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Laws of Italy

Regional law 7 July 2022, n. 23 Rules for the increase, development and enhancement of Calabrian beekeeping

Made 2022-07-07 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
Legge regionale 7 luglio 2022, n. 23 Norme per l’incremento, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura calabrese.
Language
Italian
Kind
Act
Country
Italy · Calabria
Subjects
Agricultural and rural development, Livestock, Environment, Food and nutrition, Forestry, Land and soil, Cultivated plants, Wild species and ecosystems, General
Keywords
financing, agricultural development, biodiversity, crops, apiculture/sericulture, data collection/reporting, innovation, insects, institution, protection of environment, research, subsidy/incentive, monitoring, inspection, offences/penalties, animal production, governance, pesticides, protected area, consumer protection, public health, food safety and quality, afforestation/reforestation, protection forest, forest management/forest conservation, soil conservation/soil improvement, plant protection, plant variety, seeds/planting material, urban and peri-urban agriculture, plant production, ecosystem conservation
Categories
agriculture

Where to read it

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  1. Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge disciplina e valorizza l’esercizio dell’apicoltura, quale bene ambientale nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell’apicoltura) e dall’articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale). 2. La Regione riconosce l'apicoltura quale attività agricola zootecnica, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile; inoltre riconosce la stessa quale fattore di miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole e forestali e strumento di valorizzazione degli ecosistemi naturali e della biodiversità, riconoscendo importanza fondamentale all'attività di impollinazione naturale. 3. La Regione, compatibilmente con le vocazioni territoriali e nel rispetto della biodiversità vegetale e della normativa vigente, favorisce l'inserimento e il mantenimento di specie vegetali, anche non autoctone, di particolare interesse apistico, nei piani di rimboschimento e degli interventi per la difesa del suolo, di gestione delle aree protette, nelle azioni di sviluppo delle colture officinali, sementiere e del verde urbano. 4. La Regione riconosce altresì l’apicoltura come attività di interesse didattico, culturale e educativo, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, lettera u).

  2. Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni: a) apicoltore: persona fisica o giuridica che detiene o possiede e conduce gli alveari; b) forme associate: organizzazioni di produttori del settore apistico e loro unioni, associazioni di apicoltori, federazioni, società, cooperative e consorzi di tutela del settore apistico; c) apiario stanziale: insieme unitario di alveari che non viene spostato nell’arco dell’anno; d) apiario nomade: apiario che viene spostato una o più volte durante l'anno; e) nomadismo: conduzione dell’allevamento apistico che, al fine di conseguire un incremento produttivo, prevede uno o più spostamenti dell’apiario nel corso dell’anno; f) autoconsumo: produzione derivante da un numero massimo di quindici alveari non destinata alla commercializzazione; g) prodotti dell’alveare: prodotti dell’allevamento delle api e loro derivati, quali il miele, la cera d’api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d’api, le api e le api regine, l’idromele e l’aceto di miele; h) sciame o nucleo: colonia di api con regina, in fase di sviluppo, composta da non più di sei favi, con una popolazione di api la cui produzione di miele, polline e pappa reale è destinata al solo sostentamento della colonia; i) banca dati apistica nazionale (BDA): banca dati dell'anagrafe apistica nazionale di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale).

  3. Art. 3 (Definizioni degli interventi) 1. La Regione, ai fini del perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, definisce i criteri e prevede le azioni e gli interventi utilizzando le specifiche risorse nazionali e comunitarie disponibili mediante il programma apistico regionale di cui all'articolo 4, quale documento programmatico di indirizzo e di coordinamento dell'attività apistica regionale. 2. La Giunta regionale, per quanto definito dal programma apistico regionale, con i provvedimenti attuativi e le risorse previste dalla normativa statale e comunitaria e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, individua interventi regionali di promozione e incentivazione dell’apicoltura e dei prodotti dell’alveare.

