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Laws of Italy

Regional Forestry Act No. 8

Made 1976-04-05 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy · Lombardia
Subjects
Agricultural and rural development, Forestry
Keywords
agricultural development, mountain area, apiculture/sericulture, subsidy/incentive, forest management/forest conservation, public forest, afforestation/reforestation, policy/planning, authorization/permit, offences/penalties

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  1. ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO FORESTE DIFESA DEL SUOLO L.R. 5 aprile 1976, n. 8 ve naturali, alle Comunità montane, ai Consorzi comprenso-LEGGE REGIONALE 5 aprile 1976, n. 8 riali di Lecco e di Lodi ed alle Province (3).«Legge forestale regionale». (B.U. 7 aprile 1976, n. 14, suppl.) Art. 1 ter. — Definizione di bosco. — Sono da considerare bo schi, a tutti gli effetti di Legge, i popolamenti arborei od arbu stivi, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale,Titolo I con esclusione delle fattispecie previste dal successivo terzoNORME GENERALI comma e comunque determinati ai sensi del successivo quarto Art. 1. — Linee di politica forestale regionale. — La presente comma. legge, in attuazione dell’articolo 3 dello statuto della regione 2. Sono inoltre considerati boschi i terreni che per cause natu Lombardia, promuove la piena valorizzazione delle risorse so- rali od artificiali sono rimasti temporaneamente privi di coper ciali ed economiche del settore agro-silvo-pastorale, il miglio- tura forestale. ramento delle condizioni di vita e di sicurezza delle popolazio- 3. Non sono considerati boschi e sono pertanto esclusi dai re ni di montagna e l’attiva salvaguardia dei valori naturali ed lativi effetti di Legge: ambientali, mediante una politica di programmazione che as- a) gli impianti a rapido accrescimento di cui al successivo sicuri la razionale utilizzazione dei terreni, l’incremento della art. 23; produzione legnosa e delle altre attività economiche connesse, b) gli appezzamenti arborati isolati che pur trovandosi nelle la prevenzione e l’eliminazione delle cause di dissesto idrogeo- condizioni previste dai precedenti commi primo e secondo, ab logico, la realizzazione delle opere di interesse regionale per la biano una superficie inferiore a 2000 mq, oppure, per qualsiasi difesa del suolo ed il potenziamento del verde. superficie, una densità di copertura delle chiome a maturità 2. Le norme della presente legge riguardano in particolare: inferiore al venti per cento, sempre che siano posti a distanza 1) la gestione e l’incremento del patrimonio indispensabile superiore a 100 metri da altri popolamenti boschivi; forestale della regione; c) le piante sparse, i filari e le fasce alberate con larghezza 2) gli interventi diretti alla realizzazione di rimboschimenti inferiore a 25 metri; ed allo sviluppo della silvicoltura ed arboricoltura da legno, da d) le piantagioni arboree dei giardini e dei parchi urbani; parte di enti pubblici e di privati allo scopo di favorire l’incre- e) i terreni destinati ad altra qualità di coltura in cui sia in mento della produzione legnosa; atto un processo di colonizzazione da parte di specie arboree 3) le opere di sistemazione idraulica, idraulico-agrario-fore- o arbustive da meno di tre anni. stale e di conservazione del suolo sulla base dei piani di bacino 4. Per motivate ragioni di ordine ambientale o di protezione idrografico; del suolo il Consiglio Regionale può sottoporre alla disciplina 4) l’incremento e la valorizzazione tecnico-economica dei dei boschi, con apposito regolamento, anche i popolamenti di patrimoni silvo-pastorali sulla base dei piani economici di ge- cui al precedente terzo comma (4). stione elaborati dalle comunità montane, dai comuni e dagli Art. 2. — Programmi di sistemazione delle aree montane. — Laaltri enti. Giunta Regionale, al fine di favorire la sistemazione territoriale3. La regione provvede, direttamente o mediante erogazione delle aree boscate e montane, provvede a finanziare i program-di contributi, all’attuazione di iniziative per l’assistenza tecni mi presentati dalle Comunità montane entro il 31 marzo dica, la commercializzazione dei prodotti silvo-pastorali, la pro ogni anno, sentita la Commissione consiliare competente.paganda, la ricerca e la sperimentazione d’interesse regionale 2. I programmi di cui al precedente comma sono redatti inin materia forestale e ad ogni altro intervento volto a realizzare base agli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e com-le finalità della presente Legge (1). prendono i rimboschimenti, i rinfoltimenti, i lavori colturali4. La regione incentiva le iniziative di lotta fitosanitaria inte relativi ai boschi esistenti, le eventuali opere accessorie e legrata, preferibilmente con metodologie biologiche, sulle coltu opere di viabilità forestale ad esclusione di quanto previsto dalre pioppicole mediante convenzioni o contributi a programmi successivo art. 21.presentati dalle forme associative di coltivatori (2). 