Regional Law of 11 July 2017, n. 7- Epidemiological and veterinary surveillance network
Made 2017-07-11 · Text as of 2026-10-01
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About this law
- Original title
- Legge Regionale del 11 luglio 2017, n. 7-Rete di sorveglianza epidemiologica e veterinario aziendale.
- Language
- Italian
- Kind
- Act
- Country
- Italy · Trento
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, pests/diseases, inspection, local government, hygiene/sanitary procedures, data collection/reporting, monitoring
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REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO) LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 2017, n. 7 Rete di sorveglianza epidemiologica e veterinario aziendale. (GU n.5 del 10-2-2018) (Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29/I-II del 18 luglio 2017) (Omissis). IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. Questa legge disciplina l'istituzione della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria e dell'elenco dei veterinari aziendali al fine di aumentare la sorveglianza nei confronti delle malattie degli animali e la tempestivita' delle relative segnalazioni, di incrementare la sicurezza degli alimenti di origine animale e la tempestivita' nell'applicazione delle attivita' di profilassi e delle altre misure di polizia veterinaria nonche' l'efficienza dei controlli ufficiali dei servizi veterinari. Art. 2 Organizzazione e funzionamento 1. Sul territorio provinciale e' istituita una rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria. L'organizzazione e il funzionamento della rete di sorveglianza sono definiti con deliberazione della Giunta provinciale, anche in relazione all'esigenza della sua integrazione con il sistema di sorveglianza definito ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117 (Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano). Della rete di sorveglianza fanno parte le istituzioni pubbliche e gli organismi ed enti pubblici e privati individuati dalla stessa deliberazione, gli allevamenti presenti sul territorio provinciale e il veterinario aziendale previsto dall'art. 3. La deliberazione della Giunta provinciale prevista da questo articolo definisce anche le caratteristiche degli allevamenti che fanno parte della rete di sorveglianza e degli allevatori tenuti a scegliere il veterinario aziendale secondo quanto previsto da questa legge. Art. 3 Veterinario aziendale 1. Il veterinario aziendale svolge i compiti e le funzioni a esso assegnate dalla normativa statale e, inoltre, secondo quanto specificato dal regolamento attuativo previsto dall'art. 5: a) assicura l'assistenza zooiatrica 24 ore su 24; b) redige i certificati per il trasporto delle spoglie animali e procede all'eventuale prelievo del tronco encefalico, quando gli animali non sono deceduti a causa di malattie infettive o diffusive che sono oggetto di denuncia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria); c) effettua e certifica la visita ante mortem in caso di macellazioni d'urgenza; d) coadiuva l'Azienda provinciale per i servizi sanitari nelle attivita' di vaccinazione previste dai piani vaccinali provinciali, secondo quanto stabilito dai medesimi piani. 2. Il veterinario aziendale, di libera scelta dell'allevatore, stipula con lo stesso un contratto libero professionale per le attivita' di assistenza zooiatrica. Il veterinario aziendale stipula inoltre una convenzione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e percepisce da parte della stessa un'indennita' per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previsti dal comma 1, lettere a), b), c) e d). L'indennita' e' calcolata sulla base del numero dei capi assistiti, secondo quanto definito con deliberazione della Giunta provinciale e fino al raggiungimento del compenso massimo annuo definito dalla medesima deliberazione. Art. 4 Elenco dei veterinari aziendali 1. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari istituisce e gestisce l'elenco dei veterinari aziendali. Possono iscriversi all'elenco i veterinari in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa statale e degli ulteriori eventuali requisiti, previsti dal regolamento attuativo disciplinato dall'art. 5, necessari allo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d). 2. Gli allevatori presenti sul territorio provinciale si avvalgono di un veterinario aziendale scelto dai medesimi tra i veterinari iscritti all'elenco. Art. 5 Regolamento attuativo 1. Il regolamento attuativo di questa legge definisce, in particolare: a) la specificazione dei compiti e delle funzioni del veterinario aziendale; b) gli eventuali ulteriori requisiti per l'iscrizione all'elenco, anche in relazione a quanto disposto dal decreto di attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo n. 117 del 2005; c) le modalita' di iscrizione e i casi di sospensione o di cancellazione dall'elenco dei veterinari aziendali, anche a seguito del mancato o negligente svolgimento delle funzioni affidate, le modalita' di aggiornamento dell'elenco e la cadenza del suo aggiornamento; d) le modalita' di comunicazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari del rapporto contrattuale stipulato tra allevatore e veterinario aziendale e le sanzioni in caso di mancata scelta del veterinario aziendale, consistenti in penalizzazioni o esclusioni dalla fruizione di contributi o agevolazioni disposte sulla base delle normative provinciali. Art. 6 Abrogazione e disposizioni transitorie 1. Il primo comma dell'art. 12 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 19 (Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari), e' abrogato. 2. Gli allevatori scelgono il veterinario aziendale entro tre mesi dall'istituzione dell'elenco previsto dall'art. 4. 3. Le convenzioni stipulate sulla base del primo comma dell'art. 12 della legge provinciale n. 19 del 1982 sono prorogate fino al decorso del termine previsto da questo articolo per l'individuazione del veterinario aziendale. Art. 7 Disposizione finanziaria 1. Gli oneri derivanti da questa legge risultano coperti dalle risorse stanziate sulla missione 13 (tutela della salute), programma 01 (servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (spese correnti), del bilancio provinciale 2017-2019. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 11 luglio 2017 Il Presidente della provincia: Rossi