  4. Art. 4 (Programma apistico regionale) 1. Il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, sentite le organizzazioni più rappresentative del settore, redige il programma apistico regionale (PAR). 2. Attraverso il PAR si recepisce l'orientamento dell’Unione europea volto allo sviluppo e al potenziamento dell'intero comparto apistico, favorendo la produzione e il miglioramento della qualità del miele e degli altri prodotti dell'apicoltura, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'ambiente, della protezione degli insetti utili e della salute del consumatore e in accordo con gli interventi definiti dagli strumenti di programmazione nazionale e dell’Unione europea. 3. Il PAR ha durata pluriennale secondo quanto stabilito dal programma nazionale apistico ed è adottato in conformità alle disposizioni di cui alla l. 313/2004 e ai regolamenti europei in materia. Il PAR può essere oggetto di revisione anche in relazione alle risorse disponibili durante il periodo considerato e prevede, in linea generale, le azioni e gli ambiti di intervento necessari allo sviluppo del settore apistico regionale. 4. Il PAR è adottato, per il settore apistico di cui all'articolo 5 della l. 313/2004, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione, in conformità al documento programmatico, previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole del settore e con le forme associate. 5. Il PAR prevede programmi annuali di intervento, che individuano le azioni specifiche da attivare, di concerto con le forme associate e le organizzazioni professionali agricole. 6. Il PAR indica le modalità di attuazione e, limitatamente agli interventi ricompresi nei vigenti regolamenti dell’Unione europea e nazionali, le forme di incentivazione disponibili, a seguito di avviso pubblico, per ciascuna annualità di riferimento per le seguenti iniziative: a) ripopolamento di alveari persi per cause ambientali conclamate; b) costruzione, trasformazione, ristrutturazione e adeguamento di locali per la lavorazione e la conservazione dei prodotti apistici e la realizzazione di laboratori di smielatura; c) tutela, potenziamento, miglioramento, tracciamento del patrimonio apistico; d) acquisto di macchine e attrezzature per l'attività apistica e per la lavorazione dei prodotti dei propri apiari a esclusione di automezzi non agricoli; e) allevamento e selezione di api regine dell’ecotipo locale, razza ligustica, e monitoraggio della salubrità ambientale attraverso le api; f) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api al fine di assicurare l'indispensabile attività pronuba, favorire l’utilizzo delle specie vegetali di interesse apistico e migliorare le produzioni di colture agricole e forestali; g) servizio di impollinazione dei frutteti; h) servizio di cattura sciami da parte di apicoltori e loro forme associate; i) conversione di alveari rustici in razionali; j) razionalizzazione del nomadismo; k) assistenza tecnica agli apicoltori, ivi compresa quella sanitaria, per il risanamento e la profilassi degli apiari; l) organizzazione di congressi e di seminari; m) attività di formazione e di aggiornamento professionale per gli apicoltori; n) incentivazione all'insediamento e alla permanenza dei giovani e delle donne nel settore apistico; o) attività promozionali e programmi di ricerca finalizzati all’innovazione, alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti; p) incentivazione dei consumi delle produzioni apistiche locali; q) incentivazione dei prodotti ottenuti da apicoltura biologica e integrata, certificati dall'autorità competente e disciplinati dal Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, per le fasi di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione, e dal Regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica; r) creazione di consorzi di tutela; s) tutela del consumatore e sicurezza alimentare; t) organizzazione di interventi profilattici e di risanamento degli alveari; u) attività didattiche presso scuole pubbliche, paritarie e private, quali le fattorie didattiche; v) diffusione dell'attività apistica presso fattorie sociali e comunità di recupero; w) produzione di sciami per consentire il ripopolamento apistico. 7. Nel PAR sono indicate le fonti di finanziamento nazionali e comunitarie e la spesa complessiva preventivata, eventualmente dettagliata per azione, con indicazione delle quote a carico dei privati e delle quote pubbliche. 8. Il PAR contiene l'elenco delle organizzazioni professionali, degli enti e delle forme associate che collaborano alla stesura dei sottoprogrammi.