3. Con le modalità di cui al precedente primo comma la Giun-5. La Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare ta Regionale finanzia i programmi di sistemazione idraulico-competente, può autorizzare l’Azienda regionale delle foreste, agrario-forestale dei territori montani, ad esclusione dei lavorideterminandone le condizioni anche in ordine alla presenza di da eseguirsi all’interno dei centri abitati; tali programmi sonospecifici soggetti pubblici e privati, a costituire o partecipare a proposti dagli enti gestori dei parchi regionali e delle riservesocietà aventi come oggetto sociale la realizzazione e la gestio naturali e dalle Comunità montane (5).ne di programmi ed iniziative per lo sviluppo forestale e vivai stico (2). Art. 3 . — Manutenzione e lavori di pronto intervento. — La Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare compe-Art. 1 bis. — Enti delegati. — Le funzioni concernenti l’attua tente, finanzia i programmi di manutenzione delle opere di si-zione della presente Legge sono delegate, per il territorio di stemazione idraulico-agrario-forestale presentati dagli enti ge-rispettiva competenza, agli enti gestori dei parchi e delle riser (3) L’articolo è stato aggiunto dall’art. 2 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 80. (Sta in questa stessa voce). (4) L’articolo è stato aggiunto dall’art. 3 della L.R. 22 dicembre 1989,(1) Il comma è stato cosı̀ modificato dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 80. (Sta in questa stessa voce). n. 80. (Sta in questa stessa voce). (5) L’articolo è stato cosı̀ modificato dall’art. 4 della L.R. 22 dicembre(2) Il comma è stato aggiunto dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 80. (Sta in questa stessa voce). 1989, n. 80. (Sta in questa stessa voce). 1998 - Aggiornamento h CT0502ur04 VOCE T 5.2 h LRG/IV,1 ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO FORESTE DIFESA DEL SUOLO L.R. 5 aprile 1976, n. 8 stori dei parchi e delle riserve naturali e dalle Comunità mon- di orientare e coordinare le attività di ricerca, sperimentazio ne, aggiornamento e divulgazione nel settore silvo-pastorale latane. 2. La Giunta Regionale, nell’ambito degli stanziamenti di cui regione, avvalendosi anche dell’Azienda regionale delle foreste e in collaborazione con le Università e gli Istituti di ricerca:al comma precedente, sentita la Commissione consiliare com petente, provvede ai lavori di pronto intervento per calamità a) provvede all’assistenza tecnica in favore degli enti pubbli ci e dei privati;naturali non compresi tra quelli previsti dall’art. 10 della L.R. 14 agosto 1973, n. 34 (6) e localizzati nei territori montani. b) istituisce e finanzia campi di lavoro, borse di studio e cor si di formazione professionale per il perfezionamento delle3. Per l’esecuzione dei lavori di pronto intervento di cui al pre cedente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposi- scienze e delle tecniche silvo-pastorali; c) promuove iniziative culturali di divulgazione, informa-zioni dell’art. 1 della L.R. 14 agosto 1973, n. 34 (6). 4. Sono definiti di pronto intervento le opere e i lavori neces- zione e propaganda atte a diffondere una migliore conoscenza delle risorse naturali e delle colture legnose;sari per fronteggiare: a) situazioni di effettivo pericolo a cose o persone causate d) definisce specifici programmi di ricerca e di sperimenta zione nel settore silvo-pastorale, anche mediante l’erogazioneda possibili eventi calamitosi nel settore idraulico-agrario-fore stale; di contributi; e) provvede alla redazione ed alla periodica revisione dell’in-b) ripristino di sistemazioni idraulico-agrario-forestali rese necessarie da eventi di natura eccezionale; ventario forestale regionale avvalendosi anche dell’Azienda re gionale delle foreste (10).c) interventi in aree montane per il recupero di alberi dan neggiati da eventi eccezionali o da evenienze fitosanitarie (7). Art. 4 . — Delega all’esecuzione dei lavori. — L’esecuzione delle Titolo II DEMANIO FORESTALEopere previste dai programmi approvati dalla regione ai sensi della presente Legge è delegata agli enti di cui al precedente Art. 7. — Demanio forestale della regione. — Il patrimonio agro art. 1 bis. silvo-pastorale della regione denominato «Demanio forestale 2. Gli enti delegati, ove non dispongano di servizi tecnici, si regionale», è formato: avvalgono dei competenti uffici tecnici regionali. 1) dai beni già facenti parte del demanio forestale dello Sta 3. Per i progetti di importo inferiore a lire 500 milioni è richie to, trasferiti alla regione in virtù dell’articolo 11, quinto com sto il parere tecnico-amministrativo: ma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (11); a) del servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazio 2) dai vivai forestali già di proprietà dello Stato; ne per gli interventi che riguardano i lavori di forestazione con 3) dai terreni montani che pervengano alla regione ai sensi nessi ad opere di consolidamento dei versanti; dell’articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (12), non b) del servizio provinciale del genio civile per gli interventi ché per acquisto comunque diretto alla formazione di boschi, di sistemazione idraulica. prati, pascoli, vivai, aziende modello o riserve naturali; 4. Per i progetti d’importo compreso tra lire 500 milioni e lire 4) dai terreni montani acquisiti a termine di provvedimenti 1.500 milioni è richiesto il parere dei comitati tecnici provin in attuazione di piani regionali; ciali per la bonifica integrale; per quelli di importo superiore 5) da altri terreni e beni rustici che in qualsiasi modo per il parere è espresso dalla Commissione tecnico-amministrativa vengano in proprietà alla regione. regionale (8). 2. Possono altresı̀ essere acquisiti, anche mediante espropria zione in virtù dell’articolo 9, secondo comma, della legge 3 di-Art. 5. — Impiego di manodopera. — In via transitoria e co munque non oltre l’entrata in vigore delle norme per la disci- cembre 1971, n. 1102 (12), i terreni interclusi nei beni regionali o ad essi adiacenti, quando il loro incorporamento sia necessa-plina organica della gestione dei beni agrari e forestali della regione di cui all’articolo 9 della presente legge, e dell’attuazio- rio per una migliore gestione dei beni stessi, nonché le aree occorrenti per strade di accesso, spazi di deposito od altri im-ne della delega riguardante le funzioni amministrative in mate ria di foreste e di bonifica di cui al D.P.R. 15 gennaio 1972, n. pianti necessari alla razionale gestione del demanio forestale. 