Regional Law of 16 March 2018, n. 4- Provisions on active forest management and forest fire prevention
Made 2018-03-20 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- Legge Regionale del 20 marzo 2018, n. 11- Disposizioni in materia di gestione attiva del bosco e di prevenzione degli incendi boschivi.
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Country
- Italy · Toscana
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- forest management/forest conservation, fire management, offences/penalties, timber, financing, local government, policy/planning, hazards
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 20 marzo 2018, n. 11 Disposizioni in materia di gestione attiva del bosco e di prevenzione degli incendi boschivi. Modifiche alla l.r. 39/2000. (GU n.38 del 6-10-2018) (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 26 marzo 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere l) e n), dello statuto; Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana); Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 23 gennaio 2018; Considerato quanto segue: 1. Al fine di garantire una piu' efficace ed efficiente realizzazione degli interventi pubblici forestali sono previste alcune disposizioni per la redazione dei piani annuali degli interventi proposti dagli enti competenti e viene disciplinata una puntuale procedura per il controllo regionale, anche "in itinere", dell'attuazione degli stessi; 2. E' necessario un particolare impegno per favorire la gestione attiva delle risorse e dei paesaggi forestali, valorizzandone le vocazioni locali e il ruolo multifunzionale del bosco stesso. A tal fine la Regione intende promuovere le comunita' del bosco intese come l'insieme dei soggetti pubblici e privati che, in accordo, provvedono alla gestione attiva di aree boschive; 3. E' necessario affrontare i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, dalla propagazione degli incendi boschivi e dall'abbandono e degrado delle terre anche con nuovi strumenti. A tal fine la Regione prevede che in alcune aree saranno approvati specifici piani di prevenzione antincendi boschivi (AIB) per realizzare interventi colturali straordinari finalizzati a migliorare gli assetti vegetazionali e opere e impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi; 4. La revisione del sistema di controllo dell'attuazione dei piani degli interventi pubblici forestali, che coinvolge anche il ruolo di ente Terre regionali toscane, rende opportuno, nella fase di prima attuazione del nuovo assetto, prevedere un limitato periodo di continuita' nella direzione aziendale dell'Ente. Approva la presente legge: Art. 1 Interventi pubblici forestali Modifiche all'art. 10 della l.r. 39/2000 1. Il comma 3-bis dell'art. 10 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), e' sostituito dal seguente: «3-bis. I soggetti di cui al comma 3, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentano alla Giunta regionale la proposta di piano annuale degli interventi in coerenza con la programmazione regionale forestale di cui all'art. 4, da attuare nell'annualita' successiva. La proposta, redatta sulla base di uno schema tipo approvato dalla Regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 20 marzo 2018, n. 11 (Disposizioni in materia di gestione attiva del bosco e di prevenzione degli incendi boschivi. Modifiche alla legge regionale n. 39/2000), deve essere corredata dal cronoprogramma dei lavori, preventivamente concordati con la struttura regionale competente e indicare in una specif ca sezione le attivita' svolte in convenzione con i consorzi di bonifca di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994), ai sensi dell'art. 10-bis.». 2. Dopo il comma 3-quater dell'art. 10 della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «3-quinquies. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, approva il piano annuale degli interventi con la quantificazione delle risorse di cui al comma 3-quater.». 3. Dopo il comma 3-quinquies dell'art. 10 della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «3-sexies. Qualora nel corso dell'anno si verifichino gravi processi di degrado o per motivi di pubblica utilita' o incolumita', la Regione puo' chiedere agli enti di adeguare il piano alle nuove esigenze per mettere in sicurezza il territorio.». 4. Dopo il comma 3-sexies dell'art. 10 della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «3-septies. La competente struttura della Giunta regionale provvede a liquidare le risorse per stati di avanzamento, tenendo conto del rispetto del crono programma e degli obiettivi di gestione definiti dall'ente Terre regionali toscane ai sensi del comma 3-quater, nonche' delle penalita' di cui all'art. 10-ter, comma 3.». Art. 2 Convenzioni con i consorzi di bonifica nei territori montani. Inserimento dell'art. 10-bis nella l.r. 39/2000 1. Dopo l'art. 10 nella legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «Art. 10-bis (Convenzioni con i consorzi e bonifica nei territori montani). - 1. Gli interventi di cui all'art. 10, comma 2, lettere a), b) e c), ricadenti nei territori montani, quando costituiscono opere di bonifica di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994), secondo quanto previsto nel piano delle attivita' di bonifica, sono realizzate anche dai consorzi di bonifica con le convenzioni di cui all'art. 23, comma 3, della legge regionale n. 79/2012.». Art. 3 Controllo regionale sull'attuazione dei piani annuali degli interventi pubblici. Inserimento dell'art. 10-ter nella l.r. 39/2000 1. Dopo l'art. 10-bis della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «Art. 10-ter (Controllo regionale sull'attuazione dei piani annuali degli interventi pubblici). - 1. Gli enti competenti di cui all'art. 3-ter, comma 1, trasmettono semestralmente alla Regione lo stato di attuazione degli interventi previsti nel piano annuale. Nel caso di interventi realizzati in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 12, comma 2, devono essere riportate le ore di lavoro del personale tecnico e amministrativo impiegato. 