  5. Art. 5 (Avvio dell’attività di apicoltura in forma imprenditoriale) 1. L’attività di apicoltura in forma imprenditoriale è soggetta alla presentazione, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio sono ubicate le arnie, di segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) ai sensi degli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) comprensiva della richiesta di assegnazione del codice identificativo di cui al decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale) e nella quale sono indicate le informazioni circa la collocazione dell’apiario o degli apiari installati e sulla relativa consistenza in termini di numero di alveari. 2. Il SUAP trasmette la SCIA ai servizi veterinari dell’Azienda sanitaria provinciale (ASP) competente per territorio entro sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento della SCIA. 3. I servizi veterinari dell’ASP competente per territorio effettuano la registrazione nella BDA e provvedono ad attribuire il codice identificativo entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della SCIA, con le modalità di cui al decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014.

  6. Art. 6 (Avvio dell’attività di apicoltura per autoconsumo) 1. L’apicoltore amatoriale o per autoconsumo è il soggetto che detiene e conduce fino a un massimo di quindici alveari compresi i nuclei, sulla base della dichiarazione all’anagrafe apistica nazionale al 31 dicembre di ogni anno. 2. L’attività di apicoltura per autoconsumo è soggetta alla presentazione ai servizi veterinari della ASP competente per territorio di una dichiarazione di inizio attività comprensiva della consistenza degli apiari e della richiesta di assegnazione del codice identificativo, tramite l’accesso alla BDA, con le modalità e nei termini di cui al decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014. 3. I servizi veterinari delle ASP territorialmente competenti, avvalendosi del personale in servizio, validano i dati della dichiarazione di cui al comma 1 e provvedono, con le modalità di cui al decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014, ad attribuire il codice identificativo entro sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. 4. Può essere presente un solo apicoltore per ogni nucleo familiare.

  7. Art. 7 (Aggiornamento della Banca Dati Apistica Nazionale, censimento annuale e cessazione attività) 1. Gli apicoltori già registrati nella BDA hanno l’obbligo di aggiornare la BDA stessa con le informazioni e le modalità previste dal decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014. 2. Gli apicoltori provvedono al censimento annuale della consistenza degli apiari e della dislocazione degli apiari posseduti, esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 dicembre, fatta salva la prima comunicazione di consistenza di cui agli articoli 5 e 6. 3. Nel caso di cessazione dell’attività, l’apicoltore ne dà comunicazione secondo le modalità e i termini previsti dal decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014. 4. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere presentate dagli apicoltori anche tramite le forme associate a cui aderiscono.

  8. Art. 8 (Risorse nettarifere) 1. La Regione, al fine di tutelare e sviluppare le cultivar di essenze nettarifere in funzione della biodiversità, incentiva, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie individuate nel PAR, l'inserimento di specie vegetali di interesse apistico nei programmi di rimboschimento, ricostituzione vegetale, negli interventi di difesa del suolo e nei progetti di sviluppo di colture officinali. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 896-bis del codice civile e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, della l. 313/2004, la distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno cinquanta alveari, non può essere inferiore a duecento metri.

  9. Art. 9 (Disciplina del nomadismo) 1. La Regione riconosce la pratica del nomadismo sul territorio regionale quale servizio integrativo all'apicoltura, all'agricoltura e all'ambiente e come strumento fondamentale per garantire un razionale utilizzo delle risorse e favorire l'impollinazione a mezzo delle api. 2. La Regione, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, promuove e disciplina la pratica del nomadismo, secondo il principio di rispetto dei diritti acquisiti dagli apicoltori nell'utilizzo delle postazioni, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera b), della l. 313/2004. 3. Gli adempimenti relativi allo spostamento degli apiari sono compresi negli obblighi di aggiornamento della BDA a carico degli apicoltori già registrati ai sensi del decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014. 4. Gli apicoltori appartenenti a provincia diversa da quella di residenza non possono movimentare per una quota superiore al 30 per cento del patrimonio apistico censito in BDA. 5. Nelle Aree Natura 2000 e nelle aree pubbliche gli Enti istituzionali agevolano la libera circolazione e la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti. 6. Chiunque intenda trasferire i propri alveari sul territorio della Regione, oltre ad assolvere gli obblighi di aggiornamento della banca dati nazionale previsti dal decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014, deve, in alternativa: a) aver sottoposto gli apiari con esito favorevole al controllo ufficiale da parte dei dipartimenti veterinari delle ASP negli ultimi dodici mesi; b) aver acquisito, da non oltre trenta giorni, il certificato sanitario recante per ciascun apiario di provenienza le attestazioni di cui all’articolo 10, comma 3.