3. Per le relative espropriazioni si applicano, a norma dell’arti-11 (9), la giunta regionale e gli enti delegati di cui al precedente articolo sono autorizzati ad impiegare, per l’esecuzione in am- colo 4 del D.L. 2 maggio 1974, n. 115 convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, le disposizioni del titolo II della legge 22ministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifi ca, idraulico-forestale, idraulico-agrarie e di forestazione, ope- ottobre 1971, n. 865 (13). rai assunti con contratto di diritto privato, secondo le indica Art. 8. — Direttive di utilizzazione del demanio forestale. — Per zioni dei contratti o accordi collettivi stipulati a livello nazio il conseguimento dei fini indicati dalla presente legge il dema nale e regionale dalle regioni e dai rappresentanti sindacali di nio forestale regionale sarà utilizzato in conformità alle diretti categoria. ve seguenti: 1) potenziamento della funzione protettiva, ricreativa e cul-Art. 6 . — Assistenza, propaganda, istruzione e ricerca. — Al fine turale, con la costituzione di riserve e parchi naturali; (6) Sta in T 7.1. (7) L’articolo è stato cosı̀ modificato dall’art. 5 della L.R. 22 dicembre (10) L’articolo è stato cosı̀ modificato dall’art. 7 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 80. (Sta in questa stessa voce).1989, n. 80. (Sta in questa stessa voce). (8) L’articolo è stato cosı̀ modificato dall’art. 6 della L.R. 22 dicembre (11) Sta in I 6.1. (12) Sta in I 7.3.1989, n. 80. (Sta in questa stessa voce). (9) Sta in I 1.6. (13) Sta in T 8.0. 1998 - Aggiornamento h CT0502ur04 VOCE T 5.2 h LRG/IV,2 ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO FORESTE DIFESA DEL SUOLO L.R. 5 aprile 1976, n. 8 2) incremento del patrimonio faunistico ed ittico; giunta regionale, o l’assessore da lui delegato, approva i proget ti esecutivi delle opere incluse nei programmi di cui ai prece-3) incremento delle funzioni produttive; 4) creazione di aziende come modello di razionale gestione denti articoli 2 e 3, ne determina il finanziamento, dispone il collaudo e la liquidazione dei lavori (18) (18 bis).delle risorse forestali e foraggere per il progresso socio-econo mico della montagna; 2. L’approvazione dei progetti esecutivi equivale a dichiara zione di pubblica utilità, nonché di urgenza ed indifferibilità5) promozione e finanziamento da parte della regione di ini ziative delle comunità montane e degli altri enti locali atte alla delle opere. 3. L’elenco dei terreni da rimboschire o da sistemare, con l’in-costituzione di aziende speciali a conduzione associata tra enti locali o tra imprenditori agricoli, stabilendo un contributo una dicazione dell’eventuale indennità di occupazione e la planime tria allegata ai progetti esecutivi, è pubblicato nell’albo delletantum per le spese di avviamento. comunità montane e dei comuni interessati per un periodo di Art. 9 . — Gestione del demanio regionale. — Il demanio regio trenta giorni consecutivi. nale forestale è gestito dall’Azienda regionale delle foreste. 4. Le eventuali opposizioni degli interessati dovranno essere 2. L’Azienda regionale delle foreste provvede all’ampliamento presentate entro i successivi quindici giorni alle comunità del demanio forestale regionale mediante acquisti ed espropri, montane od ai comuni competenti per territorio, che ne cure fatti in nome e per conto della regione, utilizzando gli appositi ranno l’immediata trasmissione alla giunta regionale. finanziamenti messi a disposizione dal Consiglio Regionale. 3. Gli acquisti e gli espropri di cui al precedente comma sono Art. 12. — Esecuzione e collaudo dei lavori. — Per l’esecuzione ed il collaudo dei lavori si osservano, per quanto non diversa-fatti sulla base di programmi formulati dal Consiglio di Ammi nistrazione dell’Azienda regionale delle foreste, approvati dalla mente disposto dalla vigente legislazione regionale, le norme in vigore per i lavori pubblici dello Stato.Giunta Regionale sentita la Commissione consiliare compe tente. Art. 13. — Occupazione temporanea dei terreni. — Qualora non 4. L’Azienda regionale delle foreste è autorizzata a costituire, si proceda all’acquisizione od all’espropriazione dei terreni da in nome e per conto della regione, servitù attive e passive sul rimboschire o sistemare, i lavori necessari potranno essere ese demanio forestale regionale, previo parere della Giunta Regio guiti previo consenso dei proprietari o possessori mediante ap nale (14). posita convenzione nella quale sarà stabilita l’eventuale inden nità per l’occupazione temporanea.Art. 10. — Patrimonio forestale degli enti locali. — La regione favorisce la formazione e l’ampliamento del patrimonio agro- 2. In caso di mancato accordo, gli enti delegati dalla regione all’esecuzione dei lavori potranno procedere nel territorio disilvo-pastorale delle comunità montane e degli altri enti locali, anche mediante concessione di garanzie fidejussorie agli enti loro competenza all’occupazione temporanea dei terreni inte ressati, a’ sensi dell’articolo 64 della legge 25 giugno 1865, n.medesimi, secondo modalità e condizioni da determinarsi in appositi provvedimenti legislativi. 2359 (9). 3. Per la relativa procedura si osservano, in quanto applicabili,2. Nell’applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma sarà data priorità ai casi previsti dall’articolo 9 della le norme del titolo II, capo I, della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (9); le attribuzioni ivi conferite al prefetto sono devolutelegge 3 dicembre 1971, n. 1102 (12) ed alle iniziative tendenti all’accorpamento od alla ricomposizione della proprietà fon- al presidente della giunta regionale e la perizia per la determi nazione dell’indennità è effettuata dal servizio provinciale agri-diaria. 