2. La competente struttura della Giunta regionale verifica, anche tramite sopralluoghi, lo stato di attuazione del piano rispetto al cronoprogramma dei lavori. 3. Eventuali ritardi nell'attuazione del piano annuale degli interventi, non dipendenti da cause di forza maggiore, comportano l'applicazione di penalita' nella determinazione del contributo di cui all'art. 10, comma 3-quater, da assegnare per l'annualita' successiva, secondo parametri definiti con provvedimento della Giunta regionale.». Art. 4 Forme di gestione attiva del bosco Sostituzione dell'art. 19 della l.r. 39/2000 1. L'art. 19 della legge regionale n. 39/2000 e' sostituito dal seguente: «Art. 19 (Forme di gestione attiva del bosco). - 1. La Regione promuove la gestione attiva del bosco, intesa come l'insieme delle azioni selvicolturali volte a garantire una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversita', produttivita', rinnovazione, vitalita' e potenzialita' di adempiere, ora e in futuro, alle rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali senza comportare danni ad altri ecosistemi. 2. Le finalita' di cui al comma 1 sono realizzate, in particolare, attraverso: a) la promozione delle comunita' del bosco, come definite all'art. 19-bis, tramite l'istituzione nell'ambito del sistema informativo regionale di una sezione dedicata a favorire l'incontro tra i proprietari dei boschi, le imprese boschive e gli altri soggetti interessati alla gestione del bosco; b) la promozione delle forme di gestione associata fra i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, e della stipula degli atti di cui all'art. 18, comma 2.». Art. 5 Comunita' del bosco per la gestione attiva Inserimento dell'art. 19-bis nella l.r. 39/2000 1. Dopo l'art. 19 della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «Art. 19-bis (Comunita' del bosco per la gestione attiva). - 1. Per comunita' del bosco si intende l'insieme dei soggetti pubblici e privati che, in accordo, provvedono alla gestione attiva di aree boschive. 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2018 la Giunta regionale approva le modifiche al regolamento forestale volte a disciplinare i contenuti e le modalita' per l'implementazione della sezione dedicata alle comunita' del bosco di cui all'art. 19, comma 2, lettera a), compresi i criteri per l'eventuale censimento delle proprieta' private e per l'individuazione delle ditte boschive qualificate per la gestione attiva del bosco di cui all'art. 38-bis, comma 1-bis. 3. Gli enti competenti di cui all'art. 3-ter, comma 1, implementano e aggiornano il portale per gli ambiti territoriali di competenza. 4. Gli interventi effettuati dalle comunita' del bosco sono soggetti all'approvazione di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'art. 48, secondo le disposizioni previste nel regolamento forestale.». Art. 6 Forme associate per la gestione attiva del bosco Inserimento dell'art. 19-ter nella l.r. 39/2000 1. Dopo l'art. 19-bis della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «Art. 19-ter (Forme associate per la gestione attiva del bosco). 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2018, la Giunta regionale impartisce direttive per la costituzione delle forme associate di cui all'art. 19, comma 2, lettera b), e per la stipula degli atti di cui all'art. 18, comma 2. 2. Gli enti di cui all'art. 3-ter, comma 1, individuano l'ambito territoriale idoneo al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 19, comma 1, e al suo interno promuovono le forme di cui all'art. 19, comma 2, lettera b). 3. Qualora sia indispensabile per la razionale gestione dei boschi e per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 17 e vi sia la richiesta di almeno il 70 per cento dei proprietari, la costituzione dei consorzi forestali puo' avvenire anche in forma coattiva. La proposta di costituzione e' inviata dagli enti di cui all'art. 3-ter, comma 1, alla Giunta regionale, che decide entro novanta giorni dal ricevimento della proposta medesima.». Art. 7 Proventi della gestione Modifiche all'art. 31 della l.r. 39/2000 1. Dopo il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «2-bis. Entro il 31 marzo di ogni anno gli enti competenti di cui all'art. 3-ter, comma 1, trasmettono all'ente Terre regionali toscane una relazione redatta secondo uno schema tipo approvato dal direttore dell'ente Terre entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2018 e corredata dalla documentazione contabile con la quale attestano, con riferimento all'annualita' precedente, la destinazione dei proventi incassati al finanziamento degli interventi di cui al comma 2.». Art. 8 Elenco regionale delle ditte boschive Modifiche all'art. 38 bis della l.r. 39/2000 1. Dopo il comma 1 dell'art. 38-bis della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «1-bis. Nell'elenco di cui al comma 1 e' contenuta una sezione dedicata alle imprese boschive che operano nell'ambito delle comunita' del bosco di cui all'art. 19-bis.». Art. 9 Autorizzazioni al taglio Modifiche all'art. 47 della l.r. 39/2000 1. Alla fine del comma 6-bis dell'art. 47 della legge regionale n. 39/2000, sono aggiunte le parole: «Tale comunicazione non e' dovuta nei casi di tagli di superfici inferiori ad 1 ettaro effettuati in economia dal proprietario esclusivamente per autoconsumo con divieto di commercializzazione del materiale.». 