  10. Art. 10 (Prescrizioni, divieti e norme di sicurezza) 1. È vietato allevare arnie rustiche. È fatto obbligo, agli allevatori che le detengono, di trasformarle in arnie razionali entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. 2. I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari; si considera abbandonato un apiario quando risulta non identificato dal codice sanitario. L'ASP competente, acquisito il parere del dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute, utilizzando il personale in servizio e senza maggiori oneri, può procedere alle necessarie ispezioni al fine di accertarne la pericolosità, quale fonte di propagazione di patologie, e, ove si renda necessario, può procedere alla distruzione, nonché all’accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente legge. Gli oneri per l’attività ispettiva sono addebitati al proprietario dell’alveare, una volta identificato, ferma restando l’applicazione delle previste sanzioni. 3. Fatte salve le disposizioni del decreto interministeriale 4 dicembre 2009, chiunque vende o cede api deve munirsi del certificato sanitario rilasciato, da non oltre trenta giorni, dal servizio veterinario dell’ASP territorialmente competente che ne attesti la provenienza da un apiario con le seguenti caratteristiche: a) non sono state rilevate malattie delle api soggette a denuncia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria); b) è stato sottoposto ad adeguato trattamento profilattico annuale della varroasi; c) non è sottoposto a provvedimenti di polizia veterinaria; d) è situato in aree o campi non soggetti alle restrizioni di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 agosto 2020 (Criteri per il mantenimento di aree indenni per l'organismo nocivo Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. agente del colpo di fuoco batterico delle pomacee nel territorio della Repubblica italiana). 4. Non è consentito l’acquisto di api provenienti da altre Regioni per le quali, in data non anteriore a trenta giorni dallo spostamento, la competente autorità sanitaria non abbia rilasciato una certificazione sanitaria conforme a quella prevista dal comma 3. 5. È fatta salva l’applicazione di ogni altra norma comunitaria, nazionale o regionale in materia.

  11. Art. 11 (Tavolo apistico regionale) 1. È istituito il Tavolo apistico regionale, con funzioni tecnico-consultive, composto da otto componenti designati tra funzionari regionali dei settori competenti in materia di agricoltura e sanità veterinaria e igiene degli alimenti e da un componente designato da ciascuna delle associazioni e organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici regionali. 2. Il Tavolo è convocato e presieduto dal responsabile del settore regionale competente nelle specifiche materie afferenti all’agricoltura o alla sanità veterinaria e igiene degli alimenti, in relazione ai temi oggetto di consultazione. 3. Al Tavolo, con riferimento alle materie da trattare, possono essere invitati soggetti individuati da ciascuno dei settori regionali competenti in materia di agricoltura e tutela della salute, dalle organizzazioni professionali agricole e cooperative regionali, dalle università degli studi della Calabria, dai servizi veterinari delle ASP, dalla Federazione regionale degli ordini veterinari e dall’Osservatorio nazionale miele, da altri soggetti pubblici, nonché da privati esperti del settore. 4. Le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo apistico regionale sono definite con decreto del dirigente generale del dipartimento competente in materia di agricoltura. 5. Il Tavolo ha il compito di formulare pareri e proposte: a) sulle attività correlate alla programmazione e alle misure di difesa igienico-sanitaria per l’esercizio dell’apicoltura nel territorio regionale, compresa la disciplina della movimentazione degli apiari; b) sulle attività correlate alla difesa delle api e degli insetti pronubi da trattamenti fitosanitari; c) sui fabbisogni dell'apicoltura anche con riguardo alle iniziative e agli interventi da intraprendere riguardanti la ricerca, l'innovazione, i servizi e gli studi relativi alle finalità della presente legge. 6. La partecipazione al Tavolo non dà diritto a compensi e rimborsi spese. Le attività di assistenza e supporto al Tavolo sono assicurate da personale in servizio presso il dipartimento competente in materia di agricoltura senza alcun aggravio sul bilancio regionale.