3. La regione concede contributi fino al settanta per cento del- coltura, foreste e alimentazione competente per territorio (19). 4. L’indennità sarà versata direttamente gli aventi diritto.la spesa ritenuta ammissibile per l’avviamento e la gestione di consorzi forestali ed aziende speciali forestali comprendenti Art. 14. — Divieto di trasformazione dei terreni rimboschiti. — proprietà pubbliche o private, istituiti ai sensi dell’art. 139 e Ai terreni rimboschiti ai sensi dei precedenti articoli 11, 12 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 (15), dell’art. 13 è vietato apportare trasformazioni colturali; essi non po 10 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 (16) e della relativa tranno inoltre ricevere destinazioni incompatibili con quella normativa di applicazione (17). forestale, salva l’esecuzione di opere di pubblica utilità dispo 4. Lo statuto dei consorzi forestali e delle aziende speciali isti ste od autorizzate dalla giunta regionale. tuiti ai sensi del precedente comma è soggetto all’approvazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente (17). Titolo IV INCENTIVI PER LA FORESTAZIONE E L’ALPICOLTURA Art. 15. — Contributi in conto capitale. — La Giunta RegionaleTitolo III RIMBOSCHIMENTO E SISTEMAZIONI IDRAULICHE è autorizzata a concedere contributi ai proprietari o ai posses E IDRAULICO-FORESTALE Art. 11. — Progetti esecutivi dei lavori. — Il presidente della (18) Il comma è stato cosı̀ modificato dall’art. 10 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 80. (Sta in questa stessa voce). (18 bis) In applicazione di quanto previsto in materia di competenze degli(14) L’articolo è stato cosı̀ modificato dall’art. 8 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 80. (Sta in questa stessa voce). organi di governo e della dirigenza dagli artt. 2, 3, 17 e 18 della L.R. 23 luglio 1996, n. 16 (sta in I 4.1) vedi il primo comma dell’art. 4 della L.R. 27 gennaio(15) Sta in questa stessa voce. (16) Sta in E 2.1. 1998, n. 1. (Sta in I 5.4). (19) Il comma è stato cosı̀ modificato dall’art. 11 della L.R. 22 dicembre(17) Il comma è stato aggiunto dall’art. 9 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 80. (Sta in questa stessa voce). 1989, n. 80. (Sta in questa stessa voce). 1998 - Aggiornamento h CT0502ur04 VOCE T 5.2 h LRG/IV,3 ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO FORESTE DIFESA DEL SUOLO L.R. 5 aprile 1976, n. 8 sori di terreni nudi o di boschi radi o degradati che intendano, imputabili al concessionario, di ripristinare la piantagione en tro due anni dall’evento;rispettivamente, rimboschirli o ricostituirli a bosco; tali contri buti sono concessi nella seguente misura: b) di provvedere alla lotta antiparassitaria; c) di eseguire, nell’età giovanile del rimboschimento, le ne-a) fino al cento per cento agli enti locali, ai consorzi forestali ed agli enti ed associazioni gestori di riserve naturali per i ter- cessarie sostituzioni di fallanze per assicurarne l’efficienza; d) di compiere gli opportuni diradamenti secondo l’età e loreni di loro proprietà; b) fino al settanta per cento alle forme associative tra pro- sviluppo della piantagione. 2. La giunta regionale, in caso di accertato inadempimentoprietari; c) fino al cinquanta per cento ai privati singoli. degli obblighi derivanti dal presente articolo procede d’ufficio, in sostituzione degli obbligati ed a loro spese, all’esecuzioneI contributi sono concessi per superfici minime di 0,5 ettari (18 bis). delle opere a norma della legislazione vigente (18 bis) (21). 2. Nel caso di impianti a rapido accrescimento, per la produ Art. 17. — ............................................................................ (22). zione di legname di pregio e per forme di arboricoltura fuori foresta i contributi sono concessi nella seguente misura: Art. 18. — Norme procedurali. — La Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, delibera il riparto deia) fino al sessanta per cento agli enti locali ed alle forme associative tra proprietari; fondi destinati alla concessione dei contributi previsti dal pre cedente articolo 15.b) fino al quaranta per cento ai privati singoli; c) fino al trenta per cento nel caso di impianti a pioppeto. 2. I contributi di cui al precedente comma sono ripartiti fra gli enti delegati di cui al precedente art. 1 bis.3. I contributi di cui al precedente comma sono concessi per superfici minime di un ettaro. 3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al pre cedente primo comma sono presentate, entro il 31 marzo di4. Sono concessi contributi a favore di enti pubblici per inizia tive di silvicoltura o di forestazione in ambiente urbano, com- ogni anno, agli enti delegati che provvedono alla relativa istrut toria tecnica, alla compilazione delle graduatorie ed alla con-prendenti la realizzazione di nuovi impianti. 5. I contributi di cui al precedente comma sono concessi per cessione dei contributi. 4. All’istruttoria tecnica relativa alle iniziative dirette degli entisuperfici minime accorpate di 0,5 ettari. 6. Resta ferma in ogni caso l’applicazione della Legge 22 mag- delegati provvede il servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione.gio 1973, n. 269, concernente: “Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento” e delle 5. Il Presidente dell’ente delegato comunica agli interessati l’ammissione al finanziamento indicando contestualmente isuccessive modifiche o integrazioni. 7. Sono inoltre concessi contributi fino ad un massimo di 100 termini entro cui debbono essere presentati i singoli progetti esecutivi e la documentazione da produrre.milioni per l’acquisto di mezzi ed attrezzature forestali e di macchinari per la prima lavorazione del legno, a favore di enti 6. Con il successivo provvedimento di concessione, emanato dal Presidente dell’ente delegato, viene approvato il progetto,locali, singoli proprietari, imprese di utilizzazioni boschive i scritte all’albo di cui al successivo art. 22 ed industrie di prima determinata la spesa e la misura del contributo; nel medesimo provvedimento sono altresı̀ fissati i termini massimi di esecu-trasformazione ubicate in aree montane. 