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Laws of Italy

Regional Act No. 9 on the improvement of seed potatoes production

Made 1983-03-17 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
Italian
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Italy · Calabria
Subjects
Cultivated plants
Keywords
plant production, agricultural development, subsidy/incentive, policy/planning, seeds/planting material
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

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  1. LEGGE REGIONALE 17 MARZO 1983, N. 9 Interventi per l'incremento ed il miglioramento della produzione delle patate da seme. IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 1. La Regione, nel quadro della programmazione per lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura calabrese, predispone nei comprensori montani gli interventi di cui al presente provvedimento, a favore dell'incremento e del miglioramento della produzione di patate da seme della categoria "certificata", e promuove inoltre la valorizzazione del prodotto per corrispondere in modo adeguato alla richiesta del mercato interno ed internazionale. Art. 2 1. La Regione persegue le finalità di cui all'art. precedente, attraverso la formulazione di un programma organico e coordinato degli interventi da attuare, predisposto dal competente dipartimento con la partecipazione delle categorie professionali dei produttori e con la collaborazione dell'Istituto sperimenta le per le colture industriali di Bologna e dell'Ente Nazionale delle Sementi Elette di Battipaglia (E.N.S.E) 2. La programmazione definisce organicamente gli interventi e le relative priorità, i mezzi da utilizzare ed i criteri della massima economicità che sia compatibile con i risultati da conseguire. 3. In particolare il programma deve indicare: a) i lineamenti organizzativi di un servizio di assistenza tecnica alle aziende e le strutture atte ad assicurare il collegamento funzionale con gli i stituti di cui al primo comma, mediante l'utilizzazione del personale degli uffici agricoli regionali e con la collaborazione dell'ESAC; b) i criteri per la selezione delle domande di ammissione ai contributi regionali, onde garantire la più alta produttività agli interventi, con particolare riferimento ai requisiti dei piani produttivi aziendali ed alle condizioni da osservare per assicurare la piena utilizzazione delle strutture destinate alla commercializzazione dei prodotti già esistenti, anche se di proprietà dell'ESAC, il loro graduale adeguamento per capacitàed ubicazione alle reali esigenze della produzione e la loro utilizzazione da parte delle aziende direttamente benefi ciarie dei contributi. 4. Il programma è approvato con deliberazione del Consiglio regionale previo parere della commissione consiliare com petente. Art. 3 1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stipula con gli enti indicati nel programma regionale di cui all'art. precedente accordi o convenzioni necessari per realizzare le finalità di cui al successi vo articolo. Art. 4 1. Per la selezione di linee varietali italiane da introdurre per la coltivazione di patate da seme della categoria "tuberi da semi di base", per l'individuazione e l'impiego di varietà che ri sultino idonee o più rispondenti alle condizioni pedoclimatiche dell'ambiente calabrese tenuto conto delle esigenze di mercato, per la difesa fitosanitaria con particolare riguardo al controllo della dinamica afidica, per le tecni che colturali più rispondenti alle finalità preposte, per l'individuazione delle zone particolarmente vocate alla pataticoltura da semina, la Regione con tinuerà ad avvalersi della collaborazione dell'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna di cui al precedente art. 2. Art. 5 1. La Regione concede alle cooperative di produttori ed ai loro consorzi contributi commisurati alle superfici coltivate a patate da seme. Il contributo fissato nella misura di L. 2.000.000 ad ettaro coltivato a tuberi da seme della categoria "tuberi da seme certificati", viene concesso agli organismi associati vi che dimostrino di avere richiesto ed ottenuto in applicazione della legge n. 1096 del 25 novembre 1971, il controllo e la certificazione dell'E.N. S.E. Art. 6 1. La Regione, concede, inoltre, alle cooperative dei produttori e loro consorzi contributi del 50% della spesa sostenuta per l'acquisto di sementi selezionate da impiegare in cultivar di patate da seme, preferibilmente della categoria "tuberi da seme di base" (classe E) od in subordine della categoria "tuberi da seme certificato" (classe A). Art. 7 1. Le domande intese ad ottenere i contributi previsti dal presente provvedimento sono dirette alle Comunità montane competenti per territorio. Le Comunità montane, per l'istruttoria delle domande, si avvalgono degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura i quali esprimono il loro parere tecnico relazionando e verificando su: l'isolamento della coltura da seme da quella comune; una omogenea scelta della varietà, che dovranno essere precoci o medio precoci, adatte alla semina nelle zone litoranee della Calabria e del Sud-Italia per la produzione delle patate primaticce; l'impiego di tuberi di diametro medio piccolo a piccolo, non tagliati, preferibilmente della categoria "di base" (classe E) o comunque della categoria "certificato" (classe A), trattati con fungicidi se necessario, pregermogliati; onde anticipare al massimo la coltura ed avere possibilitàdi scar tare quelli non idonei; avvicendamento colturali adeguati, con rotazioni non inferiore a 4 anni; semina anticipata, per ridurre il rischio d'infezione virotiche dovute ad infezioni tardive degli afidi, ed ottenere il prodotto maturo al momento della massima infestazione afidica (luglio -agosto); la semina deve intendersi piuttosto fitta per ottenere tuberi numerosi e piccoli (più idonei per seme); gli eventuali trattamenti preventivi contro gli afidi (disinfestazione del terreno con prodotti sistemici a lunga persistenza) potranno attuarsi in funzione del numero d'insetti rilevati mediante vaschetta trappola; conduzione della coltura, estirpazio ne tempestiva delle piante malate (viri si secondarie, da tubero e primario); distruzione anticipata dei cespi in relazione della crescita dei tuberi ed alla massima carica afidica; conservazione in locali idonei previo trattamento della partita contro il marciume. 2. L'erogazione di contributi saràcomun que subordinata al riconoscimento d'idoneità, espresso dall'ENSE. 3. I contributi di cui all'art. 6 per lo acquisto del seme di provenienza estera saranno concessi a condizione che il seme controllato dall'ENSE a richiesta dell'organismo associativo, corrisponda alle indicazioni della ditta esportatrice. Gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura sono incaricati a tenere ed aggiornare il catasto dei terreni desti nati alla coltivazione delle patate da seme. Art. 8 1. Le Comunità montane, acquisito il pa rere tecnico obbligatorio degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, con delibera motivata formulano e trasmettono alla Giunta regionale l'elenco delle domande da ammettere a contributo. 2. La Giunta regionale delibera in via definitiva accreditando le somme alle Comunità montane che eseguiranno i pagamenti. 3. La stessa Giunta regionale trasmette agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura gli elenchi delle richieste ammesse a contributo ai fini di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7. Art. 9 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1983 in L. 500.000.000, si farà fronte con i fondi che saranno determinati con la legge di bilancio sul cap. 5223201 "spese per incentivi nel settore delle colture erbacee irrigue - legge regionale n.17 del 17 settembre 1974 Art. 10 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, lì 17 marzo 1983 A. Donato

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