  12. Art. 12 (Disciplina dei trattamenti fitosanitari e tutela delle api) 1. Sulle colture arboree, arbustive ed erbacee destinate a ogni tipologia di produzione agricola, vivaistica e sementiera, sulle sementi, sulle piante consociate o infestanti che possono trovarsi dentro o ai bordi della coltura o sulle piante spontanee, sono vietati trattamenti con prodotti fitosanitari insetticidi, acaricidi e anticrittogamici, a salvaguardia delle api e per l’entomofauna pronuba, nelle seguenti fasi fenologiche e condizioni: a) durante il periodo di fioritura delle piante della coltura; b) durante il periodo di fioritura, dall'apertura alla caduta degli organi fiorali, delle piante erbacee consociate o spontanee che si trovino dentro o ai bordi della coltura, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto al loro sfalcio e appassimento, al loro interramento o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fioriture attrattive per api e pronubi; c) durante il periodo di fioritura, dall'apertura alla caduta degli organi fiorali, sulle piante spontanee, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto al loro sfalcio e appassimento al loro interramento, o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fioriture attrattive per api e pronubi. 2. I trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e per la restante entomofauna pronuba sono altresì vietati in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero a meno che non si tratti di colture agrarie su cui sia accertata la necessità di trattamenti a tutela della produzione. 3. La Giunta regionale, previa consultazione del Tavolo apistico regionale di cui all’articolo 11, individua le zone di rispetto intorno alle aree di rilevante interesse apistico e agroambientale, nelle quali è vietato effettuare trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario o erbicidi potenzialmente dannosi per le api e la restante entomofauna pronuba, definendo anche tempi e ambito di applicazione del divieto. 4. Ogni sospetto caso di danni da tossicità a famiglie di api è tempestivamente segnalato dagli apicoltori al dipartimento di prevenzione dell’ASP competente per territorio che, utilizzando il personale in servizio e senza maggiori oneri, espleta le indagini e gli accertamenti necessari a individuare le cause e i responsabili delle avvenute intossicazioni.

  13. Art. 13 (Promozione e valorizzazione dei prodotti dell’attività apistica) 1. La Regione, nel limite massimo delle risorse nazionali e comunitarie individuate all’interno del PAR, in osservanza delle disposizioni dell’Unione europea e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, sostiene e promuove iniziative, programmi e progetti di valorizzazione, sul proprio territorio, di prodotti apistici tipici, con particolare riferimento alla definizione dei relativi caratteri di origine, tradizionalità, produzione, importanza economica, nonché nutrizionali e organolettici. Incentiva, attua e coordina iniziative per il riconoscimento e per la valorizzazione delle attività pubbliche e private finalizzate all'ottenimento sul proprio territorio di prodotti apistici tipici, con particolare riferimento alla definizione dei relativi caratteri di origine, tradizionalità, produzione, importanza economica, nonché nutrizionali ed organolettici. 2. La Regione, su segnalazione delle forme associate, può individuare zone di rispetto nelle quali le produzioni mellifere sono riconosciute tra le tipicità della Regione Calabria.

  14. Art. 14 (Vigilanza e controllo) 1. Il personale appartenente ai servizi preposti del dipartimento competente in materia di tutela della salute e politiche sanitarie e del dipartimento competente in materia di agricoltura è incaricato della vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge, fermo restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. 2. Il personale di cui al comma 1 può avvalersi, previa intesa, e senza oneri a carico del bilancio regionale, della collaborazione del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri dei Nuclei anti sofisticazioni dell’Arma dei Carabinieri e degli altri organi di polizia. 3. Ai fini dell'esercizio delle proprie attribuzioni il personale addetto ha facoltà di: a) accedere ed effettuare prelievi negli alveari o apiari e loro pertinenze e nei luoghi ove si conservano il miele, la cera e gli attrezzi per l'attività apistica; b) accedere ai fondi ed effettuare prelievi sia di piante o parti di piante che di miscele, di pesticidi e delle attrezzature agricole adibite ai trattamenti con gli stessi. 4. Il settore preposto nell'ambito del dipartimento competente in materia di tutela della salute e politiche sanitarie, a tutela del settore apistico e nel rispetto delle norme, sentito il dipartimento competente in materia di agricoltura, redige un programma annuale di tecniche di profilassi, di lotta sanitaria, di prevenzione e di organizzazione del servizio di vigilanza, sullo stato sanitario degli apiari dislocati sul territorio regionale. 5. Per le operazioni e attività di carattere sanitario e per interventi finalizzati al miglioramento delle produzioni, le ASP possono avvalersi, a titolo gratuito, della collaborazione delle forme associate di apicoltori. 6. Le attività di vigilanza e controllo previste dal presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali ed economiche già a disposizione del dipartimento competente e senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