8. Tali contributi sono concessi: zione dei lavori, prorogabili solo per giustificati motivi. 7. Dopo l’approvazione della graduatoria e prima della emana-a) fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile agli enti locali, ai consorzi forestali, alle zione del provvedimento di concessione, gli interessati, sotto la propria responsabilità e mediante preavviso di almeno ses-cooperative o alle associazioni dei proprietari o delle proprietà boschive ed agli enti ed associazioni gestori di riserve naturali santa giorni, con contemporanea presentazione del progetto esecutivo all’ente delegato, possono dare inizio ai lavori senzaper i terreni di loro proprietà; b) fino ad un massimo del trenta per cento ai singoli pro- che ciò implichi alcun obbligo di finanziamento. 8. Qualora le caratteristiche delle opere e degli acquisti di cuiprietari o alle imprese di utilizzazione boschiva; c) fino ad un massimo del venticinque per cento alle indu- al comma precedente risultino difformi da quelle stabilite nel successivo provvedimento di concessione, i titolari delle operestrie di prima trasformazione ubicate in aree montane (20). stesse, che non provvedano a modificarle o ad integrarle a loro Art. 16. — Manutenzione dei terreni rimboschiti. — Dopo il col spese, decadono dal beneficio (23). laudo finale, i proprietari sono tenuti ad osservare le norme seguenti per la manutenzione dei terreni rimboschiti: 1) divieto di trasformare a ceduo i rimboschimenti destina- Titolo V TUTELA TECNICO-ECONOMICA DEI PATRIMONIti, nell’atto di concessione del contributo, ad alto fusto, salva deroga su autorizzazione del servizio provinciale agricoltura, SILVO-PASTORALI DEI COMUNI E DEGLI ALTRI ENTI foreste e alimentazione quando ricorrano particolari esigenze Art. 19. — Piani pluriennali di assestamento e di utilizzazione di conservazione del suolo; dei beni silvo-pastorali. — Gli enti delegati di cui al precedente 2) obbligo: a) in caso di danneggiamento per incendio od altre cause (21) L’articolo è stato cosı̀ modificato dall’art. 13 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 80. (Sta in questa stessa voce). (22) L’articolo è stato abrogato dall’art. 26 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 80. (Sta in questa stessa voce). (23) L’articolo è stato cosı̀ modificato dall’art. 14 della L.R. 22 dicembre(20) L’articolo è stato cosı̀ modificato dall’art. 12 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 80. (Sta in questa stessa voce). 1989, n. 80. (Sta in questa stessa voce). 1998 - Aggiornamento h CT0502ur04 VOCE T 5.2 h LRG/IV,4 ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO FORESTE DIFESA DEL SUOLO L.R. 5 aprile 1976, n. 8 art. 1 bis sono tenuti alla compilazione ed alla revisione perio- dal precedente articolo 18, per l’acquisto di macchinari, per l’impianto di teleferiche fisse e per la costruzione e il ripristinodica dei piani pluriennali di assestamento delle proprietà silvo pastorali degli enti pubblici, di diritto pubblico e degli enti mo- di strade di smacchio, di mulattiere e di itinerari turistici pedo nali, quando tali opere ed acquisti siano previsti nel piano dirali nonché dei piani generali di indirizzo forestale. 2. Tali piani devono altresı̀ contenere la regolamentazione de- assestamento. 2. I contributi di cui sopra non possono essere concessi ai pri-gli eventuali usi civici. 3. I privati, singoli ed associati, proprietari di boschi, possono vati singoli. chiedere che i medesimi siano inclusi nei piani di cui al prece Art. 22. — Utilizzazione dei boschi compresi nei piani di assesta dente primo comma, assoggettandosi a tutti i conseguenti ob mento. — Le utilizzazioni dei boschi devono essere conformi blighi. alle prescrizioni dei piani di assestamento. 4. Nei territori boscati compresi nei parchi regionali e nelle 2. È consentito concentrare in un anno le riprese pluriennali, riserve naturali le proprietà private possono essere incluse non superiore a tre anni, salva in ogni caso la ripresa globale d’ufficio nei piani di assestamento. prevista dai piani. 5. La regione assume a proprio carico la spesa per la compila 3. Fino a quando non saranno approvati i piani di cui al primo zione dei piani di assestamento e delle pianificazioni generali comma del precedente articolo 19, le utilizzazioni dei boschi di d’indirizzo forestale, sulla base dei relativi preventivi. proprietà pubblica devono essere autorizzate, sulla base della 6. I piani di assestamento, le cui direttive sostituiscono a tutti media annuale delle riprese dell’ultimo decennio, dagli enti de gli effetti le normative e le prescrizioni generali in vigore, sono legati di cui al precedente art. 1 bis, previo parere del servizio soggetti all’approvazione della Giunta Regionale, sentita la provinciale agricoltura foreste e alimentazione. Commissione consiliare competente. 4. È istituito presso il settore agricoltura e foreste della Giunta 7. Per la redazione dei piani di assestamento e dei piani gene Regionale l’albo regionale delle imprese boschive abilitate ad rali di indirizzo di cui ai commi precedenti gli enti locali posso effettuare utilizzazioni di boschi di proprietà della regione, dei no avvalersi dell’Azienda regionale delle foreste. Comuni e degli altri enti pubblici. 