecniche e di sicurezza di settore. Al termine dell'installazione la ditta installatrice rilascia la dichiarazione di conformita' al progetto e alle disposizioni della presente legge, fermi restando gli adempimenti, ove applicabili, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici).». Art. 4 Modifica dell'art. 4 della legge regionale n. 31/2000 1. Dopo il comma 2 dell'art. 4, della legge regionale n. 31/2000 e' aggiunto il seguente: «2-bis. La Regione, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), esercita il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia da illuminazione esterna da parte delle province, della Citta' metropolitana di Torino, dei comuni e degli enti o organismi sovracomunali e provvede a diffondere i principi dettati dalla presente legge.». Art. 5 Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 31/2000 1. L'art. 6 della legge regionale n. 31/2000 e' sostituito dal seguente: «Art. 6. (Competenze dei comuni). - 1. I comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti e, facoltativamente, quelli con popolazione inferiore a trentamila abitanti, approvano piani dell'illuminazione che, in relazione alle loro specificita' territoriali, sono finalizzati a ridurre l'inquinamento luminoso ottico e a migliorare l'efficienza luminosa degli impianti. 2. Nell'esame delle pratiche edilizie relative ad interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione, compresi quelli a scopo pubblicitario, nonche' di ristrutturazione, ivi comprese la modifica o l'estensione di impianti esistenti, gli organi tecnici comunali verificano la conformita' alla normativa vigente degli impianti di illuminazione esterna correlati all'intervento, nonche' al piano dell'illuminazione di cui al comma 1, se approvato. I capitolati d'appalto relativi all'illuminazione pubblica sono redatti conformemente alla normativa vigente. 3. I comuni controllano che, nelle aree ad elevata sensibilita', le nuove installazioni dei privati, comprese quelle a scopo pubblicitario o le modifiche sostanziali di impianti siano conformi alla presente legge.». Art. 6 Inserimento dell'art. 6-bis alla legge regionale n. 31/2000 1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 31/2000 e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Ruolo dell'ARPA). - 1. L'ARPA, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte «ARPA»), svolge attivita' di supporto nell'applicazione della presente legge.». Art. 7 Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 31/2000 1. L'art. 7 della legge regionale n. 31/2000 e' sostituito dal seguente: «Art. 7. (Deroghe). - 1. Non sono soggette alle disposizioni di cui alla presente legge, le seguenti installazioni: a) la sostituzione o il retrofitting a led di un massimo di cinque apparecchi, per i quali sono comunque impiegati dispositivi che garantiscono le disposizioni di cui all'allegato A, punto 1, lettera a); b) sorgenti di luce gia' strutturalmente protette: porticati, logge, gallerie e in generale quelle installazioni che per loro posizionamento non possono diffondere luce verso l'alto; c) sorgenti di luce non a funzionamento continuo se sono spente entro le ore 20,00; d) gli impianti d'illuminazione dotati di sensori di movimento se l'accensione non risulta superiore a cinque minuti e gli apparecchi sono comunque schermati verso l'alto; e) gli impianti di uso saltuario e eccezionale e le apparecchiature mobili, purche' destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o interventi di emergenza; f) impianti di segnalazione stradale, navale o aerea, o impianti provvisori utilizzati per feste ed iniziative locali.». Art. 8 Modifica dell'art. 8 della legge regionale n. 31/2000 1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 31/2000 e' sostituita dalla seguente: «b) aree naturali protette, aree della rete Natura 2000 e altri ambiti compresi nella rete ecologica regionale di cui all'art. 2 della legge regionale n. 19/2009, eventuali altre aree e siti sensibili importanti per il rifugio, la riproduzione, lo svernamento, l'alimentazione e gli spostamenti di specie di particolare interesse conservazionistico;». 2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 31/2000 e' inserita la seguente: «b-bis) le oasi di protezione della fauna di cui all'art. 10, comma 8, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);». 3. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 31/2000 e' aggiunta la seguente: «c-bis) elementi paesaggistici oggetto di vincolo o riconosciuti di valore paesaggistico nel Piano paesaggistico regionale.». Art. 9 Inserimento dell'art. 8-bis alla legge regionale n. 31/2000 1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 31/2000 e' inserito il seguente: «Art. 8-bis (Obblighi di comunicazione relativi alla illuminazione pubblica). - 1. I comuni forniscono alla regione i dati relativi agli impianti di pubblica illuminazione esterna, secondo le modalita' stabilite dalla Giunta regionale con deliberazione, e li aggiornano con cadenza almeno biennale entro il 30 aprile. Art. 10 Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 31/2000 1. L'art. 9 della legge regionale n. 31/2000 e' sostituito dal seguente: «Art. 9. (Divieti e sanzioni). - 1. E' vietato l'utilizzo di fasci di luce fissi o roteanti, di qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari laser e giostre luminose, o altri tipi di richiami luminosi come palloni aerostatici luminosi o immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste, per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso temporaneo. 2. E' altresi' vietata l'illuminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale, nonche', qualora individuati nella pianificazione territoriale, settoriale e urbanistica, delle aree e dei siti naturali o artificiali utilizzati, a scopo di rifugio, riproduzione, svernamento, alimentazione e rotte di spostamento, dalle specie animali inserite nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE e negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE. 3. Coloro che violano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 o che utilizzano impianti, apparecchi o sorgenti luminose non conformi alle disposizioni di cui alla presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00. 4. Se l'abuso avviene all'interno delle aree ad elevata sensibilita' di cui all'art. 8, la sanzione e' raddoppiata. 5. Nei casi di utilizzo di impianti, apparecchi o sorgenti luminose in modo difforme rispetto alle modalita' e ai criteri definiti dalla presente legge e' prevista la sanzione amministrativa da euro 90,00 a euro 150,00. 6. I comuni ed in generale gli enti pubblici che non realizzano impianti conformemente ai criteri tecnici ed all'allegato A, non possono accedere ai finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla regione in campo ambientale ed energetico sino alla messa a norma dei medesimi. 7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2-bis, il comune competente per territorio ove si verifica la violazione provvede all'irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione e dispone l'adeguamento degli impianti o lo smantellamento totale o parziale degli stessi. 8. I comuni, anche avvalendosi dell'ARPA, con l'introito delle sanzioni intervengono per: a) potenziare il servizio di controllo; b) finanziare iniziative volte alla diffusione delle finalita' della presente legge.». Art. 11 Inserimento dell'art. 10-bis alla legge regionale n. 31/2000 1. Dopo l'art. 10 e' inserito il seguente: «Art. 10-bis. (Delegificazione). - 1. Le modifiche all'allegato A sono apportate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.». Art. 12 Inserimento dell'allegato A alla legge regionale n. 31/2000 1. Alla legge regionale n. 31/2000 e' inserito l'allegato A, previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 31/2000 e contenuto nell'allegato 1 alla presente legge. Art. 13 Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'art. 5 della legge regionale n. 31/2000; b) la legge regionale 23 marzo 2004, n. 8 (Modificazioni alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 «Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche»); c) la lettera n) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»); d) il punto 1) della voce «ENERGIA» dell'allegato A) della legge regionale n. 23/2015. Art. 14 Norma transitoria 1. La legge non si applica agli impianti autorizzati, ma non ancora realizzati, e a quelli in corso di realizzazione. Art. 15 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 2. L'attuazione delle disposizioni della presente legge avviene tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie reperibili nell'ordinamento regionale. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addi' 9 febbraio 2018 CHIAMPARINO (Omissis).