  15. Art. 15 (Sanzioni) 1. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi dello Stato riferite a competenze riservate allo stesso, per la violazione delle norme e degli obblighi della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro nel caso di omissione dell’obbligo di denuncia e comunicazione per come previsto dalla normativa nazionale; b) da 100,00 euro a 600,00 euro per apiario, in caso di violazione delle disposizioni dell’articolo 896-bis del codice civile in materia di distanze minime tra gli apiari e degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6; c) da 250,00 euro a 700,00 euro, per le violazioni delle disposizioni previste dall’articolo 8, comma 2; d) da 600,00 euro a 1.000,00 euro, nel caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 9, comma 3; e) da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro, nel caso di violazione delle disposizioni dell’articolo 9, comma 4; f) da 500,00 euro a 1.200,00 euro, nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 10; g) da 500,00 euro a 5.000,00 euro per ettaro, con il limite massimo di 30.000,00 euro, nel caso di violazione di quanto disposto dall’articolo 12. 2. Le sanzioni amministrative sono raddoppiate in caso di recidiva. 3. Utilizzando il personale in servizio e senza maggiori oneri, i servizi veterinari delle Aziende territorialmente competenti, a cui sono affidati i compiti di vigilanza sanitaria sugli apiari nomadi, provvedono all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni. 4. Il pagamento delle sanzioni previste dal comma 1 non esime comunque i contravventori dall’obbligo di risarcimento secondo le norme sulla responsabilità civile.

  16. Art. 16 (Norma finanziaria) 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle risorse autonome del bilancio regionale.

  17. Art. 17 (Norma transitoria) 1. È vietata la pratica del nomadismo in Calabria da parte di apicoltori con residenza aziendale fuori dal territorio regionale, data la situazione di emergenza sanitaria legata alla presenza sul territorio della Regione Calabria del coleottero Aethina tumida e considerato che le norme ordinarie in materia di movimentazione di api e materiale apistico di cui al Regolamento UE n. 206/2010 della Commissione del 12 marzo 2020 e all’ordinanza del Ministro della salute 20 aprile 2004 (Norme per la profilassi dell’Aethina tumida e del Tropilaelaps spp) si sono rivelate insufficienti o inadeguate a limitare la diffusione di tale patologia esotica, allo scopo di tutelare il patrimonio apistico nazionale e comunitario e di impedire la fuoriuscita del coleottero dai confini regionali. Tale divieto ha natura urgente, transitoria e strettamente connessa con il permanere nella Regione Calabria della problematica legata all’Aethina tumida stabilita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 94 del 19 settembre 2014. 2. Gli apicoltori calabresi possono praticare il nomadismo, fino a quando rimane attiva la fase di sorveglianza sanitaria per la presenza di Aethina tumida, al fine di razionalizzare il carico apistico sul territorio regionale, a condizione che gli apicoltori appartenenti alla provincia di residenza aziendale, secondo indicazione della Partita Iva, possano movimentare l’intero patrimonio apistico, come da dati registrati in BDA, e comunque con postazioni non superiori a ottanta alveari. 3. La cessazione della situazione di emergenza sanitaria legata alla presenza in Calabria del coleottero Aethina è stabilita, previe le necessarie verifiche, con provvedimento contingibile e urgente del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettera m), dello Statuto regionale, sulla base delle eventuali indicazioni di revoca disposte dal Ministero della salute sentiti i Centri di referenza nazionale e comunitario.

  18. Art. 18 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

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