8. I piani di assestamento, ad esclusione dei casi previsti dal 5. È istituito presso il settore agricoltura e foreste della Giunta precedente quarto comma, debbono prevedere l’obbligo del Regionale, con la collaborazione dell’Azienda regionale delle proprietario ad accantonare fino al venti per cento delle entrate foreste, l’osservatorio regionale del legno con compiti di indi derivanti dai tagli boschivi, da destinarsi all’esecuzione di mi rizzo, coordinamento e divulgazione delle problematiche con glioramenti colturali dei boschi stessi. nesse alla produzione, alla commercializzazione e all’impiego 9. L’importo delle somme cosı̀ accantonate è comunicato al della materia prima legno (25). settore agricoltura e foreste della Giunta Regionale, che ne de termina, d’intesa con gli enti locali ed i proprietari, le modalità tecniche di utilizzazione. Titolo VI DIVIETI E SANZIONI10. L’attuazione dei piani di cui al precedente primo comma è affidata ai singoli proprietari dei terreni inclusi nei piani me Art. 23. — Taglio dei boschi. — Chiunque intenda effettuare il desimi. taglio dei boschi deve farne preventiva denuncia agli enti dele 11. Le direttive tecniche contenute nei piani di assestamento gati di cui al precedente art. 1 bis; l’ente competente trasmette scaduti rimangono comunque valide fino alla revisione degli sollecitamente copia della denuncia agli organi del Corpo fore stessi. stale dello Stato, per l’espletamento dei compiti di polizia fore 12. È istituito presso il settore agricoltura e foreste della Giun stale ed invia semestralmente al settore agricoltura e foreste ta Regionale con il contributo tecnico dell’Azienda regionale della Giunta Regionale un resoconto dettagliato. delle foreste un catasto particolareggiato dei piani di assesta 2. Le autorizzazioni previste dalle prescrizioni di massima e mento e di indirizzo di cui al precedente primo comma (24). di polizia forestale sono rilasciate, secondo quanto disposto dall’ordinamento in vigore, per i territori di rispettiva compe-Art. 20. — Pagamento della spesa per la compilazione dei piani. — Al pagamento della spesa per la compilazione dei piani di tenza dai Presidenti degli enti delegati, previo parere del servi zio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione.cui al precedente articolo 19 si provvede con le seguenti moda lità di erogazione: 3. Le norme del presente articolo non si applicano alle colture a rapido accrescimento.1) acconto nella misura del sessanta per cento all’inizio dei lavori di rilevamento e del quindici per cento alla fine degli 4. Sono definite colture a rapido accrescimento gli impianti di origine esclusivamente artificiale, piantumati su terreni prece-stessi; 2) acconto nella misura del quindici per cento alla presenta- dentemente non boscati, con turno inferiore a 50 anni, soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo del-zione del piano; 3) saldo del restante dieci per cento dopo l’approvazione del la vegetazione arbustiva od arborea invadente, entro un massi mo del venti per cento della superficie complessiva dell’impian-piano. to, e che non diano luogo, per motivi di ordine biologico od Art. 21. — Interventi previsti nei piani di assestamento. — Pos sono essere concessi contributi, fino all’ottanta per cento della spesa ammissibile e secondo le modalità e procedure previste (25) L’articolo è stato cosı̀ modificato dall’art. 16 della L.R. 22 dicembre(24) L’articolo è stato cosı̀ modificato dall’art. 15 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 80. (Sta in questa stessa voce). 1989, n. 80. (Sta in questa stessa voce). 1998 - Aggiornamento h CT0502ur04 VOCE T 5.2 h LRG/IV,5 ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO FORESTE DIFESA DEL SUOLO L.R. 5 aprile 1976, n. 8 ecologico, ad apprezzabile rinnovazione naturale della specie costo per l’esecuzione d’ufficio delle opere prescritte e degli eventuali ripristini (29).coltivata (26). Art. 24. — Taglio dei boschi d’alto fusto. — Sono vietati i tagli Art. 26. — Limiti di transito. — È vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, nelle strade dia raso dei boschi d’alto fusto, ovunque ubicati. 2. Eventuali deroghe al divieto di cui al comma precedente cui al precedente art. 21, nonché in quelli di carattere silvo pastorale riconosciute tali dai Comuni interessati, nelle mulat-sono autorizzate nei seguenti casi: 1) attacchi parassitari, incendi boschivi e interventi di rico- tiere e nei sentieri. 2. È altresı̀ vietato il transito fuori strada di mezzi motorizzati,stituzione in genere; 2) elettrodotti, linee telefoniche e telegrafiche, impianti di ad eccezione di quelli di servizio, sui terreni del demanio fore stale della regione, nonché in tutti i boschi e nei pascoli.teleferica, piste sciistiche, cave o strade; 3) opere di pubblica utilità. 3. I Comuni individuano le zone o i tracciati sui quali possono utilizzare temporaneamente percorsi motociclistici in relazio-3. Tale autorizzazione, che conterrà le disposizioni riguardan ti il ripristino e la sistemazione dei terreni interessati, è rila- ne a prove o manifestazioni agonistiche imponendo tutti gli accorgimenti atti alla salvaguardia ed alla assoluta tutela deglisciata, per i territori di rispettiva competenza, dai Presidenti degli enti delegati di cui al precedente art. 1 bis, sentito il pare- ambienti interessati, compreso l’eventuale versamento di un deposito cauzionale.re del servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione. 4. Sono consentiti i tagli di cui al primo comma qualora siano 4. I Comuni provvedono a segnalare opportunamente i divieti di transito sulle strade di carattere silvo-pastorale (30).previsti nei piani di assestamento di cui al precedente art. 19 (27). Art. 27. — Sanzioni. — Salvo quanto disposto dal successivo quarto comma, per le violazioni delle norme contenute nellaArt. 