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Laws of Italy

Regional Law 5 April 2023, No. 19 concerning rules on the management of watercourses and compensation

Made 2023-04-05 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
L.R. 5 aprile 2023, n. 19, Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua e di interventi di manutenzione fluviale a compensazione.
Language
Italian
Kind
Act
Country
Italy · Abruzzo
Subjects
Water
Keywords
water resources management, early warning system, ecosystem conservation, enforcement/compliance, hazards, public health, risk assessment/management, sustainable development, sustainable use, surface water

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  1. 7/7/23, 3:24 PM L.R. 5 aprile 2023, n. 19 - Testo vigente www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi tv/testi vigenti/insieme.asp?numero=19&anno=2023&lr=L.R. 5 aprile 2023, n. 19&passo=../abruzzo lr/2023/l… 1/3 L.R. 5 aprile 2023, n. 19 Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua e di interventi di manutenzione fluviale a compensazione. (Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 86/5 del 21 marzo 2023, pubblicata nel BURA 12 aprile 2023, n. 15 Ordinario ed entrata in vigore il 13 aprile 2023) Testo vigente (in vigore dal 13/04/2023) Art. 1 (Oggetto e finalita') 1. Nelle more dell'approvazione della legge organica in materia di governo del territorio e sviluppo sostenibile nonche' della realizzazione di programmi di gestione dei sedimenti in tutto il territorio regionale e nel rispetto dei principi di tutela ambientale, la presente legge detta norme in materia di riqualificazione integrata dei corsi d'acqua naturali del territorio abruzzese, al fine di assicurare la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria e ordinaria necessarie per la prevenzione e la messa in sicurezza della regione fluviale rispetto al rischio idrogeologico e agli squilibri fisico ambientali. 2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge disciplina l'approvazione di progetti generali di riqualificazione integrata dei corsi d'acqua naturali che definiscono le strategie e le azioni da intraprendere, compatibili con i principi dello sviluppo sostenibile, anche mediante la programmazione di interventi finalizzati alla riqualificazione dei corsi d'acqua e delle funzioni ecosistemiche ad essi connesse. 3. Al fine di coniugare la prevenzione del rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi fluviali, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono svolti nell'ambito del Piano di gestione di cui al comma 2-quater dell'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Art. 2 (Progetti generali di gestione dei corsi d'acqua) 1. I Servizi regionali competenti di concerto con quelli individuati quali Autorita' idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e della legge regionale 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 e modifica alla L.R. 5/2015), approvano appositi progetti generali di gestione dei corsi d'acqua, da sviluppare per ciascuna unita' omogenea come definita ai sensi del comma 3. 2. I progetti generali di gestione individuano le modalita' operative puntuali cui attenersi nelle attivita' di manutenzione, di tutela dell'ecosistema fluviale e le specifiche attivita' di controllo e di polizia idraulica, anche tenendo conto, per quanto possibile, degli indirizzi e direttive gia' stabiliti dall'Organo di indirizzo politico nell'ambito delle proprie competenze. 3. Nel rispetto della normativa statale e regionale in materia, al fine di omogeneizzare le iniziative necessarie al presidio e alla gestione degli ambienti fluviali nel territorio della Regione, la Giunta regionale approva le Linee Guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione di cui al comma 1, definendo la tipologia di manutenzione ordinaria e straordinaria, i criteri, le modalita' e procedure per: a) l'individuazione dell'unita' omogenea da assoggettare a progetto generale di gestione, sulla base delle caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche del bacino idrografico; b) gli interventi di tipo selvicolturale, redatti per ogni unita' omogenea di cui alla lettera a), volti alla gestione delle formazioni riparie nel breve e medio periodo con l'obiettivo di mantenere e favorire una vegetazione riparia specializzata, favorendone la variazione in funzione delle caratteristiche dell'alveo. Tra gli interventi rientrano anche il taglio di vegetazione entro l'alveo e la gestione selvicolturale della vegetazione arborea presente sulle sponde, nelle aree golenali e in prossimita' dell'alveo; c) la manutenzione ed il ripristino delle opere idrauliche longitudinali e trasversali e dei presidi idraulici comunque denominati, ivi comprese quelle relative a opere in concessione; d) la manutenzione delle altre opere in concessione; e) la manutenzione delle sponde naturali e per l'invarianza idraulica; f) la gestione e valorizzazione del demanio idrico; g) la valorizzazione e l'utilizzo del materiale litoide e della massa legnosa residuale provenienti dalla manutenzione; h) l'espletamento delle attivita' di controllo e di polizia idraulica; i) l'approvazione dei progetti generali di gestione. http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/affassweb/Xi Legislatura/verbali/2023/verb 086 05.pdf http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152~art117!vig= http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523~art1 http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi tv/testi vigenti/insieme.asp?numero=81&anno=1998&lr=L.R.