2. Il comma 6-quater dell'art. 47 della legge regionale n. 39/2000 e' sostituito dal seguente: «6-quater. Il comma 6-ter, lettera b), non si applica in caso di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti che effettuano, direttamente o tramite i propri dipendenti o tramite i propri coadiuvanti familiari, interventi di taglio e i relativi esboschi su superfici di loro proprieta' o di cui mantengono il possesso per almeno cinque anni. L'imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto effettuano la comunicazione di cui al comma 6-bis, indicando lo svolgimento in proprio dei lavori.». 3. Al comma 6-quinquies dell'art. 47 della legge regionale n. 39/2000, la parola: "boschive" e' soppressa. Art. 10 Difesa dei boschi dagli incendi. Competenze dei comuni. Modifiche all'art. 70-ter della l.r. 39/2000 1. Dopo il comma 1 dell'art. 70-ter della legge regionale n. 39/2000 e' aggiunto il seguente: «1 bis. I comuni assicurano che i piani comunali di protezione civile di cui all'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita'), siano coerenti con gli interventi previsti dai piani specifici di prevenzione AIB di cui all'art. 74-bis.». Art. 11 Pianificazione dell'AIB Modifiche all'art. 74 della l.r. 39/2000 1. Al comma 1 dell'art. 74, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) piani specifici di prevenzione AIB di cui all'art. 74-bis.». Art. 12 Piani specifici di prevenzione AIB. Inserimento dell'art. 74-bis nella l.r. 39/2000 1. Dopo l'art. 74 della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «Art. 74-bis (Piani specifici di prevenzione AIB). - 1. Nelle aree individuate dal piano AIB sono approvati dalla Giunta regionale i piani specifici di prevenzione AIB riferiti a un periodo minimo di dieci anni. Il piano specifico di prevenzione puo' essere aggiornato nell'arco temporale della sua validita'. Il regolamento forestale disciplina le modalita' per la realizzazione dei piani specifici di prevenzione AIB. 2. I piani specifi ci di prevenzione AIB di cui al comma 1 prevedono, in particolare: a) gli interventi colturali straordinari per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali; b) le opere e gli impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi e la loro puntuale localizzazione. 3. La realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 2 costituisce intervento pubblico forestale di cui all'art. 10 ed e' attuata con le procedure di cui all'art. 11. 4. Gli enti competenti di cui all'art. 3-ter, comma 1, prescrivono ai proprietari o possessori dei terreni le modalita' e i criteri per la coltivazione e l'utilizzazione dei terreni sui quali sono stati realizzati gli interventi e le opere di cui al comma 2. 5. Nel caso di coltivazione e utilizzazione non conformi a quanto indicato nelle prescrizioni di cui al comma 4, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 82, comma 8-bis, e gli enti competenti di cui all'art. 3-ter, comma 1, possono intervenire in sostituzione dei proprietari o possessori per motivi di sicurezza e incolumita' pubblica, ponendo i relativi oneri a carico dei proprietari e possessori inadempienti, secondo le procedure definite nel regolamento forestale.». Art. 13 Sanzioni Modifiche all'art. 82 della l.r. 39/2000 1. Dopo il comma 8 dell'art. 82 della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «8-bis. Nel caso di coltivazione e utilizzazione non conformi a quanto indicato nelle prescrizioni di cui all'art. 74-bis, comma 4, e' previsto il pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 a ettaro o frazione.». Art. 14 Clausola valutativa Inserimento dell'art. 95-bis nella l.r. 39/2000 1. Dopo l'art. 95 della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «Art. 95-bis (Clausola valutativa). - 1. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2018, la Giunta regionale invia alla commissione consiliare competente una relazione in cui viene evidenziato lo stato di implementazione delle disposizioni contenute agli articoli 19-bis, 19-ter e 74-bis e le criticita' eventualmente emerse in sede di prima attuazione. 2. Entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2018 e successivamente con cadenza triennale, la Giunta regionale invia alla commissione competente una relazione in cui vengono riportati i principali risultati ottenuti rispetto all'obiettivo di favorire il recupero delle aree boschive e rispetto all'obiettivo di prevenzione degli incendi boschivi, in particolare la relazione contiene i seguenti elementi: a) numero di comunita' del bosco, soggetti aderenti e superficie gestita; b) numero forme associate, percentuale di soggetti aderenti per ambito territoriale individuato e superficie gestita; c) numero di piani specifici di prevenzione AIB adottati, loro durata e superficie interessata; d) numero di controlli effettuati sul rispetto delle prescrizioni contenute nei piani AIB distinti per anno e per provincia ed esiti dell'attivita' di controllo, evidenziando le tipologie di irregolarita' piu' frequentemente riscontrate; e) eventuali criticita' emerse in sede di implementazione. Art. 15 Permanenza in carica del direttore di ente Terre regionali toscane 1. Il direttore dell'ente Terre regionali toscane in carica alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica fino all'adozione del bilancio di esercizio 2018 e comunque non oltre il 30 aprile 2019. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 20 marzo 2018 ROSSI (Omissis).