25. — Terreni soggetti a vincolo idrogeologico. — Sino a quando non sarà data attuazione alla Legge Regionale 21 giu- presente legge e per le violazioni delle disposizioni contenute nei regolamenti di cui all’art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n.gno 1988, n. 33 (28) “Disciplina delle zone del territorio regio nale a rischio geologico e a rischio sismico” qualsiasi attività 3267, concernente “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di territori montani”, ovvero nelle pre-che comunque comporti un mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell’uso dei boschi e nei terreni sottoposti a scrizioni di massima e di polizia forestale emanate dalla regio ne, si applicherà la sanzione amministrativa consistente nelvincolo idrogeologico è soggetta all’autorizzazione di cui al l’art. 7 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 (15). pagamento di una somma compresa tra il minimo di lire 50.000 ed un massimo di lire 500.000, nonché quella propor-2. L’autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata dai Presidenti degli enti delegati di cui al precedente art. 1 bis, zionale all’eventuale danno cagionato al territorio ed al patri monio boschivo come determinate a norme delle prescrizioniprevio parere del servizio provinciale agricoltura, foreste e ali mentazione. stesse. (30 bis) 2. All’accertamento delle violazioni provvedono gli agenti fore-3. Il parere di cui al comma precedente è vincolante, se negati vo, fino a quando nel territorio interessato non saranno in vigo- stali, i quali sono anche competenti a determinare il danno cagionato, ovvero il valore delle piante tagliate o danneggiate,re i piani urbanistici e territoriali degli enti delegati. 4. Qualora l’intervento non comporti necessità di disbosca- secondo le norme vigenti. 3. La sanzione è irrogata nelle forme e nei modi stabiliti dallamento, le funzioni relative alle istruttorie tecniche ed alle auto rizzazioni di cui al precedente primo comma sono delegate ai L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 (31) «Norme di attuazione della L. 24 novembre 1981, n. 689 (31) concernente modifiche al siste-Comuni nei seguenti casi: a) interventi su edifici già esistenti per ampliamenti non su- ma penale» modificata e integrata dalla L.R. 4 giugno 1984, n. 27 (31).periori ai 200 mq; b) posa in opera di cartelli e recinzioni; 4. Per le violazioni, accertate dagli agenti forestali nonché da gli organi locali di polizia urbana e rurale, del disposto delc) posa in opera di fognature e condotte idriche totalmente interrate, linee elettriche di tensione non superiore a 15 Kw, precedente art. 25 e del divieto di apertura di strade in terreni soggetti a vincolo idrogeologico, si applica una sanzione am-linee di telecomunicazione e reti locali di distribuzione di gas; d) interventi di sistemazione idraulico-forestale, di ordina- ministrativa pecuniaria da lire 150.000 a lire 20.000.000; suc cessivamente all’entrata in vigore delle prescrizioni di massimaria e straordinaria manutenzione della viabilità agro-silvo-pa storale comportanti scavi e movimenti di terra non superiori a e di polizia forestale di cui al precedente primo comma si ap plicherà una sanzione amministrativa proporzionale al danno50 mc. 5. Il rilascio dell’autorizzazione può essere subordinato al ver- cagionato al territorio cosı̀ come determinato a norma di dette prescrizioni.samento presso la tesoreria dell’ente competente di una som ma di denaro quale deposito cauzionale per la buona esecuzio- 5. L’autore delle violazioni di cui al comma precedente è tenu to al ripristino dello stato dei luoghi.ne dei lavori; tale somma sarà determinata tenendo conto del (29) L’articolo è stato cosı̀ modificato dall’art. 19 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 80. (Sta in questa stessa voce). (30) L’articolo è stato cosı̀ modificato dall’art. 20 della L.R. 22 dicembre(26) L’articolo è stato cosı̀ modificato dall’art. 17 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 80. (Sta in questa stessa voce). 1989, n. 80. (Sta in questa stessa voce). (30 bis) Il comma è stato cosı̀ modificato dall’art. 1 della L.R. 19 settembre(27) L’articolo è stato cosı̀ modificato dall’art. 18 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 80. (Sta in questa stessa voce). 1992, n. 30. (Sta in questa stessa voce). (31) Sta in I 5.8.(28) Sta in T 5.3. 1998 - Aggiornamento h CT0502ur04 VOCE T 5.2 h LRG/IV,6 ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO FORESTE DIFESA DEL SUOLO L.R. 5 aprile 1976, n. 8 6. Ferma restando, per quanto riguarda il divieto di transito Per gli interventi in capitale previsti dalla presente legge sono autorizzate le seguenti spese:previsto al primo comma del precedente art. 26, l’applicazione del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, 1) lire 900 milioni per l’esercizio 1976 e lire 1.100 milioni per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978 per la realizzazione deiper la violazione della disposizione di cui al secondo comma dello stesso articolo si applica la sanzione amministrativa da programmi di forestazione e di sistemazione idraulico-agrario forestale nei territori montani, di cui all’articolo 2, punto 1,lire 50.000 a lire 500.000. 7. Le sanzioni sono irrogate dai Presidenti degli enti delegati della presente legge; 2) lire 200 milioni per l’esercizio 1976, e lire 150 milionidi cui al precedente art. 1 bis, i quali, contestualmente al prov vedimento di irrogazione, assunte le opportune informazioni per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978 per gli interventi di miglioramento ed ampliamento del demanio forestale regiona-tecniche, emanano l’ordine di ripristino entro i termini e con le modalità di volta in volta stabilite. le, di cui ai precedenti articoli 7 e 8; 3) lire 900 milioni per l’esercizio 1976 e lire 750 milioni per8. Qualora il trasgressore non vi ottemperi spontaneamente, il Presidente dell’ente delegato, previa diffida dell’interessato, ciascuno degli esercizi 1977 e 1978 per la concessione di con tributi; per rimboschimenti e forestazione e per l’accrescimen-dispone l’esecuzione a spesa del trasgressore. 