%2016%20settembre%201998,%20n.%2081&passo=../abruzzo lr/1998/lr98081.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/1998/l081.htm&passa1=http://legg http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi tv/testi vigenti/insieme.asp?numero=36&anno=2015&lr=L.R.%203%20novembre%202015,%20n.%2036&passo=../abruzzo lr/2015/lr15036.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2015/l036.htm&passa1=http://leggi. 7/7/23, 3:24 PM L.R. 5 aprile 2023, n. 19 - Testo vigente www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi tv/testi vigenti/insieme.asp?numero=19&anno=2023&lr=L.R. 5 aprile 2023, n. 19&passo=../abruzzo lr/2023/l… 2/3 4. Le Linee Guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione di cui al comma 3 sono aggiornate dalla Giunta regionale con periodicita' di norma quinquennale. 5. La Giunta regionale promuove la stipulazione di intese con l'Arma dei Carabinieri Forestali per l'espletamento dei controlli di cui alla lettera h) del comma 3. 6. La Giunta regionale promuove, altresi', la valorizzazione delle risorse conoscitive esistenti sul territorio, favorendo forme di collaborazione e di coordinamento tra Province, Universita' e operatori professionali. 7. I progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua, redatti in attuazione dei progetti generali di gestione, sono approvati dai Servizi regionali competenti ed individuati quali Autorita' idraulica e devono contenere un adeguato studio di fattibilita' finanziaria, nel rispetto delle indicazioni dell'articolo 13 (Regolamentazione delle attivita' estrattive), comma 5, delle Norme tecniche di attuazione del vigente Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA). 8. L'utilizzo delle formazioni ripariali radicanti nel demanio fluviale e' autorizzato dalla Regione Abruzzo, Servizi regionali competenti ed individuati quali Autorita' idraulica. Le modalita' di utilizzo sono individuate nelle Linee Guida di cui al comma 3, che individuano forme di promozione del ruolo attivo dell'operatore agricolo. 9. Previa stipulazione dell'intesa di cui al comma 5, e per le finalita' di cui al comma 8, lo studio di fattibilita' finanziaria di cui al comma 7 definisce l'entita' percentuale, sul totale movimentato in alveo per la manutenzione, del materiale litoide e della massa legnosa residuale assoggettabili a valorizzazione, nel rispetto delle funzioni ecosistemiche connesse al corso d'acqua. 10. Al fine di garantire la tutela dell'ecosistema fluviale, lo svolgimento delle attivita' di manutenzione dei corsi d'acqua e di gestione della vegetazione ripariale, la Regione direttamente o gli Enti locali, singoli o associati nelle forme previste dalla legislazione statale vigente in materia, possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati, individuando i tratti di fiume sui quali operare. 11. Gli interventi di sfangamento degli invasi artificiali da realizzarsi ai sensi dell'articolo 114 del d.lgs. 152/2006, approvati dall'Autorita' idraulica, possono prevedere la valorizzazione del materiale di dragaggio. 12. Gli interventi di rimozione della barra di foce, localizzata sia nel demanio idrico che marittimo, finalizzati unicamente a garantire la sicurezza della navigazione dell'asta terminale dei corsi d'acqua regionali, sono autorizzati nel rispetto della normativa vigente, previo parere della Capitaneria di porto e possono prevedere la valorizzazione del materiale rimosso. Art. 3 (Interventi di manutenzione fluviale a compensazione) 1. Al fine di ripristinare l'officiosita' idraulica dei corsi d'acqua, in conseguenza di calamita' naturali o diretta a prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumita', ed effettuare la idonea manutenzione ordinaria e straordinaria, cosi' come definita dalle Linee Guida di cui all' articolo 2, comma 3, atta a garantire la messa in sicurezza degli stessi corsi, i Servizi regionali competenti ed individuati quali Autorita' idraulica, prima della predisposizione dei Progetti generali di Gestione di cui ai precedenti articoli, redigono, in occasione dei Programmi triennali delle Opere idrauliche di cui all'articolo 69, comma 3, del d.lgs. 152/2006, ed in ossequio all'articolo 13, comma 5, delle Norme Tecniche del vigente Piano Stralcio Difesa Alluvioni, il piano dei tratti fluviali che necessitano della rimozione e migrazione orizzontale o verticale di materiale litoide e vegetale, anche tenendo conto dei principi stabiliti dall'articolo 2, comma 3, lettera g), facendo ricorso alle modalita' stabilite nel comma 2. 2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, senza oneri a carico del bilancio regionale, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo possono essere ceduti, a compensazione delle attivita' proposte per incrementare la sicurezza idraulica, all'appaltatore degli interventi stessi e sempre nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali in materia di compatibilita' ambientale e riutilizzazione di tali materiali. 3. Analoga compensazione e' consentita nel rapporto con gli appaltatori in relazione ai costi delle attivita' inerenti la sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile da valutarsi, in relazione ai costi delle attivita' svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. 4. Per la scelta degli appaltatori di cui ai commi 2 e 3 si applicano le procedure di cui al Titolo I, parte IV del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). 5. Gli interventi di cui al presente articolo non devono, in ogni caso, pregiudicare la stabilita' e funzionalita' delle opere idrauliche e delle infrastrutture esistenti. 6. La Giunta regionale definisce annualmente, su proposta del Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di gestione del demanio idrico e previo parere del Dipartimento della Giunta regionale competente per l'autorizzazione alle attivita' estrattive, con proprio provvedimento, ai sensi dell'articolo 92 bis (Concessioni Pertinenze idrauliche e autorizzazioni idrauliche) della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Legge finanziaria regionale 2003), l'entita' dei canoni, nonche' i relativi aggiornamenti annuali tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevato nell'anno precedente, da applicare alla rimozione dei sedimenti fluviali per le finalita' di cui al presente articolo. https://autoritabacini.regione.abruzzo.it/images/PSDA/Normativa/2norme di attuazione.pdf http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152~art114!vig= http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152~art69!vig= https://autoritabacini.regione.abruzzo.it/images/PSDA/Normativa/2norme di attuazione.pdf http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art1!vig= http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi tv/abruzzo lr/2003/lr03007.htm# Toc252262704 http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi tv/testi vigenti/insieme.asp?numero=7&anno=2003&lr=L.R.%2017%20aprile%202003,%20n.%207&passo=../abruzzo lr/2003/lr03007.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2003/l007.htm&passa1=http://leggi.reg 7/7/23, 3:24 PM L.R. 5 aprile 2023, n. 19 - Testo vigente www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi tv/testi vigenti/insieme.asp?numero=19&anno=2023&lr=L.R. 5 aprile 2023, n. 19&passo=../abruzzo lr/2023/l… 3/3 7. Con ulteriore provvedimento della Giunta regionale, vengono stabiliti i criteri e le direttive procedurali ed operative da osservare per l'attuazione degli interventi di manutenzione fluviale utilizzando il metodo della compensazione monetaria. Art. 4 (Interventi di somma urgenza da attuarsi per ripristinare l'officiosita' idraulica dei corsi d'acqua) 1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' quelli attuati in regime di urgenza e di somma urgenza ai sensi dell'articolo 163 del d.lgs 50/2016 e della legge regionale 30 maggio 1974 n. 17 (Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamita' naturali) e successive modifiche, dai Servizi regionali competenti ed individuati quali Autorita' idraulica, che vengono disposti per ripristinare e conservare il corretto regime idraulico dei corsi d'acqua ed il mantenimento della funzionalita' delle difese spondali, a salvaguardia della pubblica e privata incolumita' e delle opere di interesse pubblico quali reti infrastrutturali, abitati, aree industriali e commerciali, sono riconducibili nella fattispecie prevista dall'articolo 149, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), qualora gli stessi non alterino lo stato dei luoghi o siano finalizzati a ripristinare allo stato originario il regime dei corsi d'acqua, irrimediabilmente compromesso da eventi eccezionali. 2. Gli interventi di cui al comma 1 non sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dagli articoli 146, 147 e 159 del medesimo d.lgs. 42/2004. Art. 5 (Disposizioni finanziarie) 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. 2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate annualmente dalla legge di bilancio nell'ambito della Missione 09, Programma 01 e della Missione 11, Programma 01, Titolo 2, della parte spesa del bilancio regionale. 3. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge e' consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale. 4. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di Infrastrutture - Trasporti provvedono agli adempimenti successivi e conseguenti per dare attuazione alla presente legge. Art. 6 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (B.U.R.A.T.). http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art163 http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi tv/testi vigenti/insieme.asp?numero=17&anno=1974&lr=L.R.%2030%20maggio%201974,%20n.%2017&passo=../abruzzo lr/1974/lr74017.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/1974/l017.htm&passa1=http://leggi.r http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004;42~art149!vig= http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004;42~art1!vig= http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004;42~art146!vig= http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004;42~art147!vig= http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004;42~art159!vig= http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004;42~art1!vig=

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