9. Le somme dovute, detratto l’ammontare dalla cauzione di to del demanio forestale locale (articoli 10 e 15); per gli inter venti previsti nei piani di assestamento (articolo 21); per il mi-cui al quinto comma del precedente art. 25, saranno riscosse a norma del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, e introitate dagli enti glioramento dei pascoli montani e per opere ed iniziative di carattere agrituristico.delegati (32). 2. Al finanziamento del complessivo onere di lire 2.000 milioni per gli interventi in conto capitale di cui al presente articolo siTitolo VII provvede, per l’esercizio 1976, mediante utilizzazione rispetti-NORME FINANZIARIE vamente per lire 500 milioni e per lire 1.500 milioni delle dota Art. 28. — Autorizzazioni di spesa - Parte corrente. — Per gli zioni dei capitoli 183102 «Fondo globale per il finanziamento interventi di natura corrente previsti dalla presente legge, si delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislati provvede a partire dall’esercizio finanziario 1977, con l’iscrizio- vi regionali» e 281101 «Fondo globale per il finanziamento del ne nei singoli bilanci regionali di competenza dei seguenti ca- le spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi pitoli: di attuazione del programma regionale di sviluppo» iscritti nel 1) manutenzione delle opere di bonifica ed idraulico-agra- lo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1976. rio-forestale nonché lavori di pronto intervento a carattere i- Nel medesimo stato di previsione, al titolo II, sezione VI, draulico-agrario-forestale conseguenti a calamità naturali nei rubrica I, sono istituiti i seguenti capitoli: territori montani (articolo 3, primo comma, e secondo comma, — 261105, categoria 10ª, con la denominazione «Oneri per punto 2); la realizzazione dei programmi di forestazione e di sistemazio 2) spese per la coltura, il potenziamento e l’acquisto di mez- ne idraulico-agrario-forestale nei territori montani» e con la zi tecnici per i vivai forestali, per la fornitura gratuita di pianti- dotazione di lire 900 milioni; ne e per la gestione e manutenzione del demanio forestale re- — 261205, categoria 8ª, con la denominazione «Spese per il gionale (articolo 3, secondo comma, punto 1, ed articolo 9); miglioramento e l’ampliamento del demanio forestale regiona 3) spese per la formazione e l’aggiornamento del catasto fo- le» e con la dotazione di lire 200 milioni; restale, per la delimitazione delle aree soggette a vincolo idro- — 261206, categoria 10ª, con la denominazione «Contributi geologico, interventi per iniziative di assistenza e propaganda, per rimboschimenti e forestazione, per l’accrescimento del de istruzione e ricerca (articoli 1 e 6); manio forestale locale, per gli interventi previsti nei piani di 4) spese per interventi contro i parassiti delle piante foresta- assestamento, per il miglioramento dei pascoli montani e per li (articolo 1, ultimo comma); spese ed iniziative di carattere agrituristico» e con la dotazione 5) indennizzi per l’occupazione temporanea dei terreni sog- di lire 900 milioni. getti a rimboschimenti od a sistemazione idraulico-forestale 3. Analoghe appostazioni con le dotazioni autorizzate dal pri (articolo 13); mo comma del presente articolo verranno iscritte negli stati di 6) oneri per la compilazione dei piani pluriennali di assesta- previsione della spesa dei bilanci regionali 1977 e 1978. mento e miglioramento silvo-pastorale (articoli 9, quarto com- 4. Per il finanziamento degli altri interventi previsti dalla pre ma e 207). sente legge e non quantificati, si provvederà con separati prov 2. La dotazione annuale dei suddetti capitoli verrà determina- vedimenti legislativi. ta in sede di formazione dei singoli bilanci regionali di compe tenza. Titolo VIII3. A partire dall’esercizio finanziario 1977 verranno soppressi NORME FINALI E TRANSITORIEi capitoli 162101, 162102, 162202, 162203, 162205, 162206, 162208. 162209, 162210 e 162211, iscritti nel bilancio regiona- Art. 30. — Norma procedurale per l’anno 1976. — Per l’anno le 1976 per interventi analoghi a quelli previsti dai precedenti 1976 i programmi e le domande di cui ai precedenti articoli 2 punti da 1) a 6). e 18, dovranno essere presentati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.Art. 29. — Autorizzazioni di spesa - Parte in conto capitale. — Art. 31. — Competenze della regione. — Tutte le funzioni trasfe rite ai sensi dell’art. 69 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (9) concernente «Attuazione della delega di cui all’art. 1 della Leg ge 22 luglio 1975, n. 382» (9) ivi comprese quelle già spettanti(32) L’articolo è stato cosı̀ modificato dall’art. 21 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 80. (Sta in questa stessa voce). alle camere di commercio sono esercitate dalla regione. 1998 - Aggiornamento h CT0502ur04 VOCE T 5.2 h LRG/IV,7 ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO FORESTE DIFESA DEL SUOLO L.R. 5 aprile 1976, n. 8 2. Per quanto non previsto dalla presente Legge valgono le di sposizioni di cui alla normativa statale in materia forestale, ferma restando la competenza dei corrispondenti organi regio nali (33). Art. 32. — Direttive comunitarie. — Le disposizioni della pre sente legge verranno adeguate, ove occorra, alle norme che sa ranno emanate dallo Stato in applicazione di regolamenti e direttive comunitarie. (33) L’articolo è stato cosı̀ modificato dall’art. 22 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 80. (Sta in questa stessa voce). 1998 - Aggiornamento h CT0502ur04 VOCE T 5.2 h LRG/IV,8

Regional Forestry Act No. 8 · Nelum